Decreto cautelare 15 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/03/2026, n. 5093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5093 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02555/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2555 del 2023, proposto da
Buddleia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/17834/2023 del 26/01/2023 di diniego al rilascio di autorizzazione per l'installazione di tende;
-della Determinazione Dirigenziale prot. CA/22357/2023 del 03/02/2023 di rimozione delle tende del locale della ricorrente, entro 10 giorni dalla data di notificazione del 06/02/2023;
-della nota prot. CA/20 22/170053, menzionata ma non comunicata;
-del cd. "VAV / 81180062166 ( R.A prot. CA/2022/55177)" del 10/03/2022 e 24/03/2022 di Roma Capitale, menzionati ma non comunicati;
-della nota prot. CA/140959 del 30/08/2022, menzionata ma non comunicata;
-della nota prot. CA/2022/176594 di comunicazione di avvio di procedimento;
-della nota prot. CA/2022/207240, menzionata ma non comunicata;
-della nota prot. CA/2023/12209, menzionata ma non comunicata;
ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 6 delle Norme Generali della DCC 260/97 ed in particolare nella lett. F punto B, nella parte in cui possa ritenersi ostativo alla ricorrente;
-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alle ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. VA CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Buddleia S.r.l. ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati con i quali il Comune di Roma ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'apposizione di tende a servizio del locale della ricorrente, ordinandone la rimozione.
In particolare la ricorrente sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, in quanto i provvedimenti gravati non avrebbero considerato l’esistenza del parere positivo della Soprintendenza Statale per le tende;
2. la violazione dell'art. 6 delle norme generali lett. f punto b della d.c.c. 260/1997, in quanto l’Amministrazione comunale avrebbe erroneamente interpretato la disposizione sopra citata che non conterrebbe alcun divieto di installazione di tende quando dinanzi all'esercizio non ci sia un marciapiede;
3. in subordine, illegittimità dell'art. 6 delle norme generali lett. f) punto b della delibera n. 260/1997, in quanto sarebbe comunque illegittima la previsione regolamentare sopra citata, perché appare incomprensibile ed illogica la previsione di assentire tende solo laddove vi sia un marciapiede.
Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Roma capitale, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito della camera di consiglio del 7 marzo 2023 e con ordinanza n. 952/2023 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 27 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1 Sono da respingere tutte le censure sopra citate la cui sostanziale identità di argomentazioni consente una trattazione congiunta e con le quali si sostiene l’assenza (o comunque l’illegittimità) di una disposizione regolamentare che consentirebbe l’installazione e il mantenimento di tende nella parte antistante un esercizio commerciale, solo qualora risulti sussistente un marciapiede.
1.2 In primo luogo è necessario precisare come l’esistenza di un precedente parere positivo della Soprintendenza, non costituisce un elemento idoneo a inficiare la legittimità degli atti impugnati, sussistendo il potere dell’Amministrazione di disciplinare i manufatti da un punto di vista urbanistico ed edilizio.
In questo senso è anche il parere della stessa Soprintendenza, laddove quest’ultima ha cura di precisare che “ il presente parere discende esclusivamente dalla valutazione a titolo consultivo della compatibilità dell’intervento con i caratteri storico-architettonici e tipologici dell’edificio in cui esso verrà effettuato e con il contesto della città storica, fatti salvi ed integri i diritti dei terzi, e ferma restando la competenza comunale in merito alla veridica della conformità dell’intervento medesimo alle vigenti normative urbanistico edilizie ”.
1.3 Sul punto e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, risulta applicabile l’art. 6 lett. F p. b) della delibera n. 260/1997 nella parte in cui stabilisce che “ può essere autorizzata l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede ”.
1.4 La ratio alla base di detta disposizione risulta peraltro condivisibile in quanto il Comune, nell’espressione di un potere discrezionale di regolamentare dell’impiantistica pubblicitaria e del decoro urbano, ha inteso circoscrivere il posizionamento di tendaggi solo in corrispondenza di un marciapiede, evitando così di introdurre elementi di disturbo alla circolazione stradale, peraltro in un’area centrale di via Margutta e del centro di Roma.
1.5 La legittimità di detta disposizione è stata anche confermata da questo Tribunale che in una precedente pronuncia ha evidenziato che “ trattandosi di utilizzo di spazi pubblici, è evidente che la fattispecie dovrebbe trovare espressa disciplina per le insopprimibili ed ovvie esigenze di interesse pubblico al pieno controllo dell’ente comunale circa l’utilizzo dei propri spazi ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, n. 9034 del 29/07/2021).
1.6 Si consideri, inoltre, che l’Amministrazione ha espressamente chiarito che da accertamenti compiuti dalle Forze di polizia locali non esiste alcun marciapiede sulla strada in questione e che, ancora, il cambio di pavimentazione è stato disposto al fine di introdurre un rinnovamento dell’area.
1.7 Sempre il Comune ha avuto modo di chiarire che nella via di cui si tratta non sussistono marciapiedi per la semplice ragione che la stessa strada è adibita a zona pedonale e al passaggio dei veicoli autorizzati (Forze di polizia, ambulanze, per rifornimento degli esercizi commerciali, ecc.) e, ciò, con l’effetto che il posizionamento dei tendaggi potrebbe porre in pericolo detta tipologia di circolazione anche se circoscritta alle urgenze e a determinate ipotesi.
1.8 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente e nei confronti dell’Amministrazione ora costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA BE, Presidente
VA CH, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CH | RA BE |
IL SEGRETARIO