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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3809 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025,
nella causa civile di II Grado n. 2187/2024
tra
P.A. CON SOCIO UNICO, in persona del l.r.p.t. Parte_1 (Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo De Fazio, Valeria Moriggi, Federica Paternò)
Parte appellante contro
Controparte_1 CE e avv. FOLLIERO ADOLFINA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1251/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa il 1° febbraio 2024 e non notificata. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto al n. R.G. 19860/2023, chiedeva al Controparte_1 Tribunale di Roma di ingiungere alla il pagamento in Parte_2 proprio favore della somma di € 1.326,55, a titolo di differenze retributive spettanti alla stessa in ragione degli scatti di anzianità maturati a decorrere sin dalla sua prima assunzione in qualità di apprendista, in data 26.06.2006.
A sostegno della pretesa azionata, la deduceva: CP_1
- di essere stata assunta dalla con Socio Unico in data 26.06.2006, con contratto di Parte_2 apprendistato della durata di 36 mesi ed inquadramento al livello VI per i primi 12 mesi, al livello V per i successivi 24 mesi e raggiungimento del livello IV al termine dell'apprendistato;
- che il primo scatto di anzianità le veniva riconosciuto ben dopo l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'1.06.2012, con conseguente mancato riconoscimento degli scatti di anzianità maturati durante il periodo di apprendistato;
- che, nel mese di luglio dell'anno 2022, la Società informava tutti i dipendenti interessati che, a decorrere da luglio 2022, avrebbe inserito in busta paga gli scatti di anzianità non ancora riconosciuti per gli anni pregressi di collaborazione, ivi incluso il periodo di apprendistato, tramite un superminimo assorbibile di € 20,00 lordi mensili, corrispondendo altresì la somma una tantum di € 700,00, per le differenze retributive maturate sino ad allora;
- che, nonostante l'intervento dell'organizzazione sindacale di appartenenza, la Società datrice di lavoro non le aveva ancora corrisposto le residue differenze retributive relative al mancato riconoscimento degli scatti di anzianità;
- di essere, pertanto, creditrice nei confronti della della somma di € 1.326,55 (€ 1.351,81 - € Parte_2 25,26 corrisposti a maggio e giugno 2023) come da conteggi allegati in atti.
All'esito del procedimento monitorio, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 3563/2023, con il quale ingiungeva alla il pagamento delle somme richieste dalla ricorrente, Parte_2 dichiarandolo provvisoriamente esecutivo.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la Società ingiunta, evidenziando quanto segue:
i) l'incertezza del credito vantato dalla lavoratrice, sia nell'an che nel quantum, con conseguente difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e, pertanto, illegittimità dell'ingiunzione opposta;
ii) l'insufficienza della prova scritta del credito, stanti la mancata produzione di tutte le buste paga emesse con riferimento alle retribuzioni percepite dalla lavoratrice sino all'instaurazione del giudizio monitorio e l'inidoneità della comunicazione aziendale di luglio 2022 a fungere da riconoscimento di debito;
iii) la configurabilità della comunicazione aziendale del 13/7/22 alla stregua di un contratto unilaterale con obbligazioni a carico della sola parte datoriale proponente, con efficacia novativa delle pregresse pattuizioni intervenute tra le parti, concluso tra queste ultime per effetto dell'accettazione implicita da parte dell'opposta, la quale aveva, infatti, incassato le somme promesse dalla datrice di lavoro, senza riserva alcuna, con conseguente abdicazione ai corrispondenti diritti alla stessa eventualmente spettanti in forza della contrattazione collettiva;
iv) la mancata previsione, in ogni caso, nel CCNL di categoria, della maturazione degli scatti di anzianità nel corso di durata del rapporto di apprendistato, né del relativo computo quale parametro di congruità delle retribuzioni corrisposte alla lavoratrice ai sensi dell'art. 36 Cost., e l'inesistenza di un principio generale di necessaria parità di trattamento rispetto ai lavoratori non apprendisti;
v) la previsione nel contratto di lavoro della assorbibilità degli eventuali superminimi riconosciuti nel tempo alla lavoratrice;
vi) l'estinzione, almeno parziale, del credito, stante la decorrenza del relativo termine di prescrizione quinquennale in corso di durata del rapporto di lavoro;
vii) l'erroneità del conteggio allegato dalla lavoratrice a fondamento della pretesa azionata, in quanto non includente le altre competenze percepite dalla stessa, alcune delle quali non previste dal CCNL di riferimento (premi) o di miglior favore rispetto ad esso (maggiore maggiorazione percentuale per lavoro domenicale) e in quanto non parametrato al V livello, di competenza.
