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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2024, n. 42612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42612 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: FF LU nato a [...] il [...] A LL SS nate) a MADDALONI il 26/05/1977 DI CA EA nato a [...] il [...] ER PA nato a [...] A CANCELLO il 07/05/1984 NO SA nato a [...] il [...] AG NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato CRISCI NT del foro di TA IA CA RE in difesa di FF LU, NO SA e AG NT che chiede l'accoglimento dei ricorsi. E' presente l'avvocato DELLO IACONO DOMENICO del foro di NAPOLI NORD difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 42612 Anno 2024 Presidente: DOVERE SA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/07/2024 di LL SS, che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato DELLO JACONO sostituisce oralmente l'avvocato MOSCATO PASQUALE del foro di BENEVENTO difensore di DI CA EA e ER PA e riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, in punto di pena, quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di IT CA, IL SI, Di IO RE, ER PA, IT AT, LA EM, chiamati tutti a rispondere del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); IT e LA anche di reati fine (per IT, quelli di cui ai capi 2 e 3; per LA, quelli di cui ai capi 4 e 5). Ha confermato l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati. 1.2. Nel corso del giudizio di appello, tutti gli imputati hanno rinunciato ai motivi assolutori, ad eccezione di quelli relativi all'invocata derubricazione del reato associativo nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 ed al trattamento sanzionatorio;
e, per IL, del motivo con cui chiedeva l'esclusione della qualifica di promotore, capo e organizzatore del sodalizio. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, con doglianze sostanzialmente sovrapponibili. 3. I ricorsi di IT CA, IT AT e LA EM possono essere illustrati congiuntamente. Condividono una premessa comune, di carattere generale, in cui la difesa (la medesima per i tre imputati) asserisce l'esistenza di vizi di motivazione e la violazione delle regole sulla valutazione delle prove ed esclude l'esistenza della contestata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, perché non comprovata da alcun sequestro di sostanza stupefacente, e la mancata dimostrazione dell'appartenenza degli imputati alla stessa. Ciò detto, i ricorsi di IT e LA lamentano, con il primo motivo, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sostenendo che il fatto, globalmente considerato, non giustifica l'applicazione del menzionato art. 74. Tutti e tre i ricorrenti censurano la mancata riqualificazione del reato associativo nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, in ragione della modestia del quantitativo acquistato e commercializzato (per IT e LA) e detenuto (per IT). Con il secondo motivo, i tre ricorrenti si dolgono della mancata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rispetto alla quale la Corte territoriale non avrebbe motivato. L'IT lamenta infine il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 2452/2014, emessa dalla Corte di appello di Napoli, nell'ambito del procedimento penale rg. 12054/2013, divenuta esecutiva nel 2015. Il LA lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 2 174/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta definitiva il 06/07/2020. 4. I ricorsi di IL SI, Di IO RE e ER PA possono essere illustrati congiuntamente, per la sovrapponibilità delle censure sollevate (identiche quelle dei ricorsi di ER e Di IO), ad eccezione di quella di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di IL con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, nel senso della carenza della stessa, in ordine al riconoscimento del suo ruolo di capo ed organizzatore all'interno del sodalizio criminale, emergendo invece dagli atti che la condotta dell'imputato non fosse affatto sovraordinata a quella degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, ma fosse del tutto paritetica ed interscambiabile. La circostanza che IL provvedesse all'approvvigionamento dello stupefacente non lo renderebbe automaticamente sovraordinato ai coimputati, i quali si rifornivano indifferentemente anche da altri soggetti. La Corte di merito dà atto della precedente condanna del ricorrente, in qualità di semplice partecipe di una consorteria criminosa, che si pone in continuità con la presente vicenda. Comune è la doglianza (di cui al secondo motivo del IL e al primo motivo dei ricorsi ER e Di IO) afferente al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa del IL sostiene, in particolare, che i parametri individuati dal primo Giudice per riconoscere le circostanze attenuanti generiche costituiscono i criteri solitamente utilizzati al fine di ricondurre l'ipotesi associativa nell'alveo di cui al comma 6 del citato art. 74. Tutti e tre gli imputati evidenziano la limitatezza dei reati fini contestati, i guaii si inserirebbero in un lasso di tempo più esteso rispetto a quello individuato dalla Corte di appello. Sottolineano che i soggetti da questa richiamati, estranei alla vicenda giudiziaria, non erano grossisti ma normali acquirenti;
