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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6057 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RGAC 1002 ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via del Parte_1 C.F._1
Sudario n. 18, presso lo studio degli avv. Luigi Pelaggi, Luigi Capo e Rodolfo Sartini che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente
ATTORE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci n. 38 presso lo studio dell'avv. Fabio
Alberici che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta da procuratore speciale della società Controparte_2
giusta verbale del Consiglio di Amministrazione n. 58 in data 23 maggio 2018
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione malattia
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'attore ha convenuto in giudizio la per evere CP_3 CP_1
accertare il proprio diritto all'indennizzo di polizza spettante in relazione alla invalidità
insorta a seguito di malattie contratte dopo la stipula del contratto di assicurazione ed insorte durante il rapporto di lavoro con la società Sanray s.r.l. prima e poi senza soluzione di continuità con la società Sunray Project Management s.r.l..
Nel corso del rapporto di lavoro, infatti, era stata stipulata in suo favore una polizza che prevedeva un indennizzo in caso di invalidità permanente conseguente a malattia manifestatasi nel corso del rapporto di lavoro o entro un anno dalla cessazione dello stesso nel corso della vigenza della polizza assicurativa qualora le stesse avessero determinato una invalidità permanente superiore al 25%.
Il 13 giugno 2018, poco prima della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30 giugno
2018, aveva presentato una istanza diretta ad ottenere l'indennizzo spettate per una serie di patologie ritenute insorte dopo la stipula del contratto assicuratovo e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, malattie indicate come: a) cheratosi lichemoide cranio-
facciale; b) nevi melanocitarii con pregressa asportazione di due neoformazioni,
cardiopatia sclero ipertensiva e valvolaria a regime pressorio instabile;
d)diverticolosi del
Sigma e del Colon discendente;
e)tireopatia nodulare con ipetiroidismo cronico;
f)ipertrofia prostatica benigna, g) gonartrosi destra esito di pregresso trauma distorsivo con rottura del legameno crociato anteriore e del menisco laterale;
h) spondilodiscoartrosi diffusa con ricorrente episodi di lombosciatalgia;
i) sindrome ansioso depressiva.
Il proprio perito di parte aveva ricondotto tutte le patologie alla attività lavorativa svolta quantificando la invalidità permanente conseguente nella misura del 75%.
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Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Era stato sottoposto a visita dal fiduciario della assicurazione la quale aveva ritenuto solo due patologie rientranti nei criteri di indennizzabilità di polizza (la cheratosi melanocifica con due manifestazioni oggetto di asportazione chirurgica e la spondilodiscoartrosi), con esclusione del diritto all'indennizzo in quanto per le stesse era stata riconosciuta una invalidità permanene inferiore al 25%, soglia di indennizzabilità prevista dalla polizza.
Non era stata rilasciata la documentazione con il verbale di valutazione di conseguenza non era stato possibile attivare la procedura prevista dalla polizza ed ha introdotto il presente giudizio ritenendo errata la valutazione posta in essere dalla Assicurazione in quanto tutte le patologie erano insorte a seguito della attività lavorativa svolta in sedi disagiate, evidenziando, inoltre, come la valutazione delle patologie dovesse essere operata in modo complessivo e non più per sommatoria della singole invalidità.
Ha dedotto di aver diritto ad un indennizzo di polizza pari ad euro 960.734,62 evidenziando che per le stesse patologie aveva già ricevuto l'indennizzo di polizza da altre due
Assicurazioni con le quali aveva contratto analoghe polizze e che avevano corrisposto indennizzi sia pure in misura inferiore in considerazione del capitale assicurato.
Ha allegato l'atto di quietanza sottoscritto con la società per l'importo di euro CP_4
220.000in relazione alla polizza che prevedeva l'indennizzo in caso di invalidità permanente non inferiore al 66% nel caso in cui lil beneficiario della assicurazione sia colpito da infermità indipendente dalla sua volontà, sia fisica che mentale oggettivamente riscontrabile che abbia ridotto la capacità lavorativa con denunzia da presentare entro due mesi dalla insorgenza.
Ha allegato la quietanza della società per un importo di euro 180.000 sulla base di Pt_2
una polizza che prevedeva la invalidità permanente conseguente a malattia con un capitale di euro 325.000 con previsione di diversi indennizzi nel caso che le patologie fossero insorte nel corso del contratto o fossero preesistenti
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Si è costituita la società eccependo la prescrizione in relazione ad alcune CP_1
patologie lamentate dall'attore, ed ha contestato la operatività della garanzia della polizza
39.136.314.8 evidenziando, comunque che la polizza prevedeva la liquidazione delle singole patologie e non la valutazione complessiva delle stesse e comunque che la garanzia era operativa per le sole malattie insorte durante la vigenza del contratto con espressa esclusione di quelle insorte prima della stipula della assicurazione, vale a dire il 3
gennaio 2011.
Di conseguenza la garanzia non era operativa in relazione alla ipertensione arteriosa, la diverticolosi del colon, l'ipertiroidismo, l'ipertrofia prostatica e la lesione al ginocchio destro in quanto le spesse erano tutte insorte precedentemente alla adesione al contratto.
Ha eccepito la prescrizione in relazione alla cherastosi con trasformazione melanocitica di due lesioni, una alla gamba e una al dorso, lesioni operate nel 2015 e che per tali lesioni la prima richiesta era stata inviata solo nel 2018.
Ha dedotto, inoltre che sindrome ansioso depressiva rientrava tra le malattie psichica specificamente escluse tra le malattie valutabili.
Ha dedotto, inoltre, la non risarcibilità delle malattie professionali che erano specificamente escluse dalle malattie la cui invalidità era indennizzabile ai sensi di polizza tenuto conto che nell'atto di citazione l'atto ricollegava la insorgenza delle patologie alla attività lavorativa svolta in zone disagiate.
Ha eccepito la non liquidabilità di indennizzo in caso di invalidità accertata inferiore al 25%
e che a termini di polizza la valutazione di ciascuna malattia doveva essere effettuata in modo separato.
Ha dedotto, inoltre, che era onere dell'attore provare sia la insorgenza della malattia sia la indennizzabilità della stessa ai sensi di polizza, provando anche il contratto e la efficacia dello stesso.
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Ha contestato la misura dell'indennizzo di polizza richiesto tenendo conto che la base di calcolo era la retribuzione annua percepita il mese prima della insorgenza della singola patologia, circostanza che conferma la necessità che ai sensi di polizza debbano essere valutate singolarmente le singole patologie.
Ha dedotto, inoltre, che per le stesse patologie lo stesso attore aveva indicato di aver percepito indennizzi dalle società e dovendosi CP_4 Controparte_5
considerare che per effetto delle polizze aveva diritto a ricevere l'indennizzo più alto previsto dalle polizze con ripartizione proporzionale tra i vari assicuratori ai sensi dell'articolo 1913 cc, non potendo l'assicurato cumulare gli indennizzi previsti dalle singole polizze ove la circostanza non fosse stata dichiarata all'atto della stipula delle polizza e quinbdi costituisse oggetto del regolarmente convenzionale intercorso tra le parti.
Acquisita documentazione, espletata una consulenza tecnica medico legale, la causa è
stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre indicare che la polizza azionata dall'attore è in regime di coassicurazione con altre due Assicurazioni. l'Ina Assitalia e il in ragione CP_6
rispettivamente del 45%, 35% e 20% esclusa ogni responsabilità solidale tra le stesse,
con delega alla società valida solo per la attività stragiudiziale ai sensi dell'articolo L CP_1
della polizza.
La polizza aveva ad oggetto la invalidità permanete intesa come perdita della capacità
lavorativa conseguente a malattia manifestatasi nel corso del contratto. l'articolo 2
prevedeva, tra le esclusioni le malattie preesistenti alla data di stipula del contratto , le malattie mentali e le malattie professionali.
L'Articolo 7 prevede l'obbligo del contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni
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similari stipulate per le stesse persone con la stessa società mentre, invece, in deroga espressa all'articolo 1910 cc era previsto che il contraente non fosse tenuto a comunicare la stipula di assicurazioni similari.
I singoli probabili eventi ai sensi dell'articolo 9 devono essere denunziati entro quindici giorni dall'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità ed inviare successivamente i certificati relativi all'andamento della malattia.
L'articolo 19 prevede. Poi, che il grado di invalidità permanente sia valutato dalla
Assicurazione a fine malattia e comunque non oltre il 18° mese dalla denunzia della malattia. Lo stesso articolo prevede che la invalidità permanente valutata in misura inferiore al 25% in base al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni,
non sia oggetto di indennizzo ma lo sia solo la patologia valutata in misura pari o superiore al 25% con la attribuzione della percentuale di indennizzo determinata sulla base della tabella A.
L'articolo 11 prevede, poi, che i benefici previsti dalla assicurazione non siano cumulabili con le polizze infortuni stipulate con la società.
Per il calcolo dell'indennizzo la polizza prevede che sia utilizzato il reddito lordo annuo di fatto percepito dal dipendente il mese prima della denunzia del sinistro.
Di conseguenza la polizza prevede che vengano denunziata le patologie a mano a mano che insorgano con obbligo per la assicurazione di procedere alla specifica valutazione di ciascuna alla fine della malattia e comunque entro 18 mesi dalla denunzia che il beneficiario deve porre in essere entro quindici giorni dall'esordio della malattia, con ulteriore obbligo di produzione di tutta la documentazione relazione alla evoluzione ed alla cura della malattia stessa.
Inoltre la stessa polizza prevede che la base retributiva del calcolo per l'indennizzo sia cristallizzata al mese precedente all'insorgenza della malattia, circostanza che appare
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confermare il fatto che la valutazione di ogni singola patologia sia autonoma perché
potrebbe essere basata su parametri reddituali diversi.
Ciò conferma anche la necessità che ciascuna malattia per essere valutata deve essere oggetto di una valutazione almeno pari al 25%.
Passando ora ad esaminare le singole patologie osserva il giudicante che deve, essere,
dichiarata la intervenuta prescrizione dell'indennità relativa alla patologia cheratosi melanomocitica che risulta diagnosticata nel 2015 nel referto istologico in data 17 aprile
2015 e confermata ulteriormente nella visita dermatologica effettuata in data 19 maggio
2016 ed in relazione alla quale risultano essere stati eseguiti interventi chirurgici per la escissione delle lesioni, interventi posti in essere nel 2015 e per la quale non risulta che sia stata presentata denunzia di sinistro nel termine previsto e risulta essere stata denunziata solo con la denunzia collettiva presentata nel 2018, quando il termine di prescrizione di due anni era già decorso – D'altra parte lo stesso CTU ha indicato che la malattia, per la parte che interessa il viso è conseguenza della prolungata esposizione al sole caratteristica del titpo di attività svolta dall'attore in paesi caratterizzati da importante presenza di sole tanto da essere ritenuti una malattia conseguente alla attività svolta e ,
come tale, esclusa dall'articolo 3 della polizza.
In relazione alle altre malattie denunziate per la prima volta nel 2018 osserva il giudicante che:
c)cardiopatia sclero ipertensiva e valvolaria a regime pressorio instabile. Dalla
documentazione risulta che l'attore si era ricoverato il 1 settembre 2005 presso il
Policlinico di Bari per una crisi ipertensiva e nella anamnesi aveva indicato la presenza di precedenti sporadici riscontri di valori pressori elevati – anche se non risulta indicata la frequenza con la quale aveva controllato la pressione in precedenza – ed era stato di messo con diagnosi di crisi ipertensiva. Risulta, poi, un successivo episodio di accesso
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presso l'Ospedale S. Spirito di Roma per una crisi ipertensiva in soggetto iperteso in terapia. Ha anche prodotto una visita cardiologica eseguita nel 2019 nella quale era indicato che il paziente soffriva di ipertensione arteriosa dalla età di 40 anni con terapia farmacologica con controllo negativo per ischemia nel 2014 ma con elettrocardiogramma eseguito lo stesso anno che aveva evidenziato l'ispessimento delle pareti cardiache ed anomalie strutturali della valvola mitralica oltre al riscontro della insorgenza di una retinopatia ipertensiva di primo livello patologia che aveva raggiunto il II livello nella visita eseguita il 18 aprile 2018 per presentare la denunzia alla Assicurazione.
Al riguardo il CTU ha evidenziato che la cardiopatia e la retinopatia sono complicanza dell'ipertensione arteriosa ed espressione di danno d'organo conseguente al sovraccarico pressorio che in relazione al cuore si presenta come una ipertrofia parietale ed alterazioni della vascolarizzazione della retina. Di conseguenza la ipertrofia delle pareti cardiache ed il danno vascolare e la retinopatia non sono malattie autonome ma progressive manifestazioni dell'aggravamento della patologia ipertensiva diagnosticata già nel 2005 e quindi prima della stipula della assicurazione e quindi non rientrante nell'ambito della garanzia di polizza ai sensi dell'articolo 2 delle cpondizioni di olizza;
d)diverticolosi del sigma e del colon discendente. Tale patologia risulta essere indicata dal perito di parte dell'attore nella relazione redatta nel 2018 come risalente a dieci anni prima rispetto alla relazione ed è stata accertata nel 2017 con TC eseguita nel 2017 e di conseguenza insorta prima della adesione alla polizza assicurativa e come tale esclusa ai sensi dell'articolo 2;
e)tireopatia nodulare con ipetiroidismo cronico. Dalla documentazione prodotta emerge che la patologia era insorta ed era già in terapia prima della adesione alla assicurazione;
f)ipertrofia prostatica benigna. Dalla documentazione ed alla normale evoluzione di tale patologia è condivisibile l'assunto del CTU in ordine al fatto che la stessa sia insorta
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durante la vigenza del contratto essendo stata accertata al momento della effettuazione di una ecografia transrettale il 15 febbraio 2018 con riscontro della presenza di una patologia di grado modesto che esclude che la stessa potesse essere insorta prima della adesione al contratto assicurativo,
g) gonartrosi destra esito di pregresso trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Dalla documentazione risulta che il trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale era avvenuta quando l'attore aveva 23 anni, durante una partita di basket e quindi ben prima della adesione alla assicurazione. Patologia quani in relazione alla quale la gonalgia costituisce una evoluzione dei postumi e non una autonoma malattia. Di conseguenza tale patologia non rientrava tra quelle per le quali era valida la garanzia di polizza;
h) spondilodiscoartrosi diffusa con ricorrente episodi di lombosciatalgia, Si tratta di una patologia connessa con la ordinaria modificazione della colonna in conseguenza della età
e quindi non vi sono elementi per ritenenre che la stessa non sia insorta nel corso della vigenza della polizza in conseguenza dell'aumento della età.;
i) sindrome ansioso depressiva. Al di là sei limiti di dimostrazione della esistenza della stessa, tale patologia risulta tra quelle specificamente escluse dall'articolo 2 della polizza.
.dichiarare la assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto se pure si volesse ritenere che il giudice ha confuso le parti del giudizio con quelle sostanziali, il giudice non ha fornito alcuna motivazione in relazione alla questioni che avevano costituito oggetto di censura ad opera delle parti.
Per quanto riguarda le due malattie riconoscibili il CTU né ha operata una valutazioen sulla base delle Tabelle Inail richiamate dalla polizza e rispettivamente nella misura del 10% la prima e del 15% la seconda.
D conseguenza erano presenti due patologie distinte in relazione alle quali doveva essere
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operata in modo distinto la valutazione di superamento della oglia di rilevanza della polizza fissata al 25%.
Nel caso di specie nessuna delle due malattie autonomamente considerate era in gado di essere pari alla misura minima del 25% prevista dalla polizza, anche considerando che il rinvio operato dalla polizza è alla metodologia valutativa presente nel d.p.r. 1124/1965.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività svolta.
Le spese di ctu solo liquidate in euro 650 e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società
[...] CP_1
respinge la domanda attrice.
Condanna a rimborsare alla società le spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in euro 8.000, di cui euro 8.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nella misura del 15%;
Liquida le spese di CTU nella misura di euro 650, pari all'acconto e pone le stesse a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1002 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025 e vertente
TRA
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via del Parte_1 C.F._1
Sudario n. 18, presso lo studio degli avv. Luigi Pelaggi, Luigi Capo e Rodolfo Sartini che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti su foglio allegato alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente
ATTORE
E
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci n. 38 presso lo studio dell'avv. Fabio
Alberici che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta da procuratore speciale della società Controparte_2
giusta verbale del Consiglio di Amministrazione n. 58 in data 23 maggio 2018
CONVENUTA
Oggetto: contratto di assicurazione malattia
CONCLUSIONI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione l'attore ha convenuto in giudizio la per evere CP_3 CP_1
accertare il proprio diritto all'indennizzo di polizza spettante in relazione alla invalidità
insorta a seguito di malattie contratte dopo la stipula del contratto di assicurazione ed insorte durante il rapporto di lavoro con la società Sanray s.r.l. prima e poi senza soluzione di continuità con la società Sunray Project Management s.r.l..
Nel corso del rapporto di lavoro, infatti, era stata stipulata in suo favore una polizza che prevedeva un indennizzo in caso di invalidità permanente conseguente a malattia manifestatasi nel corso del rapporto di lavoro o entro un anno dalla cessazione dello stesso nel corso della vigenza della polizza assicurativa qualora le stesse avessero determinato una invalidità permanente superiore al 25%.
Il 13 giugno 2018, poco prima della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30 giugno
2018, aveva presentato una istanza diretta ad ottenere l'indennizzo spettate per una serie di patologie ritenute insorte dopo la stipula del contratto assicuratovo e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, malattie indicate come: a) cheratosi lichemoide cranio-
facciale; b) nevi melanocitarii con pregressa asportazione di due neoformazioni,
cardiopatia sclero ipertensiva e valvolaria a regime pressorio instabile;
d)diverticolosi del
Sigma e del Colon discendente;
e)tireopatia nodulare con ipetiroidismo cronico;
f)ipertrofia prostatica benigna, g) gonartrosi destra esito di pregresso trauma distorsivo con rottura del legameno crociato anteriore e del menisco laterale;
h) spondilodiscoartrosi diffusa con ricorrente episodi di lombosciatalgia;
i) sindrome ansioso depressiva.
Il proprio perito di parte aveva ricondotto tutte le patologie alla attività lavorativa svolta quantificando la invalidità permanente conseguente nella misura del 75%.
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Era stato sottoposto a visita dal fiduciario della assicurazione la quale aveva ritenuto solo due patologie rientranti nei criteri di indennizzabilità di polizza (la cheratosi melanocifica con due manifestazioni oggetto di asportazione chirurgica e la spondilodiscoartrosi), con esclusione del diritto all'indennizzo in quanto per le stesse era stata riconosciuta una invalidità permanene inferiore al 25%, soglia di indennizzabilità prevista dalla polizza.
Non era stata rilasciata la documentazione con il verbale di valutazione di conseguenza non era stato possibile attivare la procedura prevista dalla polizza ed ha introdotto il presente giudizio ritenendo errata la valutazione posta in essere dalla Assicurazione in quanto tutte le patologie erano insorte a seguito della attività lavorativa svolta in sedi disagiate, evidenziando, inoltre, come la valutazione delle patologie dovesse essere operata in modo complessivo e non più per sommatoria della singole invalidità.
Ha dedotto di aver diritto ad un indennizzo di polizza pari ad euro 960.734,62 evidenziando che per le stesse patologie aveva già ricevuto l'indennizzo di polizza da altre due
Assicurazioni con le quali aveva contratto analoghe polizze e che avevano corrisposto indennizzi sia pure in misura inferiore in considerazione del capitale assicurato.
Ha allegato l'atto di quietanza sottoscritto con la società per l'importo di euro CP_4
220.000in relazione alla polizza che prevedeva l'indennizzo in caso di invalidità permanente non inferiore al 66% nel caso in cui lil beneficiario della assicurazione sia colpito da infermità indipendente dalla sua volontà, sia fisica che mentale oggettivamente riscontrabile che abbia ridotto la capacità lavorativa con denunzia da presentare entro due mesi dalla insorgenza.
Ha allegato la quietanza della società per un importo di euro 180.000 sulla base di Pt_2
una polizza che prevedeva la invalidità permanente conseguente a malattia con un capitale di euro 325.000 con previsione di diversi indennizzi nel caso che le patologie fossero insorte nel corso del contratto o fossero preesistenti
RGAC 1002 ANNO 2020 Pag. 3 di 10 G.U. Roberto Parziale
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Si è costituita la società eccependo la prescrizione in relazione ad alcune CP_1
patologie lamentate dall'attore, ed ha contestato la operatività della garanzia della polizza
39.136.314.8 evidenziando, comunque che la polizza prevedeva la liquidazione delle singole patologie e non la valutazione complessiva delle stesse e comunque che la garanzia era operativa per le sole malattie insorte durante la vigenza del contratto con espressa esclusione di quelle insorte prima della stipula della assicurazione, vale a dire il 3
gennaio 2011.
Di conseguenza la garanzia non era operativa in relazione alla ipertensione arteriosa, la diverticolosi del colon, l'ipertiroidismo, l'ipertrofia prostatica e la lesione al ginocchio destro in quanto le spesse erano tutte insorte precedentemente alla adesione al contratto.
Ha eccepito la prescrizione in relazione alla cherastosi con trasformazione melanocitica di due lesioni, una alla gamba e una al dorso, lesioni operate nel 2015 e che per tali lesioni la prima richiesta era stata inviata solo nel 2018.
Ha dedotto, inoltre che sindrome ansioso depressiva rientrava tra le malattie psichica specificamente escluse tra le malattie valutabili.
Ha dedotto, inoltre, la non risarcibilità delle malattie professionali che erano specificamente escluse dalle malattie la cui invalidità era indennizzabile ai sensi di polizza tenuto conto che nell'atto di citazione l'atto ricollegava la insorgenza delle patologie alla attività lavorativa svolta in zone disagiate.
Ha eccepito la non liquidabilità di indennizzo in caso di invalidità accertata inferiore al 25%
e che a termini di polizza la valutazione di ciascuna malattia doveva essere effettuata in modo separato.
Ha dedotto, inoltre, che era onere dell'attore provare sia la insorgenza della malattia sia la indennizzabilità della stessa ai sensi di polizza, provando anche il contratto e la efficacia dello stesso.
RGAC 1002 ANNO 2020 Pag. 4 di 10 G.U. Roberto Parziale
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Ha contestato la misura dell'indennizzo di polizza richiesto tenendo conto che la base di calcolo era la retribuzione annua percepita il mese prima della insorgenza della singola patologia, circostanza che conferma la necessità che ai sensi di polizza debbano essere valutate singolarmente le singole patologie.
Ha dedotto, inoltre, che per le stesse patologie lo stesso attore aveva indicato di aver percepito indennizzi dalle società e dovendosi CP_4 Controparte_5
considerare che per effetto delle polizze aveva diritto a ricevere l'indennizzo più alto previsto dalle polizze con ripartizione proporzionale tra i vari assicuratori ai sensi dell'articolo 1913 cc, non potendo l'assicurato cumulare gli indennizzi previsti dalle singole polizze ove la circostanza non fosse stata dichiarata all'atto della stipula delle polizza e quinbdi costituisse oggetto del regolarmente convenzionale intercorso tra le parti.
Acquisita documentazione, espletata una consulenza tecnica medico legale, la causa è
stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti alla udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre indicare che la polizza azionata dall'attore è in regime di coassicurazione con altre due Assicurazioni. l'Ina Assitalia e il in ragione CP_6
rispettivamente del 45%, 35% e 20% esclusa ogni responsabilità solidale tra le stesse,
con delega alla società valida solo per la attività stragiudiziale ai sensi dell'articolo L CP_1
della polizza.
La polizza aveva ad oggetto la invalidità permanete intesa come perdita della capacità
lavorativa conseguente a malattia manifestatasi nel corso del contratto. l'articolo 2
prevedeva, tra le esclusioni le malattie preesistenti alla data di stipula del contratto , le malattie mentali e le malattie professionali.
L'Articolo 7 prevede l'obbligo del contraente di comunicare eventuali altre assicurazioni
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similari stipulate per le stesse persone con la stessa società mentre, invece, in deroga espressa all'articolo 1910 cc era previsto che il contraente non fosse tenuto a comunicare la stipula di assicurazioni similari.
I singoli probabili eventi ai sensi dell'articolo 9 devono essere denunziati entro quindici giorni dall'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità ed inviare successivamente i certificati relativi all'andamento della malattia.
L'articolo 19 prevede. Poi, che il grado di invalidità permanente sia valutato dalla
Assicurazione a fine malattia e comunque non oltre il 18° mese dalla denunzia della malattia. Lo stesso articolo prevede che la invalidità permanente valutata in misura inferiore al 25% in base al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni,
non sia oggetto di indennizzo ma lo sia solo la patologia valutata in misura pari o superiore al 25% con la attribuzione della percentuale di indennizzo determinata sulla base della tabella A.
L'articolo 11 prevede, poi, che i benefici previsti dalla assicurazione non siano cumulabili con le polizze infortuni stipulate con la società.
Per il calcolo dell'indennizzo la polizza prevede che sia utilizzato il reddito lordo annuo di fatto percepito dal dipendente il mese prima della denunzia del sinistro.
Di conseguenza la polizza prevede che vengano denunziata le patologie a mano a mano che insorgano con obbligo per la assicurazione di procedere alla specifica valutazione di ciascuna alla fine della malattia e comunque entro 18 mesi dalla denunzia che il beneficiario deve porre in essere entro quindici giorni dall'esordio della malattia, con ulteriore obbligo di produzione di tutta la documentazione relazione alla evoluzione ed alla cura della malattia stessa.
Inoltre la stessa polizza prevede che la base retributiva del calcolo per l'indennizzo sia cristallizzata al mese precedente all'insorgenza della malattia, circostanza che appare
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confermare il fatto che la valutazione di ogni singola patologia sia autonoma perché
potrebbe essere basata su parametri reddituali diversi.
Ciò conferma anche la necessità che ciascuna malattia per essere valutata deve essere oggetto di una valutazione almeno pari al 25%.
Passando ora ad esaminare le singole patologie osserva il giudicante che deve, essere,
dichiarata la intervenuta prescrizione dell'indennità relativa alla patologia cheratosi melanomocitica che risulta diagnosticata nel 2015 nel referto istologico in data 17 aprile
2015 e confermata ulteriormente nella visita dermatologica effettuata in data 19 maggio
2016 ed in relazione alla quale risultano essere stati eseguiti interventi chirurgici per la escissione delle lesioni, interventi posti in essere nel 2015 e per la quale non risulta che sia stata presentata denunzia di sinistro nel termine previsto e risulta essere stata denunziata solo con la denunzia collettiva presentata nel 2018, quando il termine di prescrizione di due anni era già decorso – D'altra parte lo stesso CTU ha indicato che la malattia, per la parte che interessa il viso è conseguenza della prolungata esposizione al sole caratteristica del titpo di attività svolta dall'attore in paesi caratterizzati da importante presenza di sole tanto da essere ritenuti una malattia conseguente alla attività svolta e ,
come tale, esclusa dall'articolo 3 della polizza.
In relazione alle altre malattie denunziate per la prima volta nel 2018 osserva il giudicante che:
c)cardiopatia sclero ipertensiva e valvolaria a regime pressorio instabile. Dalla
documentazione risulta che l'attore si era ricoverato il 1 settembre 2005 presso il
Policlinico di Bari per una crisi ipertensiva e nella anamnesi aveva indicato la presenza di precedenti sporadici riscontri di valori pressori elevati – anche se non risulta indicata la frequenza con la quale aveva controllato la pressione in precedenza – ed era stato di messo con diagnosi di crisi ipertensiva. Risulta, poi, un successivo episodio di accesso
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presso l'Ospedale S. Spirito di Roma per una crisi ipertensiva in soggetto iperteso in terapia. Ha anche prodotto una visita cardiologica eseguita nel 2019 nella quale era indicato che il paziente soffriva di ipertensione arteriosa dalla età di 40 anni con terapia farmacologica con controllo negativo per ischemia nel 2014 ma con elettrocardiogramma eseguito lo stesso anno che aveva evidenziato l'ispessimento delle pareti cardiache ed anomalie strutturali della valvola mitralica oltre al riscontro della insorgenza di una retinopatia ipertensiva di primo livello patologia che aveva raggiunto il II livello nella visita eseguita il 18 aprile 2018 per presentare la denunzia alla Assicurazione.
Al riguardo il CTU ha evidenziato che la cardiopatia e la retinopatia sono complicanza dell'ipertensione arteriosa ed espressione di danno d'organo conseguente al sovraccarico pressorio che in relazione al cuore si presenta come una ipertrofia parietale ed alterazioni della vascolarizzazione della retina. Di conseguenza la ipertrofia delle pareti cardiache ed il danno vascolare e la retinopatia non sono malattie autonome ma progressive manifestazioni dell'aggravamento della patologia ipertensiva diagnosticata già nel 2005 e quindi prima della stipula della assicurazione e quindi non rientrante nell'ambito della garanzia di polizza ai sensi dell'articolo 2 delle cpondizioni di olizza;
d)diverticolosi del sigma e del colon discendente. Tale patologia risulta essere indicata dal perito di parte dell'attore nella relazione redatta nel 2018 come risalente a dieci anni prima rispetto alla relazione ed è stata accertata nel 2017 con TC eseguita nel 2017 e di conseguenza insorta prima della adesione alla polizza assicurativa e come tale esclusa ai sensi dell'articolo 2;
e)tireopatia nodulare con ipetiroidismo cronico. Dalla documentazione prodotta emerge che la patologia era insorta ed era già in terapia prima della adesione alla assicurazione;
f)ipertrofia prostatica benigna. Dalla documentazione ed alla normale evoluzione di tale patologia è condivisibile l'assunto del CTU in ordine al fatto che la stessa sia insorta
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durante la vigenza del contratto essendo stata accertata al momento della effettuazione di una ecografia transrettale il 15 febbraio 2018 con riscontro della presenza di una patologia di grado modesto che esclude che la stessa potesse essere insorta prima della adesione al contratto assicurativo,
g) gonartrosi destra esito di pregresso trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Dalla documentazione risulta che il trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale era avvenuta quando l'attore aveva 23 anni, durante una partita di basket e quindi ben prima della adesione alla assicurazione. Patologia quani in relazione alla quale la gonalgia costituisce una evoluzione dei postumi e non una autonoma malattia. Di conseguenza tale patologia non rientrava tra quelle per le quali era valida la garanzia di polizza;
h) spondilodiscoartrosi diffusa con ricorrente episodi di lombosciatalgia, Si tratta di una patologia connessa con la ordinaria modificazione della colonna in conseguenza della età
e quindi non vi sono elementi per ritenenre che la stessa non sia insorta nel corso della vigenza della polizza in conseguenza dell'aumento della età.;
i) sindrome ansioso depressiva. Al di là sei limiti di dimostrazione della esistenza della stessa, tale patologia risulta tra quelle specificamente escluse dall'articolo 2 della polizza.
.dichiarare la assoluta carenza di motivazione della sentenza impugnata in quanto se pure si volesse ritenere che il giudice ha confuso le parti del giudizio con quelle sostanziali, il giudice non ha fornito alcuna motivazione in relazione alla questioni che avevano costituito oggetto di censura ad opera delle parti.
Per quanto riguarda le due malattie riconoscibili il CTU né ha operata una valutazioen sulla base delle Tabelle Inail richiamate dalla polizza e rispettivamente nella misura del 10% la prima e del 15% la seconda.
D conseguenza erano presenti due patologie distinte in relazione alle quali doveva essere
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operata in modo distinto la valutazione di superamento della oglia di rilevanza della polizza fissata al 25%.
Nel caso di specie nessuna delle due malattie autonomamente considerate era in gado di essere pari alla misura minima del 25% prevista dalla polizza, anche considerando che il rinvio operato dalla polizza è alla metodologia valutativa presente nel d.p.r. 1124/1965.
Deve, pertanto, essere respinta la domanda attrice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto della attività svolta.
Le spese di ctu solo liquidate in euro 650 e sono poste definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della società
[...] CP_1
respinge la domanda attrice.
Condanna a rimborsare alla società le spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in euro 8.000, di cui euro 8.000 per gli onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria nella misura del 15%;
Liquida le spese di CTU nella misura di euro 650, pari all'acconto e pone le stesse a carico di parte attrice che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
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