Art. 4.
Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , gli assegni familiari ed i relativi contributi per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
assegni: lire 5.720 mensili per ciascun figlio; lire 4.082 mensili per il coniuge; lire 1.768 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 32 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14 .
Con effetto dal 1 maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 , gli assegni familiari ed i relativi contributi per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni:
assegni: lire 5.720 mensili per ciascun figlio; lire 4.082 mensili per il coniuge; lire 1.768 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 32 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14 .