Art. 3.
L'assegno di quiescenza dei ricevitori del lotto non puo' in alcun caso, per effetto dell'aumento del 15 per cento di cui all'articolo 1 o della riliquidazione di cui all'articolo 2, essere d'importo superiore a quello che risulterebbe ove la riliquidazione venisse effettuata calcolando l'aggio, da assumere a base pensionabile, con riferimento alle aliquote in vigore dal 1 luglio 1970.
fermo restando l'importo delle riscossioni gia' considerate nell'originaria liquidazione.
L'assegno di quiescenza dei ricevitori del lotto non puo' in alcun caso, per effetto dell'aumento del 15 per cento di cui all'articolo 1 o della riliquidazione di cui all'articolo 2, essere d'importo superiore a quello che risulterebbe ove la riliquidazione venisse effettuata calcolando l'aggio, da assumere a base pensionabile, con riferimento alle aliquote in vigore dal 1 luglio 1970.
fermo restando l'importo delle riscossioni gia' considerate nell'originaria liquidazione.