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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 7643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7643 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2069 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025 e vertente TRA
- GIÀ – (C.F. Parte_1 Parte_2
), con l'avvocato Antonio Umberto Petraglia P.IVA_1
PARTE APPELLANTE E
(C.F. ) E CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con l'avvocato CP_2 C.F._2
NO Di AL PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1929/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, sez. seconda, pubblicata in data 09.10.2023 in materia di contratti bancari – pagamento di somme. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 hanno convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_2 dinnanzi al Tribunale di Velletri al fine di accertare l'indicazione del TAEG nel mutuo e nell'allegato documento di sintesi più basso rispetto a quello reale calcolato sulla base della normativa in materia, rassegnando le seguenti conclusioni:« Voglia l'On.le Tribunale di Velletri adito, contrariis reiectis: A) in via principale, con riferimento al contratto di mutuo fondiario rep. 138376-racc 15078 (Dottor la BA CH SP (ora Parte_3
) ha pubblicizzato e comunicato al sig. ed alla sig.ra Parte_2 CP_1 [...]
[...] prendendo in considerazione il TAEG indicato nel mutuo e nell'allegato Parte_4 documento di sintesi un TAEG/ISC più basso rispetto a quello reale calcolato sulla base della normativa in materia. Il tutto contravvenendo alle normative di trasparenza bancaria ed al TUB ciò anche in palese violazione con gli articoli 1284 c.c. e 1346 c.c. nonché accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 117 Tub, la nullità della clausola contrattuale e/o del tasso si interesse dell'ISC/TAEG pattuito tra le parti in quanto più sfavorevole per l'attore rispetto quello pubblicizzato dalla banca e previsto nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig CP_1
e la GR in applicazione dell'art. 117 TUB comma VII hanno il
[...] Controparte_2 diritto-dovere di corrispondere il finanziamento ad un tasso pari al valore minimo del Bot registrato nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto di mutuo, o il tasso ritenuto di giustizia, anziché quello contrattualmente previsto condannando la Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vittorio
[...] Veneto 8 - 24122 Bergamo e la in persona del suo legale rappresentante CP_3 pro tempore con sede legale in Via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV), a restituire agli attori le somme versate a titolo di interessi illegittimi (calcolati come differenza tra gli interessi contrattualizzati e gli interessi pari al rendimento minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, o il tasso di interesse ritenuto di giustizia;
C) per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo a corrispondere, pagare e restituire agli attori la somma di € 7.933,63 a titolo di interessi illegittimi per il periodo 17/09/2010 – 30/05/2013 (calcolati come differenza tra gli interessi applicati e corrisposti e gli interessi pari al rendimento minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto nonché condannare la in persona del suo CP_3 legale rappresentante pro tempore a corrispondere, pagare e restituire al Sig CP_1 ed alla GR la somma di € 13.514,71 a titolo di interessi illegittimi per Controparte_2 il periodo dal 30/06/2013 al 31/10/2017 (calcolati come differenza tra gli interessi applicati e corrisposti e quelli pari al rendimento minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, o il tasso ritenuto di giustizia) nonché condannarla a versare gli ulteriori importi maturati a titolo di interessi illegittimi come, sopra indicati, dal mese di novembre 2017 al soddisfo. O le somme maggiori o minori di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dalla maturazione delle singole scadenze o dal momento ritenuto di giustizia. D) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare vista la difformità del TAEG/ISC indicato nel contratto e nel documento di sintesi con quello indicato nella successiva comunicazione del 21/03/2018 l'indeterminatezza del Taeg/Isc in violazione degli articoli 1346 e 1284 c.c. ed accertare e dichiarare il diritto-dovere del Sig
e della GR a corrispondere alla , in CP_1 Controparte_2 Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo ed alla in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore con sede legale in Via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV) per l'intera durata del contratto, il tasso legale degli interessi di volta in volta annualmente determinato nonchè condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Parte_2 sede in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo e la in persona del suo CP_3 legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV) a corrispondere e restituire agli attori le somme versate a titolo di interessi illegittimi (calcolati come differenza tra gli interessi contrattualizzati previsti nel contratto e corrisposti e gli interessi legali dovuti mensilmente). O le somme maggiori o minori di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dalla maturazione delle singole scadenze o dal momento ritenuto di giustizia. E) in via ulteriormente subordinata a tutte domande proposte con riferimento al contratto di mutuo fondiario rep 138376 – racc 15078 ( Per_1
la BA CH SP (ora ) ha pubblicizzato e comunicato Parte_3 Parte_2 al Sig ed alla GR equivoco, non determinato e comunque CP_1 Controparte_2 più basso rispetto quello reale e pertanto accertare e dichiarare che il Sig e la CP_1 Sig.ra hanno il diritto/dovere di corrispondere il finanziamento Controparte_2 calcolando le rate su di un piano di ammortamento sviluppato sulla base del TAEG/ISC comunicato e contrattato nel documento di sintesi e nel contratto (pari al 4,252%) H) per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo a corrispondere, pagare e restituire al Sig ed alla GR la somma di € 155,42 a titolo CP_1 Controparte_2 di interessi illegittimi per il periodo 17/09/2010 – 30/05/2013 (calcolata come differenza tra
2 le rate mensilmente corrisposte dalla parte attrice e le rate che l'attore avrebbe dovuto pagare calcolate al taeg/isc del 4,252%) nonché condannare la in CP_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentante pro tempore con sede legale in Via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV), a corrispondere, pagare e restituire al Sig ed alla GR la somma di € 260,14 a titolo di interessi CP_1 Controparte_2 illegittimi per il periodo dal 30/06/2013 al 31/10/2017 (calcolata come differenza tra le rate mensilmente corrisposte dalla parte attrice e le rate che l'attore avrebbe dovuto pagare calcolate al taeg/isc del 4,252%) nonché condannarla a versare gli ulteriori importi maturati a titolo di interessi illegittimi come, sopra indicati, dal mese di novembre 2017 al soddisfo.
O le somme maggiori o minori di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dalla maturazione delle singole scadenze o dal momento ritenuto di giustizia Con vittoria di spese, compensi, cassa avvocati e rimborso forfettario e rimborso spese CTU»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in chiedendo il rigetto delle domande attoree, in Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che il pagamento, da parte attrice, di interessi, spese e commissioni, nonché di ogni altra somma ritenuta non dovuta a qualsiasi titolo, debba ritenersi, comunque, prescritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione ex adverso avanzata relativamente a tutti gli importi richiesti. In via principale e nel merito: - respingere le domande formulate dagli attori nei confronti di
[...]
, in proprio quale incorporante Controparte_4 Controparte_5 ed in qualità di mandataria di in persona del legale rapp.te p.t., siccome CP_3 inammissibili, ovvero infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate per i motivi illustrati in narrativa. In via istruttoria, respingere la richiesta CTU in quanto inammissibile, irrilevante, dilatoria e infondata, per i motivi di cui in narrativa. Con espressa riserva di formulare ulteriori deduzioni istruttorie, articolare i mezzi di prova, nonché depositare documenti nei termini di cui all'art. 183, 6° comma, cpc. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, rimborso forfettario spese generali (15%) ex D.M. n. 55/2014,
I.V.A. e C.P.A. come per legge»;
- il Tribunale, rimessa la causa sul ruolo e disposta la convocazione della CTU elaborata dal dott. ha Persona_2 trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 13 dicembre 2022.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: « Accoglie la domanda e per l'effetto, accertato e dichiarato conto che il tasso fisso applicabile al prestito corrisponde al 4,095
% e la corretta rata mensile corrisponde ad € 685,73, per l'effetto condanna la a rifondere le somme illegittimamente Pt_2 percepite e con interessi legali decorrenti dalle singole scadenze di ogni rata corrisposta sino all'effettivo soddisfo;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto».
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che: La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Occorre premettere che il credito trae origine da un atto di mutuo fondiario del 17.09.2010 rep 138376 – racc. 15078 ( per un importo di € 142.000,00 Parte_5 2 prevede la restituzione in anni 30 con rate mensili di Euro 689,41 ad un tasso fisso del 4,142%, alle condizioni contrattuali stabilite dagli artt. 3 e 4; dichiarato: 4,252%; (cfr CP_6 doc. in atti)
- SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE Preliminarmente di nessun pregio l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta poiché nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. Il mutuo ha il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Ad abundantiam, ove così non fosse si rileva che comunque il termine decennale non è decorso nemmeno per la prima rata corrisposta, essendo il contratto in parola stato stipulato nel 2010 e l'atto di citazione notificato nel 2018. Lamenta parte attrice che a seguito di apposita perizia finanziaria espletata dalla società GMB Finance Solutions Srl, il Sig. ha verificato che la ha pubblicizzato CP_1 Pt_2 nei propri confronti un TAEG/ISC più basso rispetto quello reale. L'attore, pertanto, mediante la GMB Finance Solutions Srl ha provveduto a contestare detta situazione alla a mezzo Pt_2 pec datata 31/07/2017. Successivamente, con pec in data 30/08/2017 la BA CH SP rigettava le contestazioni mosse dalla parte mutuataria. Quindi, con lettera del 09/01/2014 la BA CH SP comunicava alla parte attrice di aver ceduto il credito relativo al mutuo in oggetto alla società nel contesto di un'opera di cartolarizzazione realizzata CP_3 dalla ai sensi della Legge 130/99. In data 02/10/2017 si teneva l'incontro di mediazione Pt_2 obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione Primavera Forense che si concludeva con esito negativo per mancata adesione della parte chiamata. In data 21/03/2018 le parti attrici ricevevano una comunicazione da parte della con la quale l'Istituto di credito Parte_2 comunicava un TAEG del 4,2700, dunque differente da quello indicato in sede di stipula notarile.
- SULL'ADESIONE ALLA CTU All'esito di una compiuta disamina della CTU svolta nel corso del presente giudizio questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto l'ausiliario, per l'accuratezza e l'esaustività con cui sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta. Il CTU a cui è stata demandata l'indagine relativa alla correttezza delle condizioni del finanziamento come sopra meglio precisato, ha concluso che “Vi è una differenza dello 0,047% a favore della parte mutuataria. Ossia l'ISC ricalcolato è superiore a quello pubblicizzato dalla BA. Il sottoscritto CTU, al fine di rispondere al quesito ed elaborare un nuovo piano di ammortamento alla luce di questa differenza, scomputa tale discrepanza al tasso corrispettivo fisso del 4,142%, arrivando a determinare un nuovo tasso di interesse del mutuo pari al 4,095%. La nuova rata mensile è pari a €685,73 a fronte della rata mensile contrattualizzata pari a € 689,41. L'errata indicazione dell'ISC o del TAEG comporta l'applicabilità del comma 6 dell'art. 117 TUB. La sanzione di nullità non investe l'intero contratto ma la sola clausola afferente agli interessi pattizi che, in osservanza del disposto del comma 6 dell'art. 117 TUB, comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al “tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. Ne discende, dunque la sanzione dell'art. 117 Tub comma VI e VII ed il diritto dei mutuatari di vedersi restituiti gli interessi corrisposti in maggior somma. Pertanto, avendo il CTU provveduto al ricalcolo del piano di ammortamento (cfr perizia in atti), con la corretta applicazione del tasso dovuto, sarà obbligo della Pt_2
4 convenuta provvedere alla rettifica del piano di ammortamento oltreché provvedere alla rifusione delle somme in eccesso versate dal cliente. Tutto quanto premesso, accoglie la domanda, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha Parte_1 così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza di primo grado n. 1929/2023 (RG n. 5167/2018) pronunciata dal Tribunale di Velletri, in persona della Dr.ssa Nadia Scugugia, pubblicata in data 09/10/2023 e non notificata: In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che il contratto di mutuo de quo è pienamente valido ed efficace per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, infine, che nessuna ipotesi di indeterminatezza e di conseguente ricalcolo degli interessi può essere ammessa”.
e hanno resistito al CP_1 Controparte_2 gravame ed ha così concluso: “Voglia la Corte di Appello adita, per tutto quanto sin qui esposto e dedotto, rigettare integralmente l'appello proposto da controparte. Si chiede inoltre che la Corte di Appello confermi il dispositivo della sentenza di primo grado modificandone la motivazione e così accertando e dichiarando il diritto degli odierni appellati a corrispondere per tutta la durata del finanziamento la rata mensile pari ad € 686,60 sviluppata al tasso di interesse del 4,108% pari al TAEG del 4,252% indicato in contratto in virtù del rispetto del principio di buona fede contrattuale e del corretto adempimento del contratto con conseguente condanna per la controparte – previa rideterminazione del piano di ammortamento - a rifondere le somme illegittimamente percepite e con interessi legali decorrenti dalle singole scadenze di ogni rata corrisposta sino all'effettivo soddisfo. Ai sensi dell'art. 346 cpc si ripropongono tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 22.10.2025.
5 § 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Sulla esatta indicazione dei costi e delle condizioni contrattuali e sull'asserita indeterminatezza dei tassi d'interesse. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato ai sensi dell'art. 117 TUB la nullità della clausola afferenti gli Con interessi pattizi per divergenza tra l' indicato nel contratto di mutuo e quello effettivamente applicato.
Secondo la appellante, infatti, il primo giudice Pt_2 sarebbe incorso nell'errore di non considerare che nel caso di generale le condizioni economiche e contrattuali applicate al mutuo per cui è causa. Nello specifico, prosegue la nel Pt_2 contratto “si legge chiaramente che le rate sono regolate al tasso fisso annuo nominale del 4,142%; nell'allegato B al contratto di mutuo viene indicato un TAEG/ISC pari al 4,252%”.
Secondo la dunque, la sanzione di cui all'art. 117 Pt_2 comma 6 TUB andrebbe applicato solo nell'ipotesi in cui il tasso non sia stato proprio indicato dall'Istituto di credito e non anche nel caso in cui vi sia mera difformità tra quello indicato e quello realmente applicato.
§ 5. — L'appello è fondato. Va anzitutto respinta l'eccezione relativa alla omessa impugnazione della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha disposto l'obbligo della di provvedere alla rettifica del Pt_2 piano di ammortamento. È evidente, invero, che l'obbligo della di provvedere Pt_2 alla rettifica del piano di ammortamento costituisce una conseguenza logica e necessaria della dichiarazione di nullità della sola clausola che fissa il tasso degli interessi. Dunque, la Pt_2 appellante ha specificatamente contestato il ricalcolo del piano di ammortamento degli interessi dovuti, scalfendo la motivazione impugnata laddove applica il regime della nullità della clausola anche a fronte della mera difformità tra il tasso ISC pattuito e quello effettivamente applicato. Dunque, non può ravvisarsi alcun giudicato implicito sull'obbligo della banca di rettificare il piano di ammortamento con gli interessi pattuiti rispetto a quelli applicati in concreto. Nel merito si osserva che l'obbligatorietà dell'indicazione dell' è stata introdotta a decorrere dal 1°.10.2003, in seguito CP_6
6 alla pubblicazione della delibera C.I.C.R.
4.3.2003 e alle successive istruzioni della BA d'Italia, che hanno recepito tale delibera, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale 19.8.2003, n. 191. In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. civ., Sez. I. ord. 14.2.2023, n. 4597). Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 4543 del 2022: “in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla BA d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BA d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge Con una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. Ne consegue che (…) l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò Con in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione
7 trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (sul punto cfr. anche Cass., civ., 09/12/2021, n. 39169). Errano dunque gli appellati laddove nella comparsa di costituzione e risposta ritengono che: “In merito alla natura Con dell' si ribadisce che l'indicazione dello stesso costituisce non già adempimento di un obbligo informativo (così come il Documento di Sintesi), bensì una condizione principale del contratto di credito, volta a garantire al cliente la comprensione di un dato che costituisce uno degli elementi fondamentali del contratto di credito”. Ad avviso di questa Corte, infatti, tale indice – nel caso di specie meramente difforme da quello applicato in concreto - non rappresenta un requisito tassativo ai fini della validità del contratto ma costituisce uno valore di carattere informativo ed espresso in termini percentuali. Esso svolge, quindi, una funzione meramente informativa, finalizzata a mettere il cliente nella possibilità di conosce il costo del finanziamento prima di accedervi e comparare gli eventuali ulteriori costi applicati da altri Istituti di credito. Pertanto, tale indice svolge una funzione di pubblicità e non costituisce un elemento essenziale del contratto o, come precisazione dalla Cassazione, un tasso direttamente applicabile al contratto. Conseguentemente, tale valore non può essere inquadrato tra i “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento la sanzione prevista dall'art. 117 comma 6 TUB. Ordunque, il Tribunale ha errato ad avviso di questa Corte nella parte in cui ha ritenuto che: “l'errata indicazione dell'ISC o del TAEG comporta l'applicabilità del comma 6 dell'art. 117 TUB” e ne ha dichiarato la nullità della clausola afferente agli interessi pattizi, obbligando la a rettificare il piano di Pt_2 ammortamento sulla scorta del ricalcolo effettuato dal CTU. Nel caso di specie poi non sussistono i presupposti neanche per il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente da
“responsabilità contrattuale o precontrattuale” in capo alla Pt_2 non solo perché la domanda di risarcimento da responsabilità non è stata mai avanzata dagli appellati, ma anche perché gli stessi non hanno mai dimostrato di aver subito un pregiudizio e che a diverse condizioni, laddove avessero conosciuto l'effettivo , Parte_6 avrebbero chiesto il mutuo ad un diverso istituto di credito. Dunque, l'appello va accolto e per l'effetto vanno respinte tutte le domande proposte in primo grado da e CP_1
Controparte_2
8 Per effetto della riforma della sentenza, vanno diversamente regolate le spese del giudizio di primo grado, che vanno poste a carico di e Esse si liquidano, CP_1 Controparte_2 avuto riguardo al valore della causa ((scaglione indeterminabile – complessità bassa), nella misura di euro 7616 oltre a spese generali, IVA e CPA. Le spese della CTU svolta in primo grado vanno definitivamente poste a carico di e CP_1 [...]
CP_2
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico delle parti appellate. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore, alla complessità della causa nonché al consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione indeterminabile – complessità bassa), nella misura di euro 9.991, oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...] contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di CP_2
Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — accoglie l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte con l'atto di citazione in primo grado da CP_1
e e condanna le parti appellate al
[...] Controparte_2 rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore della parte appellante liquidate nella misura di euro 7616 oltre a spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese della CTU svolta in primo grado;
2. — condanna gli appellati al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 4.996,00 oltre a spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025. Il Presidente estensore
9
- GIÀ – (C.F. Parte_1 Parte_2
), con l'avvocato Antonio Umberto Petraglia P.IVA_1
PARTE APPELLANTE E
(C.F. ) E CP_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con l'avvocato CP_2 C.F._2
NO Di AL PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1929/2023 emessa dal Tribunale di Velletri, sez. seconda, pubblicata in data 09.10.2023 in materia di contratti bancari – pagamento di somme. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, e CP_1 hanno convenuto in giudizio Controparte_2 Parte_2 dinnanzi al Tribunale di Velletri al fine di accertare l'indicazione del TAEG nel mutuo e nell'allegato documento di sintesi più basso rispetto a quello reale calcolato sulla base della normativa in materia, rassegnando le seguenti conclusioni:« Voglia l'On.le Tribunale di Velletri adito, contrariis reiectis: A) in via principale, con riferimento al contratto di mutuo fondiario rep. 138376-racc 15078 (Dottor la BA CH SP (ora Parte_3
) ha pubblicizzato e comunicato al sig. ed alla sig.ra Parte_2 CP_1 [...]