che il sodalizio non era dotato di una cassa comune;
che l'assenza di una base fissa, deputata all'attività di spaccio, ne evidenzia l'assoluta rudimentalità; che non corrisponderebbe al vero l'assunto della sentenza impugnata secondo cui i traffici di stupefacenti si sarebbero consumati in un contesto territoriale circoscritto e caratterizzato da una densità abitativa particolarmente scarsa, di tal che gli stessi assumerebbero una portata decisamente maggiore rispetto alla loro effettività; che la disponibilità di diverse tipologie di droga non osta alla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; che, comunque, non può trascurarsi la circostanza per la quale entrambi i Giudici di merito, laddove hanno rideterminato la pena - per IL e ER, a seguito di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche;
per Di IO, a seguito di aumento della riduzione della pena base per le già concesse circostanze attenuanti generiche - hanno affermato la necessità di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto. Con il terzo motivo per IL e 3 secondo per Dì IO e ER, si deduce la mancanza assoluta, anche grafica, di motivazione sul criterio adoperato dalla Corte di appello per la riduzione, reputata pressoché inconsistente, della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva per IL e ER ed a seguito della necessità, avvertita dalla Corte territoriale, di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto per Di IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di IT CA e di LA EM, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla continuazione esterna, essendo i loro ricorsi inammissibili nel resto. La sentenza impugnata deve altresì essere annullata con rinvio nei confronti di IL SI, Di IO RE, ER PA e IT AT, limitatamente alla statuizione relativa alla misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, dovendo i ricorsi dei suddetti imputati essere dichiarati inammissibili nel resto. 2. Il motivo con cui tutti i ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 74, comma 6 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché manifestamente infondato. Al riguardo, entrambe le sentenze di merito (sent. app. pp. 11, 12 e 13; sent. di primo grado pp.120 e 121) hanno offerto una motivazione congrua e corretta in diritto. Dopo aver ricordato che, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Pg c/ Degli Angioli MI, Rv. 278098) e che, per la configurabilità dell'art. 74, comma 6, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre altresì valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita al solo scopo di commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, nonché le potenzialità dell'organizzazione con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (tra le altre, Sez. 6, n. 11526 del 16/02/2022, Arena Francesco, in mot.; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, ON e altri, Rv. 267267), hanno ritenuto, sulla base di specifici elementi richiamati dalla Corte territoriale, che, sin dall'origine, il gruppo di cui si tratta non avesse posto limiti alla propria operatività, «progettando di esercitare un'attività di spaccio di 4 rilevante portata e in sostanziale monopolio, nell'area geografica di riferimento», area di dimensioni limitate, risultandone così amplificata la potenziale incisività dell'associazione nell'incrementare il consumo di stupefacenti nel territorio in questione. Con tali argomentazioni i ricorrenti non si sono confrontati, riproducendo considerazioni (la limitatezza dei reati fine, l'arco temporale di commissione degli stessi, i rifornimenti effettuati a normali acquirenti, la mancanza di una cassa) che, oltre ad involgere valutazioni in punto di fatto, si appalesano connotate da genericità. Costituisce invero pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificítà che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Manifestamente infondato è poi l'assunto della difesa del IL secondo cui i parametri individuati dal primo Giudice per riconoscere le circostanze attenuanti generiche costituirebbero i criteri solitamente utilizzati al fine di ricondurre l'ipotesi associativa al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 390/1990: i parametri di valutazione della fattispecie di cui all'invocato comma 6, invero, hanno natura oggettiva (lo scopo dell'associazione, rappresentato dalla circostanza di essere costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73 medesimo decreto), mentre i parametri da valutare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. 2.1. Quanto, in particolare, agli imputati IT e LA, la doglianza da questi avanzata nel primo motivo di entrambi i ricorsi, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, trattandosi di motivo che ha costituito oggetto di rinuncia nel giudizio di appello. É altresì inammissibile il motivo da essi proposto relativo alla mancata riqualificazione del reato associativo nella fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, atteso che l'anzidetta rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 2 , n. 47698 del 18/09/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006), ha cristallizzato la non lieve entità dei reati fine correlati all'associazione. 5 Inammissibile è il secondo motivo dei ricorsi IT e LA con cui lamentano la mancanza di motivazione con riguardo alla invocata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. Per IT, la doglianza è manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata ha correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., in considerazione della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica. La doglianza di LA sul punto è inammissibile in quanto aspecifica, astratta e priva di rilievi specifici, non meritevole pertanto di motivazione argomentata. Rientrando invero la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche nell'ambito di un potere discrezionale del giudice di merito, questi non è tenuto a fornire una compiuta motivazione laddove non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni volta a sostenerla (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo CA AT Domizio, Rv. 283268: "In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza"). É invece fondato il motivo con cui IT e LA si dolgono del mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze. In particolare: IT, rispetto alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2452/2014, divenuta aefinìtiva nel 2015; LA, rispetto alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 174/2020, divenuta definitiva nel 2020. Sul punto, la sentenza impugnata fa intendere, per entrambi gli appellanti, che si tratti di un motivo rinunciato. Pur dando atto della relativa richiesta, afferma che non sono stati oggetto di rinuncia unicamente il motivo sulla riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e il motivo relativo alla dosimetria della pena. Deve, tuttavia, rilevarsi che la continuazione esterna con le citate pronunce afferisce alla dosimetria della pena, avendo una sicura incidenza sulla stessa, di tal che la richiesta di cui si tratta si inserisce nell'alveo del motivo non rinunciato sulla pena. Occorre, peraltro, precisare che la domanda formulata dagli imputati al riguardo non costituisce un motivo, ma una richiesta, rispetto alla quale parlare di rinuncia è comunque improprio. Il motivo comune agli imputati IL, Di IO, ER e IT, afferente alla quantificazione della pena in ragione delle ulteriori riduzioni operate in forza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, è fondato. In accoglimento dei rispettivi motivi sul punto, la Corte di appello, quanto a IL e ER, ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, così riducendo la pena base del primo (anni venti) ad anni diciotto (ulteriormente ridotta per il rito ad anni dodici di reclusione) e la pena base del secondo (anni dieci) ad 6 anni nove (poi ridotta per il rito ad anni sei di reclusione); per Di IO e IT, la pena base, pari ad anni dieci di reclusione, è stata ridotta ad anni otto (poi ridotta per il rito ad anni cinque e mesi quattro di reclusione). Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, questa Corte ha avuto modo di precisare, con principio che il Collegio condivide e fa proprio, che "sebbene il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo possa giustificarsi in base al rilievo implicito conferito a dati significativi emergenti dal tenore complessivo della motivazione, nondimeno, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento della più ampia riduzione, il giudice del merito non può esimersi dall'esplicitare, anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, dando così conto del corretto uso del potere discrezionale affidatogli dalla legge" (Sez. 3, n. 9408 del 09/02/2021). Applicando il principio al caso in esame, il Collegio osserva che l'onere motivazionale è correlato all'entità della possibile riduzione, specie quando la riduzione operata sia, come avvenuto nel caso di specie, di gran lunga inferiore a quella astrattamente possibile. A fronte delle limitate riduzioni, sopra richiamate, la Corte di appello era investita di un preciso onere motivazionale che non può certamente dirsi adempiuto con il mero riferimento alla necessità «di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto». Ne deriva, quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, rispetto ai predetti imputati, limitatamente a questo specifico punto. Il primo motivo di IL, con cui questi lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al ritenuto ruolo di capo ed organizzatore all'interno del sodalizio criminale, è manifestamente infondato nonché volto ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata- valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso di specie, con motivazione congrua e pertanto immune dalle sollevate censure, i Giudici di merito hanno ritenuto «evidente» (così la sent. di primo grado, p. 96) il ruolo ricoperto dall'imputato, quale capo e organizzatore del sodalizio criminale, evidenziando come. dalle risultanze delle intercettazioni, apparisse «certo» che egli intraprendesse le fasi inerenti all'acquisto e alla successiva vendita della sostanza stupefacente, servendosi del contributo dei suoi più stretti collaboratori (tra i quali Di IO, IT e IT); potesse contare su un gruppo storico di spacciatori a lui legati;
coordinasse l'attività dei gruppo, predisponendo le singole azioni al fine di realizzare lo scopo finale preventivamente determinato;
prendesse contatti con diversi fornitori, definendo le modalità di confezionamento e suddivisione del carico;
gestisse il recupero dei 7 crediti dai diversi spacciatori e li reinvestisse nell'acquisto all'ingrosso della sostanza stupefacente. La sentenza di primo grado ricorda che, prima di assumere qualsiasi decisione, soprattutto quando difforme dalle indicazioni che il IL aveva impartito, IT e Di IO ne cercassero l'approvazione; che gli spacciatori, in carenza di sostanza stupefacente, si rivolgevano al IL che indicava lo spacciatore in grado di sopperire alla "scopertura"; che l'attenzione dell'uomo rispetto alla presenza delle Forze dell'ordine era costante, per cui dirigeva e coordinava i movimenti dei singoli sodali al fine di mitigare quanto più possibile il rischio che fossero scoperti. Il Tribunale evidenzia come dall'attività captativa sia anche emerso che la posizione apicale del IL trovi ulteriore conferma negli episodi in cui lo stesso esprimeva ai sottoposti la volontà di estendere la propria egemonia oltre gli spazi già sottoposti al suo controllo, estendendo la sua rete di clienti. La sentenza di appello ricorda, inoltre, che egli non aveva contatti sporadici con la piccola ma agguerrita pattuglia di spacciatori al minuto, i quali erano prevalentemente coordinati da IT e ER, e sottolinea come «tale modalità di gestione del personale [sia] indice evidente di organizzazione di tipo verticistico, in cui il capo, per preservare la propria posizione, assume un ruolo defilato, limitando al massimo i rapporti con la manovalanza». 3. In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IT CA e di LA EM, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. I ricorsi di IT CA e di LA EM devono essere dichiarati inammissibili nel resto. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IL SI, Di IO RE, ER PA e IT AT limitatamente alla statuizione relativa alla misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. I ricorsi di IL SI, Di IO RE, ER IZ e IT AT devono essere dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IT CA e di LA EM, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara i ricorsi di IT CA e di LA EM inammissibili nel resto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di IL SI, Di IO RE, ER PA e IT AT, limitatamente alla statuizione relativa alla 8 misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara i ricorsi di IL SI, Di IO RE, ER PA e IT AT inammissibili nel reste Così deciso il 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presicent,
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato CRISCI NT del foro di TA IA CA RE in difesa di FF LU, NO SA e AG NT che chiede l'accoglimento dei ricorsi. E' presente l'avvocato DELLO IACONO DOMENICO del foro di NAPOLI NORD difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 42612 Anno 2024 Presidente: DOVERE SA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 09/07/2024 di LL SS, che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato DELLO JACONO sostituisce oralmente l'avvocato MOSCATO PASQUALE del foro di BENEVENTO difensore di DI CA EA e ER PA e riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, in punto di pena, quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di IT CA, IL SI, Di IO RE, ER PA, IT AT, LA EM, chiamati tutti a rispondere del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1); IT e LA anche di reati fine (per IT, quelli di cui ai capi 2 e 3; per LA, quelli di cui ai capi 4 e 5). Ha confermato l'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati. 1.2. Nel corso del giudizio di appello, tutti gli imputati hanno rinunciato ai motivi assolutori, ad eccezione di quelli relativi all'invocata derubricazione del reato associativo nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 ed al trattamento sanzionatorio;
e, per IL, del motivo con cui chiedeva l'esclusione della qualifica di promotore, capo e organizzatore del sodalizio. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione, con doglianze sostanzialmente sovrapponibili. 3. I ricorsi di IT CA, IT AT e LA EM possono essere illustrati congiuntamente. Condividono una premessa comune, di carattere generale, in cui la difesa (la medesima per i tre imputati) asserisce l'esistenza di vizi di motivazione e la violazione delle regole sulla valutazione delle prove ed esclude l'esistenza della contestata associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, perché non comprovata da alcun sequestro di sostanza stupefacente, e la mancata dimostrazione dell'appartenenza degli imputati alla stessa. Ciò detto, i ricorsi di IT e LA lamentano, con il primo motivo, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, sostenendo che il fatto, globalmente considerato, non giustifica l'applicazione del menzionato art. 74. Tutti e tre i ricorrenti censurano la mancata riqualificazione del reato associativo nella fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, in ragione della modestia del quantitativo acquistato e commercializzato (per IT e LA) e detenuto (per IT). Con il secondo motivo, i tre ricorrenti si dolgono della mancata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, rispetto alla quale la Corte territoriale non avrebbe motivato. L'IT lamenta infine il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 2452/2014, emessa dalla Corte di appello di Napoli, nell'ambito del procedimento penale rg. 12054/2013, divenuta esecutiva nel 2015. Il LA lamenta il mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 2 174/2020, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta definitiva il 06/07/2020. 4. I ricorsi di IL SI, Di IO RE e ER PA possono essere illustrati congiuntamente, per la sovrapponibilità delle censure sollevate (identiche quelle dei ricorsi di ER e Di IO), ad eccezione di quella di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di IL con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, nel senso della carenza della stessa, in ordine al riconoscimento del suo ruolo di capo ed organizzatore all'interno del sodalizio criminale, emergendo invece dagli atti che la condotta dell'imputato non fosse affatto sovraordinata a quella degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, ma fosse del tutto paritetica ed interscambiabile. La circostanza che IL provvedesse all'approvvigionamento dello stupefacente non lo renderebbe automaticamente sovraordinato ai coimputati, i quali si rifornivano indifferentemente anche da altri soggetti. La Corte di merito dà atto della precedente condanna del ricorrente, in qualità di semplice partecipe di una consorteria criminosa, che si pone in continuità con la presente vicenda. Comune è la doglianza (di cui al secondo motivo del IL e al primo motivo dei ricorsi ER e Di IO) afferente al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa del IL sostiene, in particolare, che i parametri individuati dal primo Giudice per riconoscere le circostanze attenuanti generiche costituiscono i criteri solitamente utilizzati al fine di ricondurre l'ipotesi associativa nell'alveo di cui al comma 6 del citato art. 74. Tutti e tre gli imputati evidenziano la limitatezza dei reati fini contestati, i guaii si inserirebbero in un lasso di tempo più esteso rispetto a quello individuato dalla Corte di appello. Sottolineano che i soggetti da questa richiamati, estranei alla vicenda giudiziaria, non erano grossisti ma normali acquirenti;
che il sodalizio non era dotato di una cassa comune;
che l'assenza di una base fissa, deputata all'attività di spaccio, ne evidenzia l'assoluta rudimentalità; che non corrisponderebbe al vero l'assunto della sentenza impugnata secondo cui i traffici di stupefacenti si sarebbero consumati in un contesto territoriale circoscritto e caratterizzato da una densità abitativa particolarmente scarsa, di tal che gli stessi assumerebbero una portata decisamente maggiore rispetto alla loro effettività; che la disponibilità di diverse tipologie di droga non osta alla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; che, comunque, non può trascurarsi la circostanza per la quale entrambi i Giudici di merito, laddove hanno rideterminato la pena - per IL e ER, a seguito di giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche;
per Di IO, a seguito di aumento della riduzione della pena base per le già concesse circostanze attenuanti generiche - hanno affermato la necessità di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto. Con il terzo motivo per IL e 3 secondo per Dì IO e ER, si deduce la mancanza assoluta, anche grafica, di motivazione sul criterio adoperato dalla Corte di appello per la riduzione, reputata pressoché inconsistente, della pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva per IL e ER ed a seguito della necessità, avvertita dalla Corte territoriale, di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto per Di IO. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di IT CA e di LA EM, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla continuazione esterna, essendo i loro ricorsi inammissibili nel resto. La sentenza impugnata deve altresì essere annullata con rinvio nei confronti di IL SI, Di IO RE, ER PA e IT AT, limitatamente alla statuizione relativa alla misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, dovendo i ricorsi dei suddetti imputati essere dichiarati inammissibili nel resto. 2. Il motivo con cui tutti i ricorrenti invocano l'applicazione dell'art. 74, comma 6 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché manifestamente infondato. Al riguardo, entrambe le sentenze di merito (sent. app. pp. 11, 12 e 13; sent. di primo grado pp.120 e 121) hanno offerto una motivazione congrua e corretta in diritto. Dopo aver ricordato che, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Pg c/ Degli Angioli MI, Rv. 278098) e che, per la configurabilità dell'art. 74, comma 6, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre altresì valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita al solo scopo di commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, nonché le potenzialità dell'organizzazione con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (tra le altre, Sez. 6, n. 11526 del 16/02/2022, Arena Francesco, in mot.; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, ON e altri, Rv. 267267), hanno