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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARI RENATO, Presidente
VOLPI RC ALBINO, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/1 C 43014 PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Strada Dei Mercati 11/b 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2010 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, con ricorso notificato sia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma, la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria n.
07876202400000897000 afferente a complessive n. 6 cartelle di pagamento e a n. 8 avvisi di addebito.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca impugnata, la prescrizione e omesso annullamento cartelle relative al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2010.
Si sono ritualmente costituiti gli uffici resistenti controdeducendo, quanto ad Agenzia Entrate di Parma,
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva a fronte dell'assenza di motivi di impugnazione da ascrivere all'attività della Direzione Provinciale di
Parma e, quanto ad Agenzia Entrate e riscossione, l'Inammissibilità del ricorso quanto alle eccezioni relative agli atti presupposti ai sensi del combinato disposto dagli artt. 19 comma 3 e 21 D.Lgs. 546/92 e nel merito che gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di mancata notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca impugnata nonché quella di prescrizione sono prive di pregio.
Al ricorrente sono state infatti notificate svariate intimazioni di pagamento aventi ad oggetto le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato e mai impugnate.
Tra le altre, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 07820189002596051000, avente ad oggetto tutte le cartelle di pagamento oggetto del giudizio, ritualmente notificata al ricorrente in data13.06.2018 e da questi mai impugnata.
L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile che riepiloga i debiti precedenti.
La mancata impugnazione dell'intimazione entro i termini fa sì che la pretesa impositiva si "cristallizzi" rendendo definitivo il debito.
In termini, l'ordinanza della Suprema Corte, Sez. 5 n. 28706/2025 ha sancito che” deve darsi continuità al principio di diritto per il quale l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell 'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione»
Nello stesso senso si è chiarito che l'omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 21/07/2025, n. 20476).
Quanto all'eccezione di mancata indicazione specifica dell'immobile nel preavviso di iscrizione ipotecaria, la Suprema Corte (ordinanza n. 25456/2025) ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore.
Infatti, l'ipoteca non nasce con il preavviso, ma esclusivamente con l'atto di iscrizione, ed è in quel momento che il bene deve essere identificato e determinato.
La Corte ha enunciato il seguente principio: "in materia di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente natura informativa e sollecitatoria, deve contenere soltanto il riferimento al titolo e all'ammontare del credito tributario.
Non è invece richiesta l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà, poiché tale individuazione è necessaria solo al momento della costituzione del diritto di garanzia attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari".
Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida, a favore di ciascun resistente, in complessivi € 3.000,00.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARI RENATO, Presidente
VOLPI RC ALBINO, Relatore
PERLINGIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 21/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/1 C 43014 PR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma - Strada Dei Mercati 11/b 43100 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2010 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2001
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2003
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07876202400000897000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato, con ricorso notificato sia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione sia all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Parma, la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria n.
07876202400000897000 afferente a complessive n. 6 cartelle di pagamento e a n. 8 avvisi di addebito.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca impugnata, la prescrizione e omesso annullamento cartelle relative al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2010.
Si sono ritualmente costituiti gli uffici resistenti controdeducendo, quanto ad Agenzia Entrate di Parma,
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva a fronte dell'assenza di motivi di impugnazione da ascrivere all'attività della Direzione Provinciale di
Parma e, quanto ad Agenzia Entrate e riscossione, l'Inammissibilità del ricorso quanto alle eccezioni relative agli atti presupposti ai sensi del combinato disposto dagli artt. 19 comma 3 e 21 D.Lgs. 546/92 e nel merito che gli atti presupposti sono stati regolarmente notificati e non opposti nei termini di legge dal contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di mancata notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca impugnata nonché quella di prescrizione sono prive di pregio.
Al ricorrente sono state infatti notificate svariate intimazioni di pagamento aventi ad oggetto le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato e mai impugnate.
Tra le altre, in particolare, l'intimazione di pagamento n. 07820189002596051000, avente ad oggetto tutte le cartelle di pagamento oggetto del giudizio, ritualmente notificata al ricorrente in data13.06.2018 e da questi mai impugnata.
L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile che riepiloga i debiti precedenti.
La mancata impugnazione dell'intimazione entro i termini fa sì che la pretesa impositiva si "cristallizzi" rendendo definitivo il debito.
In termini, l'ordinanza della Suprema Corte, Sez. 5 n. 28706/2025 ha sancito che” deve darsi continuità al principio di diritto per il quale l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell 'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione»
Nello stesso senso si è chiarito che l'omessa impugnazione preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 21/07/2025, n. 20476).
Quanto all'eccezione di mancata indicazione specifica dell'immobile nel preavviso di iscrizione ipotecaria, la Suprema Corte (ordinanza n. 25456/2025) ha stabilito che l'omessa indicazione, nel preavviso di iscrizione ipotecaria, del bene su cui verrà poi iscritta l'ipoteca non determina alcuna lesione dei diritti del debitore.
Infatti, l'ipoteca non nasce con il preavviso, ma esclusivamente con l'atto di iscrizione, ed è in quel momento che il bene deve essere identificato e determinato.
La Corte ha enunciato il seguente principio: "in materia di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente natura informativa e sollecitatoria, deve contenere soltanto il riferimento al titolo e all'ammontare del credito tributario.
Non è invece richiesta l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà, poiché tale individuazione è necessaria solo al momento della costituzione del diritto di garanzia attraverso l'iscrizione nei registri immobiliari".
Il ricorso non merita pertanto accoglimento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida, a favore di ciascun resistente, in complessivi € 3.000,00.