[...] prendendo in considerazione il TAEG indicato nel mutuo e nell'allegato Parte_4 documento di sintesi un TAEG/ISC più basso rispetto a quello reale calcolato sulla base della normativa in materia. Il tutto contravvenendo alle normative di trasparenza bancaria ed al TUB ciò anche in palese violazione con gli articoli 1284 c.c. e 1346 c.c. nonché accertare e dichiarare, in applicazione dell'art. 117 Tub, la nullità della clausola contrattuale e/o del tasso si interesse dell'ISC/TAEG pattuito tra le parti in quanto più sfavorevole per l'attore rispetto quello pubblicizzato dalla banca e previsto nel contratto di mutuo e nel documento di sintesi;
B) per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig CP_1
e la GR in applicazione dell'art. 117 TUB comma VII hanno il
[...] Controparte_2 diritto-dovere di corrispondere il finanziamento ad un tasso pari al valore minimo del Bot registrato nei dodici mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto di mutuo, o il tasso ritenuto di giustizia, anziché quello contrattualmente previsto condannando la Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vittorio
[...] Veneto 8 - 24122 Bergamo e la in persona del suo legale rappresentante CP_3 pro tempore con sede legale in Via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV), a restituire agli attori le somme versate a titolo di interessi illegittimi (calcolati come differenza tra gli interessi contrattualizzati e gli interessi pari al rendimento minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, o il tasso di interesse ritenuto di giustizia;
C) per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo a corrispondere, pagare e restituire agli attori la somma di € 7.933,63 a titolo di interessi illegittimi per il periodo 17/09/2010 – 30/05/2013 (calcolati come differenza tra gli interessi applicati e corrisposti e gli interessi pari al rendimento minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la sottoscrizione del contratto nonché condannare la in persona del suo CP_3 legale rappresentante pro tempore a corrispondere, pagare e restituire al Sig CP_1 ed alla GR la somma di € 13.514,71 a titolo di interessi illegittimi per Controparte_2 il periodo dal 30/06/2013 al 31/10/2017 (calcolati come differenza tra gli interessi applicati e corrisposti e quelli pari al rendimento minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, o il tasso ritenuto di giustizia) nonché condannarla a versare gli ulteriori importi maturati a titolo di interessi illegittimi come, sopra indicati, dal mese di novembre 2017 al soddisfo. O le somme maggiori o minori di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dalla maturazione delle singole scadenze o dal momento ritenuto di giustizia. D) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare vista la difformità del TAEG/ISC indicato nel contratto e nel documento di sintesi con quello indicato nella successiva comunicazione del 21/03/2018 l'indeterminatezza del Taeg/Isc in violazione degli articoli 1346 e 1284 c.c. ed accertare e dichiarare il diritto-dovere del Sig
e della GR a corrispondere alla , in CP_1 Controparte_2 Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo ed alla in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore con sede legale in Via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV) per l'intera durata del contratto, il tasso legale degli interessi di volta in volta annualmente determinato nonchè condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con Parte_2 sede in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo e la in persona del suo CP_3 legale rappresentante pro tempore con sede legale in Via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV) a corrispondere e restituire agli attori le somme versate a titolo di interessi illegittimi (calcolati come differenza tra gli interessi contrattualizzati previsti nel contratto e corrisposti e gli interessi legali dovuti mensilmente). O le somme maggiori o minori di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dalla maturazione delle singole scadenze o dal momento ritenuto di giustizia. E) in via ulteriormente subordinata a tutte domande proposte con riferimento al contratto di mutuo fondiario rep 138376 – racc 15078 ( Per_1
la BA CH SP (ora ) ha pubblicizzato e comunicato Parte_3 Parte_2 al Sig ed alla GR equivoco, non determinato e comunque CP_1 Controparte_2 più basso rispetto quello reale e pertanto accertare e dichiarare che il Sig e la CP_1 Sig.ra hanno il diritto/dovere di corrispondere il finanziamento Controparte_2 calcolando le rate su di un piano di ammortamento sviluppato sulla base del TAEG/ISC comunicato e contrattato nel documento di sintesi e nel contratto (pari al 4,252%) H) per l'effetto, condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede in Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo a corrispondere, pagare e restituire al Sig ed alla GR la somma di € 155,42 a titolo CP_1 Controparte_2 di interessi illegittimi per il periodo 17/09/2010 – 30/05/2013 (calcolata come differenza tra
2 le rate mensilmente corrisposte dalla parte attrice e le rate che l'attore avrebbe dovuto pagare calcolate al taeg/isc del 4,252%) nonché condannare la in CP_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentante pro tempore con sede legale in Via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV), a corrispondere, pagare e restituire al Sig ed alla GR la somma di € 260,14 a titolo di interessi CP_1 Controparte_2 illegittimi per il periodo dal 30/06/2013 al 31/10/2017 (calcolata come differenza tra le rate mensilmente corrisposte dalla parte attrice e le rate che l'attore avrebbe dovuto pagare calcolate al taeg/isc del 4,252%) nonché condannarla a versare gli ulteriori importi maturati a titolo di interessi illegittimi come, sopra indicati, dal mese di novembre 2017 al soddisfo.
