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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13018 /2022 RG
Alla udienza del 12.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte, ex art 127
ter cpc, prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IM della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 13018 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
1 TRA
La Sig.ra (Cod. Fisc. Parte_1
avv. Marco Giacalone C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, viale Regina Controparte_1
Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle
Imprese di Roma , avv.ti Mancini Gianluca e Majuri Dario P.IVA_1
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta integralmente fondata in fatto ed in diritto, revoca il D.I. opposto n°1538/2022,
emesso dal Tribunale di Palermo;
Pone a carico della parte opposta soccombente, le spese del presente procedimento, da liquidarsi in 2.500,00 euro, e distratte in favore del procuratore antistatario, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15%
ex DM giustizia n. 55/2014 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione spiegata dall' odierna opponente, alla luce dell'attività
istruttoria espletata nonché della carente documentazione ascrivibile a parte opposta, appare fondata e merita accoglimento.
Passando al merito della questione, occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto da Controparte_1
al fine di ottenere dall'opponente il pagamento dell'importo di
11.751,73 euro, per la fornitura di energia elettrica all'utenza di cui all'estratto conto, relativo alla fattura versata in atti.
A tal uopo parte opponente, sin dall'atto introduttivo, ha fermamente contestato l'ingiunzione di pagamento, sottolineando di non aver mai sottoscritto alcun contratto di fornitura di energia elettrica, con l'Ente somministratore, di risiedere presso un indirizzo diverso, rispetto a quello della asserita fornitura, come da certificato anagrafico versato in atti. Pertanto, disconoscendo qualsivoglia contratto, ha evidenziato la carenza di elementi probatori utili a supportare la richiesta avversaria, e pertanto ha insistito nella revoca del procedimento monitorio opposto.
Preliminarmente, come è noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella
3 degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass.
Civ., sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n.
13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Nel merito, l' ingiunto, opponendosi al decreto ingiuntivo de quo,
ha invero eccepito il difetto di prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, assumendo l'insufficienza probatoria della fattura poste alla base della procedura monitoria.
Ora, secondo un assunto anche di recente ribadito dalla Suprema
Corte, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività
commerciale e relativa a fornitura di merci o prestazioni di servizi
(anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività),
rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità
amministrativa e fiscale.
4 Deve escludersi, però, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., sez. III, n. 8549/08).
In concreto, dunque, gli importi pretesi dalla opposta, sono pur sempre espressi da un atto di formazione esclusivamente unilaterale
(la fattura, appunto), rispetto alla quale il cliente si trova in posizione di totale estraneità e soggezione.
L'opponente, sin dall'atto introduttivo, come testè detto, ha fermamente contestato qualsivoglia riconducibilità a se stessa degli importi di energia fatturati. Specificatamente, ha asserito, ed anche
5 dimostrato (anche tramite la prova assunta in istruttoria ) di non essere intestataria del contratto di fornitura per cui è giudizio, ma di aver semplicemente lavorato presso la attività ove era riconducibile la fornitura di energia. In particolare la teste escussa ha dichiarato:
“preciso che la società LO SR, si occupava di bar/ristorazione,
la sig.ra , svolgeva nella suddetta attività le mie stesse Parte_2
mansioni di banconista. Il titolare della società LO SR , sita in
via RC e MA era certo sig. . La opponente , Per_1
quando io sono andata via , lavorava ancora presso i suddetti bar,
comunque tra i due sig. e la opponente, non vi era alcun Per_1
rapporto, al di là di quello lavorativo.”
ED ancora, occorre dare atto che la soc. , malgrado il Controparte_1
disconoscimento spiegato da parte opponente dell'asserito contratto di fornitura, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante,
omettendo di depositare il presunto contratto di fornitura che la sig.ra avrebbe stipulato con la stessa società, necessario ai fini Parte_1
della dimostrazione del proprio preteso credito.
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta integralmente fondata in fatto ed in diritto, revoca il D.I. opposto n°1538/2022,
emesso dal Tribunale di Palermo. In merito alle spese legali spettanti a parte opponente, si da atto che le condizioni reddituali della stessa sono mutate e che pertanto ha rinunziato al Patrocinio a Spese dello stato.
6 Pertanto, le spese legali vanno poste a carico della parte opposta soccombente, quantificate in complessivi 2.500,00 euro, oltre IVA, CPA,
rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario .
Così deciso, Pa,lì 12.12.2025
Il GO Valentina IM
7
Alla udienza del 12.12.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte, ex art 127
ter cpc, prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
IM della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 13018 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2022
1 TRA
La Sig.ra (Cod. Fisc. Parte_1
avv. Marco Giacalone C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, viale Regina Controparte_1
Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle
Imprese di Roma , avv.ti Mancini Gianluca e Majuri Dario P.IVA_1
OPPOSTA
IL G.O.P.
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta integralmente fondata in fatto ed in diritto, revoca il D.I. opposto n°1538/2022,
emesso dal Tribunale di Palermo;
Pone a carico della parte opposta soccombente, le spese del presente procedimento, da liquidarsi in 2.500,00 euro, e distratte in favore del procuratore antistatario, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15%
ex DM giustizia n. 55/2014 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 L'opposizione spiegata dall' odierna opponente, alla luce dell'attività
istruttoria espletata nonché della carente documentazione ascrivibile a parte opposta, appare fondata e merita accoglimento.
Passando al merito della questione, occorre premettere che il presente procedimento monitorio opposto è stato introdotto da Controparte_1
al fine di ottenere dall'opponente il pagamento dell'importo di
11.751,73 euro, per la fornitura di energia elettrica all'utenza di cui all'estratto conto, relativo alla fattura versata in atti.
A tal uopo parte opponente, sin dall'atto introduttivo, ha fermamente contestato l'ingiunzione di pagamento, sottolineando di non aver mai sottoscritto alcun contratto di fornitura di energia elettrica, con l'Ente somministratore, di risiedere presso un indirizzo diverso, rispetto a quello della asserita fornitura, come da certificato anagrafico versato in atti. Pertanto, disconoscendo qualsivoglia contratto, ha evidenziato la carenza di elementi probatori utili a supportare la richiesta avversaria, e pertanto ha insistito nella revoca del procedimento monitorio opposto.
Preliminarmente, come è noto per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella
3 degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (fra le più recenti, Cass.
Civ., sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n.
13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece,
l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Nel merito, l' ingiunto, opponendosi al decreto ingiuntivo de quo,
ha invero eccepito il difetto di prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, assumendo l'insufficienza probatoria della fattura poste alla base della procedura monitoria.
Ora, secondo un assunto anche di recente ribadito dalla Suprema
Corte, la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività
commerciale e relativa a fornitura di merci o prestazioni di servizi
(anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività),
rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità
amministrativa e fiscale.
4 Deve escludersi, però, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., sez. III, n. 8549/08).
In concreto, dunque, gli importi pretesi dalla opposta, sono pur sempre espressi da un atto di formazione esclusivamente unilaterale
(la fattura, appunto), rispetto alla quale il cliente si trova in posizione di totale estraneità e soggezione.
L'opponente, sin dall'atto introduttivo, come testè detto, ha fermamente contestato qualsivoglia riconducibilità a se stessa degli importi di energia fatturati. Specificatamente, ha asserito, ed anche
5 dimostrato (anche tramite la prova assunta in istruttoria ) di non essere intestataria del contratto di fornitura per cui è giudizio, ma di aver semplicemente lavorato presso la attività ove era riconducibile la fornitura di energia. In particolare la teste escussa ha dichiarato:
“preciso che la società LO SR, si occupava di bar/ristorazione,
la sig.ra , svolgeva nella suddetta attività le mie stesse Parte_2
mansioni di banconista. Il titolare della società LO SR , sita in
via RC e MA era certo sig. . La opponente , Per_1
quando io sono andata via , lavorava ancora presso i suddetti bar,
comunque tra i due sig. e la opponente, non vi era alcun Per_1
rapporto, al di là di quello lavorativo.”
ED ancora, occorre dare atto che la soc. , malgrado il Controparte_1
disconoscimento spiegato da parte opponente dell'asserito contratto di fornitura, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante,
omettendo di depositare il presunto contratto di fornitura che la sig.ra avrebbe stipulato con la stessa società, necessario ai fini Parte_1
della dimostrazione del proprio preteso credito.
In accoglimento della spiegata opposizione, ritenuta integralmente fondata in fatto ed in diritto, revoca il D.I. opposto n°1538/2022,
emesso dal Tribunale di Palermo. In merito alle spese legali spettanti a parte opponente, si da atto che le condizioni reddituali della stessa sono mutate e che pertanto ha rinunziato al Patrocinio a Spese dello stato.
6 Pertanto, le spese legali vanno poste a carico della parte opposta soccombente, quantificate in complessivi 2.500,00 euro, oltre IVA, CPA,
rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario .
Così deciso, Pa,lì 12.12.2025
Il GO Valentina IM
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