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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16168 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16168 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Assunta Maggio ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, via G. Donizetti n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la separazione con successiva domanda di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: “CONCLUSIONI relative alla separazione • dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Parte_2 comma, cod. civ.;• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni della separazione • i coniugi dichiarano che costituisce condizione essenziale alla separazione il seguente accordo: 1) La casa familiare sita a
Roma, Via Erminio n 14, è stata da sempre di proprietà del sig. , il quale vi risiede Parte_2 in qualità di proprietario. 2) La sig.ra provvederà ad asportare dalla casa coniugale Parte_1
i propri effetti personali ed ha già provveduto a spostare la sua residenza;
3) Il sig. Parte_2
a compensazione di altre voci in favore del coniuge ed in accordo con la stessa si impegna a corrispondere in favore della moglie, sig.ra la somma di 50.000,00 Parte_1
1 (cinquantamila/00) euro, entro e non oltre il 15 gennaio 2025; 4) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
ciascuno di loro provvederà autonomamente al proprio sostentamento. *** I coniugi chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI….”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni concordate e indicate in epigrafe, e inoltre hanno chiesto, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate pure in epigrafe. Le parti hanno specificato che dal matrimonio non sono nati figli e che le medesime sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, i difensori hanno depositato la dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti con cui queste ultime hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito di concordare per le condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe. Pure hanno dichiarato che come concordato ha versato a Parte_2 Parte_1 la somma di € 50.000,00.
***
Il matrimonio trova riscontro nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma il 20 marzo 2014, in regime di separazione dei beni, atto iscritto al Reg. di Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, parte I, serie 47, anno 2014.
Le parti anche nella dichiarazione datata 25 settembre 2025 allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 30 settembre 2025, hanno ribadito di non volersi riconciliare, sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale su loro domanda congiunta.
Non ci sono condizioni a contenuto accessorio della separazione da omologare, il Collegio prende atto, invece, degli accordi, con valenza meramente negoziale, intervenuti tra le parti esulanti dal contenuto accessorio della separazione, fermo restando che questo Tribunale non ha in alcun modo accertato, con la sentenza in esame, la proprietà della casa coniugale in capo a . Parte_2
La causa va rimessa sul ruolo stante la richiesta di pronuncia di divorzio, come va riqualificata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (risultando, dall'estratto di matrimonio, che le parti abbiano contratto matrimonio civile e non con rito religioso) come da contestuale ordinanza.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g 16168 del 2024, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti di e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile in Roma il 20 marzo 2014, in regime di separazione dei beni.
2. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulla separazione, salvo quanto indicato in parte motiva sulla proprietà della casa coniugale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto iscritto al Reg. di Matrimonio del Comune di Roma al n. 15, parte I, serie 47, anno 2014).
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e per le ulteriori incombenze.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Marta Ienzi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16168 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Assunta Maggio ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del difensore in Roma, via G. Donizetti n. 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la separazione con successiva domanda di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: “CONCLUSIONI relative alla separazione • dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_1 Parte_2 comma, cod. civ.;• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni della separazione • i coniugi dichiarano che costituisce condizione essenziale alla separazione il seguente accordo: 1) La casa familiare sita a
Roma, Via Erminio n 14, è stata da sempre di proprietà del sig. , il quale vi risiede Parte_2 in qualità di proprietario. 2) La sig.ra provvederà ad asportare dalla casa coniugale Parte_1
i propri effetti personali ed ha già provveduto a spostare la sua residenza;
3) Il sig. Parte_2
a compensazione di altre voci in favore del coniuge ed in accordo con la stessa si impegna a corrispondere in favore della moglie, sig.ra la somma di 50.000,00 Parte_1
1 (cinquantamila/00) euro, entro e non oltre il 15 gennaio 2025; 4) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
ciascuno di loro provvederà autonomamente al proprio sostentamento. *** I coniugi chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI….”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni concordate e indicate in epigrafe, e inoltre hanno chiesto, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate pure in epigrafe. Le parti hanno specificato che dal matrimonio non sono nati figli e che le medesime sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025, i difensori hanno depositato la dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti con cui queste ultime hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito di concordare per le condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe. Pure hanno dichiarato che come concordato ha versato a Parte_2 Parte_1 la somma di € 50.000,00.
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Il matrimonio trova riscontro nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma il 20 marzo 2014, in regime di separazione dei beni, atto iscritto al Reg. di Matrimonio del suddetto Comune al n. 15, parte I, serie 47, anno 2014.
Le parti anche nella dichiarazione datata 25 settembre 2025 allegata alla nota scritta in sostituzione di udienza del 30 settembre 2025, hanno ribadito di non volersi riconciliare, sicché nulla osta alla pronuncia di separazione personale su loro domanda congiunta.
Non ci sono condizioni a contenuto accessorio della separazione da omologare, il Collegio prende atto, invece, degli accordi, con valenza meramente negoziale, intervenuti tra le parti esulanti dal contenuto accessorio della separazione, fermo restando che questo Tribunale non ha in alcun modo accertato, con la sentenza in esame, la proprietà della casa coniugale in capo a . Parte_2
La causa va rimessa sul ruolo stante la richiesta di pronuncia di divorzio, come va riqualificata la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (risultando, dall'estratto di matrimonio, che le parti abbiano contratto matrimonio civile e non con rito religioso) come da contestuale ordinanza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g 16168 del 2024, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale delle parti di e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile in Roma il 20 marzo 2014, in regime di separazione dei beni.
2. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulla separazione, salvo quanto indicato in parte motiva sulla proprietà della casa coniugale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto iscritto al Reg. di Matrimonio del Comune di Roma al n. 15, parte I, serie 47, anno 2014).
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e per le ulteriori incombenze.
Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Marta Ienzi.
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