Ordinanza collegiale 25 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 13 marzo 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 8210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8210 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2023, proposto da
EM CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Assunta Catapano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Sebastiano al Vesuvio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G/8;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1. dell’Ordinanza di demolizione di opere abusive n. 13 del 10.05.2022, protocollo n. 006133 del 16.05.2022 emessa dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio (Na);
2. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e dei seguenti ulteriori atti, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente ed in particolare del verbale di sequestro preventivo con apposizione dei sigilli n. 6/22 del 07.04.2022 nonché dei verbali di P.M. n. 7/2021, 12/2021, 20/2002 e 38/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Sebastiano al Vesuvio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa CE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - La ricorrente, in qualità di proprietaria di un complesso immobiliare sito in via M.S. Spina s.n.c., ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 13 del 10.05.2022, emessa dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio, a seguito di sopralluogo effettuato dal Comando della Polizia municipale.
Ha riferito
- di aver acquistato il complesso immobiliare nel 2013, assoggettato a vincolo ambientale, composto da un terreno e un appartamento con locale di deposito di pertinenza siti al piano terra;
- che in fase di acquisto del complesso la parte venditrice riferiva della pendenza di un’istanza di sanatoria presentata in data 30 marzo 1995 prot. n. 12790;
- che la suddetta istanza non veniva rinvenuta agli atti del Comune, risultando unicamente una domanda di condono presentata ai sensi della legge 326/2003, assunta al protocollo n.12790 in data 10.12.2004;
- che, dopo il sequestro preventivo del 2017, in data 20.03.2018 veniva stato disposto il dissequestro dell’area a seguito di ripristino dello stato dei luoghi accertato in sede penale dal Tribunale di Nola;
- di non aver realizzato le opere di cui ai verbali di Polizia municipale n. 7/2021 e n. 21/2021, richiamati nell’ordinanza di demolizione, in quanto riferiti a manufatto concesso in locazione e, dunque, non nella sua disponibilità.
Ha impugnato l’ordinanza per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, chiedendone l’annullamento.
2. - Con ordinanza n. 547 del 25 gennaio 2023 sono stati disposti incombenti istruttori da questa Sezione del T.A.R. volti ad acquisire dal Comune “ i verbali di sequestro preventivo ed i verbali di P.M. richiamati nell’ordinanza di demolizione impugnata, con la documentazione anche fotografica allegata, nonché tutti gli atti della relativa istruttoria; - una relazione particolareggiata, con allegata esaustiva documentazione, alla luce delle censure dedotte, volta in particolare a chiarire l’esistenza delle due domande di condono menzionate da parte ricorrente nel ricorso e la loro rilevanza sull’ordinanza oggetto di impugnazione ”.
3. - Il Comune di San Sebastiano al Vesuvio si è costituito in giudizio in data 14 febbraio 2023 e ha depositato documenti in esecuzione dell’ordinanza collegiale.
All’esito della camera di consiglio del 10 marzo 2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
Le parti hanno successivamente depositato memorie volte a ribadire le reciproche contrapposte posizioni.
Il Comune ha riferito che l’area identificata con la particella 1864, oggetto di ordinanza di demolizione, non era oggetto domanda di condono né ai sensi della legge 724/1994, né ai sensi della legge 326/2003, essendo l’unica istanza di condono agli atti del Comune quella protocollo n. 12790 del 10 dicembre 2004 presentata ai sensi della legge 326/2003 riferita ad opere distinte rispetto a quelle sanzionate con l’ordinanza di demolizione gravata. Sarebbero tali diverse opere ad essere state oggetto del ripristino di cui parte ricorrente ha riferito nel ricorso.
4. - Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente si duole dell’ordinanza di demolizione n. 13 del 10 maggio 2022 con cui il Comune di San Sebastiano al Vesuvio ha disposto la demolizione di opere abusive riscontrate presso l’immobile di sua proprietà sito in via M.S. Spina, in quanto, secondo la sua prospettazione, talune sarebbero preesistenti al suo acquisto, altre sarebbero già state demolite ed altre ancora sarebbero state realizzate da terzi in qualità di legittimi detentori di parte dell’immobile oggetto di locazione.
5.1. - Con il primo motivo di ricorso ha censurato l’ordinanza perché adottata senza preventiva comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, in violazione delle norme poste a garanzia della partecipazione procedimentale, vizio che le avrebbe impedito di fornire elementi utili ai fini dell’eventuale adozione di un diverso provvedimento.
5.2. - Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto di istruttoria, di motivazione e l’eccesso di potere sotto plurimi profili. Ha contestato, in particolare, il notevole lasso di tempo intercorso fra l’accertamento degli abusi oggetto di contestazione e l’epoca della loro realizzazione, essendo il primo risalente al 2002, ossia in epoca antecedente all’acquisto dell’immobile. Lamenta, inoltre, l’omessa esatta identificazione catastale dell’area in cui gli abusi sono stati realizzati e dei soggetti a cui sarebbero imputabili, oltre alla specificazione della tipologia di abusi realizzati nel tempo. Deduce, altresì, la lesione del legittimo affidamento.
6. - Il ricorso è infondato.
Con la gravata ordinanza il Comune richiama un verbale di sequestro preventivo del 7 aprile 2022 nel quale si riferisce che, in prosecuzione di opere già oggetto di precedenti rilievi (di cui ai verbali di P.M. n. 7/2021, n. 12/2021, n. 20/2002 e n. 38/2010), erano state realizzate “ ulteriori opere in assenza del previsto P.d.C ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii (…)” descritte nei successivi n. 8 punti del richiamato verbale. Nel provvedimento sanzionatorio si menziona anche un precedente verbale di sequestro preventivo con apposizione di sigilli, il n. 6/2017 del 10.4.2017.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in data 14 e 15 febbraio 2023 dal Comune in adempimento dell’incombente istruttorio, disposto con ordinanza n. 547 del 25 gennaio 2023 da questa Sezione del T.A.R., si evince la legittimità dell’ordinanza impugnata e della motivazione per relationem in essa contenuta.
In particolare, dai verbali depositati e richiamati nel provvedimento gravato è emerso che, sulla particella 1864 (cui si riferisce l’ordinanza di demolizione) è stata contestata la realizzazione di abusi distinti rispetto a quelli presenti sulla attigua particella 1966 (ex 860), richiamata nelle premesse dell’ordinanza. Come sopra riferito, il Comune nell’ordinanza dà atto di aver letto anche il verbale di sequestro preventivo del 2017 riferito a tali abusi e richiamato dalla ricorrente che, tuttavia, sono distinti da quelli di cui al menzionato successivo verbale n. 6/2022 da cui è scaturito l’accertamento degli ulteriori interventi realizzati in assenza di titoli edilizi e, pertanto, sanzionati con la disposta demolizione. Si tratta, in tutta evidenza di abusi ulteriori e successivi anche rispetto a quelli oggetto dell’istanza di condono del 2004.
Tali dirimenti elementi posti a supporto della sanzione ripristinatoria disposta dal Comune rendono prive di fondamento le censure dedotte dalla ricorrente.
6.1. - Il primo motivo di ricorso relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento non trova, pertanto, margini di favorevole apprezzamento.
A riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza ampiamente consolidata anche della Sezione secondo cui l’ordinanza che sanziona un abuso edilizio, per sua natura vincolata, non richiede l’invio della comunicazione d’avvio del procedimento ai destinatari.
Analogamente sono infondate le ulteriori doglianze articolate dalla ricorrente.
6.2. - Innanzitutto giova rilevare che la presenza degli abusi esclude in radice la possibilità di invocare la tutela dell’affidamento, prospettabile unicamente in casi di affidamento incolpevole, non ravvisabile appunto nei casi di abusi edilizi (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17.10.2017, n. 9).
6.3. - Sulla motivazione per relationem dell’ordinanza, inoltre, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questo T.A.R. ai sensi della quale “ non può essere lamentata la mancata disponibilità, sotto forma di allegazione o di compendio, della relazione tecnica posta a base dell’ordinanza di demolizione.
Infatti, il concetto di disponibilità, di cui all’art. 3 cit., comporta non che l’atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente (o sinteticamente) nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. In altri termini, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell’atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto nel suo contenuto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 12 ottobre 2018 n. 5899; TAR Campania Napoli, Sez. III, 21 febbraio 2002 n. 1002)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, sent. n. 3425/2021).
6.4. – Per completezza, con riferimento al decorso del tempo, ritenuto eccessivo dalla ricorrente e, pertanto, idoneo ad ingenerare legittimo affidamento del titolare del bene che, in quanto subentrato successivamente, non avrebbe avuto contezza degli abusi, va rimarcata la natura reale e di illecito permanente dell’abuso edilizio insensibile ai successivi trasferimenti di proprietà, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2017, cit. e successivamente anche Cons. Stato, Ad. Pl., 11 ottobre 2023 n. 16) ai sensi della quale: “ la misura repressiva della demolizione mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, cioè l'avvenuta abusiva realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica e ha lo scopo di ripristinare l'ordine urbanistico violato, attraverso la demolizione dell'opera stessa. Da tale natura ripristinatoria consegue che la sanzione demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale: segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo ”.
L’obbligo di ripristino, dunque, così come la responsabilità sanzionatoria da inottemperanza, segue il bene e grava sul soggetto che ne è titolare al momento del verificarsi della condotta inadempiente, indipendentemente dall’identità soggettiva con l’autore dell’illecito originario.
La giurisprudenza anche della Sezione ha ulteriormente precisato che “ L'ordine di demolizione delle opere abusive è un atto vincolato, per il quale non è necessaria la motivazione in ordine all'interesse pubblico sottostante nemmeno qualora sia adottata a distanza di tempo dall'esecuzione degli abusi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13/01/2022, n. 251; cfr. T.A.R., Napoli, sez. III, 07/12/2021, n. 7832).
7. – Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
8. – Le spese, secondo le regole della soccombenza, sono a carico di parte ricorrente e sono da liquidare, nella misura indicata in dispositivo, in favore del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI AR UO, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
CE LA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE LA | MI AR UO |
IL SEGRETARIO