Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Decreto presidenziale 3 novembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00569/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossa Lupara, in persona del legale rappresentante pro tempore, NO CA, AR CA, NI GN, IO IA, CO AL, NI TE, AL NI, DR BE, GI BE, AR CA NT, OL NT, EL FF, AN TO, AR ON, RO ZZ, GI VE, MA IC, RN IC, SA NE, RT AN e ES NI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in OV, via OL Bosco 31/4;
contro
la CI OL di OV, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Scaglia e Lorenza Olmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Sestri Levante, la Regione Liguria, la A.S.L. 4 - Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, l’ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RE Acqua s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato DR Della Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ireti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati DR Della Valle e Massimo Ciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione della Giunta del Comune di Sestri Levante n. 34 del 19.2.2025, avente ad oggetto “Piano operativo di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 in località Ramaia nel Comune di Sestri Levante. Presa d’atto degli aggiornamenti tecnici delle opere di bonifica relativi alla gestione dei materiali da scavo”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’accertamento, ex art. 31 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’atto 28 ottobre 2025, di significazione e diffida ad interrompere i lavori di realizzazione dell’opera.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della CI OL di OV, di RE Acqua s.p.a. e di Ireti s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossa Lupara e un gruppo di proprietari di immobili e/o residenti nelle immediate vicinanze dell’area denominata Ramaia del Comune di Sestri Levante, ove sono in corso i lavori di realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue, illo tempore autorizzato, hanno impugnato la deliberazione della Giunta del Comune di Sestri Levante n. 34 del 19.2.2025, avente ad oggetto “Piano operativo di bonifica ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006 in località Ramaia nel Comune di Sestri Levante. Presa d’atto degli aggiornamenti tecnici delle opere di bonifica relativi alla gestione dei materiali da scavo” .
Espongono: - che, all’esito dell’approvazione del Piano d’Ambito e della valutazione di tre scenari alternativi, la CI metropolitana, con deliberazione del consiglio metropolitano 24.2.2017, n. 3, assentiva la realizzazione di 2 impianti di depurazione delle acque reflue urbane, localizzati, rispettivamente, nel Comune di Sestri Levante, in località Ramaia, e nel Comune di Chiavari, in località Lido; - che la localizzazione dell’impianto in località Ramaia di Sestri Levante era oggetto di ricorso proposto dal Comitato e da abitanti e/o proprietari della zona, che si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8918/2019, che respingeva le censure relative alla localizzazione dell’opera e dichiarava inammissibili le censure attinenti alla fase propriamente realizzativa dell’intervento, in assenza di un progetto; - che il procedimento proseguiva con l’approvazione del progetto per la realizzazione dell’impianto in località Ramaia; - che i lavori iniziavano il 15.1.2024 con le preliminari opere di bonifica del sito, che avrebbero dovuto svolgersi in quattro mesi, entro la primavera del 2024; - che veniva approvato il “Piano Operativo di Bonifica” del sito; - che, durante la bonifica, si evidenziava la necessità di un aggiornamento relativo alla gestione dei materiali da scavo conseguente al rilevamento, durante le indagini geognostiche di dettaglio eseguite in corso d'opera, di una maggiore presenza di scorie interrate rispetto ai quantitativi previsionali; - che, RE Acqua s.p.a, soggetto attuatore dell’intervento, rilevava conseguentemente la necessità di procedere con una variante economica al Piano operativo di bonifica, proponendo 4 possibili scenari alternativi, tra i quali la completa rimozione del rifiuto presente mediante escavazione (opzione favorita dal Comune) o la messa in sicurezza permanente del sito mediante isolamento dei terreni contaminati presenti in sito e non escavati; - che la variante proposta da EN è stata assentita dagli atti impugnati quale variante non sostanziale al piano operativo di bonifica.
Sostengono - contrariamente a quanto asserito dalla deliberazione gravata - il carattere sostanziale della variante richiesta da EN.
Svolta una premessa circa la propria legittimazione ed interesse a ricorrere, a sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-ter, 5, 6, 19, 242 e 301 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca manifeste, nonché per irrazionalità ed illogicità manifeste. Sproporzionalità. Travisamento. Perplessità ed indeterminatezza. Sviamento di potere.
Stante lo scostamento “sensibile” nella classificazione del materiale da scavo fra terreni e rifiuti, con una maggiore presenza di scorie interrate, la tecnologia di bonifica, le modalità di intervento e i tempi e costi di realizzazione non potrebbero restare invariati rispetto all’originario Progetto Operativo di Bonifica, con conseguente violazione dell’art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che descrive i parametri per ritenere una sostanziale variante.
A ciò dovrebbero aggiungersi numerose criticità del POB originario, evidentemente redatto sulla base di un Piano di Caratterizzazione inadeguato, che esigerebbero una nuova istruttoria per l’approvazione di un nuovo progetto di bonifica.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, in relazione agli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca manifeste, nonché per irrazionalità ed illogicità manifeste. Sproporzionalità. Travisamento. Perplessità ed indeterminatezza. Sviamento di potere.
La natura sostanziale della variante emergerebbe anche alla luce della disciplina del piano di utilizzo delle rocce da scavo, con effetti significativi e negativi anche sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che avrebbe dovuto essere a sua volta rinnovata o, quantomeno, sottoposta a verifica di assoggettabilità, anche in ossequio al principio di precauzione.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-ter, 5, 6, 19, 242 e 301 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e dell’art. 15 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, in relazione agli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all’art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca manifeste, nonché per irrazionalità ed illogicità manifeste. Sproporzionalità. Travisamento. Perplessità ed indeterminatezza. Sviamento di potere.
L’esponenziale aumento dei costi previsto dalla variante de qua evidenzierebbe a sua volta il carattere sostanziale della variante.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la società RE Acqua s.p.a. (poi incorporata per fusione nella società Ireti s.p.a., che le è succeduta nel processo) e la CI OL di OV (Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale - EGATO Centro Est), controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza 22.5.2025, n. 121 la sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, alla luce dell’insussistenza di una situazione di pregiudizio grave e irreparabile per la salute e per l’ambiente.
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 31.10.2025 i ricorrenti hanno agito ex art. 31 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’atto 28 ottobre 2025, di significazione e diffida ad interrompere i lavori di realizzazione dell’opera, che sarebbero iniziati 29 ottobre con la realizzazione della fondazione delle vasche del depuratore e la fornitura dei ferri di armatura.
A sostegno del gravame aggiuntivo hanno dedotto due motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione degli artt. 1 e 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di presupposti e per carenza di istruttoria. Sviamento di potere.
A seguito del decreto n. 6655 del 17.9.2025 del dirigente dell’Unità Organizzativa Assetto del territorio della Regione Liguria, di adozione della proposta di riesame delle mappe delle aree a pericolosità da alluvione fluviale del PGRA (Piano di gestione del rischio di alluvioni) riguardanti il reticolo secondario relativo ai torrenti Gromolo e Petronio – operante in salvaguardia dall’1.10.2025 (data di pubblicazione sul B.U.R.L.) – i lavori di realizzazione dell’opera non sarebbero più conformi alla disciplina del piano di bacino: in particolare, dalla data di adozione della variante e fino alla sua approvazione, opererebbe la norma più restrittiva fra la vecchia (Fascia A) e la nuova perimetrazione, e quindi la norma per la Fascia P3 esondabile con tempo di ritorno cinquantennale, salvo l’effettivo inizio dei lavori ex art. 1 penultimo ed ultimo comma della L.R. n. 4/1975 e artt. 5 e 19 del Regolamento Regionale 20 giugno 2025, n. 1, nel caso di specie insussistente.
Donde la violazione del dovere di riscontrare la formale diffida dei ricorrenti, e di sospendere i lavori in adempimento delle misure di salvaguardia.
2. Violazione degli artt. 1 e 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla violazione degli artt. 15, 20, 21 e 31 dello Statuto Siciliano di cui al R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 convertito nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i.
Ribadiscono la doverosità dell’immediato avvio del procedimento per l’applicazione del regime di salvaguardia derivante dalla modifica delle mappe delle aree a pericolosità da alluvione fluviale.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare preliminarmente la questione della legittimità e dell’interesse ad agire dei ricorrenti (peraltro riconosciuta in casi analoghi, di prossimità ad un impianto di depurazione di acque reflue – cfr. T.A.R. Liguria, II, 5.12.2024, n. 832), in quanto il ricorso è infondato.
Quanto al ricorso introduttivo, tutti e tre i motivi declinano un'unica doglianza, e cioè che la variante al piano operativo di bonifica richiesta da EN ed assentita dagli atti impugnati avrebbe - contrariamente a quanto asserito dalla deliberazione gravata - carattere “sostanziale”: donde “la imprescindibilità di una nuova istruttoria per l’approvazione (e sempreché l’opera possa considerarsi ancora fattibile e il sito idoneo) di un nuovo progetto di bonifica, non essendo sufficiente una variante, per tutte le ragioni sopra esposte” (così il ricorso, p. 26).
Si tratta di censure infondate, oltre che generiche.
Giova infatti premettere come, secondo il procedimento scandito dagli artt. 242 del Decreto legislativo 3/4/2006, n. 152 e 9 della Legge regionale 9/4/2009, n. 10, l’approvazione del piano operativo di bonifica, contenente la selezione delle tecniche di bonifica e ripristino ambientale prescelte (cfr. all. 3 al Titolo V della parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006), consegua alla caratterizzazione dei siti contaminati, ovvero all'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali (cfr. all. 2 al Titolo V della parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006), e all'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ovvero all’analisi “degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate” (art. 240 comma 1 lett. s e Allegato 1 al Titolo V della parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006).
Nel caso di specie, il piano operativo di bonifica del sito venne approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 22/7/2020, a seguito dell’approvazione del “Piano di Caratterizzazione” (deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/2/2018) e della “Analisi di Rischio”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 5/2/2020, provvedimenti a quanto consta inoppugnati.
Orbene, nel silenzio dell’art. 240 del D. Lgs. n. 152/2004, occorre ritenere che la “sostanzialità” di una variante a un piano operativo di bonifica già approvato sussista allorché nel corso dell’intervento di bonifica sopravvengano mutamenti - non rilevati nell'istruttoria iniziale - nella natura dei contaminanti, che producano effetti negativi e significativi sulla salute umana o sulle matrici ambientali non precedentemente valutati, superiori, in termini di valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di concentrazione soglia di rischio (CSR), a quelli determinati a seguito dell'approvazione del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica.
Nulla di tutto ciò nel caso di specie, in cui per un verso il provvedimento impugnato dà atto, anche sulla scorta dei pareri di tutti gli enti interessati - e, in primis , di ARPAL, cioè dell’organo tecnico deputato alle verifiche ed alle attività istruttorie necessarie nell'ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, ai sensi degli artt. 6 e 16 della L.R. 10/2009 (cfr. il parere assunto agli atti del Comune con nota 4365 del 27.1.2025, doc. 6 delle produzioni 30.4.2025 di parte ricorrente) - che, fermi la natura dei contaminanti, l’analisi di rischio già approvata e le tecniche di bonifica, si è rilevata soltanto una “maggior presenza di scorie interrate rispetto ai quantitativi previsionali” per la (sola) fase I di bonifica, ciò che ha reso obiettivamente più onerose dal punto di vista meramente economico le relative operazioni; per altro verso i ricorrenti, al di là di generiche affermazioni, non hanno evidenziato – ciò che era loro onere dimostrare - scostamenti “sostanziali”, nel senso sopra precisato, rispetto alle risultanze del piano di caratterizzazione e dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica già approvati con i provvedimenti più sopra citati.
Del resto, le deduzioni ricorsuali sono volte a sottolineare la pretesa “imprescindibilità di una nuova istruttoria per l’approvazione (e sempreché l’opera possa considerarsi ancora fattibile e il sito idoneo) di un nuovo progetto di bonifica, non essendo sufficiente una variante, per tutte le ragioni sopra esposte” (così il ricorso, p. 26).
Sennonché tale istruttoria vi è stata, in quanto tutti gli enti interessati (CI OL di OV, ASL 4, Regione Liguria Direzione Generale Ambiente, ARPAL) sono stati interpellati e coinvolti – seppur non in forma conferenziale (cioè secondo il modulo procedimentale da seguirsi di regola per l’approvazione del piano di caratterizzazione, che però in questo caso non risulta variato – cfr. art. 9 L.R. n. 10/2009) - ai fini dell’approvazione della variante economica al piano operativo di bonifica, rilasciando pareri favorevoli nel senso che la proposta variante non comporta nuovi effetti negativi e significativi sulle matrici ambientali e sulla salute umana, non precedentemente valutati, pareri che non sono stati fatti oggetto di specifiche censure.
Il ricorso sul silenzio veicolato con l’atto di motivi aggiunti è invece inammissibile, sotto un triplice profilo.
Innanzitutto, perché “non può ritenersi che l'Amministrazione destinataria di un mero atto di diffida sia tenuta per ciò solo ad avviare un nuovo iter procedimentale, come invece avviene in caso di nuova istanza. La diffida, invero, quale atto di natura extra-processuale con cui si intima formalmente un soggetto ad astenersi da un determinato comportamento o a compiere una determinata attività, avvertendolo contestualmente delle conseguenze derivanti dal protrarsi dell'inadempimento, produce il solo effetto di sollecitare l'esecuzione di una prestazione afferente ad un'obbligazione già sorta” (così T.A.R. Sicilia Catania, IV, 7.1.2025, n. 17 e tutta la giurisprudenza ivi citata).
Secondariamente, perché il ricorso avverso il silenzio è proponibile (= ammissibile) “decorsi i termini di conclusione del procedimento amministrativo” (art. 31 comma 1 c.p.a.): sicché, anche a voler parificare l’atto di diffida ad una formale istanza di parte per l’apertura di uno specifico procedimento amministrativo, non sarebbero decorsi i 30 giorni di cui all’art. 2 comma 2 L. n. 241/1990 a disposizione dell’Amministrazione per provvedere.
Nel caso di specie, il ricorso avverso il silenzio è stato precipitosamente proposto il 31.10.2025, soltanto due giorni dopo la notifica (28.10.2025) dell’atto di significazione e diffida.
Da ultimo, inammissibile per difetto di specificità e pertinenza è il secondo motivo aggiunto, con il quale è nuovamente dedotta la violazione degli artt. 1 e 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, questa volta in relazione alla violazione degli artt. 15, 20, 21 e 31 dello Statuto Siciliano di cui al R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 convertito nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e s.m.i., cioè rispetto ad una normativa che non ha alcuna attinenza con la vicenda de qua agitur .
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso introduttivo e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore della CI OL di OV e di Ireti s.p.a. in € 2.000,00 (duemila//00) ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OV nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente
EL TA, Consigliere, Estensore
AN TI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TA | UC BE |
IL SEGRETARIO