Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02196/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02028/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra TA Amarante, rappresentata e difeso dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Amalfi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’ordinanza di demolizione n. 17/E.U./2022, prot. n. 16155 del 16 settembre 2022 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi -notificata alla ricorrente il 24.9.2022-, con la quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere edili;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di accertamento prot. n. 14057 del 16.8.2022 di cui la ricorrente assumeva di non conoscere il contenuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati del 17/12/2023:
- del provvedimento n. 18216 del 21.9.2023 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, col quale è stata respinta la richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria avanzata dalla ricorrente il 21.12.2022, prot. n. 22562;
- ove occorra, dell’atto n. 15311 del 2.8.2023 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, recante preavviso di diniego del per-messo di costruire in sanatoria;
- dell’ordinanza n. 17/E.U./2022, prot. n. 16155 del 16 settembre 2022 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, con la quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere edili;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di accertamento prot. n. 14057 del 16.8.2022, di cui si ignora compiutamente il contenuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 29/1/2024:
- del provvedimento n. 22609 del 23.11.2023 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi -notificato il 27.11.2023-, col quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/01;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 17/E.U./2022 prot. n. 1799 del 26.1.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. RO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato con l’atto introduttivo del giudizio l’ordinanza di demolizione n. 17/E.U./2022, prot. n. 16155 del 16 settembre 2022, con cui il Comune di Amalfi gli aveva contestato le seguenti opere: “a) Manufatto edile di forma pressocchè rettangolare delle dimensioni interne in pianta di mt. 7,20 di lunghezza circa x mt. 5,60 di larghezza media avente altezza max di mt. 3,18 ed altezza minima di mt. 2,95, per un totale di circa mq 40; esso risultava realizzato con murature perimetrali e copertura in lamiere coibentate sorrette da struttura portante in profilati in ferro. Lo stesso munito di vano porta di ingresso delle dimensioni di int. 2,15 x mt. 1.00 e di n. 4 finestroni sul prospetto principale delle dimensioni procapite di mt 1,70 x mt 1,60, risultava sostanzialmente completo in ogni sua parte, con pavimentazione in piastrelle, intonaci alle pareti, impianto elettrico, idrico e di riscaldamento con parete attrezzata ad angolo cucina ed arredato ad ingresso - soggiorno. Tale manufatto, collegato alla preesistente unità abitativa legittimato dal P. dì C in Sanatorio n.219 del 18/03/2010, risultava costruito su solaio di calpestio anch'esso di natura abusivo e già oggetto di ordinanze di demolizione n-6 del 22/01/1999 e n'17 del 10/02/1999 e successivo richiesta di sanatorio prot. n. 2102 del 1°/03/1999; b) Ringhiera in ferro delle dimensioni di circa mi 30 di lunghezza e mt 100 di altezza a protezione dei lati liberi dell'area antistante il fabbricato ugualmente interessata dalle ordinanze di demolizione n.6 e n.17/99”.
2. Nel frattempo l’interessata aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, respinta con la nota prot. n. 18216 del 21.9.2023 del Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi, in quanto : “ -per l'art. 17 delle Norme di Attuazione del PUT nelle "Zona territoriale 3 -Tutela degli insediamenti antichi sparsi o per nucleo: “consentire per la restante edilizia esistente, gli interventi annessi per la precedente "zona territoriale lb", relativamente all'edilizia esistente a tutto 111955" e come previsto da zona territoriale lb consentire "restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni"; “per l'art. 53 delle Norme di Attuazione del PUC - Zona E3 - Agricola compresa nella ZT 3 del PUT-"Sono consentiti gli interventi per l'adeguamento dell'organizzazione agricola del territorio già indicati nel precedente articolo per la sottozona E1b/a) e nella zona E1b/a il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la demolizione delle superfetazioni sopracitate " e che di conseguenza “ non è verificata la doppia conformità, ovvero che in assenza di adeguato titolo o in difformità da esso non è possibile ottenere il titolo in sanatoria se l'intervento non risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda ; dato atto che da relazione tecnica e dai grafici allegati trattasi di realizzazione di nuovo volume residenziale, (“rifinito in ogni sua parte con angolo cottura ed impianti di tipo moderno”) non previsto dalle norme di riferimento...”.
2.1 Questo provvedimento è stato anch’esso impugnato con atto di motivi aggiunti, affidato a due motivi così rubricati: “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 6 bis, 10, 22, 31 e 37 del d.p.r. 380/2001, come succ. mod. ed int., degli artt. 146 e 149 del d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 31/2017 e del relativo allegato a, e dell’art. 17 della l. r. camp. 35/1987; Eccesso di potere per erroneità’ dei presupposti e di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e carenza istruttoria; II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 33, 36 e 37 del d.p.r. 380/01, come succ. mod. ed int., degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, del d.p.r. 31/2017 e del relativo allegato a. eccesso di potere per erroneità dei presupposti e di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e carenza istruttoria”.
L’impugnazione, in tal caso, in estrema sintesi, è stata diretta a censurare il difetto di motivazione e d’istruttoria del provvedimento di diniego, oltre che la carenza del parere della Soprintendenza.
3. Infine, con l’ordinanza n. prot. 22609/2023, resa ai sensi dell’art. 31 comma 4 TUED, il Comune di Amalfi ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00.
3.1 Anche quest’ultima ordinanza è stata impugnata con ulteriori motivi aggiunti mediante un atto affidato, oltre che a censure correlate all’illegittimità derivata, a due motivi di autonoma impugnazione così rubricati: “ I. E ccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria, erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001, come mod. ed int; II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/01, come mod. ed int. eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria”. In particolare la ricorrente ha in proposito dedotto la violazione del termine minimo di novanta giorni per emettere l’ordinanza ingiunzione a seguito dell’ordinanza di demolizione.
4. L’Amministrazione, pur se regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
5. All’odierna udienza di smaltimento, tenutasi da remoto con le modalità previste all’art. 87 bis cod.proc.amm., la parte presente come da verbale si è riportata agli atti e la causa è stata così posta in decisione previo avviso, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod.proc.amm., circa la possibile improcedibilità dell’atto introduttivo.
6. Il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre gli atti di motivi aggiunti sono infondati. Quanto alla improcedibilità del gravame introduttivo al Collegio è sufficiente richiamare il costante orientamento, fatto proprio anche dalla Sezione, in base al quale “ la presentazione dell’istanza in sanatoria costituisce “atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori “potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere” (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, nn. 1104/2025 e 1616/2024).
7. Quanto all’infondatezza delle censure avverso il diniego di sanatoria, il Collegio rileva che rispetto al manufatto sub a), lo stesso costituiva indubitabilmente una nuova costruzione. La stessa costruzione, inoltre, avrebbe dovuto essere suffragata dall’autorizzazione paesaggistica. Ebbene, nel respingere l’istanza l’Amministrazione ha ben motivato che, rispetto alla specifica zona nella quale sono intervenuti gli abusi, le uniche attività possibili sarebbero state di risanamento conservativo o di restauro di opere preesistenti al 1955.
Detta motivazione resiste alla censura di erroneità ed eccesso di potere in quanto si presenta del tutto congrua rispetto agli strumenti urbanistici sopra citati. In sostanza, a fronte del quadro normativo non sussisteva il requisito della doppia conformità, né in tal senso parte ricorrente ha fornito alcuna specifica motivazione o dimostrazione in proposito. Di talchè, sotto il profilo della motivazione, per respingere le censure è sufficiente al Collegio richiamare il costante orientamento in forza del quale : “ Costituisce onere del soggetto interessato alla sanatoria dell’abuso edilizio dare prova della c.d. doppia conformità urbanistica dell’opera da sanare, sia con riferimento al momento della realizzazione della stessa, che al momento della presentazione della relativa istanza di sanatoria, così come previsto dall'art. 36, d.P.R. n. 380/2001; ciò in quanto la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza è nella disponibilità dell'interessato e non della P.A., dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'addotta sanabilità del manufatto, dovendosi in ogni caso fare applicazione del principio processualcivilistico in base al quale la ripartizione dell'onere della prova va effettuata secondo il principio della vicinanza della prova ” (T.A.R. Lombardia, Milano sez. II, n.1889/2024).
7.1 Circa la congruenza della predetta motivazione, la stessa si presenta sufficiente rispetto ai parametri indicati dalla stessa giurisprudenza secondo cui “ Il procedimento per la verifica di conformità, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie - e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico - sia all'epoca di realizzazione dell'abuso sia a quella di presentazione dell'istanza. Ciò determina che, in sede di accertamento di conformità, è interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, n.1784/2024) .
8. Quanto poi alla sanabilità della ringhiera realizzata non convincono le censure della ricorrente. Difatti, detta opera, non essendo stata eseguita in sostituzione di una già preesistente, oltre a dover essere autorizzata mediante permesso di costruire, avrebbe dovuto essere preceduta dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica. In ogni caso, come sottolineato nel diniego, l’opera non rientrava tra quelle assentibili in base agli strumenti urbanistici secondo il criterio della doppia conformità.
9. La legittimità del diniego di sanatoria non è nemmeno inficiata dalla carenza del parere della Soprintendenza. Una volta che, infatti, l’Amministrazione abbia già ritenuto sufficienti gli elementi di contrasto tra le opere eseguite e la loro sanabilità sotto il profilo edilizio e urbanistico non sarebbe stato necessario il riferimento anche alla compatibilità sotto il profilo paesaggistico.
9.1 Deve, infatti, osservarsi che la riscontrata insussistenza della condizione pregiudiziale di insussistenza del presupposto della doppia conformità edilizia e urbanistica ha reso in radice superfluo e sostanzialmente precluso in limine l’accertamento di merito paesaggistico spettante all’autorità tutoria locale e statale, il quale sarebbe rimasto, nella sostanza, travolto dalla irrimediabile insanabilità delle opere ai sensi dell’art. 37 del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. TAR Salerno sez. III, n. 5047/2025; TAR Lazio, Latina, sez. I, 2 novembre 2022, n. 864); cosicché legittimamente il Comune di Amalfi, anche in omaggio al principio ordinamentale di economicità dell’azione amministrativa, e, quindi, al fine di evitare inutili aggravi procedimentali (cfr. TAR Marche, Ancona, 18 agosto 2016, n. 487; TAR Campania, Napoli, sez. III, 6 maggio 2020, n. 1652), ha arrestato il proprio apprezzamento a tale profilo, senza dover compiere ulteriori valutazioni né interpellare la Soprintendenza di Salerno e Avellino (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2518; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 giugno 2017, n. 3074; sez. IV, 19 settembre 2017, n. 4445; sez. III 28 agosto 2018, n. 5290; Salerno, sez. II, n. 638/2022).
9.2 Né si candida a suffragio della tesi attorea l’orientamento in base al quale l’accertamento di compatibilità paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire in sanatoria, sussistendo un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, nel senso che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale e con la conseguenza che il titolo paesaggistico va acquisito prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l'interessato in assenza del previo conseguimento del titolo di compatibilità paesaggistica (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 14 giugno 2022, n. 4000; Salerno, sez. II, 25 maggio 2023, n. 1225). In proposito il Collegio condivide le conclusioni alle quali è di recente pervenuta la già citata sentenza di questo TAR, la quale ha sottolineato che “ da un lato, la propedeuticità del procedimento abilitativo paesaggistico è da intendersi logicamente operante nel senso dell’eventuale preclusività del suo esito sfavorevole rispetto a quello potenzialmente favorevole del procedimento abilitativo edilizio (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2441), e non anche nel caso inverso (come, appunto, nel caso in esame); sia in quanto, d’altro lato, l’autonomia e l’indeclinabilità del primo rileva comunque, a prescindere dall’eventuale esito sfavorevole del secondo, ai fini delle relative sorti sul procedimento penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 (sul punto, cfr. TAR Lazio, Latina, sez. II, 11 dicembre 2023, n. 842) ” (cit. TAR Campania, Salerno, sez. III n. 5047/2025).
10. Si può così passare ad esaminare l’ultimo atto di motivi aggiunti, avente ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza sanzionatoria ex art. 31 comma 4 bis TUED.
10.1 Il ricorso è fondato in ragione delle censure poste al primo motivo riferito ai vizi “ propri ” dell’atto. Difatti, come lamentato dalla ricorrente, allorquando era stata constatata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, cioè in data 23.1.2023, gli effetti ne risultavano nel frattempo sospesi, tenuto conto che il precedente 22.12.2022 era stata presentata l’istanza di permesso di costruire in sanatoria esitata, poi, il successivo 21.9.2023. Fino a quest’ultima data, quindi, non si sarebbe potuta accertare l’intervenuta inottemperanza. Anzi, era a far data dalla notifica di quest’ultimo provvedimento che sarebbero iniziati a decorrere i novanta giorni previsti per l’accertamento dell’inottemperanza. Talchè il provvedimento afflittivo è stato emesso in carenza del presupposto temporale espressamente previsto a suo fondamento. Del resto, come sottolineato dalla giurisprudenza, sul piano della funzione la sanzione amministrativa de qua occorre a sanzionare “ la mancata rimozione dell’abuso e dunque l'inerzia di chi non si è adoperato per porre rimedio alle conseguenze degli abusi realizzati. Si tratta, in particolare, di una misura coercitiva indiretta, volta ad indurre i soggetti a rimuovere l'abuso se ne abbiano la possibilità materiale e giuridica, anche laddove potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dello stesso. Presupposto per l'irrogazione della sanzione, di conseguenza, è l’accertamento dell'inottemperanza ” (T.A.R. Lazio, Roma sez. II, n.204/2025). La carenza di un adeguato spazio temporale per l’esecuzione dell’ordinanza determina, a questo punto, l’illegittimità del correlato provvedimento sanzionatorio.
11. Quanto sopra già risulta sufficiente ad accogliere le censure proposte in proposito nel ricorso; non di meno il Collegio, anche a fini conformativi correlabili all’eventuale riedizione del potere, rileva l’infondatezza delle ulteriori censure : rispetto a quelle di illegittimità derivata (veicolate dal secondo al terzo motivo) il rigetto dei precedenti motivi correlati agli ulteriori atti impugnati ne assorbe e rende superflua la disamina; quanto all’ulteriore vizio definito “proprio” il Collegio, correlato alla preesistenza degli abusi rispetto all’entrata in vigore della specifica norma sanzionatoria in questione, rileva che, come sottolineato dall’A.P. n. 16/2023, ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio de quo , ciò che rileva non sia la risalenza dell’abuso quanto il fatto che l’intero procedimento, a partire dall’ordinanza di demolizione si sia avviato dopo l’entrata in vigore della norma che lo ha introdotto. E difatti “ L’applicazione del principio di legalità e tipicità degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni presuppone che la fattispecie prevista dal comma 4-bis dell'articolo 31, d.P.R. n. 380/2001 (omessa esecuzione nel termine di 90 giorni di un ordine di demolizione emanato in forza del comma 1 per interventi di nuova costruzione eseguiti in difetto di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali) si sia interamente verificata sotto il suo vigore, cioè dopo la data del 12 novembre 2014, nel senso che il comma 4-bis è applicabile a condizione che venga in rilievo un ordine di demolizione comunicato a partire da quella data che sia rimasto ineseguito” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n.4949/2023). Parametrando queste conclusioni al caso in esame emerge che la vicenda ha preso le mosse dall’ordinanza di demolizione n.16155 del 16.9.2022 e ben successiva all’entrata in vigore della legge che ha introdotto la specifica sanzione. Talchè, alla stessa vicenda, ove ne sussistessero i presupposti sarebbe in astratto applicabile la sanzione di che trattasi.
11. Conclusivamente, il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre il primo atto di motivi aggiunti, avente ad oggetto la nota prot. n. 18216 del 21.9.2023 di diniego del permesso di costruire in sanatoria è infondato. Al contrario è invece fondato l’atto di motivi aggiunti proposto avverso l’ordinanza ingiunzione n. prot. 22609/2023, resa ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis TUED, con la quale il Comune di Amalfi ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000.
12. Le spese possono essere compensate stante la definizione parzialmente in rito e, per il resto, tenuto conto della reciproca e parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo avverso l’ordinanza di demolizione n. prot. 17/E.U./2022, prot. n. 16155 del 16 settembre 2022;
- respinge il primo atto di motivi aggiunti proposto avverso la nota di diniego n. prot. n. 18216 del 21.9.2023;
- accoglie il secondo atto di motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione n.prot. 22609/2023, resa ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis TUED, con la quale il Comune di Amalfi ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
RO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO RR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO