Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2022, proposto da
UZ Tv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Taballione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EC UZ, Mediasix S.r.l., non costituiti in giudizio;
Regione UZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
1) della deliberazione n° 24 del 28 settembre 2022 con la quale, in relazione alle consultazioni elettorali amministrative e referendarie del 12 giugno 2022, è stato effettuato il riparto delle quote di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione UZ per l’anno 2022, nella parte anche tabellare allegata alla delibera, in cui stabilisce il riparto economico delle quote di rimborso spettanti alle società figuranti nella tabella, con importi del tutto uguali nonostante ci siano stati soggetti giuridici che hanno svolto più passaggi di altri relativi alle consultazioni elettorali, in base a un principio espresso nella precedente delibera n° 11/2022 secondo cui “TENUTO CONTO che con la su richiamata Deliberazione n° 11/2022, tra le altre cose, è stato stabilito che, in ragione delle risorse assegnate e del valore unitario di rimborso per ogni MAG, così come definito dal MISE, il numero massimo dei Messaggi rimborsabili è di n° 750 per le Emittenti televisive e di n° 1.015 per le Radio ovvero che: “il numero complessivo di Mag rimborsabili sarà equamente distribuito tra tutte le emittenti rispettivamente radiofoniche e televisive che abbiano manifestato la disponibilità a trasmettere messaggi gratuiti autogestiti, e che eventuali resti, verificati a consuntivo (per mancata produzione di documentazione in ordine ai Mag effettivamente trasmessi), saranno redistribuiti tra le emittenti che hanno trasmesso più Mag rispetto a quelli ammessi a rimborso”;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione UZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. AR GA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. Con il gravame in epigrafe la ricorrente chiede l’annullamento della deliberazione n° 24 del 28 settembre 2022 con la quale, in relazione alle consultazioni elettorali amministrative e referendarie del 12 giugno 2022, è stato effettuato il riparto delle quote di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione UZ per l’anno 2022, nella parte in cui stabilisce il riparto economico delle quote di rimborso spettanti alle società figuranti nella tabella allegata, con importi del tutto uguali nonostante ci siano stati soggetti giuridici che hanno svolto più passaggi di altri relativi alle consultazioni elettorali, in base a un principio espresso nella precedente delibera n° 11/2022 (doc.2 allegato) secondo cui “TENUTO CONTO che con la su richiamata Deliberazione n° 11/2022, tra le altre cose, è stato stabilito che, in ragione delle risorse assegnate e del valore unitario di rimborso per ogni MAG, così come definito dal MISE, il numero massimo dei Messaggi rimborsabili è di n° 750 per le Emittenti televisive e di n° 1.015 per le Radio ovvero che: “il numero complessivo di Mag rimborsabili sarà equamente distribuito tra tutte le emittenti rispettivamente radiofoniche e televisive che abbiano manifestato la disponibilità a trasmettere messaggi gratuiti autogestiti, e che eventuali resti, verificati a consuntivo (per mancata produzione di documentazione in ordine ai Mag effettivamente trasmessi), saranno redistribuiti tra le emittenti che hanno trasmesso più Mag rispetto a quelli ammessi a rimborso”.
Si è costituita la Regione UZ resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. La ricorrente si duole dell’avvenuta adozione, mediante la delibera impugnata, di un criterio di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti per “... importi del tutto uguali nonostante ci siano stati soggetti giuridici che hanno svolto più passaggi di altri relativi alle consultazioni elettorali, in base a un principio espresso nella precedente delibera n° 11/2022 ... secondo cui ‘TENUTO CONTO che con la su richiamata Deliberazione n° 11/2022, tra le altre cose, è stato stabilito che, in ragione delle risorse assegnate e del valore unitario di rimborso per ogni MAG, così come definito dal MISE, il numero massimo dei Messaggi rimborsabili è di n° 750 per le Emittenti televisive e di n° 1.015 per le Radio ovvero che: “il numero complessivo di Mag rimborsabili sarà equamente distribuito tra tutte le emittenti rispettivamente radiofoniche e televisive che abbiano manifestato la disponibilità a trasmettere messaggi gratuiti autogestiti, e che eventuali resti, verificati a consuntivo (per mancata produzione di documentazione in ordine ai Mag effettivamente trasmessi), saranno redistribuiti tra le emittenti che hanno trasmesso più Mag rispetto a quelli ammessi a rimborso’”.
In diritto, la ricorrente impugna, quindi, la Del. n. 24 del 28/09/2022 per asserita violazione di legge avuto riguardo alle previsioni di cui all’art. 4, c. 5 della L. n. 28/2000 che, in tema di rimborso alle emittenti radiotelevisive locali dei messaggi autogestiti trasmessi a titolo gratuito, stabilisce: “Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni ...”.
