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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4671/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Russo, giusta procura in atti;
C.F._1
Nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania, Parte_2 non coniugato e senza prole, ha esposto di aver manifestato sin dall'infanzia un disturbo di identità di genere che l'ha portato, nel corso del tempo, ad adeguare il proprio aspetto fisico alla psiche, assumendo l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna, nonostante lo sviluppo in senso maschile del proprio corpo.
Il ricorrente ha altresì esposto che la percezione dei caratteri sessuali primari e secondari di genere maschile erano fonte di disturbo e di disagio nelle relazioni quotidiane, tanto da porsi come impedimento ad una completa realizzazione personale.
1 La piena e completa identificazione al genere femminile sarebbe inoltre testimoniata dall'esternazione di atteggiamenti tipicamente femminili, quali indossare un abbigliamento da donna e farsi riconoscere al mondo esterno con il nome di . CP_1
Al fine di ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli di sesso femminile, il ricorrente ha dedotto di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali attraverso la sottoposizione ad una terapia ormonale femminilizzante a base di estrogeni femminili.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo:
1.in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto del Sig. , al riconoscimento dell'identità di genere femminile percepita in Parte_2 forza dell'applicazione delle norme in materia di rettifica del sesso ai sensi della L. n. 164/82 e delle pronunce giurisprudenziale della Corte Costituzionale;
2. in via principale, accogliere la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania, Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita: Atto N. 219 parte I serie A - anno 1991 - Comune di CATANIA (CT), di effettuare la rettificazione e correzione, nel relativo registro, dell'atto di nascita del Sig. , del Pt_2 sesso da “Maschile” a “Femminile” sostituendo il prenome con quello scelto dalla ricorrente e cioè
; CP_1
3. contestualmente, e sempre in via principale, autorizzare l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua condizione psico-sessuale femminile”.
All'udienza del 22 gennaio 2025 il giudice delegato ha effettuato l'audizione di Parte_2
che ha dichiarato di aver sempre avuto consapevolezza della sua identificazione nel genere
[...]
femminile, di avere intrapreso un percorso psicologico e la terapia ormonale (come documentato in atti), non manifestando alcun ripensamento in ordine al percorso di transizione di genere.
Il procuratore di parte ricorrente alla luce della sentenza n. 143/2024 Corte Costituzionale ha rinunciato alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico e il giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio in decisione.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile merita accoglimento.
Alla luce degli elementi raccolti, infatti, risulta che la parte ricorrente presenta una incongruenza di genere descritta come “disforia di genere M to F, in persona che, manifestatasi sin dalla Pt_3 giovanissima età, l'ha portato nel tempo a costruire e mantenere una univoca e ormai irrevocabilmente
2 consolidata identità psicologica di genere femminile, tanto da presentarsi al mondo secondo il genere desiderato e di farsi chiamare ”, in modo da attenuare i disagi relativi alla incongruenza di CP_1
genere. Dagli atti non risultano alterazioni psicopatologiche, sicché la parte ricorrente è idonea a riordinare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla propria personalità di tipo femminile.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15).
È stato in particolare sottolineato come "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari ed evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica."
Nella pronuncia n. 221/15, il Giudice delle Leggi ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria
3 morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie, gli elementi raccolti e sopra descritti (dall'audizione della parte alle produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschile a femminile. Parte_2
Tali elementi consentono di affermare che parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto, sicché in conformità a quanto richiesto dall'attore al prenome " " va sostituito Parte_2
il prenome " ". CP_1
Parte ricorrente ha chiesto dapprima l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili e successivamente, all'udienza del 22 gennaio 2025, alla luce della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale ha rinunciato alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico.
Sul punto è stata infatti richiamata la recente pronuncia n. 143/2024, con cui la Corte Costituzionale, sulla scorta dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, consentendo quindi - nel caso di completamento di un percorso individuale irreversibile di transizione tanto da ottenere l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica - di sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, senza necessità di preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili
4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. R.G. 4671 /2024, disattesa ogni altra domanda:
DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_2
05/03/1991, nel senso che laddove è scritto "sesso maschile" debba invece intendersi scritto e leggersi
"sesso femminile" e laddove è indicato " il prenome del nato debba invece intendersi Parte_2
scritto e leggersi il prenome " "; CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 23/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4671/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Russo, giusta procura in atti;
C.F._1
Nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania, Parte_2 non coniugato e senza prole, ha esposto di aver manifestato sin dall'infanzia un disturbo di identità di genere che l'ha portato, nel corso del tempo, ad adeguare il proprio aspetto fisico alla psiche, assumendo l'aspetto e gli atteggiamenti di una donna, nonostante lo sviluppo in senso maschile del proprio corpo.
Il ricorrente ha altresì esposto che la percezione dei caratteri sessuali primari e secondari di genere maschile erano fonte di disturbo e di disagio nelle relazioni quotidiane, tanto da porsi come impedimento ad una completa realizzazione personale.
1 La piena e completa identificazione al genere femminile sarebbe inoltre testimoniata dall'esternazione di atteggiamenti tipicamente femminili, quali indossare un abbigliamento da donna e farsi riconoscere al mondo esterno con il nome di . CP_1
Al fine di ottenere la corrispondenza dei tratti somatici a quelli di sesso femminile, il ricorrente ha dedotto di aver intrapreso un percorso di adeguamento dei propri caratteri sessuali attraverso la sottoposizione ad una terapia ormonale femminilizzante a base di estrogeni femminili.
Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo:
1.in via preliminare, accertare e dichiarare il diritto del Sig. , al riconoscimento dell'identità di genere femminile percepita in Parte_2 forza dell'applicazione delle norme in materia di rettifica del sesso ai sensi della L. n. 164/82 e delle pronunce giurisprudenziale della Corte Costituzionale;
2. in via principale, accogliere la domanda di rettifica anagrafica del sesso da maschile a femminile e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Catania, Comune in cui fu redatto il relativo atto di nascita: Atto N. 219 parte I serie A - anno 1991 - Comune di CATANIA (CT), di effettuare la rettificazione e correzione, nel relativo registro, dell'atto di nascita del Sig. , del Pt_2 sesso da “Maschile” a “Femminile” sostituendo il prenome con quello scelto dalla ricorrente e cioè
; CP_1
3. contestualmente, e sempre in via principale, autorizzare l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali alla sua condizione psico-sessuale femminile”.
All'udienza del 22 gennaio 2025 il giudice delegato ha effettuato l'audizione di Parte_2
che ha dichiarato di aver sempre avuto consapevolezza della sua identificazione nel genere
[...]
femminile, di avere intrapreso un percorso psicologico e la terapia ormonale (come documentato in atti), non manifestando alcun ripensamento in ordine al percorso di transizione di genere.
Il procuratore di parte ricorrente alla luce della sentenza n. 143/2024 Corte Costituzionale ha rinunciato alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico e il giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio in decisione.
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile merita accoglimento.
Alla luce degli elementi raccolti, infatti, risulta che la parte ricorrente presenta una incongruenza di genere descritta come “disforia di genere M to F, in persona che, manifestatasi sin dalla Pt_3 giovanissima età, l'ha portato nel tempo a costruire e mantenere una univoca e ormai irrevocabilmente
2 consolidata identità psicologica di genere femminile, tanto da presentarsi al mondo secondo il genere desiderato e di farsi chiamare ”, in modo da attenuare i disagi relativi alla incongruenza di CP_1
genere. Dagli atti non risultano alterazioni psicopatologiche, sicché la parte ricorrente è idonea a riordinare l'adeguamento dei propri caratteri sessuali alla propria personalità di tipo femminile.
Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, vanno richiamati gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e della Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138/15).
È stato in particolare sottolineato come "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari ed evidenziato come tali norme debbano essere interpretate avendo presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica."
Nella pronuncia n. 221/15, il Giudice delle Leggi ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria
3 morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Nel caso di specie, gli elementi raccolti e sopra descritti (dall'audizione della parte alle produzioni documentali) forniscono adeguato riscontro del compiuto percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, nonché della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschile a femminile. Parte_2
Tali elementi consentono di affermare che parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto, sicché in conformità a quanto richiesto dall'attore al prenome " " va sostituito Parte_2
il prenome " ". CP_1
Parte ricorrente ha chiesto dapprima l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili e successivamente, all'udienza del 22 gennaio 2025, alla luce della sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale ha rinunciato alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico.
Sul punto è stata infatti richiamata la recente pronuncia n. 143/2024, con cui la Corte Costituzionale, sulla scorta dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, consentendo quindi - nel caso di completamento di un percorso individuale irreversibile di transizione tanto da ottenere l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica - di sottoporsi all'intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, senza necessità di preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. R.G. 4671 /2024, disattesa ogni altra domanda:
DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato a [...] il Parte_2
05/03/1991, nel senso che laddove è scritto "sesso maschile" debba invece intendersi scritto e leggersi
"sesso femminile" e laddove è indicato " il prenome del nato debba invece intendersi Parte_2
scritto e leggersi il prenome " "; CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, in data 23/04/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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