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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6865/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casali Del Manco - Ufficio Tributi 87059 Casali Del Manco CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 662993 TASI 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 662994 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 n. 662993, notificato in data 25/09/2024, per Omesso Pagamento della TASI per il periodo d'imposta 2017 per
€ 179,61 e il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 n. 662994, notificato in data
25/9/2024, per Omesso pagamento IMU per il periodo di imposta 2017 per € 809,45.
Ha eccepito:
1.l'omessa notifica degli Avvisi di accertamento posti a base dei preavvisi
2. la nullità del fermo per utilizzo lavorativo dell'auto.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Area srl ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso rappresentando l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento.
Il Comune di Casali del Manco ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti.
Dalla documentazione prodotta da AREA si evince la regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi al preavviso di fermo.
Ed invero entrambi gli avvisi sono state notificate direttamente al destinatario a mezzo pec.
Né rileva quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alla circostanza che gli avvisi risultano essere stati notificati da una casella di posta elettronica non risultante da pubblici elenchi.
Sul punto è intervenuta recentemente la Cassazione con l'ordinanza n. 982 del 2023 nella quale si chiarisce “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente….. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Quanto all'eccezione sub 2 deduce il ricorrente che l'autovettura di cui si richiede il fermo amministrativo
è l'unica autovettura di proprietà ed utilizzata dallo stesso, l'unico bene presente in famiglia e indispensabile per l'attività lavorativa.
Va tuttavia osservato come parte ricorrente si è limitato a delle asserzioni , senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine al fatto che tale veicolo sia il solo nella sua disponibilità e in ordine alla sussistenza di un effettivo legame di strumentalità essenziale dello stesso rispetto all'attività svolta .
Detta eccezione deve dunque ritenersi sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori per ciascuna delle parti costituite con distrazione ove richiesta.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6865/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casali Del Manco - Ufficio Tributi 87059 Casali Del Manco CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 662993 TASI 2017 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 662994 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 n. 662993, notificato in data 25/09/2024, per Omesso Pagamento della TASI per il periodo d'imposta 2017 per
€ 179,61 e il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 DPR 602/73 n. 662994, notificato in data
25/9/2024, per Omesso pagamento IMU per il periodo di imposta 2017 per € 809,45.
Ha eccepito:
1.l'omessa notifica degli Avvisi di accertamento posti a base dei preavvisi
2. la nullità del fermo per utilizzo lavorativo dell'auto.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto.
Area srl ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso rappresentando l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento.
Il Comune di Casali del Manco ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rigettata l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti.
Dalla documentazione prodotta da AREA si evince la regolare notifica degli avvisi di accertamento sottesi al preavviso di fermo.
Ed invero entrambi gli avvisi sono state notificate direttamente al destinatario a mezzo pec.
Né rileva quanto dedotto da parte ricorrente in ordine alla circostanza che gli avvisi risultano essere stati notificati da una casella di posta elettronica non risultante da pubblici elenchi.
Sul punto è intervenuta recentemente la Cassazione con l'ordinanza n. 982 del 2023 nella quale si chiarisce “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente….. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri ma da uno diverso relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'Agenzia delle entrate”.
Quanto all'eccezione sub 2 deduce il ricorrente che l'autovettura di cui si richiede il fermo amministrativo
è l'unica autovettura di proprietà ed utilizzata dallo stesso, l'unico bene presente in famiglia e indispensabile per l'attività lavorativa.
Va tuttavia osservato come parte ricorrente si è limitato a delle asserzioni , senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine al fatto che tale veicolo sia il solo nella sua disponibilità e in ordine alla sussistenza di un effettivo legame di strumentalità essenziale dello stesso rispetto all'attività svolta .
Detta eccezione deve dunque ritenersi sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 233,00 oltre accessori per ciascuna delle parti costituite con distrazione ove richiesta.