Articolo 10 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422
Articolo 9Articolo 11
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4 febbraio 2001
Art. 10. Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999 , relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sara' informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonche', per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sara' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci.
Entrata in vigore il 4 febbraio 2001
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