ritenuto, sulla base di specifici elementi richiamati dalla Corte territoriale, che, sin dall'origine, il gruppo di cui si tratta non avesse posto limiti alla propria operatività, «progettando di esercitare un'attività di spaccio di 4 rilevante portata e in sostanziale monopolio, nell'area geografica di riferimento», area di dimensioni limitate, risultandone così amplificata la potenziale incisività dell'associazione nell'incrementare il consumo di stupefacenti nel territorio in questione. Con tali argomentazioni i ricorrenti non si sono confrontati, riproducendo considerazioni (la limitatezza dei reati fine, l'arco temporale di commissione degli stessi, i rifornimenti effettuati a normali acquirenti, la mancanza di una cassa) che, oltre ad involgere valutazioni in punto di fatto, si appalesano connotate da genericità. Costituisce invero pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificítà che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Manifestamente infondato è poi l'assunto della difesa del IL secondo cui i parametri individuati dal primo Giudice per riconoscere le circostanze attenuanti generiche costituirebbero i criteri solitamente utilizzati al fine di ricondurre l'ipotesi associativa al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 390/1990: i parametri di valutazione della fattispecie di cui all'invocato comma 6, invero, hanno natura oggettiva (lo scopo dell'associazione, rappresentato dalla circostanza di essere costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73 medesimo decreto), mentre i parametri da valutare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. 2.1. Quanto, in particolare, agli imputati IT e LA, la doglianza da questi avanzata nel primo motivo di entrambi i ricorsi, in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, trattandosi di motivo che ha costituito oggetto di rinuncia nel giudizio di appello. É altresì inammissibile il motivo da essi proposto relativo alla mancata riqualificazione del reato associativo nella fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90, atteso che l'anzidetta rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 2 , n. 47698 del 18/09/2019, Amabile Pasquale, Rv. 278006), ha cristallizzato la non lieve entità dei reati fine correlati all'associazione. 5 Inammissibile è il secondo motivo dei ricorsi IT e LA con cui lamentano la mancanza di motivazione con riguardo alla invocata massima estensione delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche. Per IT, la doglianza è manifestamente infondata, perché la sentenza impugnata ha correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., in considerazione della ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica. La doglianza di LA sul punto è inammissibile in quanto aspecifica, astratta e priva di rilievi specifici, non meritevole pertanto di motivazione argomentata. Rientrando invero la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche nell'ambito di un potere discrezionale del giudice di merito, questi non è tenuto a fornire una compiuta motivazione laddove non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni volta a sostenerla (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, Palumbo CA AT Domizio, Rv. 283268: "In tema di motivazione della sentenza, il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza"). É invece fondato il motivo con cui IT e LA si dolgono del mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze. In particolare: IT, rispetto alla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2452/2014, divenuta aefinìtiva nel 2015; LA, rispetto alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 174/2020, divenuta definitiva nel 2020. Sul punto, la sentenza impugnata fa intendere, per entrambi gli appellanti, che si tratti di un motivo rinunciato. Pur dando atto della relativa richiesta, afferma che non sono stati oggetto di rinuncia unicamente il motivo sulla riqualificazione del reato associativo nell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e il motivo relativo alla dosimetria della pena. Deve, tuttavia, rilevarsi che la continuazione esterna con le citate pronunce afferisce alla dosimetria della pena, avendo una sicura incidenza sulla stessa, di tal che la richiesta di cui si tratta si inserisce nell'alveo del motivo non rinunciato sulla pena. Occorre, peraltro, precisare che la domanda formulata dagli imputati al riguardo non costituisce un motivo, ma una richiesta, rispetto alla quale parlare di rinuncia è comunque improprio. Il motivo comune agli imputati IL, Di IO, ER e IT, afferente alla quantificazione della pena in ragione delle ulteriori riduzioni operate in forza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche, è fondato. In accoglimento dei rispettivi motivi sul punto, la Corte di appello, quanto a IL e ER, ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, così riducendo la pena base del primo (anni venti) ad anni diciotto (ulteriormente ridotta per il rito ad anni dodici di reclusione) e la pena base del secondo (anni dieci) ad 6 anni nove (poi ridotta per il rito ad anni sei di reclusione); per Di IO e IT, la pena base, pari ad anni dieci di reclusione, è stata ridotta ad anni otto (poi ridotta per il rito ad anni cinque e mesi quattro di reclusione). Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, questa Corte ha avuto modo di precisare, con principio che il Collegio condivide e fa proprio, che "sebbene il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo possa giustificarsi in base al rilievo implicito conferito a dati significativi emergenti dal tenore complessivo della motivazione, nondimeno, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento della più ampia riduzione, il giudice del merito non può esimersi dall'esplicitare, anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, dando così conto del corretto uso del potere discrezionale affidatogli dalla legge" (Sez. 3, n. 9408 del 09/02/2021). Applicando il principio al caso in esame, il Collegio osserva che l'onere motivazionale è correlato all'entità della possibile riduzione, specie quando la riduzione operata sia, come avvenuto nel caso di specie, di gran lunga inferiore a quella astrattamente possibile. A fronte delle limitate riduzioni, sopra richiamate, la Corte di appello era investita di un preciso onere motivazionale che non può certamente dirsi adempiuto con il mero riferimento alla necessità «di adeguare la pena all'effettiva gravità del fatto». Ne deriva, quindi, che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, rispetto ai predetti imputati, limitatamente a questo specifico punto. Il primo motivo di IL, con cui questi lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al ritenuto ruolo di capo ed organizzatore all'interno del sodalizio criminale, è manifestamente infondato nonché volto ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e, per il ricorrente, più adeguata- valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402, del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso di specie, con motivazione congrua e pertanto immune dalle sollevate censure, i Giudici di merito hanno ritenuto «evidente» (così la sent. di primo grado, p. 96) il ruolo ricoperto dall'imputato, quale capo e organizzatore del sodalizio criminale, evidenziando come. dalle risultanze delle intercettazioni, apparisse «certo» che egli intraprendesse le fasi inerenti all'acquisto e alla successiva vendita della sostanza stupefacente, servendosi del contributo dei suoi più stretti collaboratori (tra i quali Di IO, IT e IT); potesse contare su un gruppo storico di spacciatori a lui legati;
coordinasse l'attività dei gruppo, predisponendo le singole azioni al fine di realizzare lo scopo finale preventivamente determinato;
prendesse contatti con diversi fornitori, definendo le modalità di confezionamento e suddivisione del carico;
gestisse il recupero dei 7 crediti dai diversi spacciatori e li reinvestisse nell'acquisto all'ingrosso della sostanza stupefacente. La sentenza di primo grado ricorda che, prima di assumere qualsiasi decisione, soprattutto quando difforme dalle indicazioni che il IL aveva impartito, IT e Di IO ne cercassero l'approvazione; che gli spacciatori, in carenza di sostanza stupefacente, si rivolgevano al IL che indicava lo spacciatore in grado di sopperire alla "scopertura"; che l'attenzione dell'uomo rispetto alla presenza delle Forze dell'ordine era costante, per cui dirigeva e coordinava i movimenti dei singoli sodali al fine di mitigare quanto più possibile il rischio che fossero scoperti. Il Tribunale evidenzia come dall'attività captativa sia anche emerso che la posizione apicale del IL trovi ulteriore conferma negli episodi in cui lo stesso esprimeva ai sottoposti la volontà di estendere la propria egemonia oltre gli spazi già sottoposti al suo controllo, estendendo la sua rete di clienti. La sentenza di appello ricorda, inoltre, che egli non aveva contatti sporadici con la piccola ma agguerrita pattuglia di spacciatori al minuto, i quali erano prevalentemente coordinati da IT e ER, e sottolinea come «tale modalità di gestione del personale [sia] indice evidente di organizzazione di tipo verticistico, in cui il capo, per preservare la propria posizione, assume un ruolo defilato, limitando al massimo i rapporti con la manovalanza». 3. In conclusione: la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IT CA e di LA EM, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. I ricorsi di IT CA e di LA EM devono essere dichiarati inammissibili nel resto. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IL SI, Di IO RE, ER PA e IT AT limitatamente alla statuizione relativa alla misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. I ricorsi di IL SI, Di IO RE, ER IZ e IT AT devono essere dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IT CA e di LA EM, limitatamente alla omessa statuizione in ordine alla continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara i ricorsi di IT CA e di LA EM inammissibili nel resto. Annulla la medesima sentenza nei confronti di IL SI, Di IO RE, ER PA e IT AT, limitatamente alla statuizione relativa alla 8 misura della diminuzione di pena per le attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara i ricorsi di IL SI, Di IO RE, ER PA e IT AT inammissibili nel reste Così deciso il 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presicent,