Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4629 del 2025, proposto da EF RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Giannattasio, e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro n. 8802/2024, nel giudizio recante n. RG 14653/2024, pubblicata in data 18.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FA Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente espone che:
- con sentenza n. 8802/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024, il Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro, accertato il diritto della ricorrente ad usufruire, in qualità di docente a tempo determinato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ordinava al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere all’assegnazione in suo favore della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, con conseguente emissione di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle annualità riconosciute;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 21 dicembre 2024 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, l’interessata ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza anche mediante la nomina di un commissario ad acta , nel caso di ulteriore inadempimento, nonchè la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mero stile.
All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
-delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore degli Avvocati Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, dichiaratisi antistatari;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di ZO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO