Articolo 9 della Legge 8 agosto 1985, n. 455
Articolo 8Articolo 10
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1 settembre 1985
Art. 9. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1985 ed in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 settembre 1985