O le somme maggiori o minori di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dalla maturazione delle singole scadenze o dal momento ritenuto di giustizia Con vittoria di spese, compensi, cassa avvocati e rimborso forfettario e rimborso spese CTU»;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in chiedendo il rigetto delle domande attoree, in Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare che il pagamento, da parte attrice, di interessi, spese e commissioni, nonché di ogni altra somma ritenuta non dovuta a qualsiasi titolo, debba ritenersi, comunque, prescritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione ex adverso avanzata relativamente a tutti gli importi richiesti. In via principale e nel merito: - respingere le domande formulate dagli attori nei confronti di
[...]
, in proprio quale incorporante Controparte_4 Controparte_5 ed in qualità di mandataria di in persona del legale rapp.te p.t., siccome CP_3 inammissibili, ovvero infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate per i motivi illustrati in narrativa. In via istruttoria, respingere la richiesta CTU in quanto inammissibile, irrilevante, dilatoria e infondata, per i motivi di cui in narrativa. Con espressa riserva di formulare ulteriori deduzioni istruttorie, articolare i mezzi di prova, nonché depositare documenti nei termini di cui all'art. 183, 6° comma, cpc. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, rimborso forfettario spese generali (15%) ex D.M. n. 55/2014,
I.V.A. e C.P.A. come per legge»;
- il Tribunale, rimessa la causa sul ruolo e disposta la convocazione della CTU elaborata dal dott. ha Persona_2 trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 13 dicembre 2022.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: « Accoglie la domanda e per l'effetto, accertato e dichiarato conto che il tasso fisso applicabile al prestito corrisponde al 4,095
% e la corretta rata mensile corrisponde ad € 685,73, per l'effetto condanna la a rifondere le somme illegittimamente Pt_2 percepite e con interessi legali decorrenti dalle singole scadenze di ogni rata corrisposta sino all'effettivo soddisfo;
Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore delle parti attrici, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto».
A fondamento della decisione, il primo Giudice ha stabilito che: La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Occorre premettere che il credito trae origine da un atto di mutuo fondiario del 17.09.2010 rep 138376 – racc. 15078 ( per un importo di € 142.000,00 Parte_5 2 prevede la restituzione in anni 30 con rate mensili di Euro 689,41 ad un tasso fisso del 4,142%, alle condizioni contrattuali stabilite dagli artt. 3 e 4; dichiarato: 4,252%; (cfr CP_6 doc. in atti)
- SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE Preliminarmente di nessun pregio l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta poiché nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. Il mutuo ha il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Ad abundantiam, ove così non fosse si rileva che comunque il termine decennale non è decorso nemmeno per la prima rata corrisposta, essendo il contratto in parola stato stipulato nel 2010 e l'atto di citazione notificato nel 2018. Lamenta parte attrice che a seguito di apposita perizia finanziaria espletata dalla società GMB Finance Solutions Srl, il Sig. ha verificato che la ha pubblicizzato CP_1 Pt_2 nei propri confronti un TAEG/ISC più basso rispetto quello reale. L'attore, pertanto, mediante la GMB Finance Solutions Srl ha provveduto a contestare detta situazione alla a mezzo Pt_2 pec datata 31/07/2017. Successivamente, con pec in data 30/08/2017 la BA CH SP rigettava le contestazioni mosse dalla parte mutuataria. Quindi, con lettera del 09/01/2014 la BA CH SP comunicava alla parte attrice di aver ceduto il credito relativo al mutuo in oggetto alla società nel contesto di un'opera di cartolarizzazione realizzata CP_3 dalla ai sensi della Legge 130/99. In data 02/10/2017 si teneva l'incontro di mediazione Pt_2 obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione Primavera Forense che si concludeva con esito negativo per mancata adesione della parte chiamata. In data 21/03/2018 le parti attrici ricevevano una comunicazione da parte della con la quale l'Istituto di credito Parte_2 comunicava un TAEG del 4,2700, dunque differente da quello indicato in sede di stipula notarile.
