TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/03/2026, n. 5093
TAR
Decreto cautelare 15 febbraio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione

    Il parere positivo della Soprintendenza non inficia la legittimità degli atti impugnati, poiché l'Amministrazione ha il potere di disciplinare i manufatti da un punto di vista urbanistico ed edilizio. La Soprintendenza stessa ha precisato che il suo parere è consultivo e non pregiudica la competenza comunale sulla conformità alle normative urbanistico-edilizie.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 delle norme generali lett. f punto b della d.c.c. 260/1997

    L'art. 6 lett. F p. b) della delibera n. 260/1997 stabilisce che 'può essere autorizzata l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede'. La ratio è quella di evitare disturbi alla circolazione stradale in aree centrali. Il Comune ha accertato l'assenza di marciapiedi nella via in questione, che è adibita a zona pedonale e al passaggio di veicoli autorizzati, e il posizionamento di tendaggi potrebbe porre in pericolo tale circolazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 6 delle norme generali lett. f) punto b della delibera n. 260/1997 (in via subordinata)

    La ratio della disposizione, che circoscrive il posizionamento di tendaggi solo in corrispondenza di un marciapiede per evitare disturbi alla circolazione stradale, è condivisibile. La legittimità di tale disposizione è stata confermata da precedente giurisprudenza di questo Tribunale, che ha evidenziato la necessità di disciplina per l'utilizzo di spazi pubblici.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione

    Il parere positivo della Soprintendenza non inficia la legittimità degli atti impugnati, poiché l'Amministrazione ha il potere di disciplinare i manufatti da un punto di vista urbanistico ed edilizio. La Soprintendenza stessa ha precisato che il suo parere è consultivo e non pregiudica la competenza comunale sulla conformità alle normative urbanistico-edilizie.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 delle norme generali lett. f punto b della d.c.c. 260/1997

    L'art. 6 lett. F p. b) della delibera n. 260/1997 stabilisce che 'può essere autorizzata l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede'. La ratio è quella di evitare disturbi alla circolazione stradale in aree centrali. Il Comune ha accertato l'assenza di marciapiedi nella via in questione, che è adibita a zona pedonale e al passaggio di veicoli autorizzati, e il posizionamento di tendaggi potrebbe porre in pericolo tale circolazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 6 delle norme generali lett. f) punto b della delibera n. 260/1997 (in via subordinata)

    La ratio della disposizione, che circoscrive il posizionamento di tendaggi solo in corrispondenza di un marciapiede per evitare disturbi alla circolazione stradale, è condivisibile. La legittimità di tale disposizione è stata confermata da precedente giurisprudenza di questo Tribunale, che ha evidenziato la necessità di disciplina per l'utilizzo di spazi pubblici.

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    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione

    Il parere positivo della Soprintendenza non inficia la legittimità degli atti impugnati, poiché l'Amministrazione ha il potere di disciplinare i manufatti da un punto di vista urbanistico ed edilizio. La Soprintendenza stessa ha precisato che il suo parere è consultivo e non pregiudica la competenza comunale sulla conformità alle normative urbanistico-edilizie.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 delle norme generali lett. f punto b della d.c.c. 260/1997

    L'art. 6 lett. F p. b) della delibera n. 260/1997 stabilisce che 'può essere autorizzata l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede'. La ratio è quella di evitare disturbi alla circolazione stradale in aree centrali. Il Comune ha accertato l'assenza di marciapiedi nella via in questione, che è adibita a zona pedonale e al passaggio di veicoli autorizzati, e il posizionamento di tendaggi potrebbe porre in pericolo tale circolazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 6 delle norme generali lett. f) punto b della delibera n. 260/1997 (in via subordinata)

    La ratio della disposizione, che circoscrive il posizionamento di tendaggi solo in corrispondenza di un marciapiede per evitare disturbi alla circolazione stradale, è condivisibile. La legittimità di tale disposizione è stata confermata da precedente giurisprudenza di questo Tribunale, che ha evidenziato la necessità di disciplina per l'utilizzo di spazi pubblici.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione

    Il parere positivo della Soprintendenza non inficia la legittimità degli atti impugnati, poiché l'Amministrazione ha il potere di disciplinare i manufatti da un punto di vista urbanistico ed edilizio. La Soprintendenza stessa ha precisato che il suo parere è consultivo e non pregiudica la competenza comunale sulla conformità alle normative urbanistico-edilizie.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 6 delle norme generali lett. f punto b della d.c.c. 260/1997

    L'art. 6 lett. F p. b) della delibera n. 260/1997 stabilisce che 'può essere autorizzata l’applicazione di tende nei sesti delle porte e delle vetrine degli esercizi, purché aggettino su spazi destinati a marciapiede'. La ratio è quella di evitare disturbi alla circolazione stradale in aree centrali. Il Comune ha accertato l'assenza di marciapiedi nella via in questione, che è adibita a zona pedonale e al passaggio di veicoli autorizzati, e il posizionamento di tendaggi potrebbe porre in pericolo tale circolazione.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 6 delle norme generali lett. f) punto b della delibera n. 260/1997 (in via subordinata)

    La ratio della disposizione, che circoscrive il posizionamento di tendaggi solo in corrispondenza di un marciapiede per evitare disturbi alla circolazione stradale, è condivisibile. La legittimità di tale disposizione è stata confermata da precedente giurisprudenza di questo Tribunale, che ha evidenziato la necessità di disciplina per l'utilizzo di spazi pubblici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 18/03/2026, n. 5093
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5093
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo