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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 540/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 04/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ZAPPIA MARIA
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. BUOSO GIOVANNI
c.f.: C.F._2
1 FATTO E DIRITTO
Preso atto delle richieste formulate dalla ricorrente, della difesa articolata dal convenuto e rilevato che con note ex art. 127 ter depositate in sostituzione dell'udienza del
18.12.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo conciliativo:
“A. Affido delle minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre
alla quale viene assegna la casa coniugale affinché vi abiti con le stesse;
B. Il padre potrà vedere le minori secondo il calendario indicato dal convenuto nella
separazione secondo il seguente calendario:
a. a week end alternati dal sabato alle 15.00 alla domenica alle 18.00;
b. un pomeriggio alla settimana dalle ore 18.00 alle ore 19.30;
c. una settimana durante il periodo natalizio;
d. due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con
la madre in base alle esigenze lavorative dei genitori
C. Il padre dovrà concorrere al mantenimento delle minori versando alla madre l'importo
mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 euro a figlia) somma da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da
protocollo in uso presso questo tribunale, da corrispondersi da febbraio 2025 entro il
giorno 10 di ogni mese.
D. L'assegno unico ed universale verrà suddiviso dai coniugi per metà ciascuno, come
previsto per legge.
6. Il sottoscritto chiede pertanto che il procedimento prosegua sulla base della presente
dichiarazione e nel rispetto delle condizioni già stabilite nella sentenza di separazione.”
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice del Tribunale, essendo stata pronunciata
2 sentenza di separazione in data 08.05.2025, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/04/2018 in Casablanca Marocco
da e , alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. Affida le minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale viene assegna la casa coniugale affinché vi abiti con le stesse;
2. Il padre potrà vedere le minori secondo il calendario indicato dal convenuto con pernotto con decorrenza da dicembre 2025.
3. Il padre dovrà concorrere al mantenimento delle minori versando alla madre l'importo mensile di euro 400,00 complessivi (200,00 euro a figlia) somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale, da corrispondersi da febbraio 2025 entro il giorno 10 di ogni mese.
4. L'assegno unico ed universale verrà suddiviso dai coniugi per metà ciascuno, come previsto per legge.
5. Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente est.-rel.
3 Dott. Daniela Ronzani
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