CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ID, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 7669/2021
proposto da
Ricorrente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina 45 96100 Siracusa SR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate - P.Iva
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 23/09/2011
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 1991
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata in data 18.3.2008, l'Avvocato Nominativo_3 ed il Dottore Nominativo_4
, nelle rispettive qualità di Commissario e Liquidatore Giudiziale del concordato preventivo Società_1 RL (d'ora innanzi IMS), hanno richiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa (d'ora innanzi AdE) la restituzione delle maggiori imposte versate dalla predetta società rispetto al beneficio concesso dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002, disposizione avente ad oggetto la definizione agevolata - con riduzione al 10% di imposte e contributi
- riconosciuta ai residenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal sisma del dicembre del 1990. Più specificamente, hanno chiesto il rimborso del 90% di complessivi 4.395.726,00 € così distinti: 1.098.077,00 € versati quale IVA per l'anno 1991; 1.410.543,00 € versati quale IVA per l'anno 1992; 939.210,00 € versati quali ritenute IRPEF 1991 e 947.896,00 € versati quali ritenute IRPEF 1992.
Formatosi, su tale istanza, il silenzio-rifiuto da parte di AdE, avverso lo stesso IMS ha proposto ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 272/7/2011 depositata il 23.9.2011, lo ha accolto, riconoscendo il diritto di IMS al rimborso, chiesto tempestivamente sia in fase amministrativa che giurisdizionale, del 90% delle imposte che, con la documentazione prodotta in atti e non contestata da AdE, aveva dimostrato di avere pagato nonostante l'evento calamitoso.
Proposto gravame da parte di AdE, questa Corte, all'epoca ancora Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Siracusa, con sentenza n. 293/16/13 depositata il 29.7.2013, lo ha rigettato, confermando la pronuncia di prime cure e condannando AdE anche al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, con la predetta sentenza è stata affrontata la questione relativa all'applicabilità o meno del beneficio in parola a coloro che, come nel caso di specie, avessero già assolto l'obbligazione tributaria, risolta dalla Suprema Corte con sentenza n. 20641/2007 - alla quale il giudice del gravame ha inteso uniformarsi - secondo cui il beneficio della definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma che nel dicembre 1990 ha interessato la Sicilia Orientale può avvenire in due modi differenti, mediante pagamento del 10% per chi non ha ancora pagato ovvero con rimborso del 90% di quanto versato per chi ha già adempiuto l'obbligazione tributaria. Con la stessa sentenza di appello, è stata affrontata anche la questione attinente all'individuazione del dies a quo dal quale fare decorrere il termine decadenziale biennale del diritto alla restituzione - secondo AdE coincidente con il momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, vale a dire la data di entrata in vigore della legge 289/2002, l'1.1.2003, nello specifico - ed al riguardo il giudice del gravame ha ritenuto che il termine decorresse dalla data di deposito in cancelleria della sentenza della Suprema Corte n. 20641/2007 citata, costituente jus receptum, avvenuta l'1.10.2007, e che, pertanto, il deposito dell'istanza di rimborso da parte di IMS fosse tempestivo.
AdE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, consistente nella violazione dell'art. 21 d.lgs n. 546 del 31.12.1992 disciplinante il dies a quo del termine decadenziale biennale del diritto al rimborso e la Suprema Corte, con ordinanza n. 11038 pubblicata il 27.4.2021, ha ritenuto la censura infondata alla luce dello ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 del 23.12.2014, norma sopravvenuta sia al deposito della sentenza di appello sia alla notifica del ricorso erariale, in forza della quale il termine biennale per il deposito dell'istanza di rimborso decorre dall'entrata in vigore della legge n. 31 del 28.2.2008, ovvero dall'1.3.2008.
Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato d'ufficio ulteriori aspetti incidenti sulla fattispecie in esame, anch'essi conseguenti a ius superveniens, innanzi tutto ribadendo i principi di diritto affermati con sentenza n. 18205 del 16.9.2016, a tenore del quale “l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 % di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14” e con sentenza n. 30927 del 27.11.2019, per il quale: “Ovviamente, come già segnalato al punto 4.2., la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d'IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell'UE”, quindi affermando: “che in materia d'IVA, il diritto all'agevolazione de qua, e di conseguenza anche quello al rimborso delle somme già pagate, non spetta neppure nei predetti limiti entro i quali, per le imposte dirette, potrebbe essere in ipotesi concesso all'esito dei necessari accertamenti in fatto”.
La Suprema Corte, poi, dato atto che “tra le parti è ancora controverso, in questa sede, l'an debeatur del diritto al rimborso” e rilevato che la stessa legge n. 190/2014 prevede, per i richiedenti che svolgono attività d'impresa, la sospensione dell'applicazione dell'agevolazione nell'attesa della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea, ha sciolto in senso parzialmente negativo la riserva in relazione alla decisione della Commissione UE C 5549/2015, evidenziando che quest'ultima ha concluso, all'art. 1, che l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni - che riduce tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - è incompatibile con il mercato interno ma che, tuttavia, ai successivi articoli 2 e 3 è stato deciso che l'aiuto individuale accordato non si reputa tale se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni (così dette de minimis) previste dal regolamento CE n. 1407/2013 o dal regolamento CE 717/2014 (art. 2), ovvero risulta compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipologia di aiuti se soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento CE n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato (art. 3).
Alla luce della dichiarata compatibilità del beneficio fiscale richiesto da IMS con la normativa comunitaria soltanto nelle ipotesi enunciate, la Suprema Corte ha rimesso il procedimento a questa Corte affinché procedesse ai necessari accertamenti di fatto sulla scorta dei principi e criteri illustrati ed in ragione di tanto IMS ha riassunto il giudizio, nel quale AdE ha controdedotto.
Dopo una serie di rinvii disposti al fine di accertare se all'istanza di rimborso avanzata da IMS potessero sovrapporsi quelle autonomamente presentate dai dipendenti della stessa e chiaramente incidenti sul quantum del rimborso, la causa veniva trattata e decisa all'udienza dell'11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della pronuncia della Suprema Corte sopra compendiata deve ritenersi pacifica la tempestività dell'istanza di rimborso illo tempore presentata da IMS e, del pari, la circostanza che la stessa giammai potrebbe trovare accoglimento per quanto attiene all'IVA versata dalla predetta società.
Occorre stabilire, invece, per quanto attiene alle ritenute IRPEF versate negli anni 1991 e 1992, pure chieste in rimborso da IMS nella complessiva misura di 1.698.395,00 € (a tanto ammonta, infatti, il 90% delle ritenute IRPEF versate, nei predetti due anni, per il complessivo importo di 1.887.106,00 €), se l'istanza rispetti le condizioni previste dal così detto regolamento de minimis, avendo la Suprema Corte chiaramente evidenziato come nella specie sia ancora controverso, tra le parti, l'an debeatur del diritto al rimborso e come debba trovare applicazione lo ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 23.12.2014. In merito va evidenziato, innanzi tutto, che la doglianza di AdE a tenore della quale IMS non avrebbe assolto l'onere della prova circa l'effettivo versamento all'erario delle ritenute IRPEF, oltre ad essere inammissibile - in quanto formulata per la prima volta solo nel presente giudizio di rinvio, atteso che, sia nelle controdeduzioni in primo grado che nell'atto di appello di AdE, nulla era stato dedotto al riguardo - è pure infondata, visto che la documentazione in questione era già stata prodotta nel giudizio di primo grado e neppure era stata contestata da AdE, come risulta inequivocabilmente dagli atti processuali e dalla stessa sentenza di primo grado oggetto di impugnativa, nella quale si legge, nella parte relativa allo svolgimento del processo, che il ricorrente “ha depositato la copia delle attestazioni di pagamento relative alle somme a suo tempo pagate e di cui chiede il rimborso nella misura del 90%” e, nella motivazione, che “va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, chiesto tempestivamente sia in fase amministrativa che giurisdizionale, del 90% delle somme che, con la documentazione prodotta in atti e non contestata dall'Agenzia, ha dimostrato di avere pagato nonostante l'evento calamitoso”.
Va evidenziato, poi, che nella giurisprudenza di legittimità è pacifico l'orientamento per cui: “In tema di rimborso delle imposte sui redditi (nella specie per i soggetti colpiti dal sisma 1990 ex l. n. 190 del 2014), ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 29399 del 13.11.2019), sicché, non essendo le somme chieste in rimborso dal “sostituto” destinate ad essere riversate al “sostituito”, IMS avrebbe dovuto dimostrare di non avere beneficiato, negli anni 2001/2003 - il triennio di riferimento, infatti, deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l'anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge n. 289/2002 che regolava, all'art. 9, comma 17, nel 10 % il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992), ed ai due esercizi precedenti -, di aiuti comunitari in misura superiore a 200.000,00 €, a nulla rilevando che nelle more del presente giudizio è stato emanato il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023, relativo agli aiuti de minimis, in vigore dall'1.1.2024 fino al 31.12.2030, che sostituisce il Regolamento (UE) 1407/2013 ed ha elevato l'importo massimo concedibile ad € 300.000,00 per triennio, innalzando così il precedente limite che era fissato in 200.000,00 €. Con una recente pronuncia, infatti, la sezione tributaria della Suprema Corte ha affermato che: “In tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, nel rispetto dell'art. 107 (già art. 87) T.F.U.E., la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all'epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l'aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 289 dell'8.1.2025).
Ebbene, nella specie tale prova non solo non è stata fornita ma è pure evidente come le somme chieste a rimborso per IRPEF - complessivamente ammontanti a 1.698.395,00 € - superino ampiamente la soglia dei 200.000,00 € vigente all'epoca di concessione del beneficio per cui è processo ed alla quale, quindi, occorre nella specie fare riferimento.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi come nella sentenza n. 1947 del 24.1.2022 la sezione tributaria della Suprema Corte abbia affermato la necessità che il giudice accerti che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis [..] costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza”. Principio di diritto, quello appena esposto, ribadito con l'ordinanza della sezione tributaria della Suprema Corte n. 30651 del 3.11.2023, per la quale: “In tema di aiuti ccdd. "de minimis", qualora il beneficio non possa essere ottenuto al momento della sua concessione per superamento della soglia, è irrilevante che il contribuente, nel corso del giudizio, abbia ridotto l'ammontare dell'importo chiesto a rimborso entro i limiti previsti;
gli aiuti individuali, infatti, giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato solo ove si mantengano sotto la soglia stabilita, cosicché, in caso di superamento, tale divieto, che involge l'intera somma, riacquista pieno vigore, con conseguente necessità di recupero della stessa”. A nulla rileva, pertanto, che nelle memorie prodotte per l'udienza del 30.9.2024 IMS abbia optato per la riduzione della richiesta di rimborso entro il limite del tetto massimo stabilito dal relativo regolamento CE ed abbia chiesto, quindi, che fosse riconosciuto il rimborso sino a detto ammontare massimo.
Conseguentemente, in accoglimento del gravame proposto da AdE ed in parziale riforma della sentenza impugnata - che va confermata solo nel capo in cui, regolamentando le spese, ha provveduto a compensarle tra le parti -, va rigettato il ricorso proposto da IMS avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 18.3.2008.
L'evoluzione normativa e e giurisprudenziale che ha caratterizzato la questione afferente ai rimborsi da sisma '90 legittima la compensazione, tra le parti, anche delle spese del presente giudizio di gravame così come di quello di legittimità, per la cui liquidazione pure è stato disposto rinvio da parte della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso presentato da Società_1 RL in liquidazione avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del 18.3.2008 e compensa, tra le parti, le spese sia della presente fase di gravame che del giudizio di legittimità. Siracusa, 11.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore David CC
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CC ID, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 7669/2021
proposto da
Ricorrente Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina 45 96100 Siracusa SR
Email_2elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate - P.Iva
Email_3 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 23/09/2011
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1991
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 1992
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 1991
- DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 1992
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata in data 18.3.2008, l'Avvocato Nominativo_3 ed il Dottore Nominativo_4
, nelle rispettive qualità di Commissario e Liquidatore Giudiziale del concordato preventivo Società_1 RL (d'ora innanzi IMS), hanno richiesto all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa (d'ora innanzi AdE) la restituzione delle maggiori imposte versate dalla predetta società rispetto al beneficio concesso dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002, disposizione avente ad oggetto la definizione agevolata - con riduzione al 10% di imposte e contributi
- riconosciuta ai residenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal sisma del dicembre del 1990. Più specificamente, hanno chiesto il rimborso del 90% di complessivi 4.395.726,00 € così distinti: 1.098.077,00 € versati quale IVA per l'anno 1991; 1.410.543,00 € versati quale IVA per l'anno 1992; 939.210,00 € versati quali ritenute IRPEF 1991 e 947.896,00 € versati quali ritenute IRPEF 1992.
Formatosi, su tale istanza, il silenzio-rifiuto da parte di AdE, avverso lo stesso IMS ha proposto ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 272/7/2011 depositata il 23.9.2011, lo ha accolto, riconoscendo il diritto di IMS al rimborso, chiesto tempestivamente sia in fase amministrativa che giurisdizionale, del 90% delle imposte che, con la documentazione prodotta in atti e non contestata da AdE, aveva dimostrato di avere pagato nonostante l'evento calamitoso.
Proposto gravame da parte di AdE, questa Corte, all'epoca ancora Commissione Tributaria Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Siracusa, con sentenza n. 293/16/13 depositata il 29.7.2013, lo ha rigettato, confermando la pronuncia di prime cure e condannando AdE anche al pagamento delle spese di lite. Nello specifico, con la predetta sentenza è stata affrontata la questione relativa all'applicabilità o meno del beneficio in parola a coloro che, come nel caso di specie, avessero già assolto l'obbligazione tributaria, risolta dalla Suprema Corte con sentenza n. 20641/2007 - alla quale il giudice del gravame ha inteso uniformarsi - secondo cui il beneficio della definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 a favore dei soggetti colpiti dal sisma che nel dicembre 1990 ha interessato la Sicilia Orientale può avvenire in due modi differenti, mediante pagamento del 10% per chi non ha ancora pagato ovvero con rimborso del 90% di quanto versato per chi ha già adempiuto l'obbligazione tributaria. Con la stessa sentenza di appello, è stata affrontata anche la questione attinente all'individuazione del dies a quo dal quale fare decorrere il termine decadenziale biennale del diritto alla restituzione - secondo AdE coincidente con il momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, vale a dire la data di entrata in vigore della legge 289/2002, l'1.1.2003, nello specifico - ed al riguardo il giudice del gravame ha ritenuto che il termine decorresse dalla data di deposito in cancelleria della sentenza della Suprema Corte n. 20641/2007 citata, costituente jus receptum, avvenuta l'1.10.2007, e che, pertanto, il deposito dell'istanza di rimborso da parte di IMS fosse tempestivo.
AdE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, consistente nella violazione dell'art. 21 d.lgs n. 546 del 31.12.1992 disciplinante il dies a quo del termine decadenziale biennale del diritto al rimborso e la Suprema Corte, con ordinanza n. 11038 pubblicata il 27.4.2021, ha ritenuto la censura infondata alla luce dello ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 665, legge n. 190/2014 del 23.12.2014, norma sopravvenuta sia al deposito della sentenza di appello sia alla notifica del ricorso erariale, in forza della quale il termine biennale per il deposito dell'istanza di rimborso decorre dall'entrata in vigore della legge n. 31 del 28.2.2008, ovvero dall'1.3.2008.
Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato d'ufficio ulteriori aspetti incidenti sulla fattispecie in esame, anch'essi conseguenti a ius superveniens, innanzi tutto ribadendo i principi di diritto affermati con sentenza n. 18205 del 16.9.2016, a tenore del quale “l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 % di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14” e con sentenza n. 30927 del 27.11.2019, per il quale: “Ovviamente, come già segnalato al punto 4.2., la riduzione dei tributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d'IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell'UE”, quindi affermando: “che in materia d'IVA, il diritto all'agevolazione de qua, e di conseguenza anche quello al rimborso delle somme già pagate, non spetta neppure nei predetti limiti entro i quali, per le imposte dirette, potrebbe essere in ipotesi concesso all'esito dei necessari accertamenti in fatto”.
