TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5209
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Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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Sentenza 19 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 30 novembre 2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis), e dell’art.80, comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Irragionevolezza manifesta.

    La doglianza è inammissibile poiché coperta da giudicato, essendo stata già sollevata nel precedente giudizio e respinta sia in primo grado che in appello. Le irregolarità contributive contestate sono anteriori alla presentazione dell'offerta e la Socioculturale ha provveduto all'estinzione di alcuni addebiti e all'impugnazione degli altri, mantenendo la regolarità contributiva attestata dai DURC positivi.

  • Rigettato
    Violazione del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato. Violazione degli artt. 30 e 80, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione delle Linee Guida Anac n. 6. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell’offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione.

    Il motivo è infondato in quanto la regolarità contributiva è stata comprovata dai DURC positivi, che si impongono alla Stazione Appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti.

  • Rigettato
    Violazione del Bando di gara, del Disciplinare (artt. 16 e 18) e del (art. 7). Valutazione dell’offerta del controinteressato perplessa e contraddittoria. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Sproporzione.

    Il motivo è infondato. La valutazione della commissione, seppur ridotta da "eccellente" ad "ottimo" per il criterio del responsabile di commessa, è stata effettuata in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e rientra nella discrezionalità della commissione. La tesi della ricorrente sulla ripartizione del punteggio tra esperienza e competenze non trova riscontro nella lex specialis.

  • Rigettato
    Annullamento della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, di nuova aggiudicazione della gara e del verbale del RUP del 26.2.2025 relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CN.

    Il motivo è infondato. La regolarità contributiva è stata comprovata dai DURC positivi, che si impongono alla Stazione Appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti. L'atto di accertamento dell'INPS riguarda fatti anteriori alla gara e già trattati nei precedenti giudizi. La verifica del RUP ha coperto l'intero periodo, anche quello di sospensione cautelare, con DURC positivi.

  • Rigettato
    Annullamento della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, di nuova aggiudicazione della gara e del verbale del RUP del 26.2.2025 relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CN.

    Il motivo è infondato. La penale applicata dall'ASL di Teramo riguarda un contratto con diverso oggetto e natura dell'inadempimento (risparmio energetico) ed è stata contestata dal Consorzio CN. Le indagini penali, pur concluse, non hanno portato a provvedimenti cautelari e la stazione appaltante ha esercitato la propria discrezionalità valutando la non rilevanza ai fini dell'esclusione. La valutazione del RUP è ragionevole e conforme ai principi di tassatività delle cause di esclusione e favor partecipationis.

  • Rigettato
    Annullamento della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, di nuova aggiudicazione della gara e del verbale del RUP del 26.2.2025 relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CN.

    Il motivo è infondato. Il Consiglio di Stato ha imposto una rivalutazione del punteggio, non un'automatica decurtazione. La Commissione ha rivalutato l'offerta del CN tenendo conto dei profili professionali indicati, come richiesto dalla sentenza. La tesi della ricorrente sulla ripartizione del punteggio tra esperienza e competenze non trova riscontro nella lex specialis.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. del 30 novembre 2015. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Irragionevolezza manifesta.

    Il motivo è infondato. La regolarità contributiva è stata comprovata dai DURC positivi, che si impongono alla Stazione Appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti. L'atto di accertamento dell'INPS riguarda fatti anteriori alla gara e già trattati nei precedenti giudizi. La verifica del RUP ha coperto l'intero periodo, anche quello di sospensione cautelare, con DURC positivi.

  • Rigettato
    Violazione del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato. Violazione degli artt. 30 e 80, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50 del 2016. Violazione delle Linee Guida Anac n. 6. Violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione. Disparità di trattamento. Inattendibilità complessiva dell’offerta. Difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento. Violazione della par condicio competitorum. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione.

    Il motivo è infondato in quanto la regolarità contributiva è stata comprovata dai DURC positivi, che si impongono alla Stazione Appaltante esonerandola da ulteriori accertamenti.

  • Rigettato
    Annullamento degli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti.

    I motivi aggiunti sono infondati per le medesime ragioni espresse in relazione al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5209
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5209
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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