Resisteva contestando in fatto ed in diritto l'avversa opposizione e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale emetteva la sentenza impugnata, con la quale rigettava l'opposizione proposta e confermava il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo esecutivo anche ai sensi degli artt. 653, co.1, c.p.c. e 282 e 431 c.p.c.. Avverso tale sentenza, ha spiegato ora appello la con Socio Unico, riproponendo le Parte_2 doglianze già esposte nel giudizio di primo grado e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ivi opposto, mediante la riforma integrale del provvedimento impugnato.
Nel giudizio di appello così instaurato si è costituita altresì , impugnando e contestando Controparte_1 dettagliatamente l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.11.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Parte_2 Roma confermato il decreto ingiuntivo opposto, pur in mancanza, a suo dire, dei requisiti della forma scritta e della certezza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere.
Tale censura risulta palesemente infondata.
Ed invero, l'appellante omette di considerare che, con l'opposizione a decreto a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del credito azionato in via monitoria, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento domandata nella fase sommaria del procedimento.
Pertanto, la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione, che confermi il decreto ingiuntivo opposto vale semplicemente come accertamento positivo del credito ivi ingiunto, vertente su presupposti diversi e ulteriori rispetto a quelli valutati nella fase sommaria del procedimento e, in particolare, sulla valutazione delle difese svolte dalle parti e delle prove da queste allegate, nel contraddittorio regolarmente instaurato tra di esse.
Ne discende l'irrilevanza delle contestazioni articolate dall'appellante con il primo motivo di gravame, posto che l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito fatto valere dalla risulta ormai accertata da un titolo CP_1 diverso dal decreto ingiuntivo opposto, ossia la sentenza oggi impugnata, legittimante l'esecuzione forzata del credito originariamente ingiunto.
Con il secondo motivo di appello, la lamenta l'erroneità della sentenza gravata, nella parte in Parte_2 cui ha accertato che il CCNL di riferimento estende anche agli apprendisti il diritto agli scatti di anzianità previsto dall'art. 205, senza considerare che l'interpretazione autentica della disposizione de qua, di cui all'art. 112 del medesimo contratto, esclude l'automatica correlazione fra anzianità di servizio e maturazione degli scatti di anzianità, nel precisare che si tratterebbe, invero, di un sistema meramente convenzionale, che non consacra alcuna coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti relativi. Al riguardo, l'appellante evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 53, l'apprendista avrebbe diritto allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori assunti nella medesima qualifica, ma non necessariamente anche a quello economico, come invece ritenuto dal primo giudice.
Anche tale motivo di appello risulta infondato, posto che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, l'equipollenza tra periodo di formazione e periodo di lavoro ordinario, in quanto stabilita dalla legge in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva;
pertanto, il CCL potrebbe anche non prevedere l'istituto degli scatti di anzianità o prevederlo e disciplinarne nel modo più vario l'operatività e la progressione, ma non potrebbe in alcun modo prevedere l'esclusione del pregresso periodo di formazione e lavoro dal computo dell'anzianità di servizio del lavoratore originariamente assunto come apprendista, anche ai fini della maturazione dei relativi scatti: “giova, in via di preliminare di chiarimento, ribadire che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato (…)
4.1. una tale modulazione bifasica del rapporto, lungi dall'essere incompatibile con la più articolata configurazione delle nuove forme di apprendistato compendiate nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 1, lett. a), b), c) (applicabile ratione temporis), è stata anzi ritenuta, siccome in essi ricorrente, nel contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595) e così pure di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e di inserimento (Cass. 25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione);
4.2. non può allora dubitarsi, come meglio anche infra, della vigenza della L. n. 25 del 1955, art. 19 (che recita: “Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore') (…)
6. non si può poi ignorare come questa Corte, in un'attenta ricostruzione del quadro normativo regolante la disciplina dell'apprendistato, abbia già ritenuto: “Per completezza di ricostruzione… che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955 come modificata dalla L. n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che la L. n. 25 del 1955, art. 19 abrogato con l'intera legge solo con il citato D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6 e dunque applicabile al caso in esame, prevede che “qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c. l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”.” (Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.to 5.1. motivazione); (…)
7.1. ciò è stato pure affermato da un autorevole arresto di questa Corte, che, dopo avere specificamente indicato tra le “plurime… norme che fanno (o hanno fatto) salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio… la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19 (recante la disciplina dell'apprendistato), che prevede che, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”, ha ben chiarito che “e' vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva”; sicché, “Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione” (Cass. s.u. 23 settembre 2010, n. 20074, p.ti 11 e 12 in motivazione);” (cfr. Cassazione Civile n. 38900 del 07/12/2021).
Ed invero, la mancata piena valorizzazione del lavoro prestato in fase di formazione, prima della definitiva assunzione a tempo indeterminato, ai fini tanto giuridici quanto economici, comporterebbe una evidente violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e quelli “stabiliti” della stessa parte datoriale, non giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. In particolare, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, ha sancito nell'ordinamento europeo il principio cogente di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, in base al quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Pertanto, atteso che in base all'art. 205 del CCNL per i dipendenti da aziende del
[...]
applicabile al rapporto in esame, “Per l'anzianità di servizio maturata presso la Parte_3 stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali.” e che ai sensi dell'art. 52, “l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto”, non vi è motivo di ritenere che la previsione degli scatti di anzianità spettanti per il periodo di lavoro ordinario non debba essere estesa anche al periodo di apprendistato, a maggior modo in considerazione del fatto che, anche qualora la contrattazione collettiva avesse previsto l'esclusione degli apprendisti da tale trattamento – come ritenuto dall'appellante sulla base della peculiare interpretazione attribuita all'art. 112 del medesimo CCL – (ma non è questo il caso), l'applicazione di tale trattamento di sfavore sarebbe stata comunque preclusa, in ragione del carattere cogente del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla normativa europea e della inderogabilità del principio di equiparazione del periodo di formazione e lavoro al lavoro ordinario, con conseguente divieto di qualsiasi
“trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione” (cit.), come confermata dalla Suprema Corte sopra citata.
Ne discende l'irrilevanza delle contestazioni dell'appellante concernenti la qualificazione giuridica della comunicazione aziendale del 13.07.2022 alla stregua di un riconoscimento di debito, così come proposta dal giudice di prime cure, posto che, indipendentemente dall'espresso e volontario riconoscimento datoriale, gli scatti di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto lavorativo oggetto di causa, per la generalità dei lavoratori dipendenti del settore terziario, spettano inderogabilmente, per legge, anche agli apprendisti, in relazione al periodo di formazione e lavoro svolto alle dipendenze della parte datoriale.
Ad ogni modo, si osserva come la formulazione della comunicazione de qua, non dia adito a dubbi interpretativi, laddove espressamente vi si afferma: “a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo di apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La Società intende rivedere tale decisione.”; dunque risulta chiaro il riconoscimento, da parte dell della debenza degli Pt_4 scatti de quibus, ancorché con la disponibilità a corrisponderli in misura diversa da quella dovuta, come da successivi punti della medesima comunicazione.
Alla luce di quanto sinora esposto, la pretesa azionata dalla in via monitoria risulta, petanto, fondata, CP_1 quanto meno in merito all'an della stessa.
Ed invero, non si perviene a diverse conclusioni nemmeno in considerazione del fatto che, a dire dell'appellante, la avrebbe implicitamente accettato le condizioni poste dalla parte datoriale nella CP_1 comunicazione aziendale del 13.07.2022, così abdicando al proprio diritto alla corresponsione dei predetti scatti di anzianità, come dovuti, per effetto dell'incasso senza riserve della somma una tantum di € 700,00, offerta dalla a copertura delle differenze retributive maturate sino ad allora dai dipendenti Parte_2 interessati, anche in riferimento agli scatti di anzianità non ancora riconosciuti, unitamente ad un superminimo assorbibile di € 20,00 lordi al mese, a decorrere dalla busta paga di luglio 2022.
Infatti, come correttamente osservato dal Tribunale, la comunicazione de qua, se non qualificabile come riconoscimento di debito, avendo il tenore letterale di una promessa unilaterale di pagamento, più che di un contratto unilaterale ex art. 1333 c.c., sarebbe più propriamente configurabile alla stregua di una proposta di
“datio in solutum” – di per sé inidonea a liberare il debitore in mancanza del consenso del creditore – avente finalità transattiva, in quanto evidentemente offerta a tacitazione di qualsivoglia pretesa dei dipendenti interessati in ordine agli scatti di anzianità maturati nel periodo di apprendistato, mediante la novazione oggettiva dell'obbligazione emersa dalla corretta e/o nuova interpretazione del CCNL di riferimento. Ebbene una tale proposta transattiva non potrebbe produrre effetti in mancanza del consenso univoco e inequivocabile dei singoli lavoratori e sarebbe comunque invalida ai sensi dell'art. 2113 c.c.
Del resto, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte “l'accordo transattivo e la rinuncia ivi contenuta deve essere tale da esprimere con chiarezza l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva della parte rinunciante;
a tal fine deve altresì essere evidente che la rinuncia sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (cfr. Cass.n.18321/2016; Cass.n.18405/2011).
Inoltre, ai sensi dell'art. 2113 c.c. “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.”.
Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, la non ha mai rinunciato agli scatti di CP_1 anzianità oggetto di causa e, in ogni caso, tale rinuncia sarebbe stata impugnata con il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, che deve ritenersi tempestivamente proposto dalla lavoratrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, commi 1, 2 e 3 c.c., tenuto conto che il rapporto lavorativo oggetto di causa, per stessa ammissione della parte appellante, non è ancora cessato.
Al riguardo, giova precisare ulteriormente che l'art. 1333 c.c., invocato dall'appellante, non avrebbe potuto trovare applicazione al caso di specie, in primis perché la proposta formulata dall nella suddetta Pt_4 comunicazione, lungi dal prevedere obbligazioni a carico della sola proponente, implicava l'abdicazione ai diritti contestualmente riconosciuti in capo ai destinatari sulla base del CCNL di riferimento, con conseguente inoperatività del meccanismo del “mancato rifiuto vale consenso” sancito dalla disposizione in esame, in ragione del pregiudizio che ne sarebbe derivato per i “beneficiari” della proposta, in contrasto con la ratio della fattispecie contrattuale disciplinata da tale previsione codicistica.
A tal proposito, si rammenta che secondo il consolidato orientamento della Cassazione “Poiché la ratio dell'art. 1333 c.c. che consente la formazione del contratto per mancato rifiuto da parte del destinatario della proposta, risiede nel fatto che a quest'ultimo possono derivare soltanto vantaggi dal contratto medesimo, la detta disposizione deve essere intesa nel senso che non soltanto gli effetti obbligatori derivanti dal contratto ma anche gli eventuali effetti dispositivi o estintivi debbano essere ad esclusivo carico del proponente con la conseguenza che la stessa non è applicabile con riguardo alla datio in solutum la quale, pur non comportando alcun effetto obbligatorio a carico del creditore, importa, tuttavia, per lo stesso, l'effetto estintivo del credito di cui è titolare, qualificando il negozio come contratto con effetti a carico di entrambi i contraenti.” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5748 del 30 giugno 1987).
A ciò si aggiunga che “Il meccanismo di perfezionamento del contratto di cui all'art. 1333 c.c. non è applicabile quando la dichiarazione unilaterale con la quale il preponente assume l'obbligazione nei confronti del destinatario (…) si inserisce in un preesistente programma negoziale come modifica ad un contratto bilaterale con obbligazioni a carico di entrambe le parti (…) atteso che, in tal caso, l'assenza di pesi economici per il destinatario della proposta, cui è ispirata la "ratio" della norma, non può essere misurata rispetto al singolo patto modificativo, ma va valutata nell'ambito del contratto in cui esso si inserisce ed il meccanismo agevolativo di formazione del consenso non è operante se esso preveda obbligazioni non solo per il preponente.” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19707 del 3 ottobre 2016). Ne deriva l'infondatezza anche del terzo motivo di appello, in base al quale la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui in cui il Tribunale attribuisce alla già detta comunicazione del 13 luglio 2022 valore di riconoscimento di debito, escludendo al contempo, l'applicazione, al caso di specie, dell'art. 1333 c.c., in violazione degli artt. 2697 c.c., 1321, 1326, 1327, 1333 e 2113 c.c. e 116 c.p.c.
Altrettanto infondato risulta il quarto motivo di appello, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui esclude l'applicazione al caso di specie del principio di assorbimento dei maggiori importi percepiti dalla lavoratrice e considera corretti i conteggi di quest'ultima.
Infatti, come correttamente già osservato dal primo giudice, l'art. 205 CCNL prevede: “Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.”; pertanto, non rileva affatto, ai fini del decidere, né il fatto che la parte appellata sia stata assunta con un superminimo assorbibile iniziale né che
“quanto richiesto a titolo di differenze retributive in questa sede è stato erroneamente calcolato senza tenere conto che le competenze complessivamente corrisposte dalla Società sono sempre state notevolmente superiori rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.” (cfr. pag. 23 ricorso in appello).
Ed invero, qualora il datore di lavoro pratichi spontaneamente trattamenti non dovuti secondo il CCNL o di miglior favore rispetto a quelli previsti dalla medesima contrattazione collettiva, anche per titoli diversi dall'onere retributivo, gli stessi assumono valore negoziale di riconoscimento unilaterale avente comunque causa nel rapporto di lavoro e, come tali, si presumono non di meno dovuti, a meno che non si dimostri siano stati erogati per errore essenziale riconoscibile (Cass. 4942/2000, 818/2007, 552/2011, 19923/2014, 4/2015).
Ne discende che quanto corrisposto volontariamente alla , in eccedenza rispetto ai minimi CP_1 contrattuali, al contrario di quanto preteso dalla Società datrice di lavoro, non possa essere portato in compensazione con il credito vantato dalla lavoratrice, a titolo di scatti di anzianità.
Ciò tantopiù in considerazione del fatto che, per ammissione dell'appellante, gran parte degli emolumenti percepiti dalla dipendente in eccedenza rispetto ai minimi contrattuali avevano carattere premiale, con la conseguenza che gli stessi non possano considerarsi pagamenti indebiti e, dunque, debiti della lavoratrice nei confronti della parte datoriale tali da poter essere compensati con i crediti vantati, nei confronti di quest'ultima, dalla dipendente, a titolo di scatti di anzianità ancora dovuti per il periodo di apprendistato, difettando, peraltro, in ogni caso, l'omogeneità dei presunti debiti reciproci, quale condicio sine qua non per l'operatività dell'invocata compensazione.
Quanto, infine, al quinto ed ultimo motivo di appello, concernente la presunta prescrizione, almeno in parte, dei crediti vantati dalla lavoratrice, in ragione della decorrenza del relativo termine quinquennale, già in corso di durata del rapporto di lavoro, stante l'operatività della tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto dai lavoratori, anch'esso non può trovare accoglimento, per i seguenti motivi.
Al riguardo, vi è da dire, anzitutto, che l'odierna appellante ha omesso di provare la sussistenza del requisito dimensionale per ritenere applicabile la tutela reale di cui all'art. 18 dello Statuto dai lavoratori anche ai suoi dipendenti;
infatti, dalla documentazione prodotta dalla nel giudizio di primo grado non è dato Parte_2 evincere né il numero di lavoratori impiegati né la tipologia di rapporto lavorativo intercorrente con gli stessi, laddove, ai sensi dell'art. 18, comma 9, L. 300/1970, “Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale…”; ne consegue l'esclusione, a titolo esemplificativo, delle seguenti tipologie di lavoro subordinato, che, alla luce della documentazione in atti, non risulta provata:
- del coniuge e dei i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e collaterale;
- degli apprendisti (art. 53 comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003); - dei lavoratori con contratto di inserimento (art. 59 comma 2, D. Lgs. n. 276 del 2003).
In ogni caso, a prescindere dalla prova del suddetto requisito dimensionale, la decisione assunta dal primo Giudice, in ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall'originaria opponente, risulta pienamente condivisibile, alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, già condivisi dalla Corte adita: “le modifiche introdotte dalla L. 92/2012 all'art. 18 L. 300/1970 hanno differenziato e depotenziato il regime della tutela reale, introducendo ipotesi (comma 5) in presenza delle quali – a differenza di quanto era avvenuto fino ad allora – la tutela assicurata al lavoratore è ormai solo di natura indennitaria. Emerge di conseguenza l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, incertezza che a sua volta determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe spingerlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato. Il lavoratore torna insomma a trovarsi in una situazione di “metus”, come prima dell'entrata in vigore dell'.art. 18 nel 1970, motivo per il quale dopo il luglio 2012 deve riemergere la regola di diritto fissata in origine dalla Corte Costituzionale nel 1966 nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2948 c.c. che consentiva il decorso del termine di prescrizione durante il rapporto di lavoro, argomentando che pur non essendovi ostacoli giuridici a detto decorso “vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento.” (ex multis, Corte di Appello di Roma Sez. V Lavoro 01.04.2021 n. 1281).
Detto orientamento, peraltro, è generalmente condiviso da autorevole giurisprudenza di merito, la quale ha ritenuto che anche laddove al rapporto di lavoro si applichi l'art. 18 novellato dalla c.d. legge Fornero, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, in quanto, a seguito della riforma dell'art. 18 l. n. 300/1970, la sanzione della reintegrazione è stata “fortemente” ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria, talché ne consegue che, nel corso del rapporto, il lavoratore si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano n. 376 del 30 aprile 2019).
Infine, secondo la stessa Suprema Corte, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”. (Cass. Sez. Lavoro n. 26246 del 06.09.2022).
Poiché, dunque, nel nostro caso, si controverte della debenza di scatti di anzianità triennali, spettanti dal 2009, ossia dal terzo anno successivo all'assunzione della con contratto di apprendistato, non ancora CP_1 prescritti alla data di entrata in vigore della c.d. Legge Fornero, il Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'odierna appellante nel rispettivo ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto il relativo termine quinquennale, applicabile alla fattispecie in esame, non è mai decorso.
Stante, inoltre, la riproposizione in sede di gravame di tutti i motivi di opposizione articolati nel ricorso di primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., esaminati gli atti e documenti di causa, si ritiene di confermare la sentenza impugnata anche nella parte in cui afferma “Il motivo sub j) appare infine infondato. In realtà il conteggio risulta fatto al 6° livello fino al dicembre 2007, ed al 5° livello dal gennaio 2008 al dicembre 2009, seguendo le previsioni contrattuali dell'apprendistato.(…) il conteggio non fa in sostanza che riportare mese per mese la frazione differenziale, rapportata al part-time che regolava e regola il rapporto, tra scatto iniziale e suppletivo (differenza tra retribuzione ordinaria con e senza scatto), per i mesi in cui non corrisposto o corrisposto in numero inferiore al dovuto in ragione della postergazione della anzianità utile allo scopo;
e per l'aggiunta, nel mese di luglio 2022, detrae la quota part-time dell'”una tantum” di €. 700,00; e da quel mese in poi, il superminimo di €. 20,00 rapportato al tempo parziale riconosciuto nella lettera di luglio 2022, in modo che appare contabilmente corretto e non stato contestato con la specificità e pertinenza richiesti dal rito (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002).”. Del resto, ferma restando la correttezza delle considerazioni di cui sopra, l'appellante ha omesso di illustrare il diverso iter logico giuridico cui il giudice di prime avrebbe dovuto attenersi per addivenire ad una diversa soluzione, con la conseguenza che la stessa non può che essere avallata anche in questa sede.
In conclusione, l'appello è integralmente infondato e va rigettato in toto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado possono sono liquidate come da dispositivo, in conformità alle vigenti tariffe forensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Deve darsi atto che sussistono a carico dell le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del Pt_4 DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello;
- condanna la società appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.030,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a. come per legge, spese da distrarsi nei confronti dei procuratori antistatari.
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18/11/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste