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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 3590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3590 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10909/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Elisa BATTAGLIA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via IV Novembre n. 14,
RICORRENTE e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dalle Avv.te Claudia GRASSI e Martina QUINTAJE', ed elettivamente domiciliato presso lo studio di queste ultime a Bologna (BO), via Nosadella n. 34, RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
14 settembre 2013 a Venezia. Dall'unione sono nati , il 10 marzo 2015, e il 28 ottobre 2017. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 1808/2023, pubblicata il 18 settembre 2023, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Recependo l'accordo cui sono pervenute le parti, la sentenza ha stabilito che:
- i figli fossero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare di Bologna, Via Bonaventura Cavalieri n. 7; pagina 1 di 4 - il padre vedesse la prole secondo un articolato calendario;
- il signor versasse alla signora la somma complessiva di euro CP_1 Pt_1
900,00 mensili per il mantenimento ordinario della prole (euro 450,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie;
- la ricorrente percepisse integralmente l'assegno unico;
- ciascun genitore dovesse esprimere il proprio consenso nel caso di espatrio dei minori con l'altro.
***** Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 la sig.ra ha domandato la revisione Pt_1 del calendario di visita in ragione delle proprie mutate esigenze lavorative, che la vedono fisicamente impegnata presso il datore di lavoro a Venezia nei mesi di giugno, luglio ed agosto, oltre che a quattro giorni al mese nel corso del resto dell'anno. Ha richiesto, inoltre, la revoca della clausola di necessaria pre-autorizzazione dell'altro genitore per l'espatrio dei minori, nonché un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario dei figli previsto a carico del padre alla somma di complessivi euro 1.100,00 al mese, in maggiore delle accresciute esigenze dei figli ora più grandi. Ha domandato, infine, di autorizzare l'iscrizione della figlia alla scuola Per_1 media paritaria “Manzoni”, di Bologna, via Scipione dal Ferro n. 10/2 per l'anno scolastico 2026/2027. Si è costituito in giudizio il resistente, domandando l'integrale rigetto delle domande della sig.ra e, in subordine, e in via riconvenzionale la collocazione dei figli Pt_1 presso di sé, con assegnazione della casa familiare, revoca dell'assegno di mantenimento ordinario a proprio carico e calendario di visita della madre come da conclusioni rassegnate in atti, oltre ad erogazione in proprio favore del 50% dell'assegno unico per i figli e conferma del riparto delle spese straordinarie come da sentenza di divorzio. Nell'udienza del 2 dicembre 2025, la Giudice ha formulato una proposta conciliativa e le parti -entrambe intervenute- sono addivenute ad un accordo, come indicato in verbale e di seguito rappresentato in dispositivo. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 agosto 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando pagina 2 di 4 l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
- a parziale modifica della sentenza n. 1808/2023, pubblicata il 18 settembre 2023: 1) dispone modifica del calendario, stabilendo che:
- dal 1° settembre alla prima settimana di giugno compresa il padre tenga con sé i figli:
• nel primo fine settimana al mese di sua spettanza dal venerdì all'uscita da scuola, dove li andrà a prendere, al martedì mattina con accompagnamento a scuola;
• nell'altro/i fine settimana del mese di sua spettanza dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, provvedendo ad andarli a prendere e ad accompagnarli a scuola;
• nelle settimane in cui non li ha con sé nel weekend il martedì e il giovedì andandoli a prendere a casa della madre alle 18,30 o direttamente al termine delle attività extrascolastiche se in orario successivo alle 18,30, fino alla mattina successiva, provvedendo ad accompagnarli a scuola;
• nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend dal martedì, prelevandoli a casa della madre alle 18,30 o direttamente al termine delle attività extrascolastiche se in orario successivo alle 18,30, alla mattina successiva, provvedendo ad accompagnarli a scuola;
- nel mese di giugno la seconda settimana dalla domenica alle 18,00 alla domenica successiva alle 18,00 con obbligo il padre di andarli a prendere a casa della madre e di quest'ultima di prelevarli dal domicilio del signor al termine della settimana CP_1 di pertinenza, nonché il weekend della quarta settimana dal giovedì alle 19,00 alla domenica alle 20,00, con obbligo in capo alla madre di accompagnarli a casa del padre e di quest'ultimo di riportarli a Venezia;
- in ciascuno dei mesi di luglio e agosto per due settimane, possibilmente consecutive, in periodi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno (e dunque due settimane in luglio e due in agosto); in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale per tre giorni comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
2) conferma il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura individuata dalla sentenza di divorzio;
3) dispone che i minori e siano iscritti alla scuola media privata Per_1 Per_2
“Manzoni” di Bologna, con obbligo per la signora di sostenere integralmente Pt_1 tutti i relativi costi e oneri (retta, refezione, eventuali pomeriggi dopo scuola), la prima a partire dall'anno scolastico 2026/2027 ed il secondo dal momento dell'iscrizione alle scuole medie;
4) conferma per il resto della sentenza di divorzio;
5) compensa integralmente le spese di lite. pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 3 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Elisa BATTAGLIA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via IV Novembre n. 14,
RICORRENTE e nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso in giudizio dalle Avv.te Claudia GRASSI e Martina QUINTAJE', ed elettivamente domiciliato presso lo studio di queste ultime a Bologna (BO), via Nosadella n. 34, RESISTENTE
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 2 dicembre 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Controparte_1
14 settembre 2013 a Venezia. Dall'unione sono nati , il 10 marzo 2015, e il 28 ottobre 2017. Per_1 Per_2
Con sentenza n. 1808/2023, pubblicata il 18 settembre 2023, il Tribunale di Bologna ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Recependo l'accordo cui sono pervenute le parti, la sentenza ha stabilito che:
- i figli fossero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare di Bologna, Via Bonaventura Cavalieri n. 7; pagina 1 di 4 - il padre vedesse la prole secondo un articolato calendario;
- il signor versasse alla signora la somma complessiva di euro CP_1 Pt_1
900,00 mensili per il mantenimento ordinario della prole (euro 450,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie;
- la ricorrente percepisse integralmente l'assegno unico;
- ciascun genitore dovesse esprimere il proprio consenso nel caso di espatrio dei minori con l'altro.
***** Con ricorso depositato il 31 luglio 2025 la sig.ra ha domandato la revisione Pt_1 del calendario di visita in ragione delle proprie mutate esigenze lavorative, che la vedono fisicamente impegnata presso il datore di lavoro a Venezia nei mesi di giugno, luglio ed agosto, oltre che a quattro giorni al mese nel corso del resto dell'anno. Ha richiesto, inoltre, la revoca della clausola di necessaria pre-autorizzazione dell'altro genitore per l'espatrio dei minori, nonché un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario dei figli previsto a carico del padre alla somma di complessivi euro 1.100,00 al mese, in maggiore delle accresciute esigenze dei figli ora più grandi. Ha domandato, infine, di autorizzare l'iscrizione della figlia alla scuola Per_1 media paritaria “Manzoni”, di Bologna, via Scipione dal Ferro n. 10/2 per l'anno scolastico 2026/2027. Si è costituito in giudizio il resistente, domandando l'integrale rigetto delle domande della sig.ra e, in subordine, e in via riconvenzionale la collocazione dei figli Pt_1 presso di sé, con assegnazione della casa familiare, revoca dell'assegno di mantenimento ordinario a proprio carico e calendario di visita della madre come da conclusioni rassegnate in atti, oltre ad erogazione in proprio favore del 50% dell'assegno unico per i figli e conferma del riparto delle spese straordinarie come da sentenza di divorzio. Nell'udienza del 2 dicembre 2025, la Giudice ha formulato una proposta conciliativa e le parti -entrambe intervenute- sono addivenute ad un accordo, come indicato in verbale e di seguito rappresentato in dispositivo. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26 agosto 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando pagina 2 di 4 l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
- a parziale modifica della sentenza n. 1808/2023, pubblicata il 18 settembre 2023: 1) dispone modifica del calendario, stabilendo che:
- dal 1° settembre alla prima settimana di giugno compresa il padre tenga con sé i figli:
• nel primo fine settimana al mese di sua spettanza dal venerdì all'uscita da scuola, dove li andrà a prendere, al martedì mattina con accompagnamento a scuola;
• nell'altro/i fine settimana del mese di sua spettanza dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, provvedendo ad andarli a prendere e ad accompagnarli a scuola;
• nelle settimane in cui non li ha con sé nel weekend il martedì e il giovedì andandoli a prendere a casa della madre alle 18,30 o direttamente al termine delle attività extrascolastiche se in orario successivo alle 18,30, fino alla mattina successiva, provvedendo ad accompagnarli a scuola;
• nelle settimane in cui li ha con sé nel weekend dal martedì, prelevandoli a casa della madre alle 18,30 o direttamente al termine delle attività extrascolastiche se in orario successivo alle 18,30, alla mattina successiva, provvedendo ad accompagnarli a scuola;
- nel mese di giugno la seconda settimana dalla domenica alle 18,00 alla domenica successiva alle 18,00 con obbligo il padre di andarli a prendere a casa della madre e di quest'ultima di prelevarli dal domicilio del signor al termine della settimana CP_1 di pertinenza, nonché il weekend della quarta settimana dal giovedì alle 19,00 alla domenica alle 20,00, con obbligo in capo alla madre di accompagnarli a casa del padre e di quest'ultimo di riportarli a Venezia;
- in ciascuno dei mesi di luglio e agosto per due settimane, possibilmente consecutive, in periodi da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno (e dunque due settimane in luglio e due in agosto); in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà la madre e in quelli dispari il padre;
- nelle vacanze natalizie per sette giorni in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale per tre giorni comprendenti ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
2) conferma il contributo paterno al mantenimento della prole nella misura individuata dalla sentenza di divorzio;
3) dispone che i minori e siano iscritti alla scuola media privata Per_1 Per_2
“Manzoni” di Bologna, con obbligo per la signora di sostenere integralmente Pt_1 tutti i relativi costi e oneri (retta, refezione, eventuali pomeriggi dopo scuola), la prima a partire dall'anno scolastico 2026/2027 ed il secondo dal momento dell'iscrizione alle scuole medie;
4) conferma per il resto della sentenza di divorzio;
5) compensa integralmente le spese di lite. pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta il 3 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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