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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1617/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2709/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 573/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002927668 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180009242772 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180012131335 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000288774 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000288774 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003163686 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società appellante Ricorrente_1 s.r.l.s., in persona dei legali rappresentanti sig. Rappresentante_2 e sig.
Rappresentante_1, rappresentata e difesa come da atti, impugnava, dinanzi alla CGT di primo grado, cinque cartelle esattoriali relative a varie annualità d'imposta (2014–2017) per un totale di € 294.985,70, deducendo:
- mancanza di sottoscrizione dei ruoli (art. 12 DPR 602/73);
- inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle;
- decadenza e prescrizione;
- difetto di motivazione degli atti. [Appello_P…cs.r.l.s. | PDF]
La CGT di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse ex art. 12, comma 4-bis,
DPR 602/1973, ritenendo non dimostrate le condizioni normative che consentono l'impugnazione anticipata del ruolo o della cartella non notificata.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello deducendo:
- errata applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973;
- violazione degli artt. 24, 111, 112 Cost.;
- mancata pronuncia su vari motivi;
- richiesta di rinvio dell'udienza e sospensione del giudizio per pendenza di questione di costituzionalità già rimessa da altri giudici (ordinanza Giudice di Pace Milano, 3 novembre 2025).
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva resistendo puntualmente a tutti i motivi, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'istanza di rinvio e sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale
La società appellante ha chiesto di rinviare l'udienza e sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 23 L. 87/1953, sostenendo che: - è pendente dinanzi alla Corte Costituzionale un giudizio sulla legittimità dell'art.
3-bis D.L. 146/2021 (oggi trasfuso nell'art. 91, c. 5, D.Lgs. 33/2025);
- la questione sarebbe pregiudiziale rispetto alla decisione dell'appello. [istanza_rinvio | PDF]
L'istanza non può essere accolta.
a) La sospensione obbligatoria opera solo quando il giudice solleva egli stesso la questione di costituzionalità
(art. 23, co. 1, L. 87/1953): condizione che qui non ricorre.
b) La pendenza di analoga questione presso la Corte Costituzionale, rimessa da altro giudice, non impone la sospensione del presente giudizio. È pacifico in giurisprudenza che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non si applica al giudizio incidentale di costituzionalità, che non ha natura di pregiudiziale tecnica o logica.
c) Le ordinanze citate dall'appellante (G.P. Milano 3.11.2025) non comportano alcun vincolo né sospendono i giudizi pendenti.
d) Inoltre, la stessa Corte Costituzionale, con decisioni recenti, ha già dichiarato non fondate o inammissibili censure analoghe.
Pertanto, l'istanza di rinvio va rigettata.
2. Sull'appello principale
2.1 Corretta applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973
La sentenza impugnata ha applicato il nuovo art. 12, co.
4-bis, DPR 602/1973, il quale stabilisce che il contribuente può impugnare direttamente il ruolo o la cartella non notificata solo quando dimostri uno dei pregiudizi tassativamente previsti dal legislatore (partecipazione a gare, perdita di benefici, verifiche ex art. 48-bis, ecc.). La società non ha dimostrato, né in primo grado né in appello, alcuna delle condizioni richieste.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la natura eccezionale della tutela anticipata e il difetto di interesse quando non sussistano le condizioni
L'appello è dunque infondato.
2.2 Sugli ulteriori motivi dell'appellante
L'appellante ripropone contestazioni relative a:
- mancata sottoscrizione del ruolo;
- inesistenza giuridica delle notifiche;
- decadenza/prescrizione;
- difetto di motivazione.
Tali motivi non colgono nel segno perché:
a) Sono inammissibili per effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado (ratio decidendi esclusiva e autonoma).
b) AdER ha comunque prodotto in giudizio copie conformi delle relate e delle notifiche PEC delle cartelle, munite di firma digitale e prova di consegna, che fanno piena fede finché non proposte querela di falso. c) Le eccezioni sulla sottoscrizione del ruolo e sulla produzione documentale sono tardive e nuove ex art. 57 D.Lgs. 546/1992.
d) Anche nel merito, le doglianze risultano infondate: la giurisprudenza ha escluso la necessità della sottoscrizione autografa della cartella e ha riconosciuto la piena idoneità della firma digitale e del formato informatico degli atti di riscossione.
L'appello va pertanto rigettato integralmente.
Compensa le spese tenuto conto che il ricorso di primo grado è stato introdotto ante riforma dell' art. 12, co.
4-bis, DPR 602/1973
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sez. 8, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 s.r.l.s.; conferma la sentenza n. 573/2023 della CGT di Primo Grado di Siracusa;
Compensa le spese
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29.1.26
Il Relatore il Presidente
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2709/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 573/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180002927668 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180009242772 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180012131335 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000288774 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000288774 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190003163686 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società appellante Ricorrente_1 s.r.l.s., in persona dei legali rappresentanti sig. Rappresentante_2 e sig.
Rappresentante_1, rappresentata e difesa come da atti, impugnava, dinanzi alla CGT di primo grado, cinque cartelle esattoriali relative a varie annualità d'imposta (2014–2017) per un totale di € 294.985,70, deducendo:
- mancanza di sottoscrizione dei ruoli (art. 12 DPR 602/73);
- inesistenza o nullità delle notifiche delle cartelle;
- decadenza e prescrizione;
- difetto di motivazione degli atti. [Appello_P…cs.r.l.s. | PDF]
La CGT di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse ex art. 12, comma 4-bis,
DPR 602/1973, ritenendo non dimostrate le condizioni normative che consentono l'impugnazione anticipata del ruolo o della cartella non notificata.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello deducendo:
- errata applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973;
- violazione degli artt. 24, 111, 112 Cost.;
- mancata pronuncia su vari motivi;
- richiesta di rinvio dell'udienza e sospensione del giudizio per pendenza di questione di costituzionalità già rimessa da altri giudici (ordinanza Giudice di Pace Milano, 3 novembre 2025).
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva resistendo puntualmente a tutti i motivi, chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'istanza di rinvio e sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale
La società appellante ha chiesto di rinviare l'udienza e sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 23 L. 87/1953, sostenendo che: - è pendente dinanzi alla Corte Costituzionale un giudizio sulla legittimità dell'art.
3-bis D.L. 146/2021 (oggi trasfuso nell'art. 91, c. 5, D.Lgs. 33/2025);
- la questione sarebbe pregiudiziale rispetto alla decisione dell'appello. [istanza_rinvio | PDF]
L'istanza non può essere accolta.
a) La sospensione obbligatoria opera solo quando il giudice solleva egli stesso la questione di costituzionalità
(art. 23, co. 1, L. 87/1953): condizione che qui non ricorre.
b) La pendenza di analoga questione presso la Corte Costituzionale, rimessa da altro giudice, non impone la sospensione del presente giudizio. È pacifico in giurisprudenza che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. non si applica al giudizio incidentale di costituzionalità, che non ha natura di pregiudiziale tecnica o logica.
c) Le ordinanze citate dall'appellante (G.P. Milano 3.11.2025) non comportano alcun vincolo né sospendono i giudizi pendenti.
d) Inoltre, la stessa Corte Costituzionale, con decisioni recenti, ha già dichiarato non fondate o inammissibili censure analoghe.
Pertanto, l'istanza di rinvio va rigettata.
2. Sull'appello principale
2.1 Corretta applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973
La sentenza impugnata ha applicato il nuovo art. 12, co.
4-bis, DPR 602/1973, il quale stabilisce che il contribuente può impugnare direttamente il ruolo o la cartella non notificata solo quando dimostri uno dei pregiudizi tassativamente previsti dal legislatore (partecipazione a gare, perdita di benefici, verifiche ex art. 48-bis, ecc.). La società non ha dimostrato, né in primo grado né in appello, alcuna delle condizioni richieste.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la natura eccezionale della tutela anticipata e il difetto di interesse quando non sussistano le condizioni
L'appello è dunque infondato.
2.2 Sugli ulteriori motivi dell'appellante
L'appellante ripropone contestazioni relative a:
- mancata sottoscrizione del ruolo;
- inesistenza giuridica delle notifiche;
- decadenza/prescrizione;
- difetto di motivazione.
Tali motivi non colgono nel segno perché:
a) Sono inammissibili per effetto della pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado (ratio decidendi esclusiva e autonoma).
b) AdER ha comunque prodotto in giudizio copie conformi delle relate e delle notifiche PEC delle cartelle, munite di firma digitale e prova di consegna, che fanno piena fede finché non proposte querela di falso. c) Le eccezioni sulla sottoscrizione del ruolo e sulla produzione documentale sono tardive e nuove ex art. 57 D.Lgs. 546/1992.
d) Anche nel merito, le doglianze risultano infondate: la giurisprudenza ha escluso la necessità della sottoscrizione autografa della cartella e ha riconosciuto la piena idoneità della firma digitale e del formato informatico degli atti di riscossione.
L'appello va pertanto rigettato integralmente.
Compensa le spese tenuto conto che il ricorso di primo grado è stato introdotto ante riforma dell' art. 12, co.
4-bis, DPR 602/1973
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sez. 8, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 s.r.l.s.; conferma la sentenza n. 573/2023 della CGT di Primo Grado di Siracusa;
Compensa le spese
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 29.1.26
Il Relatore il Presidente