CASS
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da IA OS AN LI - Presidente - Sent. n. sez. 1556/2025 AT SA UP – 09/12/2025 MA NA LE R.G.N. 29693/2025 HE CO - Relatore - RL OL ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da BR ES nato a [...] il [...]; BR RI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 15 gennaio 2025 della Corte d’appello di Trieste;
udita la relazione svolta dal consigliere HE CO;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale NC RO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trieste, rilevando la sopravvenuta prescrizione dei reati contestati ai ricorrenti Penale Sent. Sez. 5 Num. 2661 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 09/12/2025 2 (due episodi di minaccia grave in concorso), ne ha dichiarato l’estinzione, confermando le sole statuizioni civili. 2. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione articolando un unico motivo di censura, formulato sotto i profili dell’inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe assolto il coimputato LO BR (per il quale non era maturata alcuna prescrizione, in ragione della recidiva contestata), mentre, per le posizioni dei ricorrenti, si sarebbe limitata a dichiarare l’estinzione del reato senza considerare che le medesime osservazioni poste a fondamento della posizione del coimputato sarebbero logicamente estensibili anche nei confronti dei ricorrenti. 1. I ricorsi sono fondati. 2. Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). 3. In concreto, invece, nonostante i ricorrenti fossero stati condannati in primo grado anche al risarcimento dei danni causati alla parte civile e avessero proposto specifici motivi di appello afferenti al profilo della sussistenza della responsabilità, la Corte d’appello si è limitata a rilevare la prescrizione senza valutare i profili di censura dedotti. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata, seppur limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste. 3 Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste. Così deciso il 9 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CO IA OS AN LI
udita la relazione svolta dal consigliere HE CO;
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale NC RO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trieste, rilevando la sopravvenuta prescrizione dei reati contestati ai ricorrenti Penale Sent. Sez. 5 Num. 2661 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 09/12/2025 2 (due episodi di minaccia grave in concorso), ne ha dichiarato l’estinzione, confermando le sole statuizioni civili. 2. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione articolando un unico motivo di censura, formulato sotto i profili dell’inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, a mezzo del quale si deduce che la Corte territoriale avrebbe assolto il coimputato LO BR (per il quale non era maturata alcuna prescrizione, in ragione della recidiva contestata), mentre, per le posizioni dei ricorrenti, si sarebbe limitata a dichiarare l’estinzione del reato senza considerare che le medesime osservazioni poste a fondamento della posizione del coimputato sarebbero logicamente estensibili anche nei confronti dei ricorrenti. 1. I ricorsi sono fondati. 2. Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). 3. In concreto, invece, nonostante i ricorrenti fossero stati condannati in primo grado anche al risarcimento dei danni causati alla parte civile e avessero proposto specifici motivi di appello afferenti al profilo della sussistenza della responsabilità, la Corte d’appello si è limitata a rilevare la prescrizione senza valutare i profili di censura dedotti. 4. La sentenza impugnata deve essere annullata, seppur limitatamente alla posizione dei ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste. 3 Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste. Così deciso il 9 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CO IA OS AN LI