Viene, inoltre, ravvisato un elemento di contraddittorietà tra il principio di equa distribuzione del rimborso individuato nel 2022 e quello di proporzionalità applicato sino al 2021 mediante le deliberazioni adottate negli anni passati. Un elemento di disparità viene identificato dalla ricorrente nell’avvenuto riconoscimento, con la deliberazione impugnata, del medesimo importo a tutte le emittenti locali che hanno trasmesso MAG, a prescindere dal numero di messaggi autogestiti utilmente diffusi ed attestati da ciascuna.
3.§. In primo luogo il collegio deve scrutinare l’eccezione processuale sollevata dalla parte resistente secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile in quanto interamente incentrato sulla contestazione del criterio individuato dal EC UZ ai fini del rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti trasmessi dall’emittenza radiotelevisiva locale nel 2022, criterio questo, adottato mediante atto collegiale assunto antecedentemente a quello impugnato dalla odierna ricorrente.
L’eccezione è fondata e deve essere accolta.
Infatti, la società UZ Tv impugna la Deliberazione n. 24 del 28/09/2022 ma risulta incontrovertibile che le regole che asseritamente produrrebbero un danno nella sfera giuridica della ricorrente sono contenute nella Deliberazione n. 11 del 19/05/2022, recante “Consultazioni elettorali amministrative e referendarie 12 giugno 2022: definizione numero complessivo dei Mag rimborsabili e approvazione modulistica per richiesta rimborso”.
Nel dettaglio, mediante la Del. n. 11 del 19/05/2022 il EC UZ ha dato atto dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 15 aprile 2022 del Decreto interministeriale del 18 febbraio 2022 con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in relazione alle campagne elettorali e referendarie in programma per il 2022, come previsto dalla legge 28/2000, ha definito il riparto regionale delle somme destinate al rimborso in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti, stanziando per la Regione UZ complessivamente € 33.862,32 di cui € 11.287,44 per le emittenti radiofoniche ed € 22.574,88 per le emittenti televisive.
A seguire, con la medesima Del. n. 11/2022, riportata l’esatta quantificazione operata dal citato decreto interministeriale in ordine al valore unitario dallo stesso riconosciuto rispetto ai singoli MAG trasmessi dall’emittenza radiotelevisiva in UZ, indicato, indipendentemente dalla rispettiva durata, in € 30,09 per quelli diffusi dalle emittenti televisive e in € 11,11 per quelli divulgati dalle emittenti radiofoniche, il EC ha testualmente stabilito: “il numero complessivo di MAG rimborsabili sarà equamente distribuito tra tutte le emittenti, rispettivamente televisive e radiofoniche, che abbiano manifestato la disponibilità a trasmettere messaggi gratuiti autogestiti, e che eventuali resti, verificati a consuntivo (per mancata produzione di documentazione in ordine ai MAG effettivamente trasmessi), saranno equamente redistribuiti tra le emittenti che hanno trasmesso più MAG rispetto a quelli ammessi a rimborso”.
Acquisite le manifestazioni d’interesse, una volta adottata la Del. n. 11 del 19/05/2022 ed ancor prima della pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente, il EC UZ ha dato immediata comunicazione alle emittenti radiotelevisive disponibili alla trasmissione di MAG del criterio di equa ripartizione stabilito con la delibera neo assunta ai fini del rimborso della somma complessivamente stanziata per il 2022 dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale comunicazione è stata trasmessa dal EC attraverso nota recante prot. n. 3910 del 20/05/2022, inviata e consegnata in pari data via pec a tutti i destinatari, ivi inclusa la società UZ TV.
La Deliberazione n. 24 del 28/09/2022, oggetto di odierna impugnazione, non rappresenta che l’atto con cui il EC UZ, in esito all’istruttoria condotta, ha dato concreta esecuzione alle regole fissate con la precedente Del. n. 11/2022, indicando, ai fini della ripartizione della somma stanziata dai due Ministeri competenti, l’importo riconosciuto a ciascuna emittente a titolo di rimborso per i MAG trasmessi, sulla base delle risultanze dei calcoli svolti ed illustrati nell’allegata “Tabella rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – anno 2022”.
Nel caso di specie, invero, parte ricorrente procede con l’impugnazione non già dell’atto originario costituito dalla Del. n. 11 del 19/05/2022, con cui il criterio dell’equità, nella sostanza ritenuto lesivo ma soltanto oggi contestato, è stato a monte cristallizzato e tempestivamente reso noto a tutti gli interessati, bensì dell’atto da esso derivato rappresentato dalla Del. n. 24 del 28/09/2022 che, in quanto tale, non può essere per primo ed in via principale validamente aggredito nella presente sede.
4.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La particolarità degli interessi coinvolti nel giudizio rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'UZ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
2) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
AR GA PE, Consigliere, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR GA PE | NA AN |
IL SEGRETARIO