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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 281/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( ), già
[...] P.IVA_1 [...]
, in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Vaccaro;
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ), C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
( ), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
( ,
[...] C.F._5 Controparte_6
( ), C.F._6 Controparte_7
( ), ( ), C.F._7 CP_8 C.F._8 [...]
( , CP_9 C.F._9 Controparte_10
( ), ( , C.F._10 CP_11 C.F._11
( ), CP_12 C.F._12 CP_13
1
[...] ( ), ( , C.F._13 Controparte_14 C.F._14
), Controparte_15 C.F._15 Controparte_16
( ), ( ), C.F._16 Controparte_17 C.F._17
( ), CP_18 C.F._18 CP_19
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Nella
[...] C.F._19
ON e NT AS;
Appellati
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4776/2021, depositata in data 17.11.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto dagli odierni appellati, tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera appellante, volto ad ottenere l'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato nell'indossare e dismettere la divisa di lavoro, prima dell'inizio e dopo la fine del turno lavorativo, nella misura di dieci minuti complessivi, sempre che ciascuno degli intervalli correnti tra le timbrature e gli orari di inizio o fine turno fossero pari o superiori ai cinque minuti stimati per ciascuna attività (vestizione/svestizione), diversamente dovendosi ridurre nella misura corrispondente fino ad escludersi ove la timbratura coincidesse con l'orario di inizio o fine turno o fosse, rispettivamente, posteriore o anteriore. Per l'effetto condannava l a pagare le somme conseguentemente spettanti, nei limiti del Parte_3
quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso e fino al 31 dicembre 2018 (con riferimento alle ricorrenti e fino al 31 maggio 2018), tenuto conto della CP_12 CP_9
retribuzione oraria fissata dal CCNL, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16 co.
6 L. 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 L. n. 724/1994, con condanna dell'azienda resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'azienda soccombente, con ricorso depositato il 29.03.2022.
Resistevano al gravame gli appellati.
2 La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va dato atto che, a seguito di rinvio, disposto su richiesta congiunta delle parti - con l'avvertimento che il mancato deposito di note avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c. – e ritualmente comunicato, all'udienza del 27 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti non depositavano note di trattazione scritta.
Assegnato ulteriore termine perentorio fino al 18.12.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c. con provvedimento ritualmente comunicato,
i procuratori delle parti ancora non depositavano note scritte.
A norma del 4 comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 281/2022 R.G. promosso
DA
Parte_1
( ), già
[...] P.IVA_1 [...]
, in Parte_2
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Vaccaro;
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ( ), C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
( ), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
( ,
[...] C.F._5 Controparte_6
( ), C.F._6 Controparte_7
( ), ( ), C.F._7 CP_8 C.F._8 [...]
( , CP_9 C.F._9 Controparte_10
( ), ( , C.F._10 CP_11 C.F._11
( ), CP_12 C.F._12 CP_13
1
[...] ( ), ( , C.F._13 Controparte_14 C.F._14
), Controparte_15 C.F._15 Controparte_16
( ), ( ), C.F._16 Controparte_17 C.F._17
( ), CP_18 C.F._18 CP_19
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Nella
[...] C.F._19
ON e NT AS;
Appellati
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4776/2021, depositata in data 17.11.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto dagli odierni appellati, tutti dipendenti dell'azienda ospedaliera appellante, volto ad ottenere l'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato nell'indossare e dismettere la divisa di lavoro, prima dell'inizio e dopo la fine del turno lavorativo, nella misura di dieci minuti complessivi, sempre che ciascuno degli intervalli correnti tra le timbrature e gli orari di inizio o fine turno fossero pari o superiori ai cinque minuti stimati per ciascuna attività (vestizione/svestizione), diversamente dovendosi ridurre nella misura corrispondente fino ad escludersi ove la timbratura coincidesse con l'orario di inizio o fine turno o fosse, rispettivamente, posteriore o anteriore. Per l'effetto condannava l a pagare le somme conseguentemente spettanti, nei limiti del Parte_3
quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso e fino al 31 dicembre 2018 (con riferimento alle ricorrenti e fino al 31 maggio 2018), tenuto conto della CP_12 CP_9
retribuzione oraria fissata dal CCNL, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16 co.
6 L. 30.12.1991 n. 412, richiamato dall'art. 22 L. n. 724/1994, con condanna dell'azienda resistente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'azienda soccombente, con ricorso depositato il 29.03.2022.
Resistevano al gravame gli appellati.
2 La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessi i motivi di appello, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va dato atto che, a seguito di rinvio, disposto su richiesta congiunta delle parti - con l'avvertimento che il mancato deposito di note avrebbe comportato gli effetti previsti dal comma 4 dell'art. 127 ter c.p.c. – e ritualmente comunicato, all'udienza del 27 novembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti non depositavano note di trattazione scritta.
Assegnato ulteriore termine perentorio fino al 18.12.2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c. con provvedimento ritualmente comunicato,
i procuratori delle parti ancora non depositavano note scritte.
A norma del 4 comma dell'art. 127 ter c.p.c., “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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