- SULL'ADESIONE ALLA CTU All'esito di una compiuta disamina della CTU svolta nel corso del presente giudizio questo Giudice condivide e fa propri i risultati cui è pervenuto l'ausiliario, per l'accuratezza e l'esaustività con cui sono stati raccolti i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto, fondato su un compiuto esame anamnestico ed obiettivo e su uno studio ed una valutazione adeguati e coerenti degli elementi desunti da tale esame e dalla documentazione prodotta. Il CTU a cui è stata demandata l'indagine relativa alla correttezza delle condizioni del finanziamento come sopra meglio precisato, ha concluso che “Vi è una differenza dello 0,047% a favore della parte mutuataria. Ossia l'ISC ricalcolato è superiore a quello pubblicizzato dalla BA. Il sottoscritto CTU, al fine di rispondere al quesito ed elaborare un nuovo piano di ammortamento alla luce di questa differenza, scomputa tale discrepanza al tasso corrispettivo fisso del 4,142%, arrivando a determinare un nuovo tasso di interesse del mutuo pari al 4,095%. La nuova rata mensile è pari a €685,73 a fronte della rata mensile contrattualizzata pari a € 689,41. L'errata indicazione dell'ISC o del TAEG comporta l'applicabilità del comma 6 dell'art. 117 TUB. La sanzione di nullità non investe l'intero contratto ma la sola clausola afferente agli interessi pattizi che, in osservanza del disposto del comma 6 dell'art. 117 TUB, comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al “tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. Ne discende, dunque la sanzione dell'art. 117 Tub comma VI e VII ed il diritto dei mutuatari di vedersi restituiti gli interessi corrisposti in maggior somma. Pertanto, avendo il CTU provveduto al ricalcolo del piano di ammortamento (cfr perizia in atti), con la corretta applicazione del tasso dovuto, sarà obbligo della Pt_2
4 convenuta provvedere alla rettifica del piano di ammortamento oltreché provvedere alla rifusione delle somme in eccesso versate dal cliente. Tutto quanto premesso, accoglie la domanda, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
§ 4. — Ha proposto appello ed ha Parte_1 così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza di primo grado n. 1929/2023 (RG n. 5167/2018) pronunciata dal Tribunale di Velletri, in persona della Dr.ssa Nadia Scugugia, pubblicata in data 09/10/2023 e non notificata: In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, che il contratto di mutuo de quo è pienamente valido ed efficace per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, infine, che nessuna ipotesi di indeterminatezza e di conseguente ricalcolo degli interessi può essere ammessa”.
e hanno resistito al CP_1 Controparte_2 gravame ed ha così concluso: “Voglia la Corte di Appello adita, per tutto quanto sin qui esposto e dedotto, rigettare integralmente l'appello proposto da controparte. Si chiede inoltre che la Corte di Appello confermi il dispositivo della sentenza di primo grado modificandone la motivazione e così accertando e dichiarando il diritto degli odierni appellati a corrispondere per tutta la durata del finanziamento la rata mensile pari ad € 686,60 sviluppata al tasso di interesse del 4,108% pari al TAEG del 4,252% indicato in contratto in virtù del rispetto del principio di buona fede contrattuale e del corretto adempimento del contratto con conseguente condanna per la controparte – previa rideterminazione del piano di ammortamento - a rifondere le somme illegittimamente percepite e con interessi legali decorrenti dalle singole scadenze di ogni rata corrisposta sino all'effettivo soddisfo. Ai sensi dell'art. 346 cpc si ripropongono tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre accessori”.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025, previa concessione dei termini come da decreto pubblicato il 22.10.2025.
5 § 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Sulla esatta indicazione dei costi e delle condizioni contrattuali e sull'asserita indeterminatezza dei tassi d'interesse. Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato ai sensi dell'art. 117 TUB la nullità della clausola afferenti gli Con interessi pattizi per divergenza tra l' indicato nel contratto di mutuo e quello effettivamente applicato.
Secondo la appellante, infatti, il primo giudice Pt_2 sarebbe incorso nell'errore di non considerare che nel caso di generale le condizioni economiche e contrattuali applicate al mutuo per cui è causa. Nello specifico, prosegue la nel Pt_2 contratto “si legge chiaramente che le rate sono regolate al tasso fisso annuo nominale del 4,142%; nell'allegato B al contratto di mutuo viene indicato un TAEG/ISC pari al 4,252%”.
Secondo la dunque, la sanzione di cui all'art. 117 Pt_2 comma 6 TUB andrebbe applicato solo nell'ipotesi in cui il tasso non sia stato proprio indicato dall'Istituto di credito e non anche nel caso in cui vi sia mera difformità tra quello indicato e quello realmente applicato.
§ 5. — L'appello è fondato. Va anzitutto respinta l'eccezione relativa alla omessa impugnazione della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha disposto l'obbligo della di provvedere alla rettifica del Pt_2 piano di ammortamento. È evidente, invero, che l'obbligo della di provvedere Pt_2 alla rettifica del piano di ammortamento costituisce una conseguenza logica e necessaria della dichiarazione di nullità della sola clausola che fissa il tasso degli interessi. Dunque, la Pt_2 appellante ha specificatamente contestato il ricalcolo del piano di ammortamento degli interessi dovuti, scalfendo la motivazione impugnata laddove applica il regime della nullità della clausola anche a fronte della mera difformità tra il tasso ISC pattuito e quello effettivamente applicato. Dunque, non può ravvisarsi alcun giudicato implicito sull'obbligo della banca di rettificare il piano di ammortamento con gli interessi pattuiti rispetto a quelli applicati in concreto. Nel merito si osserva che l'obbligatorietà dell'indicazione dell' è stata introdotta a decorrere dal 1°.10.2003, in seguito CP_6
6 alla pubblicazione della delibera C.I.C.R.
4.3.2003 e alle successive istruzioni della BA d'Italia, che hanno recepito tale delibera, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale 19.8.2003, n. 191. In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. civ., Sez. I. ord. 14.2.2023, n. 4597). Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 4543 del 2022: “in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla BA d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla BA d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge Con una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. Ne consegue che (…) l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò Con in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione
7 trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale” (sul punto cfr. anche Cass., civ., 09/12/2021, n. 39169). Errano dunque gli appellati laddove nella comparsa di costituzione e risposta ritengono che: “In merito alla natura Con dell' si ribadisce che l'indicazione dello stesso costituisce non già adempimento di un obbligo informativo (così come il Documento di Sintesi), bensì una condizione principale del contratto di credito, volta a garantire al cliente la comprensione di un dato che costituisce uno degli elementi fondamentali del contratto di credito”. Ad avviso di questa Corte, infatti, tale indice – nel caso di specie meramente difforme da quello applicato in concreto - non rappresenta un requisito tassativo ai fini della validità del contratto ma costituisce uno valore di carattere informativo ed espresso in termini percentuali. Esso svolge, quindi, una funzione meramente informativa, finalizzata a mettere il cliente nella possibilità di conosce il costo del finanziamento prima di accedervi e comparare gli eventuali ulteriori costi applicati da altri Istituti di credito. Pertanto, tale indice svolge una funzione di pubblicità e non costituisce un elemento essenziale del contratto o, come precisazione dalla Cassazione, un tasso direttamente applicabile al contratto. Conseguentemente, tale valore non può essere inquadrato tra i “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento la sanzione prevista dall'art. 117 comma 6 TUB. Ordunque, il Tribunale ha errato ad avviso di questa Corte nella parte in cui ha ritenuto che: “l'errata indicazione dell'ISC o del TAEG comporta l'applicabilità del comma 6 dell'art. 117 TUB” e ne ha dichiarato la nullità della clausola afferente agli interessi pattizi, obbligando la a rettificare il piano di Pt_2 ammortamento sulla scorta del ricalcolo effettuato dal CTU. Nel caso di specie poi non sussistono i presupposti neanche per il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente da
“responsabilità contrattuale o precontrattuale” in capo alla Pt_2 non solo perché la domanda di risarcimento da responsabilità non è stata mai avanzata dagli appellati, ma anche perché gli stessi non hanno mai dimostrato di aver subito un pregiudizio e che a diverse condizioni, laddove avessero conosciuto l'effettivo , Parte_6 avrebbero chiesto il mutuo ad un diverso istituto di credito. Dunque, l'appello va accolto e per l'effetto vanno respinte tutte le domande proposte in primo grado da e CP_1
Controparte_2
8 Per effetto della riforma della sentenza, vanno diversamente regolate le spese del giudizio di primo grado, che vanno poste a carico di e Esse si liquidano, CP_1 Controparte_2 avuto riguardo al valore della causa ((scaglione indeterminabile – complessità bassa), nella misura di euro 7616 oltre a spese generali, IVA e CPA. Le spese della CTU svolta in primo grado vanno definitivamente poste a carico di e CP_1 [...]
CP_2
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico delle parti appellate. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore, alla complessità della causa nonché al consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, ai sensi del D.M. n. 147/2022, (scaglione indeterminabile – complessità bassa), nella misura di euro 9.991, oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...] contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di CP_2
Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — accoglie l'appello proposto da Parte_1
e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte con l'atto di citazione in primo grado da CP_1
e e condanna le parti appellate al
[...] Controparte_2 rimborso delle spese del giudizio di primo grado in favore della parte appellante liquidate nella misura di euro 7616 oltre a spese generali, IVA e CPA;
pone definitivamente a carico delle parti appellate le spese della CTU svolta in primo grado;
2. — condanna gli appellati al rimborso, in favore della parte appellante, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 4.996,00 oltre a spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma il giorno 15 dicembre 2025. Il Presidente estensore
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