La Suprema Corte, poi, dato atto che “tra le parti è ancora controverso, in questa sede, l'an debeatur del diritto al rimborso” e rilevato che la stessa legge n. 190/2014 prevede, per i richiedenti che svolgono attività d'impresa, la sospensione dell'applicazione dell'agevolazione nell'attesa della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione Europea, ha sciolto in senso parzialmente negativo la riserva in relazione alla decisione della Commissione UE C 5549/2015, evidenziando che quest'ultima ha concluso, all'art. 1, che l'articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni - che riduce tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - è incompatibile con il mercato interno ma che, tuttavia, ai successivi articoli 2 e 3 è stato deciso che l'aiuto individuale accordato non si reputa tale se, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni (così dette de minimis) previste dal regolamento CE n. 1407/2013 o dal regolamento CE 717/2014 (art. 2), ovvero risulta compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipologia di aiuti se soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento CE n. 994/98 o da ogni altro regime di aiuti approvato (art. 3).
Alla luce della dichiarata compatibilità del beneficio fiscale richiesto da IMS con la normativa comunitaria soltanto nelle ipotesi enunciate, la Suprema Corte ha rimesso il procedimento a questa Corte affinché procedesse ai necessari accertamenti di fatto sulla scorta dei principi e criteri illustrati ed in ragione di tanto IMS ha riassunto il giudizio, nel quale AdE ha controdedotto.
Dopo una serie di rinvii disposti al fine di accertare se all'istanza di rimborso avanzata da IMS potessero sovrapporsi quelle autonomamente presentate dai dipendenti della stessa e chiaramente incidenti sul quantum del rimborso, la causa veniva trattata e decisa all'udienza dell'11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della pronuncia della Suprema Corte sopra compendiata deve ritenersi pacifica la tempestività dell'istanza di rimborso illo tempore presentata da IMS e, del pari, la circostanza che la stessa giammai potrebbe trovare accoglimento per quanto attiene all'IVA versata dalla predetta società.
Occorre stabilire, invece, per quanto attiene alle ritenute IRPEF versate negli anni 1991 e 1992, pure chieste in rimborso da IMS nella complessiva misura di 1.698.395,00 € (a tanto ammonta, infatti, il 90% delle ritenute IRPEF versate, nei predetti due anni, per il complessivo importo di 1.887.106,00 €), se l'istanza rispetti le condizioni previste dal così detto regolamento de minimis, avendo la Suprema Corte chiaramente evidenziato come nella specie sia ancora controverso, tra le parti, l'an debeatur del diritto al rimborso e come debba trovare applicazione lo ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 665, legge n. 190 del 23.12.2014. In merito va evidenziato, innanzi tutto, che la doglianza di AdE a tenore della quale IMS non avrebbe assolto l'onere della prova circa l'effettivo versamento all'erario delle ritenute IRPEF, oltre ad essere inammissibile - in quanto formulata per la prima volta solo nel presente giudizio di rinvio, atteso che, sia nelle controdeduzioni in primo grado che nell'atto di appello di AdE, nulla era stato dedotto al riguardo - è pure infondata, visto che la documentazione in questione era già stata prodotta nel giudizio di primo grado e neppure era stata contestata da AdE, come risulta inequivocabilmente dagli atti processuali e dalla stessa sentenza di primo grado oggetto di impugnativa, nella quale si legge, nella parte relativa allo svolgimento del processo, che il ricorrente “ha depositato la copia delle attestazioni di pagamento relative alle somme a suo tempo pagate e di cui chiede il rimborso nella misura del 90%” e, nella motivazione, che “va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso, chiesto tempestivamente sia in fase amministrativa che giurisdizionale, del 90% delle somme che, con la documentazione prodotta in atti e non contestata dall'Agenzia, ha dimostrato di avere pagato nonostante l'evento calamitoso”.
Va evidenziato, poi, che nella giurisprudenza di legittimità è pacifico l'orientamento per cui: “In tema di rimborso delle imposte sui redditi (nella specie per i soggetti colpiti dal sisma 1990 ex l. n. 190 del 2014), ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle somme non dovute e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 29399 del 13.11.2019), sicché, non essendo le somme chieste in rimborso dal “sostituto” destinate ad essere riversate al “sostituito”, IMS avrebbe dovuto dimostrare di non avere beneficiato, negli anni 2001/2003 - il triennio di riferimento, infatti, deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l'anno di imposta 2003 (poiché il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge n. 289/2002 che regolava, all'art. 9, comma 17, nel 10 % il regime di imposta dovuto per gli anni 1990-1992), ed ai due esercizi precedenti -, di aiuti comunitari in misura superiore a 200.000,00 €, a nulla rilevando che nelle more del presente giudizio è stato emanato il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023, relativo agli aiuti de minimis, in vigore dall'1.1.2024 fino al 31.12.2030, che sostituisce il Regolamento (UE) 1407/2013 ed ha elevato l'importo massimo concedibile ad € 300.000,00 per triennio, innalzando così il precedente limite che era fissato in 200.000,00 €. Con una recente pronuncia, infatti, la sezione tributaria della Suprema Corte ha affermato che: “In tema di aiuti di Stato c.d. de minimis, nel rispetto dell'art. 107 (già art. 87) T.F.U.E., la sussistenza delle condizioni per usufruirne va valutata avendo riguardo alle soglie fissate dal regolamento CE vigente all'epoca della concessione del beneficio che coincide con il momento in cui l'aiuto è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, indipendentemente dalla data di erogazione” (in tal senso, cass. civ., sezione V, ordinanza n. 289 dell'8.1.2025).
Ebbene, nella specie tale prova non solo non è stata fornita ma è pure evidente come le somme chieste a rimborso per IRPEF - complessivamente ammontanti a 1.698.395,00 € - superino ampiamente la soglia dei 200.000,00 € vigente all'epoca di concessione del beneficio per cui è processo ed alla quale, quindi, occorre nella specie fare riferimento.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi come nella sentenza n. 1947 del 24.1.2022 la sezione tributaria della Suprema Corte abbia affermato la necessità che il giudice accerti che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis [..] costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza”. Principio di diritto, quello appena esposto, ribadito con l'ordinanza della sezione tributaria della Suprema Corte n. 30651 del 3.11.2023, per la quale: “In tema di aiuti ccdd. "de minimis", qualora il beneficio non possa essere ottenuto al momento della sua concessione per superamento della soglia, è irrilevante che il contribuente, nel corso del giudizio, abbia ridotto l'ammontare dell'importo chiesto a rimborso entro i limiti previsti;
gli aiuti individuali, infatti, giustificano una deroga al divieto degli aiuti di Stato solo ove si mantengano sotto la soglia stabilita, cosicché, in caso di superamento, tale divieto, che involge l'intera somma, riacquista pieno vigore, con conseguente necessità di recupero della stessa”. A nulla rileva, pertanto, che nelle memorie prodotte per l'udienza del 30.9.2024 IMS abbia optato per la riduzione della richiesta di rimborso entro il limite del tetto massimo stabilito dal relativo regolamento CE ed abbia chiesto, quindi, che fosse riconosciuto il rimborso sino a detto ammontare massimo.
Conseguentemente, in accoglimento del gravame proposto da AdE ed in parziale riforma della sentenza impugnata - che va confermata solo nel capo in cui, regolamentando le spese, ha provveduto a compensarle tra le parti -, va rigettato il ricorso proposto da IMS avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 18.3.2008.
L'evoluzione normativa e e giurisprudenziale che ha caratterizzato la questione afferente ai rimborsi da sisma '90 legittima la compensazione, tra le parti, anche delle spese del presente giudizio di gravame così come di quello di legittimità, per la cui liquidazione pure è stato disposto rinvio da parte della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso presentato da Società_1 RL in liquidazione avverso il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso del 18.3.2008 e compensa, tra le parti, le spese sia della presente fase di gravame che del giudizio di legittimità. Siracusa, 11.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore David CC