Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 27/02/2026, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03734/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2026, proposto da US TI, AB SC, OR SA PI, IE CI, NZ LO, RA NG, IC GG, IO VE, AR TA, IA RR, ON CC, ME EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Aniello Cerrato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nocera Superiore, c.so G. Matteotti, 9;
contro
ME Pa, il Ministero della Giustizia e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UR PA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) dei provvedimenti pubblicati e resi noti in data 28.10.2025, nella piattaforma "Concorsi Smart", con cui è stato comunicato a ciascun ricorrente l'esito della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 2.600 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato (Area Assistenti - Profilo Assistente Giudiziario, Codice 02) a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria pubblicato in data 25.07.2025, svoltasi il 24/10/2025, sessione pomeridiana delle ore 16.00, nella parte in cui non attribuisce ai ricorrenti il punteggio corretto;
2) dei citati provvedimenti, resi noti in data 28.10.2025, nella piattaforma "Concorsi Smart", nella parte in cui non attribuendo ai ricorrenti sopra elencati dal n. 1 al n. 8 il punteggio corretto, ritiene la prova "non superata", mentre per quelli sopra elencati dal n. 9 al n. 12, pur ritenendo la prova superata, non gli attribuisce, in ogni caso, il punteggio corretto;
3) di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti volti ad accertare la capacità logico-deduttiva, sebbene allo stato non conosciuti, ivi inclusi i verbali della Commissione relativi alla validazione del quesito infra trascritto.
Tanto, al fine dell'accertamento del diritto dei ricorrenti all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75), anziché della penalità negativa (- 0,75), sul quesito individuato di seguito in
narrativa e per i motivi individuati nella medesima, con conseguente rettifica in aumento (+ 1,00), del punteggio ottenuto da ciascuno e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli in loro possesso e al loro inserimento in graduatoria con il punteggio risultante dalla rettifica della prova scritta e del punteggio che l'Amministrazione gli avrà assegnato, in relazione ai titoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ME Pa, del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. ER LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1. I ricorrenti, tutti partecipanti al concorso in oggetto, lamentano l’illegittimità della valutazione ricevuta con riferimento all’unico seguente quiz (presente con diversa numerazione nelle schede di ciascuno): “Un'enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente affiancati in una libreria, quante pagine ci sono (senza contare le copertine) fra la prima pagina del sesto volume e l'ultima pagina del settimo volume? Risposte: a) 0 (risposta indicata come corretta dall’amministrazione); b) 1.600; c) 1.200 (risposta opzionata da tutti gli odierni ricorrenti).
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, eccependo l’inammissibilità del ricorso cumulativo, versando i ricorrenti in situazione di conflitto di interessi e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia;
3. Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In primo luogo, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, beneficiario degli effetti della graduatoria dei soggetti vincitori, destinati ad instaurare con esso il rapporto di servizio.
5. Attesa la manifesta infondatezza del ricorso si può soprassedere all’esame dell’ulteriore eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale.
5.1 Se i volumi sono disposti “normalmente” e affiancati in una libreria, è evidente che la prima pagina di ogni testo risulterà collocata all’estrema destra e adiacente all’ultima pagina del volume successivo, collocata all’estrema sinistra. Pertanto, escludendo la copertina, fra la prima pagina del sesto volume e l'ultima pagina del settimo volume non vi sono pagine interposte, come ritenuto dalla commissione.
6. Pertanto, il ricorso va respinto, con spese a carico della parte soccombente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna in solido i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00 ) per compensi, oltre accessori come per legge in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AR, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
ER LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LO | RI AR |
IL SEGRETARIO