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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/08/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/04/2025 da
1) con l'Avv. VALLE PAOLA;
Parte_1
e
2) con l'Avv. VALLE PAOLA;
Parte_2
I quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 16/05/2015 a TRIESTE (TS); trascritto nei Registri di stato civile all'Atto N. 90 parte I - anno 2015 - Comune di TRIESTE (TS).
□ separati consensualmente con verbale in data 13/02/2020 omologato con decreto del
28/02/2020;
con i seguenti figli: nato a [...] il [...] Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/04/2025 , contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA CON IL MINORE: resta congiuntamente affidato ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la Per_1 madre, Quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre: Parte_2
- il minore starà con il padre a week-end alternati (da venerdì ore 17.30 a lunedì mattina con accompagnamento a scuola);
- nelle settimane con il weekend di propria spettanza, il padre terrà con sé il figlio anche 1 pomeriggio con il pernotto a seguire e riaccompagnerà il figlio la mattina seguente scuola;
- nelle settimane senza il week-end di spettanza paterna il padre terrà con sé il figlio 2 pomeriggi infrasettimanali con i relativi pernotti e accompagnamento a scuola la mattina seguente. Le parti dovranno concordare previamente la/le giornate di visita infrasettimanali, individuando delle giornate fisse per la settimana per consentire regolarità nella turnazione con il figlio.
Quanto alle visite durante le vacanze:
- Natale: Vigilia (24/12) e Natale (25/12) ad anni alterni con ciascun genitore. Ad anni alterni con ciascun genitore dal 26/12 al 31/12 con l'uno e dal 1/1 al 6/1 con l'altro, e l'anno seguente viceversa.
- Estate: resta fermo il regime di visite ordinario come sopra previsto, salvo prevedere due settimane, anche non consecutive, in cui ciascun genitore terrà con sé il minore, concordando previamente entro il 30/5 di ciascun anno i rispettivi periodi feriali.
2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO del figlio minore:
Mantenimento ordinario: il verserà alla quale contributo al mantenimento del Pt_1 Pt_2 figlio minore mensili € 300,00, rivalutabili ISTAT con decorrenza dalla data di emissione della sentenza di divorzio, corrisposti in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese.
Spese straordinarie: le spese straordinarie sostenute per il minore, come disciplinate dal Protocollo di
Intesa dd.18.05.15, sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50%. Il rimborso dovrà essere effettuato entro il mese successivo alla richiesta.
3. ASSEGNO UNICO
Le parti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente da cui Parte_2 spettano in modo integrale i bonus sociali collegati al suo ISSE;
4. DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti, nonché per i documenti del figlio minore, validi per l'espatrio, autorizzandosi le parti reciprocamente ad espatri giornalieri in Austria, Slovenia, Croazia.
5. ULTERIORI STATUIZIONI
Le parti danno atto che ad oggi, ad eccezione di quanto in questa sede previsto, non vantano l'uno verso l'altro reciproche posizioni di debito/credito.
6. SPESE LEGALI:
Le spese del presente procedimento sono a carico esclusivo di ” Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese a carico di come d'accordo tra le parti;
Parte_1
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 31/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott. Filomena Piccirillo dott. Anna Lucia Fanelli