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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/09/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori ex artt. 337-bis e 337-ter c.c.”, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1993 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Michele Guglielmo Calcagno;
-ricorrente- contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi domiciliato in vico Germanà n. 8, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Ermanno
Trebastoni;
-resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole il 7.5.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. in data 17.4.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.08.2023, premesso che dalla convivenza more Parte_1 uxorio con è nato il figlio (nato a [...] il [...]) Controparte_1 Persona_1
e dato atto dell'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore secondo quanto indicato in ricorso.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il totale disinteressamento del resistente nei confronti del piccolo e pertanto ne ha chiesto l'affidamento esclusivo con regolamentazione del diritto di Per_1 visita del padre;
ha chiesto inoltre disporsi un congruo mantenimento a favore del figlio.
Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, si è opposto alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento del ricorso e ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio dando atto di Per_1 essere impossibilitato a fornire contributi al mantenimento del figlio, in quanto disoccupato.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 19.2.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni confermando la condizioni di cui al predetto accordo del 6.02.2025, allegato in seno alle note autorizzate.
Le parti hanno, quindi, chiesto di regolamentare i rapporti con il figlio minore alle seguenti condizioni:
“a) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1 condiviso.
Questi ultimi provvederanno pertanto congiuntamente all'educazione, cura e distruzione del figlio, perseguendo costantemente il preminente interesse del minore stesso;
b) il minore sarà collocato presso la madre, , con la quale Persona_1 Parte_1 coabiterà stabilmente;
c) il padre, potrà visitare e tenere con sé il figlio minore, salvo il necessario Controparte_1 preavviso e coordinamento, e fatte salve le esigenze scolastiche e relazionali del minore stesso, per due pomeriggi alla settimana, dalle 17 alle 20;
d) il diritto di visita, secondo modalità da concordare di volta in volta, potrà essere più esteso, ed in ogni caso andrà garantito, durante le festività natalizie,(comprendendo, ad anni alterni, le singole ricorrenze del Natale, di S. Stefano, del Capodanno dell'Epifania), pasquali (comprendendo alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo), ed il giorno di compleanno del minore;
e) si obbliga a corrispondere a , a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 perequativo per il mantenimento del figlio minore, computato secondo le sue attuali disponibilità economiche e capacità patrimoniale, la somma mensile di € 100 (cento/00), a far corso dalla data di sottoscrizione del presente accordo e, di seguito, ogni giorno 5 del mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
f) si obbliga a concorrere, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie Controparte_1 mediche, scolastiche, ricreative sportive sostenute da in ragione delle esigenze Parte_1 del figlio minore, all'uopo adeguatamente documentate e preventivamente concordate fra le parti, fatta salva l'urgenza;
g) le spese di lite tra le parti si intendono integralmente compensate tra le stesse, in ragione dell'intesa transattiva raggiunta”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore, , Persona_1
e ravvisato che le clausole appaiono conformi alla vigente disciplina legislativa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui all'accordo del 6.02.2025.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso e all'accordo di cui alle conclusioni congiunte del 6.02.2025 e ha, quindi, espresso parere favorevole in data 7.5.2025.
Le condizioni concordemente formulate dalle parti possono, pertanto, essere recepite in quanto le stesse regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Inoltre, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando:
- omologa le condizioni inerenti al figlio (nato a [...] il [...]) ed Persona_1 ai rapporti economici di cui all'accordo del 6.02.2025 e provvede in conformità alle predette condizioni riportate nella motivazione;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. in epigrafe, avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori ex artt. 337-bis e 337-ter c.c.”, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1993 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Michele Guglielmo Calcagno;
-ricorrente- contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi domiciliato in vico Germanà n. 8, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Ermanno
Trebastoni;
-resistente-
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole il 7.5.2025.
Rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c. in data 17.4.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.08.2023, premesso che dalla convivenza more Parte_1 uxorio con è nato il figlio (nato a [...] il [...]) Controparte_1 Persona_1
e dato atto dell'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore secondo quanto indicato in ricorso.
In particolare, la ricorrente ha dedotto il totale disinteressamento del resistente nei confronti del piccolo e pertanto ne ha chiesto l'affidamento esclusivo con regolamentazione del diritto di Per_1 visita del padre;
ha chiesto inoltre disporsi un congruo mantenimento a favore del figlio.
Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, si è opposto alla ricostruzione dei fatti posti a fondamento del ricorso e ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio dando atto di Per_1 essere impossibilitato a fornire contributi al mantenimento del figlio, in quanto disoccupato.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 19.2.2025, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni confermando la condizioni di cui al predetto accordo del 6.02.2025, allegato in seno alle note autorizzate.
Le parti hanno, quindi, chiesto di regolamentare i rapporti con il figlio minore alle seguenti condizioni:
“a) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1 condiviso.
Questi ultimi provvederanno pertanto congiuntamente all'educazione, cura e distruzione del figlio, perseguendo costantemente il preminente interesse del minore stesso;
b) il minore sarà collocato presso la madre, , con la quale Persona_1 Parte_1 coabiterà stabilmente;
c) il padre, potrà visitare e tenere con sé il figlio minore, salvo il necessario Controparte_1 preavviso e coordinamento, e fatte salve le esigenze scolastiche e relazionali del minore stesso, per due pomeriggi alla settimana, dalle 17 alle 20;
d) il diritto di visita, secondo modalità da concordare di volta in volta, potrà essere più esteso, ed in ogni caso andrà garantito, durante le festività natalizie,(comprendendo, ad anni alterni, le singole ricorrenze del Natale, di S. Stefano, del Capodanno dell'Epifania), pasquali (comprendendo alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo), ed il giorno di compleanno del minore;
e) si obbliga a corrispondere a , a titolo di assegno Controparte_1 Parte_1 perequativo per il mantenimento del figlio minore, computato secondo le sue attuali disponibilità economiche e capacità patrimoniale, la somma mensile di € 100 (cento/00), a far corso dalla data di sottoscrizione del presente accordo e, di seguito, ogni giorno 5 del mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
f) si obbliga a concorrere, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie Controparte_1 mediche, scolastiche, ricreative sportive sostenute da in ragione delle esigenze Parte_1 del figlio minore, all'uopo adeguatamente documentate e preventivamente concordate fra le parti, fatta salva l'urgenza;
g) le spese di lite tra le parti si intendono integralmente compensate tra le stesse, in ragione dell'intesa transattiva raggiunta”.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore, , Persona_1
e ravvisato che le clausole appaiono conformi alla vigente disciplina legislativa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze di cui all'accordo del 6.02.2025.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso e all'accordo di cui alle conclusioni congiunte del 6.02.2025 e ha, quindi, espresso parere favorevole in data 7.5.2025.
Le condizioni concordemente formulate dalle parti possono, pertanto, essere recepite in quanto le stesse regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Inoltre, le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando:
- omologa le condizioni inerenti al figlio (nato a [...] il [...]) ed Persona_1 ai rapporti economici di cui all'accordo del 6.02.2025 e provvede in conformità alle predette condizioni riportate nella motivazione;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 10.9.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta