Sentenza breve 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 10/12/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1900 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Gabriella Gallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura U.T.G. di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa sospensione:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione emesso dalla Prefettura di Salerno (notificato in data -OMISSIS-), con cui si nega il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione per asserita mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Prefettura U.T.G. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. MA LI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data -OMISSIS- in seguito al rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs. 286/1998.
Il ricorrente non è poi stato assunto dal datore di lavoro che aveva richiesto il rilascio del nulla osta ed ha richiesto all’amministrazione il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Con il provvedimento impugnato la Prefettura U.T.G. di Salerno ha respinto tale istanza, evidenziando:
- le carenze presenti nella documentazione inviata, l’intervenuta notifica di preavviso di revoca del nulla osta suddetto ed il mancato riscontro per rappresentare la sopravvenuta indisponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro;
- l’assenza di disciplina tale da consentire il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione e/o il subentro successivamente al rilascio del nulla osta e del visto;
- la giurisprudenza amministrativa in senso sfavorevole al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in ipotesi come quella oggetto di istanza.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data -OMISSIS- e depositato in data -OMISSIS-) il ricorrente ha impugnato tale provvedimento per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, comma 11, del D.Lgs. 286/1998 ”;
ad avviso del ricorrente tale disposizione contemplerebbe il diritto al rilascio di un permesso per attesa occupazione in caso di perdita involontaria del lavoro e non richiederebbe espressamente la sottoscrizione del contratto di soggiorno, pure tenuto di quanto risultante dalle circolari del 20.8.2007 e del 17.11.2020 del Ministero dell’Interno e della giurisprudenza amministrativa occupatasi di questa tematica;
“ 2. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti ”;
il rifiuto dell’amministrazione si sarebbe fondato su una rigida interpretazione formale del contratto di soggiorno, senza considerare che la mancata sottoscrizione non sarebbe dipesa dalla volontà del ricorrente, bensì dalla rinuncia del datore di lavoro;
“ 3. Violazione del principio di proporzionalità e del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) ”;
l’impugnato diniego sarebbe sproporzionato rispetto alla finalità perseguita e lesivo dei diritti fondamentali del ricorrente, impedendo allo stesso di vivere in modo lecito nonostante l’avvenuto utilizzo della procedura di cui al Decreto Flussi.
3. Si è costituita l’amministrazione ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
4. Con decreto n. 20/2025 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente e tale istanza non è stata successivamente riproposta al Collegio.
5. Nella camera di consiglio del-OMISSIS-sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
6. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va respinto.
Questo Collegio, in continuità con la giurisprudenza della Sezione (v. da ultimo la sentenza n. 2000/2025) condivide e fa proprio quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale ha evidenziato quanto segue: “ le conclusioni del primo giudice, secondo cui lo SUI, a seguito della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno (e indipendentemente dalle ragioni della stessa), avrebbe dovuto rilasciare all’odierno appellato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, non sono in linea con la più recente giurisprudenza di questa Sezione, la quale, anche in tema di applicazione dell’articolo 42 del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è nel senso che l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui – come nella presente fattispecie - sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
…
Pertanto, dal momento che fin dal giorno dopo il rilascio del nulla osta sarebbe stato già possibile avviare il rapporto di lavoro (e, in tale ipotesi, pacificamente in caso di successiva interruzione dello stesso si sarebbe potuto, o dovuto, far luogo a rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione), finisce per essere del tutto irrilevante la questione – su cui pure insiste l’odierna appellante – del carattere giustificato o meno dei tempi impiegati dall’Amministrazione per concludere il procedimento ” (Consiglio di Stato, III Sez., 3 settembre 2025, n. 7186).
Da quanto precede deriva che nella presente vicenda l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente era legata alla sopravvenuta interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato. Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che nessun rapporto di lavoro sia stato instaurato tra il ricorrente ed il datore di lavoro richiedente il rilascio di un nulla osta per lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs. 286/1998.
Nessuna delle censure svolte dal ricorrente è idonea a scalfire quanto precede, con la conseguenza che il ricorso proposto non può che essere respinto.
Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificare lo stesso.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LI | IE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.