TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 211
TAR
Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
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TAR
Decreto presidenziale 3 novembre 2025
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carattere sostanziale della variante al piano operativo di bonifica

    Il Tribunale ha ritenuto che la variante non fosse sostanziale in quanto non emergono mutamenti nella natura dei contaminanti che producano effetti negativi significativi sulla salute umana o sulle matrici ambientali non precedentemente valutati. La maggiore presenza di scorie interrate è stata considerata un fattore che ha reso le operazioni più onerose economicamente, ma non ha alterato la natura dei contaminanti o l'analisi di rischio. Inoltre, tutti gli enti interessati sono stati consultati e hanno rilasciato pareri favorevoli.

  • Inammissibile
    Natura dell'atto di diffida e termini per agire

    Il ricorso avverso il silenzio è stato dichiarato inammissibile per diversi motivi: 1) un atto di diffida non obbliga l'amministrazione ad avviare un nuovo procedimento; 2) non erano decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, dato che il ricorso è stato proposto solo due giorni dopo la notifica della diffida; 3) il secondo motivo aggiunto era inammissibile per difetto di specificità e pertinenza, facendo riferimento a normative non attinenti alla vicenda (Statuto Siciliano).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 211
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 211
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo