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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2025, n. 3806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3806 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6847/2023 promossa da:
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Elsa Gentile (c.f. e Giammarco CodiceFiscale_1
RA (c.f. ) del foro di Roma, in forza CodiceFiscale_2 della procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domiciliata presso il loro studio;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(codice fiscale Controparte_1
), in persona del curatore Dott. con P.IVA_2 Persona_1 studio in Firenze, Via Dante da Castiglione n. 8,elettivamente domiciliato in Firenze, Via Leonardo da Vinci n. 4/a, presso lo studio dell'Avv. Andrea Castellucci indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), - dal Email_1 quale è rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 83, comma 3, c.p.c. giusta autorizzazione del Giudice Delegato;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 5.11.2025. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 12 gennaio 2023, il Parte_2 ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo di
[...] pagamento nei confronti della per l'importo Parte_1 di euro 79.910,00, oltre interessi e spese, portato dalla fattura n.
1450/19S del 29 agosto 2019. ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze, previa ogni utile declaratoria del caso, negata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ogni contraria eccezione disattesa:
In via principale:
- revocare e/o annullare e comunque dichiarare invalido e inefficace, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo n. 1596/2023 (r.g. n.
506/2023) emesso dal Tribunale Civile di Firenze per tutti i motivi sin qui esposti, e, in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla al Fallimento Parte_1 Pt_2 Controparte_1
per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto;
[...]
In via subordinata:
- in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, compensare la pretesa creditoria della con il controcredito Controparte_1 vantato da e, per l'effetto, revocare e/o annullare Parte_1
e comunque dichiarare invalido e inefficace, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo n. 1596/2023 (r.g. n. 506/2023) emesso dal Tribunale Civile di Firenze;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
Con salvezza di ogni diritto e azione”.
L'opponente, in particolare, ha dedotto: i) che nessun rapporto contrattuale è mai intercorso con la Controparte_1
pagina 2 di 4 in bonis; ii) che parte opposta mai ha effettuato alcuna attività in favore dell'opponente; iii) che, in ogni caso, detto credito si sarebbe estinto per compensazione con il controcredito di pari importo, vantato dall'opponente nei confronti della Controparte_1
in virtù di un contratto di cessione intercorso con la Gruppo
[...]
Turistico Alberghiero S.r.l.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, in data
5.11.2025, sono state precisate le conclusioni dinnanzi a questo
Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Sebbene abbia negato di avere stipulato Parte_1 alcun contratto con la e di avere Controparte_1 ricevuto prestazioni da parte di quest'ultima, l'esistenza del credito azionato in via monitoria può ritenersi provata;
a) dalla la fattura n. 1450/19S del 29 agosto 2019, regolarmente annotata nei libri contabili del;
b) dalla PEC del 10 ottobre 2022 CP_1 trasmessa da alla curatela del Fallimento, Parte_1 documento in cui, a fronte dell'indicazione specifica, da parte del
Curatore, del credito per 79.910,00 vantato nei confronti di nella mail del 16.9.2022, quest'ultima, in Parte_1 risposta, ha riferito unicamente di avere compensato “il proprio debito” con altro controcredito di pari importo, così, di fatto, riconoscendosi debitrice dell'importo richiesto dalla controparte;
c) dall'elemento, di carattere indiziario, che il controcredito opposto in compensazione sia di ammontare esattamente identico a quello vantato dal e che mai ne abbia CP_1 Parte_1 richiesto il pagamento a controparte, prima di opporlo in compensazione.
Ciò posto, non può neppure essere accolta la domanda riconvenzionale di compensazione, proposta da Parte_1
pagina 3 di 4 in via subordinata, solo che si consideri che parte opponente Pt_1 non ha dimostrato – come invece era suo onere fare – che la cessione del credito da parte di Gruppo Turistico Alberghiero S.r.l. in proprio favore avesse data certa anteriore al fallimento. Ed infatti, per un verso, la supposta cessione è avvenuta mediante lo scambio di proposta e accettazione con raccomandate a mano prive di data certa (doc. 6 di parte opponente), e, per altro verso, la
PEC del 20.12.2021, inviata dalla Gruppo Turistico Alberghiero
S.r.l. alla opponente (doc. 3 di parte opponente), è stata depositata in giudizio in formato pdf, per cui non vi è la prova né che la ricevuta di consegna (RDAC) prodotta sia relativa alla PEC stessa
(con la conseguente mancanza di prova dell'effettivo invio e ricezione di tale PEC alla data del 20.12.2021) né della corrispondenza tra l'asserito suddetto allegato della PEC prodotto in giudizio e l'effettivo allegato di tale PEC.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi, diminuite per quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 26 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6847/2023 promossa da:
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Elsa Gentile (c.f. e Giammarco CodiceFiscale_1
RA (c.f. ) del foro di Roma, in forza CodiceFiscale_2 della procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domiciliata presso il loro studio;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(codice fiscale Controparte_1
), in persona del curatore Dott. con P.IVA_2 Persona_1 studio in Firenze, Via Dante da Castiglione n. 8,elettivamente domiciliato in Firenze, Via Leonardo da Vinci n. 4/a, presso lo studio dell'Avv. Andrea Castellucci indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), - dal Email_1 quale è rappresentato e difeso per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 83, comma 3, c.p.c. giusta autorizzazione del Giudice Delegato;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 5.11.2025. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 12 gennaio 2023, il Parte_2 ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo di
[...] pagamento nei confronti della per l'importo Parte_1 di euro 79.910,00, oltre interessi e spese, portato dalla fattura n.
