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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ISTRUTTORE PRESSO IL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V., I^ SEZIONE CIVILE dott. Giovanni D'Onofrio, in funzione di GIUDICE UNICO, ha
emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa n° 7170 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2016, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente tra in persona del P.IVA P.IVA 1 Parte 1
rapp.ta e difesa, legale rapp.te p.t., ing. Parte 2
giusta procura in atti pregressi, dall' avv. Davide Rienzo (C.F.
C.F. 1 e dall'avv. Gianfranco Battista (C.F.
C.F. 2 ) elett.te dom.ta c/o lo studio del primo in San
Nicola La Strada (CE) alla Via S. Croce, 138
attrice e C.F. P.IVA 2 in persona Controparte_1
(CE), 81100, alla via dell'amministratore p.t., sito In Caserta
Tiziano Maria Giaquinto, ed elett.te dom.to presso il suo Studio in
Caserta, 81100, al Viale Medaglie d'Oro n.5
convenuto
Conclusioni :
come in atti .
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato il 01/09/2016 la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., conveniva in Parte 1
giudizio il sito in Caserta (CE),Controparte_1 81100, alla via Turati n. 34, in persona dell'Amm.re p.t., dinanzi all'intestato Tribunale , deducendo che era intercorso tra le parti contratto di appalto del 20 ottobre del 2008 per i lavori di restauro del fabbricato sito in Caserta via Turati 34 scale A,B,C per complessivi euro 2133117,24 a cui, con atto di variazione contrattuale, si era aggiunto l'importo di euro 185.000,00 per una diversa tipologia di copertura. Avendo effettuato lavori per complessivi euro 1881157,31 oltre iva, essendo residuato un credito di euro 395.142,65 oltre iva, aveva avanzato ricorso per decreto ingiuntivo innanzi all'intestato Tribunale opposto dalla convenuta e conclusosi con sentenza n. 149\2015 con la quale l'importo gli era stato riconosciuto. Aggiungeva che l'andamento dei lavori era
avvenuto in modo anomalo per cause imputabili alla convenuta In
•
particolare, evidenziava che il 10 novembre del 2008 era stata consegnata l'area di cantiere e l'undici novembre la direzione lavori era stata costretta a lavori a causasospendere i
dell'indisponibilità delle aree oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la presenza di superfetazioni che impedivano l'esecuzione delle opere. La sospensione era continuata per 2 mesi,
essendo i lavori ripresi solo parzialmente il 17 gennaio del 2009.
Il 18 febbraio era intervenuta nuova sospensione sino al 15 aprile del 2009 quando lavori erano ancora una volta ripresi solo
parzialmente. Sin dal 18 aprile del 2009 l'impresa aveva lamentato i danni che stava subendo a seguito dell'anomalo andamento dei lavori, che era nuovamente sospesi il 31 gennaio del 2012 Non
avendo parte convenuta provveduto a rimuovere gli ostacoli, il primo dicembre del 2014 l'impresa appaltatrice era stata costretta a
sgomberare il cantiere Concludeva pertanto perché gli fossero
riconosciuti i maggiori oneri sostenuti а causa dell'anomalo andamento dei lavori imputabile alla committente e quindi euro
308070,64 per manodopera improduttiva, euro 751829, 66 per spesa improduttiva per attrezzature e mezzi, maggiori spese generali per euro 563872,25 , euro 44001,06 di mancato utile. Concludeva pertanto perché 11 accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del
Controparte_1 nel determinare l'anomalo
andamento dell'appalto di cui al contratto sottoscritto in data
20/10/2008 e dell'atto di variazione contrattuale sottoscritto in
/ per l'effetto, data 01/10/2009 fosse condannato lo stesso al risarcimento danni in favore della Parte 1 , per i maggiori costi ed oneri sostenuti, pari ad € 1.623.772,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con statuizione di risoluzione del contratto di appalto sottoscritto in data 20/10/2008 e dell'atto di variazione contrattuale sottoscritto in data 01/10/2009 per inadempimento della parte convenuta vinte le spese di lite.
Si costituiva il convenuto Controparte_1 in data 30/11/2016 formulando domanda di rigetto di ogni domanda di parte attrice, in quanto inammissibile, improponibile oltre che infondata nel merito. Precisava che la presenza delle superfetazioni, così
come quella dell'amianto, era nota alla parte attrice all'atto della stipula del contratto di appalto, aggiungendo altresì che il fermo del cantiere dal 31\01\2012 era imputabile in via esclusiva alla ditta appaltatrice, dal momento che la scia presentata nel 2008
aveva scadenza 25/3/2012 e in data 16.1.2012 era stata presentata preposto aveva comunicato nuova SCIA. Il 7.11.2012 1' Controparte 2
che per il prosieguo dell'iter amministrativo era necessario presentare nuovamente documentazione relativa alla ditta esecutrice dei lavori ed in particolare il DURC dell'impresa, avendo
l'amministratore del condominio provveduto a richiedere copia del durc alla ditta Caterino la quale aveva risposto con l'intenzione di risolvere il contratto, non fornendo alcuna risposto neppure al successivo atto di diffida operato dal condominio, essendosi il
contratto risolto di diritto per inadempimento dell'impresa appaltatrice. Concludendo, pertanto, per il rigetto dell'avversa domanda , vinte le spese anche di lite temeraria. All'udienza del 25.06.2024, la causa era rimessa in decisione con concessione dei termini di legge. La domanda è parzialmente fondata nei limiti che seguono. Preliminarmente Occorre rilevare che è
incontestato che in data 10/11/2008 era consegnata alla appaltatrice l'area di cantiere oggetto del contratto e subito dopo, precisamente il giorno successivo, la Direzione lavori doveva sospendere i lavori per l'indisponibilità delle aree oggetto di manutenzione
straordinaria а causa della presenza di superfetazioni (condizionatori, vetrine esterne ed altro ) che
impedivano la corretta esecuzione delle opere. La sospensione si protraeva per oltre due mesi nonostante le varie sollecitazioni e richieste della parte attrice di rimozione delle predette superfetazioni. La Direzione Lavori, vista la presenza degli ostacoli non ancora rimossi sulle facciate dei piani terra, invitava la ditta a riprendere solo parzialmente i lavori e, in data
18/02/2009, erano nuovamente sospesi i lavori per consentire la
dell'amianto presente in cantiere sino al 15/04/2009, bonifica ovvero quando i lavori venivano ripresi sempre in via parziale.
I direttori dei lavori nel verbale di ripresa dei lavori ( parziali e sulle facciate superiori) confermavano la presenza degli ostacoli presenti sulle facciate inferiori, attestando così lo stravolgimento
Risulta in atti che già in data 18.04.2009dei tempi contrattuali.
parte attrice comunicava al committente CP 1 una prima stima dei danni che stava subendo per l'anomalo andamento del cantiere,
per cause allo stesso imputabili, quantificandoli analiticamente e poi seguivano ulteriori note e quantificazione dei danni lamentati nei mesi successivi .
Dopo essere stati completati i lavori eseguibili, a seguito della ripresa parziale dei lavori, ed essendo presenti ancora gli ostacoli che impedivano il corretto svolgimento dell'appalto nelle restanti aree di cantiere, la Direzione Lavori, in data 31/01/2012, aveva
sospeso a tempo indeterminato le opere oggetto del contratto, senza che i lavori fossero mai più ripresi. Alla luce degli evidenziati accadimenti deve ritenersi che la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento di controparte avanzata da parte a fronte dei reiterati attrice sia meritevole di accoglimento inadempimenti di parte convenuta che, sebbene fosse stata compulsata in modo continuo dal direttore dei lavori, non provvedeva a rimuovere superfetazioni che ostacolavano l'esecuzione dei lavorile commissionati, con ciò impedendo la continuazione e il completamento degli stessi ( anche a fronte dell'incontestato obbligo assunto da di porre l'appaltatore nelleparte committente in contratto condizioni di eseguire le lavorazioni ex art. 7 del contratto di
appalto intercorso tra le parti;
cfr. l'articolo 7 che obbligava il committente convenuto 'a porre l'appaltatore in grado di eseguire "
/ ivil'opera e di fare tutto cio' che è in suo potere a tal fine
compresa la consegna , con comodo anticipo dell'area su cui verranno effettuati i lavori ".). Parte convenuta eccepisce, a sua volta,
l'inadempimento di controparte che non aveva ottemperato all'obbligo di comunicazione del durc necessario per la nuova scia, ma risulta documentato che tale richiesta sia stata comunicata all'appaltatore soltanto nel 2014 quando il contratto doveva essere ritenuto già
risolto in ragione del reiterato inadempimento di parte convenuta nell'eliminazione delle superfetazioni che aveva comportato la
sospensione dei lavori dal 2012, senza che gli stessi fossero mai più ripresi con conseguente protrarsi anomalo del contratto che era stato previsto nella durata iniziale di due soli anni . In definitiva le sospensioni indette dal condominiodalla verifica di tutte
dalle riserve della ditta citate nelle Controparte_1
nelle missive del 16/01/2009, 14/04/2009, 30/06/2009, richieste
24/11/2009, 12/01/2010, 13/04/2010, 28/05/2010, 20/09/2010 '
risulta confermato che le stesse hanno provocato un andamento anomalo dei lavori così come riportato nei vari verbali di sospensioni e riprese parziali sottoscritti da tutte le parti.
Alla luce del complesso degli elementi istruttori acquisiti, deve provato l'inadempimento di parte convenuta, con ritenersi accoglimento della domanda di risoluzione sul punto conseguente avanzata da parte attrice.
Passando poi alla valutazione della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per l'anomalo andamento dei lavori, deve in primo luogo disattendersi l'eccezione avanzata da parte convenuta di tardività delle riserve come formulate. In realtà, nel caso di specie, in presenza di sospensione dei lavori eccessiva ed indeterminata ( in realtà ' il direttore dei lavori ha in talune circostanze solo parzialmente autorizzato la ripresa dei lavori sospesi sine die da gennaio 2012), la stessa ha legittimamente autorizzato l'appaltatore a richiedere la risoluzione in danno del committente, senza alcun onere di corrispondente riserva ( in questo senso, ex
plurimis, Cass. 1995\2651).
Ciò posto, occorre in ordine alle specifiche voci di danno indicate da parte attrice è possibile far riferimento alla ctu con le
precisazioni e le doverose rettifiche che seguiranno.
Il CTU ha condiviso la formulazione del metodo di calcolo dei danni adottato dall'attrice Parte 1 dopo aver
d'appalto, la Variante suppletiva, verificato il contratto l'impostazione degli Stati d'Avanzamento Lavori e il Computo Metrico
Estimativo, ad eccezione delle aliquote in cui si può suddividere l'importo contrattuale netto.
Con riguardo alla determinazione dei maggiori oneri sopportati dall'attrice a causa dell'anomalo andamento del cantiere,
possibile prendere a riferimento i calcoli effettuati dal ctp di parte convenuta che, a fronte di importo contrattuale= 2.133.117,24
€, ha indicato l' importo a base del calcolo al netto degli utili e delle spese generali
- (2.133.117,24 /1.10 * 1.15) = 1 686 258,68 €
percentuale di aliquota spese generali considerato lae ha
-
0,50*15% = 7,50% Poiché dalla data di comunicazione del [...]
CP 3 circa l'improcedibilità della SCIA (07.11.2012) l'Impresa
aveva piena cognizione, per il mancato invio del DURC, che non era
possibile eseguire i lavori di completamento, essa avrebbe dovuto
tenere l'atteggiamento del buon padre di famiglia e pertanto era tenuta a sgomberare il cantiere. Appare pertanto corretto
riconoscere le spese generali giornaliere solo per il periodo intercorrente tra il termine di ultimazione dei lavori previsto in contratto e quello fino al 07.11.2012 ( del resto, come risulta documentato da parte convenuta, dal dicembre del 2012 parte attrice provvedeva allo smontaggio della gru presente in cantiere , avendo
sin da allora iniziato la dismissione del cantiere )
Il tempo previsto contrattualmente per l'esecuzione dei lavori era pari a 730 gg a far data dalla consegna del cantiere avvenuta il
tempo intercorrente tra il 07.01.2009 e il 07.11.201207.01.2009,
pari a 1400 giorni. Pertanto devono essere riconosciuti unicamente numero 1400 730
- 670 gg. In virtù delle suddette considerazioni il danno va quantificato in: 670 * 173,25 = € 116.077,50 ( cfr.
amplius in ctp).
Deve altresì riconoscersi l'importo preteso a titolo di mancato utile nella misura indicata dal ctu di euro 44001,06 ( "dalla lettura del
' i lavori ancora dacontratto d'appalto e dagli atti contabili
realizzare risultano essere pari ad €. 556.613,41 oltre IVA di lavori ancora da eseguire, al lordo dell'utile d'impresa che è pari al 10%
dell'importo lavori netto e delle spese generali che sono pari al
15% dell'importo lavori netto. Acclarato cio' l'importo totale '
dei lavori che l'appaltatore dovrebbe ancora eseguire, al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa, è pari ad €. 440.010,60. Si
può quantificare il mancato utile sulla quota lavori non eseguita,
e come già sopra riportato nell'impostazione dei calcoli eseguiti,
questo risulta essere pari al 10% sul succitato importo di €.
440.010,60 e cioè pari a €. 44.001,06). Quanto poi alle voci di mancato ammortamento dei macchinari in cantiere e di inutile corresponsione delle retribuzioni, occorre in primo luogo rilevare che, ai fini del riconoscimento di tali voci, occorre aver riguardo al valore reale dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori in rapporto alla durata della sospensione illegittima. Come chiarito dalla dottrina, il direttore dei lavori non si limita ad una mera
operazione di accertamento ma assume le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Nella specie, agli atti non vi è
alcuna prova che l'impresa abbia impiegato la propria forza lavoro nei periodi di sospensione, né vi è alcuna prova circa la presenza dei mezzi e delle attrezzature in cantiere per il periodo così lungo lamentato dall'Impresa, mancando del tutto gli appositi rilevamenti del Direttore dei lavori . Non possono pertanto ritenersi accoglibili i calcoli effettuati sul punto dal ctu su mere presunzioni non
supportate da rilievi documentali sul punto. Accolta pertanto la
Occorre infine rilevare che sull'importodomanda parzialmente complessivo di euro 160078,56 decorreranno gli interessi compensativi per ciascun anno sulla somma via via rivalutata a
decorrere dal 18 aprile del 2009 al soddisfo.
Le spese processuali, vista l'accoglimento parziale della domanda,
sono compensate per metà, seguendo per il resto la soccombenza come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
nei confronti di Controparte_1 sito in Caserta
(CE), 81100, alla via Turati n. 34., in accoglimento della domanda per quanto di ragione, così provvede:
1°) dichiara risolto il contratto di appalto intercorso tra la [...]
Parte 1 Controparte_1
sottoscritto in data 20/10/2008 e dell'atto di variazione contrattuale sottoscritto in data 01/10/2009 per grave inadempimento di parte convenuta;
2) condanna il Controparte 1 in persona dell'amministratore p.t., al risarcimento dei danni subiti da parte attrice che si quantificano in euro 160.078,56 sul quale decorreranno gli interessi compensativi per ciascun anno sulla somma via via rivalutata a decorrere dal 18 aprile del 2009 al soddisfo;
Compensa per metà le spese processuali e condanna parte convenuta processuali che per questa parte sial pagamento delle spese liquidano in euro pari a complessive € 10.000,00 di cui 1686,00
per spese, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge in favore degli avvocati Rienzo e Battista antistatari;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte convenuta
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 07.01.2025.
il giudice