Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10353
CS
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 208 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006; violazione e/o errata applicazione delle NTA del Piano delle Regole del PGT vigente del Comune di Bulgarograsso e dell’art. 2.7.3.6. e del Regolamento Locale di Igiene Tipo di Regione Lombardia; eccesso di potere per erroneità, illogicità, incoerenza e difetto di motivazione, nonché per travisamento dei presupposti in fatto e del thema decidendum sottesi ai capi della sentenza relativi al ii° motivo del ricorso introduttivo.

    Il Consiglio di Stato ritiene infondato l'assunto degli appellanti. Lo stabilimento è preesistente e l'AIA del 2021 autorizza il mero ripristino di un impianto danneggiato, senza mutare tipologia di lavorazioni, capacità produttiva o sostanze trattate. Pertanto, non si applicano retroattivamente le nuove norme del PGT e del regolamento di igiene. L'effetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 opera ex lege e non richiede un'esplicita volontà del Comune, nemmeno in caso di dissenso.

  • Rigettato
    Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 3 e 22 del D. Lgs. n. 105/2005 e del DM 9.05.2001; violazione e/o errata applicazione delle prescrizioni del punto 3.1.1. dell’Allegato 1 della DGR 11.07.2021 n. IX/3753; eccesso di potere per erroneità, illogicità, incoerenza e difetto di motivazione; nonché per travisamento dei presupposti in fatto e del thema decidendum dei capi della sentenza sottesi al iii° motivo del ricorso introduttivo.

    Il Consiglio di Stato ribadisce l'autonomia della disciplina AIA rispetto a quella RIR e l'infondatezza della qualificazione come "nuovo stabilimento". L'ERIR non è un presupposto per il rilascio dell'AIA e la sua adozione successiva non inficia la legittimità dell'autorizzazione. La classificazione come "altro stabilimento" è corretta e l'autorizzazione AIA non ha inciso sul livello di rischio rilevante. Le verifiche di compatibilità territoriale sono state acquisite agli atti e ritenute esaustive dagli enti competenti. La classificazione della categoria territoriale è indipendente dal procedimento AIA.

  • Rigettato
    Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione di legge in riferimento agli artt. 19 e ss del D. Lgs 105/2005 (in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, “V.I.A.”) e all’art. 208 sempre del D. Lgs. n. 105/2005; eccesso di potere per erroneità, illogicità, incoerenza e difetto di motivazione; nonché per travisamento dei presupposti in fatto (in relazione al mancato preventivo espletamento della procedura di V.I.A. rispetto al procedimento relativo volto al rilascio dell’A.I.A) dei capi della sentenza relativi al IV° motivo del ricorso introduttivo.

    Il Consiglio di Stato ritiene infondato il motivo. La VIA non è necessaria poiché l'intervento autorizzato è un ripristino di un impianto già esistente e autorizzato, senza mutamento delle lavorazioni, sostanze trattate o capacità produttiva. L'operazione D9 era già autorizzata in precedenza. Non vi sono prove di notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, e la classificazione RIR attiene alla pubblica incolumità, non agli impatti ambientali oggetto della VIA. L'eventuale modifica dell'inventario delle sostanze è dovuta a una diversa classificazione cautelativa e non a nuove sostanze.

  • Improcedibile
    Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione dell’art. 35 Codice del Processo Amministrativo, nonché degli artt. 20, 22 e 23 del DPR n. 380/2001 e dei disposti di cui al punto 2 dell’Allegato A della D.G.R. n. 7851 del 25 gennaio 2002; eccesso di potere per erroneità, illogicità e contraddittorietà di motivazione, nonché per travisamento dei presupposti in fatto (con riferimento alla presunta carenza di interesse dei ricorrenti) e del “thema decidendum” del capo della sentenza relativo al II° ricorso per motivi aggiunti.

    Il Consiglio di Stato dichiara il motivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la proroga impugnata è stata superata da un ulteriore provvedimento di proroga (n. 50/2024) oggetto di un altro ricorso pendente. Inoltre, la proroga è coperta da una proroga ex lege dei titoli autorizzatori disposta da vari decreti-legge. Nel merito, la richiesta di proroga è ritenuta ragionevole in pendenza di un giudizio che potrebbe invalidare i lavori. L'incompetenza della Provincia è esclusa poiché l'AIA è un atto di competenza provinciale.

  • Rigettato
    Error in iudicando: violazione per errata e/o falsa applicazione dell’art. 35 Codice del Processo Amministrativo; nonché dell’art. 4 del D.M. 9/5/2001 e dell’art. 13 della L.R. 12/2005, dei principi di cui al D. Lgs n. 334/1999, del D. Lgs 105/2015 e della L. 241/90; eccesso di potere per erroneità, illogicità e contraddittorietà di motivazione; nonché per travisamento dei presupposti in fatto (con riferimento alla presunta carenza di interesse dei ricorrenti) del capo della sentenza relativo al III° ricorso per motivi aggiunti.

    Il Consiglio di Stato conferma l'inammissibilità del motivo per difetto di interesse. L'annullamento dell'ERIR non comporterebbe la caducazione dell'AIA, data l'autonomia dei due provvedimenti (pianificatorio l'uno, autorizzatorio l'altro). L'adozione dell'ERIR è sorta nel 2019, dopo la classificazione RIR, e nessuna norma impone la sospensione dell'esame delle istanze AIA in attesa della sua approvazione. Le doglianze urbanistiche sono inammissibili in quanto non collegate all'oggetto del giudizio principale (legittimità della modifica AIA).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10353
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10353
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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