1450/19S del 29 agosto 2019. ha proposto opposizione al Decreto Parte_1
Ingiuntivo, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze, previa ogni utile declaratoria del caso, negata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ogni contraria eccezione disattesa:
In via principale:
- revocare e/o annullare e comunque dichiarare invalido e inefficace, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo n. 1596/2023 (r.g. n.
506/2023) emesso dal Tribunale Civile di Firenze per tutti i motivi sin qui esposti, e, in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla al Fallimento Parte_1 Pt_2 Controparte_1
per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto;
[...]
In via subordinata:
- in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, compensare la pretesa creditoria della con il controcredito Controparte_1 vantato da e, per l'effetto, revocare e/o annullare Parte_1
e comunque dichiarare invalido e inefficace, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo n. 1596/2023 (r.g. n. 506/2023) emesso dal Tribunale Civile di Firenze;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
Con salvezza di ogni diritto e azione”.
L'opponente, in particolare, ha dedotto: i) che nessun rapporto contrattuale è mai intercorso con la Controparte_1
pagina 2 di 4 in bonis; ii) che parte opposta mai ha effettuato alcuna attività in favore dell'opponente; iii) che, in ogni caso, detto credito si sarebbe estinto per compensazione con il controcredito di pari importo, vantato dall'opponente nei confronti della Controparte_1
in virtù di un contratto di cessione intercorso con la Gruppo
[...]
Turistico Alberghiero S.r.l.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita solo documentalmente e, in data
5.11.2025, sono state precisate le conclusioni dinnanzi a questo
Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Sebbene abbia negato di avere stipulato Parte_1 alcun contratto con la e di avere Controparte_1 ricevuto prestazioni da parte di quest'ultima, l'esistenza del credito azionato in via monitoria può ritenersi provata;
a) dalla la fattura n. 1450/19S del 29 agosto 2019, regolarmente annotata nei libri contabili del;
b) dalla PEC del 10 ottobre 2022 CP_1 trasmessa da alla curatela del Fallimento, Parte_1 documento in cui, a fronte dell'indicazione specifica, da parte del
Curatore, del credito per 79.910,00 vantato nei confronti di nella mail del 16.9.2022, quest'ultima, in Parte_1 risposta, ha riferito unicamente di avere compensato “il proprio debito” con altro controcredito di pari importo, così, di fatto, riconoscendosi debitrice dell'importo richiesto dalla controparte;
c) dall'elemento, di carattere indiziario, che il controcredito opposto in compensazione sia di ammontare esattamente identico a quello vantato dal e che mai ne abbia CP_1 Parte_1 richiesto il pagamento a controparte, prima di opporlo in compensazione.
Ciò posto, non può neppure essere accolta la domanda riconvenzionale di compensazione, proposta da Parte_1
pagina 3 di 4 in via subordinata, solo che si consideri che parte opponente Pt_1 non ha dimostrato – come invece era suo onere fare – che la cessione del credito da parte di Gruppo Turistico Alberghiero S.r.l. in proprio favore avesse data certa anteriore al fallimento. Ed infatti, per un verso, la supposta cessione è avvenuta mediante lo scambio di proposta e accettazione con raccomandate a mano prive di data certa (doc. 6 di parte opponente), e, per altro verso, la
PEC del 20.12.2021, inviata dalla Gruppo Turistico Alberghiero
S.r.l. alla opponente (doc. 3 di parte opponente), è stata depositata in giudizio in formato pdf, per cui non vi è la prova né che la ricevuta di consegna (RDAC) prodotta sia relativa alla PEC stessa
(con la conseguente mancanza di prova dell'effettivo invio e ricezione di tale PEC alla data del 20.12.2021) né della corrispondenza tra l'asserito suddetto allegato della PEC prodotto in giudizio e l'effettivo allegato di tale PEC.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (tutte le fasi, diminuite per quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 9.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 26 novembre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Camilla Fin
pagina 4 di 4