Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 13/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica e Pietro Antonio Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - Comando Regionale Marche, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione,
della determinazione n. prot. -OMISSIS-, emessa dal Comandante della Stazione Navale di Ancona con la quale veniva rigettato “… il ricorso presentato dal Mar. Ca. -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare della “consegna” pari a giorni 3…inflittale in data -OMISSIS- dal Comandante della Sezione Operativa Navale di-OMISSIS-”;
della determinazione n. -OMISSIS- emessa dal Comandante della Sezione Operativa Navale di-OMISSIS- il 16/07/2025, con la quale veniva inflitta, nei confronti del ricorrente, la sanzione di giorni 3 di consegna; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e della Guardia di Finanza - Comando Regionale Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. MA IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Maresciallo Capo della Guardia di Finanza in servizio presso la Sezione Operativa Navale di-OMISSIS-, agisce in questa sede per ottenere l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, nella parte in cui il comandante pro tempore della Sezione Navale gli ha inflitto la sanzione disciplinare della consegna di giorni tre e nella parte in cui il comandante pro tempore della Stazione Navale di Ancona ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal Maresciallo -OMISSIS- avverso la sanzione.
La consegna è stata inflitta al ricorrente in relazione ad un episodio verificatosi nella serata del -OMISSIS-, quando il maresciallo -OMISSIS-, libero dal servizio, aveva avuto un diverbio con due soggetti (marito e moglie) suoi conoscenti, i quali avevano invocato l’intervento di una pattuglia della Polizia di Stato. Gli operatori della Polizia, constatato che l’odierno ricorrente appariva in evidente stato di ubriachezza, gli contestavano la violazione dell’art. 688 c.p. e lo invitavano a raggiungere la propria abitazione, provvedendo poi a comunicare l’accaduto al comando di appartenenza del maresciallo -OMISSIS-.
Poiché il comportamento complessivo tenuto nella circostanza dall’odierno ricorrente poteva configurare la commissione di alcuni reati perseguibili d’ufficio, veniva aperto anche un fascicolo penale da parte della Procura della Repubblica di -OMISSIS-.
Nelle more della definizione della vicenda penale la catena gerarchica da cui dipendeva il ricorrente riteneva di non avviare il procedimento disciplinare.
In data 2 dicembre 2024 l’ente di appartenenza del Maresciallo -OMISSIS- apprendeva dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale, per cui provvedeva ad informare di ciò gli enti sovraordinati.
In data 2 maggio 2025 al ricorrente veniva notificato l’atto di contestazione degli addebiti adottato dal comandante della Sezione Operativa Navale, nel quale si imputava al Maresciallo -OMISSIS- di aver tenuto, libero dal servizio, un comportamento contrario ai doveri attinenti al grado, al senso di responsabilità ed al contegno militare.
Dopo aver ottenuto un parziale accesso agli atti del procedimento, il Maresciallo -OMISSIS- presentava in data 1° luglio 2025 una memoria difensiva, sollevando sia una questione pregiudiziale di tardività della contestazione, sia deduzioni difensive in merito all’episodio del -OMISSIS-.
Con l’impugnata determinazione del 16 luglio 2025 il comandante della Sezione Operativa Navale, dopo aver disatteso l’eccezione di tardività della contestazione, riteneva infondate le deduzioni difensive del militare e irrogava la sanzione.
Avverso detto provvedimento il ricorrente proponeva rituale ricorso gerarchico, in cui censurava la decisione del comandante di Corpo sia con riferimento sia alla regolarità della contestazione, sia alla decadenza dalla potestà sanzionatoria. Nel merito il Maresciallo -OMISSIS- ribadiva l’insussistenza di qualsivoglia violazione del regolamento di disciplina militare.
Con l’impugnato provvedimento del 25 ottobre 2025 il comandante della Stazione Navale di Ancona, in violazione dell’obbligo di astensione, rigettava il ricorso ritenendo non invocabile la decadenza dalla potestà sanzionatoria e immune da vizi la motivazione del provvedimento sanzionatorio.
2. Ritenendo illegittimo il complessivo operato dell’amministrazione di appartenenza, il Maresciallo -OMISSIS- ha dunque proposto il presente ricorso.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, ribadendo la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha dato avviso alle parti presenti della possibilità di definire il giudizio in questa sede con sentenza resa in forma immediata, non riscontrando opposizioni o riserve.
3. Con il primo motivo di ricorso, il maresciallo -OMISSIS- deduce l’illegittimità della decisione sul ricorso gerarchico per violazione dell’obbligo di astensione da parte del comandante della Stazione Navale di Ancona. L’ufficiale, infatti, essendo intervenuto nel corso del procedimento disciplinare, non avrebbe potuto legittimamente decidere il ricorso gerarchico.
3.1. Il motivo è infondato, avuto riguardo non tanto ai principi generali affermati dalla giurisprudenza in casi del genere, quanto piuttosto alle peculiarità del caso di specie.
In effetti, come risulta dalla relazione datata 26 febbraio 2024 a firma del comandante in s.v. della Sezione Operativa Navale Luogotenente -OMISSIS- (doc. allegato n. 8 al ricorso), il comandante della Stazione Navale di Ancona, prontamente avvertito dell’accaduto, si era limitato a disporre provvedimenti cautelari a carico del ricorrente, ossia:
- nell’immediato, il ritiro dell’arma in dotazione e del relativo munizionamento;
- successivamente, il cambio di incarico del militare da comandante di vedetta a addetto della Squadra Comando del reparto.
Come si può vedere, si tratta di misure cautelari - peraltro non impugnate dal ricorrente - giustificate alla luce della contestazione della violazione dell’art. 688 c.p. e dalle quali non emerge alcuna prognosi di responsabilità disciplinare del militare.
Quanto invece alle note prot. n. -OMISSIS-, si tratta delle informative periodiche che la Sezione Operativa Navale ha trasmesso al comando superiore in merito allo sviluppo del procedimento penale aperto a carico del sottufficiale. In particolare, la prima nota conteneva la proposta di attendere gli esiti del procedimento penale, mentre con la seconda si informava il comando superiore dell’intervenuta archiviazione del fascicolo penale e si preannunciava, salvo diverso avviso della catena gerarchica, l’apertura del procedimento disciplinare
Ma anche in questo caso, il fatto che il comandante della Stazione Navale abbia eventualmente ritenuto sussistere gli elementi minimi per l’avvio del procedimento disciplinare non implica alcun vizio procedurale, visto che nella nota prot. n. -OMISSIS- si sottolinea la circostanza che la valutazione della condotta del militare compete esclusivamente al comandante di corpo. Peraltro, come si dirà infra , la valutazione finale circa l’opportunità di avviare il procedimento disciplinare è stata operata dal Comando Interregionale di -OMISSIS-.
In conclusione, le censure in commento vanno disattese.
4. Con il secondo motivo, il maresciallo -OMISSIS- deduce l’illegittimità radicale del procedimento sanzionatorio per il seguente profilo (di cui il comandante della Stazione Navale non ha tenuto alcun conto in sede di decisione del ricorso gerarchico):
- mancata contestazione delle asserite violazioni da parte del superiore diretto che aveva rilevato l’infrazione e conseguente violazione dell’art. 1397 C.O.M.
4.1. Il motivo è infondato, atteso che:
- anzitutto, nella specie non è esatto sostenere che il superiore diretto del ricorrente che aveva rilevato l’infrazione (ossia il Luogotenente -OMISSIS-) non era competente per l’irrogazione della eventuale sanzione disciplinare. Infatti, come emerge dalla citata relazione del 26 febbraio 2024 in quel momento il sottufficiale ricopriva in sede vacante l’incarico di comandante della Sezione Operativa Navale di -OMISSIS-, ossia il medesimo incarico ricoperto dal superiore che ha irrogato la sanzione (e al riguardo, in effetti, il ricorrente non deduce l’incompetenza dell’ufficiale). Non trovava applicazione dunque il disposto dell’art. 1397, comma 1, C.O.M. Peraltro, l’obbligo di comunicare ai comandi superiori qualsiasi vicenda che riguardi i militari del reparto e che abbia potenziale rilievo esterno (come era nella specie, visto che la vicenda aveva coinvolto anche personale della Polizia di Stato e che erano state avviate indagini penali) discende da specifiche disposizioni interne ad ogni amministrazione militare o assimilata;
- in ogni caso, come risulta sempre dalla citata relazione del Luogotenente -OMISSIS-, nella sostanza l’art. 1397 C.O.M. è stato rispettato, visto che al ricorrente è stata sollecitata la redazione di una relazione di servizio e che, proprio in ragione dei provvedimenti cautelari di cui si diceva supra , il maresciallo -OMISSIS- era pienamente consapevole che la sua condotta avrebbe potuto essere valutata in sede disciplinare. Va poi aggiunto che, in realtà, nella specie l’infrazione disciplinare non è stata rilevata direttamente dai superiori del ricorrente, i quali ne sono venuti a conoscenza aliunde . L’art. 1397 C.O.M. si riferisce invece alla situazione ordinaria nella quale la condotta del militare viene rilevata dai superiori in quanto perpetrata in servizio.
5. Con il terzo motivo il maresciallo -OMISSIS- deduce l’illegittimità radicale del procedimento per intervenuta decadenza dell’amministrazione dalla potestà disciplinare, decadenza dovuta al mancato rispetto del disposto dell’art. 1398, commi 1 e 1- bis , nella parte in cui la norma stabilisce che il procedimento disciplinare deve essere instaurato o ripreso “senza ritardo”.
Il ricorrente, inoltre, evidenzia che non erano utilizzabili in sede disciplinare gli atti diversi da quelli che gli sono stati ostesi in sede di accesso.
Quanto al profilo della tardività della contestazione degli addebiti, il ricorrente evidenzia che:
- l’amministrazione era a conoscenza dei fatti già dal -OMISSIS-, per cui la contestazione del 2 maggio 2025 è palesemente e ingiustificatamente tardiva;
- la tardività sussiste anche se si volesse considerare quale dies a quo la data di pubblicazione del decreto di archiviazione del G.I.P. di -OMISSIS- (18 ottobre 2024) o, perfino, quella in cui l’amministrazione è venuta formalmente a conoscenza dell’archiviazione del procedimento penale (2 dicembre 2024).
5.1. Il motivo è fondato.
Si deve premettere che nel caso odierno non vengono in rilievo le questioni che più di frequente si pongono nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di sanzioni disciplinari a carico di militari, ossia:
- la corretta applicazione delle regole in tema di c.d. pregiudiziale penale (art. 1393 C.O.M.);
- l’accertamento del momento in cui può dirsi che l’amministrazione sia venuta a conoscenza degli esiti del procedimento penale.
Né è in discussione il fatto che, dal punto di vista istruttorio, l’amministrazione non doveva svolgere, ai fini disciplinari, alcun ulteriore accertamento rispetto a quanto emergeva dagli atti acquisiti ab origine .
Nella specie, al contrario, il ritardo evidente (quasi cinque mesi) nella contestazione degli addebiti è stato dovuto esclusivamente al protrarsi delle procedure interne all’amministrazione. Infatti, come è stato del resto evidenziato nel rapporto informativo depositato in giudizio dalla difesa erariale:
- la Sezione Operativa Navale di-OMISSIS- ha impiegato 26 giorni (ossia dal 2 al 28 dicembre 2024) per formulare ai comandi superiori le proposte in merito all’avvio del procedimento disciplinare;
- il Comando Regionale Marche ha impiegato quattro mesi (dal 28 dicembre 2024 al 28 aprile 2025) per far conoscere alla Sezione Operativa Navale le determinazioni del Comando Interregionale di -OMISSIS-.
Nel rapporto informativo summenzionato l’amministrazione giustifica il tempo trascorso con la necessità di approfondire adeguatamente la vicenda, ma, come già detto, tale generica giustificazione non è sorretta da alcun elemento probatorio e si scontra con l’esaustività degli atti che erano già ab origine della Sezione Operativa Navale di-OMISSIS- e della Stazione Navale di Ancona.
Ma, del resto, esclusi i possibili profili di natura penale, dal punto di vista amministrativo-disciplinare la vicenda era chiarissima: il ricorrente, come accertato da operatori della Polizia di Stato con verbale fidefaciente (e comunque non impugnato), ha avuto in luogo aperto al pubblico un diverbio con un due soggetti terzi mentre era in evidente stato di ebbrezza. Tale condotta, contraria al dovere di ogni militare di tenere sempre un contegno irreprensibile, ha creato altresì un danno di immagine alla Guardia di Finanza.
Per cui l’unico profilo da approfondire era relativo all’esistenza di eventuali giustificazioni (il che sarebbe potuto però avvenire solo dopo la contestazione degli addebiti e l’acquisizione di una memoria difensiva), dopo di che l’autorità competente avrebbe dovuto solo calibrare la sanzione tenendo conto del grado, dell’anzianità di servizio, etc. del militare.
Da ultimo va osservato che, con riguardo al procedimento disciplinare, il dipendente pubblico va considerato come soggetto autonomo rispetto all’amministrazione datrice di lavoro, per cui, ai fini del rispetto dei termini per l’avvio, la prosecuzione e la conclusione del procedimento disciplinare non rilevano le procedure e le tempistiche eventualmente previste nelle disposizioni interne alla singola P.A. (la quale, nei confronti dei cittadini, costituisce un soggetto unitario).
In conclusione, e pur dovendosi condividere la tesi dell’amministrazione circa l’inesistenza nell’art. 1398 C.O.M. di un termine perentorio per la contestazione degli addebiti, nel caso di specie la contestazione è oggettivamente tardiva.
In accoglimento del motivo in commento vanno dunque annullati tutti gli atti del procedimento, nonché la decisione del ricorso gerarchico.
6. Per completezza va esaminato anche l’ultimo motivo, che però risulta infondato, nonché in contrasto logico con quello appena esaminato.
In effetti il ricorrente, nel momento in cui deduce l’assenza di un contraddittorio dibattimentale e/o procedimentale con le due persone con le quali aveva avuto il diverbio, porta un argomento a sostegno delle difese dell’amministrazione, in quanto l’effettuazione del contraddittorio che in sede penale è mancato in ragione dell’archiviazione già in fase di indagini preliminari avrebbe implicato per l’appunto una dilatazione del termine per la contestazione degli addebiti.
Ma in realtà, come detto in precedenza, la sanzione è stata irrogata al ricorrente non già per le ingiurie e le minacce rivolte ai soggetti con i quali il Maresciallo -OMISSIS- aveva avuto il diverbio (profili che andavano accertati in sede penale), ma per la sua condotta esteriore quale essa è stata accertata dalla pattuglia della Polizia di Stato. In particolare, come si evince dalla segnalazione del Commissariato di P.S. di-OMISSIS- del 26 febbraio 2024, gli operatori della Polizia intervenuti sul posto, oltre a riferire quanto esposto loro dai due soggetti con cui il ricorrente aveva avuto il diverbio, hanno accertato de visu sia lo stato di ubriachezza del ricorrente sia le ingiurie da lui rivolte alla donna coinvolta nella lite, condotte già di per sé rilevanti in sede disciplinare. Tali condotte, peraltro, risultano anche dal verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa redatto dagli operatori della Polizia, documento che il ricorrente conosceva già ab initio e che gli è stato ulteriormente osteso in sede di accesso agli atti.
E dunque in parte qua , come già detto, non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, salvo l’onere per l’autorità procedente di esaminare la memoria difensiva presentata dall’incolpato.
7. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, sia in ragione dell’infondatezza della gran parte delle censure, sia per il fatto che, con riguardo al motivo che il Tribunale ritiene fondato, non esiste un termine perentorio stabilito ex lege per l’instaurazione o la ripresa del procedimento disciplinare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone menzionate nella sentenza e negli atti del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ON Anastasi, Presidente
MA IT, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IT | ON Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.