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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11693 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 35272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IU TO ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 35272/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_1
Maggiore Pietro Toselli 66, presso lo studio dell'avv. VIOLO
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere presentato domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2024/2026, lamentava la non corretta valutazione del servizio civile svolto successivamente al conseguimento del diploma di maturità, dal 30.7.2001 al 29.5.2002, in quanto considerato diversamente da quello prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Sosteneva l'illegittimità del DM 50/2021, allegato A, argomentando in diritto, e concludeva nei seguenti termini:
“- previa disapplicazione della norma regolamentare del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto con le norme ed i principi euro- comunitari e nazionali sul divieto di discriminazione tra uomini e donne, accertare il diritto della ricorrente ad avere valutato per
l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale Ata - profilo
Assistente amministrativo, assistente tecnico e di Collaboratore scolastico, il servizio civile prestato;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo Assistente amministrativo, Assistente tecnico e di
Collaboratore scolastico, con l'attribuzione in favore della ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
- Voglia, altresì, condannare il , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
2 spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore del procuratore costituito.”
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio il CP_1
resistente, contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
Depositate note per la decisione nel termine ex art. 127 ter c.p.c. dalla difesa ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'allegato A del D.M. 50/2021, disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
-per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
-per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti
0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio
3 effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Tale divario pur significativo di punteggio non è ritenuto da questo
Giudice illegittimo né lesivo del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti. Ciò si afferma per le seguenti ragioni.
Procedendo alla disamina della disciplina normativa, l'art. 485, co. 7,
D.Lgs. 297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
4 L'art. 2050 cod. ord. militare, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La più recente giurisprudenza di legittimità – precisato che l'art. 2050 riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali
- interpretando la normativa ora in esame ha avuto modo di chiarire che i primi due commi dell'art. 2050 vadano letti in maniera integrata, dovendosi ritenere che “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la
5 razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass., ord. 5679 del 2020, intervenuta sul D.M. 44/2001 che – a differenza del D.M. di cui è causa
– escludeva ogni punteggio in relazione al servizio militare reso non in costanza di rapporto di impiego).
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui, dalla lettura integrata dell'art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994
e dell'art. 2050 cod. ord. militare, il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in
6 misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che al ricorrente sia stato riconosciuto, per il servizio militare obbligatorio prestato, il medesimo punteggio riconosciuto per il servizio reso presso enti pubblici, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 50/2021: la giurisprudenza di legittimità sopra citata – il cui orientamento è condiviso integralmente da questo Giudice – è pertanto invocata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva in maniera non pertinente, in quanto parte attrice pretende di derivarne un principio a ben vedere non affermato dal Supremo Collegio, alla luce di quanto sinora esposto.
Non sussiste, pertanto, alcun contrasto tra l'art. 485, co. 7 D.Lgs.
297/1994, come interpretato dalla più recente giurisprudenza, e il D.M.
50/2021.
Ribadita dunque la non pertinenza nel caso in esame dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, quanto al trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), ritiene questo Giudice che tale diversità di trattamento non comporti alcuna violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni giuridiche non equivalenti.
7 Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego è infatti causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro: il termine di raffronto, pertanto,
è senza dubbio da individuarsi nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il proprio rapporto lavorativo.
In definitiva, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
La decisione del di attribuire al servizio militare in costanza CP_1
di rapporto di servizio il medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non risulta pertanto in alcun modo illegittima, ma anzi doverosa, al fine di scongiurare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (v. ad es.
Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Allo stesso modo, il non riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio è pienamente legittima, non sussistendo in relazione a tale differente fattispecie la medesima esigenza di tutela
(non essendo in corso alcun rapporto lavorativo da sospendersi per la prestazione del servizio militare) e – lo si ribadisce - essendo stato in
8 ogni caso riconosciuto punteggio non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Sul punto anche la recente Cassazione (sentenza n. 22429/2024 dell'08.08.2024) ha affermato che il DM n. 50 del 2021 non appare in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare in quanto “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari o comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici, e per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli “a tutti gli effetti”, con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e
l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o
9 sostitutivo di esso contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza quest'ultima che invece non ricorre qualora si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e di valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co, 2 Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie
ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato all'assetto normativo sopra descritto, attraverso
l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minor punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”.
Per cui la citata sentenza ha affermato il seguente principio: “ in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
10 ATA, nella parte in cui attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve ritenersi infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria e in applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 1.780,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
11 Roma, 15 novembre 2025
Il Giudice
IU TO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IU TO ha pronunciato, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 35272/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_1
Maggiore Pietro Toselli 66, presso lo studio dell'avv. VIOLO
ALESSANDRO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere presentato domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2024/2026, lamentava la non corretta valutazione del servizio civile svolto successivamente al conseguimento del diploma di maturità, dal 30.7.2001 al 29.5.2002, in quanto considerato diversamente da quello prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Sosteneva l'illegittimità del DM 50/2021, allegato A, argomentando in diritto, e concludeva nei seguenti termini:
“- previa disapplicazione della norma regolamentare del DM 50/21 e degli atti amministrativi in contrasto con le norme ed i principi euro- comunitari e nazionali sul divieto di discriminazione tra uomini e donne, accertare il diritto della ricorrente ad avere valutato per
l'intero nelle graduatorie di III fascia per il personale Ata - profilo
Assistente amministrativo, assistente tecnico e di Collaboratore scolastico, il servizio civile prestato;
- per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti consequenziali per la rettifica della graduatoria per il profilo Assistente amministrativo, Assistente tecnico e di
Collaboratore scolastico, con l'attribuzione in favore della ricorrente dei 6 punti spettanti per il suddetto servizio prestato;
- Voglia, altresì, condannare il , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle
2 spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore del procuratore costituito.”
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio il CP_1
resistente, contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.
Depositate note per la decisione nel termine ex art. 127 ter c.p.c. dalla difesa ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'allegato A del D.M. 50/2021, disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi:
-per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati: per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) punti 0,50;
-per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti
0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico) punti 0,05.
Il medesimo allegato A precisa, quanto al servizio militare, che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio
3 effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”. Ai sensi della disciplina ora richiamata, dunque, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Tale divario pur significativo di punteggio non è ritenuto da questo
Giudice illegittimo né lesivo del principio costituzionale di uguaglianza, essendo il diverso punteggio attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente differenti. Ciò si afferma per le seguenti ragioni.
Procedendo alla disamina della disciplina normativa, l'art. 485, co. 7,
D.Lgs. 297/1994, norma in tema di ricostruzione carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato, prevede che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
4 L'art. 2050 cod. ord. militare, disciplinando la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici, stabilisce che “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
La più recente giurisprudenza di legittimità – precisato che l'art. 2050 riguarda non soltanto i veri e propri concorsi pubblici, ma anche le graduatorie scolastiche che, seppur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione sono selezioni lato sensu concorsuali
- interpretando la normativa ora in esame ha avuto modo di chiarire che i primi due commi dell'art. 2050 vadano letti in maniera integrata, dovendosi ritenere che “il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la
5 razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)” (Cass., ord. 5679 del 2020, intervenuta sul D.M. 44/2001 che – a differenza del D.M. di cui è causa
– escludeva ogni punteggio in relazione al servizio militare reso non in costanza di rapporto di impiego).
La Corte di Cassazione ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui, dalla lettura integrata dell'art. 485, co. 7, D.Lgs. 297/1994
e dell'art. 2050 cod. ord. militare, il servizio militare o quello civile ad esso equiparato deve essere valutato nelle graduatorie selettive in
6 misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che al ricorrente sia stato riconosciuto, per il servizio militare obbligatorio prestato, il medesimo punteggio riconosciuto per il servizio reso presso enti pubblici, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 50/2021: la giurisprudenza di legittimità sopra citata – il cui orientamento è condiviso integralmente da questo Giudice – è pertanto invocata dalla parte ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva in maniera non pertinente, in quanto parte attrice pretende di derivarne un principio a ben vedere non affermato dal Supremo Collegio, alla luce di quanto sinora esposto.
Non sussiste, pertanto, alcun contrasto tra l'art. 485, co. 7 D.Lgs.
297/1994, come interpretato dalla più recente giurisprudenza, e il D.M.
50/2021.
Ribadita dunque la non pertinenza nel caso in esame dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, quanto al trattamento di miglior favore previsto dal D.M. 50/2021 per il servizio militare reso in costanza di rapporto di impiego, rispetto al servizio militare reso non in costanza di rapporto lavorativo (a quest'ultimo comunque si ripete essendo riconosciuto il medesimo punteggio per il servizio reso presso enti pubblici), ritiene questo Giudice che tale diversità di trattamento non comporti alcuna violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., trattandosi di situazioni giuridiche non equivalenti.
7 Il servizio militare obbligatorio in costanza di rapporto di impiego è infatti causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino, che ai sensi dell'art. 52 Cost. non deve tradursi in un pregiudizio alla posizione di lavoro: il termine di raffronto, pertanto,
è senza dubbio da individuarsi nella posizione del lavoratore non chiamato al servizio militare durante il proprio rapporto lavorativo.
In definitiva, solo per il servizio militare obbligatorio prestato in costanza di impiego è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino.
La decisione del di attribuire al servizio militare in costanza CP_1
di rapporto di servizio il medesimo punteggio riconosciuto per il pregresso servizio prestato presso istituiti scolastici o equiparati non risulta pertanto in alcun modo illegittima, ma anzi doverosa, al fine di scongiurare disparità di trattamento ai sensi dell'art. 52 Cost. (v. ad es.
Corte d'Appello di Genova, sent. n. 182/2021).
Allo stesso modo, il non riconoscimento di tale maggior punteggio al cittadino che ha prestato servizio militare obbligatorio non in costanza di rapporto di servizio è pienamente legittima, non sussistendo in relazione a tale differente fattispecie la medesima esigenza di tutela
(non essendo in corso alcun rapporto lavorativo da sospendersi per la prestazione del servizio militare) e – lo si ribadisce - essendo stato in
8 ogni caso riconosciuto punteggio non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
Sul punto anche la recente Cassazione (sentenza n. 22429/2024 dell'08.08.2024) ha affermato che il DM n. 50 del 2021 non appare in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare in quanto “la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari o comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici, e per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli “a tutti gli effetti”, con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e
l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego – a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o
9 sostitutivo di esso contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della
Costituzione. Esigenza quest'ultima che invece non ricorre qualora si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e di valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co, 2 Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. Il D.M., regolando le graduatorie
ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato all'assetto normativo sopra descritto, attraverso
l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minor punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo”.
Per cui la citata sentenza ha affermato il seguente principio: “ in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale
10 ATA, nella parte in cui attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
Conclusivamente, alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso deve ritenersi infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria e in applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone: respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 1.780,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
11 Roma, 15 novembre 2025
Il Giudice
IU TO
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