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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17011 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 67217/2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67217 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, e vertente tra
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore,
(C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. ), Parte_3 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dagli avv. Massimo Giangregorio e Canio Francesco Muscio, ed elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo PEC , Email_1
- opponenti
e
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria
RA IB, presso il cui studio sito in via Cola di Rienzo n. 265, è CP_1
elettivamente domiciliata,
- opposta nonché
P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Pag. 1 a 14 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di intervento, dall'avv. Federica Sandulli, ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo PEC , Email_2
- terza intervenuta
Conclusioni delle parti
Per l'opponente: “Voglia Codesto On.le Tribunale, previ gli incumbenti di rito e contrariis rejectis B) NEL MERITO ed anche alla luce dell'esito della c.t.u. espletata B.1) Dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo e comunque riformare, revocare e rigettare l'opposto decreto ingiuntivo, anche per inammissibilità dello stesso, per inesistenza del credito così come previsto, per prescrizione o per difetto di prova dello stesso, nonché per tutti i motivi in premessa e di legge e comunque dichiarare inesistente, e ridotto, nelle misure e per i motivi
e per quant'altro come sopra descritto, ogni avverso credito;
per l'effetto B.2) dichiarare nulla ed illegittima qualsiasi pretesa avanzata dalla convenuta nei confronti di CP_1
parte opponente per tutti i motivi ampiamente dedotti nella narrativa del presente atto;
B.3) dichiarare nulle le fidejussioni rilasciate in favore di parte opposta dai Sigg.ri
[...]
e B.3) accertare e dichiarare il saldo a credito/debito di parte Parte_2 Parte_3
attrice relativo al rapporto in narrativa e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria del credito;
In subordine B.4) dichiarare la compensazione delle dette somme a determinarsi come sopra, spettanti all'opponente, fino alla concorrenza dell'importo portato in decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi, rivalutazioni, accessori e spese;
B.5) accertare e dichiarare illegittima la segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia, azionata dall'istituto di credito nei confronti di parte opponente e , per l'effetto, B.6) ordinare l'immediata cancellazione del nominativo degli opponenti dalla stessa;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.F. ed IVA come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore e difensore antistatario. C) IN VIA RICONVENZIONALE accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, C.1) accertare e dichiarare illegittima la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, azionata dall'istituto di credito nei confronti di parte attrice e per l'effetto, C.2) ordinare l'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla stessa;
consequenzialmente C.3) condannare la Banca
Pag. 2 a 14 opposta al risarcimento dei danni cagionati a parte opponente dalla illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, tanto a livello economico (per danno emergente e lucro cessante) sia per perdita di chances, sia a livello
d'immagine e sia a livello biologico (per danno esistenziale ed alla vita di relazione) nella misura di €.25.000,00.= ovvero nella minore misura a risultare di giustizia ovvero determinata secondo equità”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via preliminare: Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale: Rigettare integralmente la svolta opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto, accertando la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via principale: Accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria nei confronti degli opponenti e , anche in considerazione Parte_2 Parte_3
dell'autonomia del contratto di garanzia da questi sottoscritto, con conseguente preclusione della possibilità di proporre eccezioni relative a validità ed efficacia delle obbligazioni principali;
In via subordinata: Nel denegato e non creduto caso di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la fondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e condannare comunque gli opponenti al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta (comunque contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), oltre a interessi come da contratto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali”.
Per la terza intervenuta “Voglia Controparte_2
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via preliminare: Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via principale: Rigettare integralmente la svolta opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto, accertando la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via principale: Accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria nei confronti degli opponenti e , Parte_2 Parte_3
Pag. 3 a 14 anche in considerazione dell'autonomia del contratto di garanzia da questi sottoscritto, con conseguente preclusione della possibilità di proporre eccezioni relative a validità ed efficacia delle obbligazioni principali. In via subordinata: Nel denegato e non creduto caso di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la fondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e condannare comunque gli opponenti al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta (comunque contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), oltre a interessi come da contratto. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze”.
Oggetto: contratti bancari.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_1
chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo telematico emesso
[...]
nell'ambito del procedimento n. R.G. 26986/2022 nei confronti di
[...]
, e con cui Parte_1 Parte_2 Parte_3
veniva loro intimato il pagamento della somma di € 15.721,90, oltre interessi e spese, sulla base del contratto di conto corrente n. 14141 datato 6.4.2004 e dell'apertura di credito in c/c fino alla concorrenza di € 15.000,00 datata 1.4.2015 stipulati con la società, nonché del contratto di fideiussione, anch'esso datato 1.4.2015, stipulato con e Pt_2 Parte_3
Avverso detto decreto ingiuntivo , Parte_1 [...]
e proponevano opposizione con atto di citazione Parte_2 Parte_3
notificato in data 26.10.2022, con il quale chiedevano al Tribunale: la revoca del decreto opposto, la cancellazione dei loro nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, e la condanna, in via riconvenzionale, dell'ingiungente banca al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione “a sofferenza”.
A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti deducevano, nell'ordine:
- di “disconoscere integralmente tutta la documentazione versata in atti” (cfr. p. 4 citazione), non avendo essi “mai sottoscritto un contratto con il citato istituto di credito, così come sono stati [….] prodotti”, atteso che i moduli prestampati sarebbero stati “firmati in bianco” e “compilati solo successivamente dagli addetti
Pag. 4 a 14 della banca opposta”;
- la violazione dell'art. 117 TUB, per non aver la banca opposta redatto i contratti oggetto di causa per iscritto, previo consenso informato dei clienti, e per non aver consegnato a questi ultimi copia del documento contrattuale;
- la nullità totale della fideiussione rilasciata, in quanto riproponente lo schema
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia;
- la violazione, da parte della banca opposta, del principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., non avendo gli opponenti mai ricevuto alcuna comunicazione in merito ai predetti contratti;
- la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del provvedimento monitorio opposto;
- la possibilità che la banca “abbia omesso di convenire per iscritto la misura degli interessi applicati al rapporto medesimo, ovvero abbia concretamente applicato interessi debitori in misura ben diversa rispetto a quella pattuita per iscritto” (cfr. p.
9-10 citazione), con conseguente sostituzione del tasso convenzionale non pattuito per iscritto e indeterminabile con quello legale;
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, da parte della banca, degli interessi passivi e delle altre competenze, con conseguente violazione del divieto di anatocismo e, quindi, nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c. della relativa clausola contrattuale;
- la nullità sopravvenuta della clausola determinativa del saggio d'interesse per superamento del tasso soglia-usura;
- l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” effettuata dall'opposta presso la centrale rischi della Banca d'Italia;
- il conseguente danno professionale, all'immagine e alla vita di relazione cagionato agli opponenti dall'illegittima segnalazione.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna degli intimati al pagamento della somma ingiunta.
Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., si costituiva in giudizio CP_2 [...]
deducendo di agire in qualità di cessionaria ex art. 58 Controparte_2
TUB di crediti in blocco facenti capo all'odierna opponente, tra cui quello per cui è causa,
Pag. 5 a 14 e riportandosi a tutte le difese e conclusioni già spiegate da quest'ultima.
Instaurato il contraddittorio, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, definito il tema della lite, disposta ed espletata CTU contabile, all'udienza del 12.5.2025 venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata, entro i limiti di seguito esposti.
1. Sulla dedotta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Anzitutto, in via preliminare, occorre rammentare che, per consolidata giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità dell'ingiunzione, ma che si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. In tale giudizio, dunque, il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore, e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Ebbene, sulla base di tali premesse, risulta a questo punto irrilevante, nella presente fase di cognizione, la natura incerta, illiquida o inesigibile della pretesa azionata in fase monitoria, ovvero l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – lamentata dagli odierni opponenti – avendo il giudice dell'opposizione il compito di vagliare la fondatezza del diritto dedotto in giudizio con l'iniziale ricorso, a prescindere da valutazioni o considerazioni sulla sussistenza, a suo tempo, delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 7020/2019).
2. Sul disconoscimento effettuato dagli opponenti nell'atto di opposizione.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che non può riconoscersi efficacia al disconoscimento effettuato dagli opponenti nell'atto di citazione, essendo stato formulato in maniera del tutto generica con riguardo all'oggetto – ricomprendente in
Pag. 6 a 14 maniera indiscriminata tutta la non meglio precisata documentazione versata in atti dalla banca opposta, nonché la circostanza fattuale di essere stati resi edotti del contenuto dei moduli firmati –, senza indicazione degli elementi di difformità che si intendono contestare.
Sul punto, infatti, deve prestarsi adesione al consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012)”
(così, Cass. sez. 2, 22/01/2018 n. 1537, punto 5 in motivazione)” (Cass., sez. 3, n. 35290 del
2023); nello stesso senso, “Il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012, Rv. 623355 - 01); inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004, Rv. 575966 - 01)” (Cass., sez.
5, n. 17313 del 2021).
Ebbene, nel caso di specie, gli opponenti hanno omesso di indicare gli specifici profili di volta in volta contestati, limitandosi a un generico e generale disconoscimento di ogni produzione effettuata dalla banca opposta, in ogni sua parte ed elemento.
Con riguardo, poi, alla deduzione inerente al presunto riempimento in bianco dei moduli
– i quali sarebbero stati compilati ad opera della banca solo a seguito di sottoscrizione da parte degli opponenti – deve evidenziarsi come tale circostanza sia rimasta del tutto sfornita di dimostrazione, non avendo parte opponente corroborato la propria asserzione con alcuna prova (o quantomeno principio di prova). Del resto, una simile dimostrazione non avrebbe potuto essere raggiunta neppure attraverso la richiesta CTU
Pag. 7 a 14 grafologica, atteso che nei contratti per cui è causa (prodotti da parte opposta in sede di costituzione) non sono presenti parti compilate a mano, rispetto alle quali appurare la posteriorità o meno della sottoscrizione. Né, ove fossero mai presenti parti compilate a mano, la posteriorità di queste ultime rispetto alla sottoscrizione riportata in calce avrebbe potuto essere ricavata da una consulenza grafologica volta a far emergere una discrasia tra la grafia utilizzata nella compilazione dei moduli e quella caratterizzante le sottoscrizioni.
Sulla base di tali considerazioni, e in applicazione dei princìpi di diritto sopra enunciati, deve pertanto ritenersi privo di efficacia il disconoscimento operato da parte opponente, sicché deve affermarsi la riconducibilità dei contratti di conto corrente, apertura di credito e di fideiussione, così come prodotti dalla banca in sede di ricorso monitorio, nonché depositati in allegato alla comparsa di costituzione della presente fase, agli odierni opponenti.
3. Sulla nullità della fideiussione del 1°.
4.2015 rilasciata da Parte_2
e
[...] Parte_3
Quanto alla garanzia personale prestata da e deve Parte_2 Parte_3
anzitutto rilevarsi come – diversamente da quanto sostenuto dalla banca opposta e da nei propri scritti – l'atto negoziale in esame sia da ricondurre entro lo schema CP_2
tipico della fideiussione c.d. omnibus, e non entro quello del contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, infatti, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., sez. I, ord. n. 13666/2025), giova rammentare che la previsione, all'interno del contratto, dell'obbligo del fideiussore di pagare
“immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta” (cfr. clausola n. 7 del contratto in esame), non è idonea a qualificare il negozio in esame come contratto autonomo di garanzia, anziché fideiussione, essendo a tal fine condizione necessario (sebbene da sola non sufficiente) l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, e permanendo comunque – anche in tale ultimo caso – l'obbligo per il giudice di merito di interpretare la volontà delle parti alla luce della lettura dell'intero contratto, allo scopo di verificare se tale clausola miri effettivamente a escludere o meno l'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Pag. 8 a 14 Sulla base di tali premesse, deve pertanto affermarsi la natura di fideiussione della garanzia oggetto di causa.
Ciò posto, può pertanto procedersi all'esame dell'eccezione di nullità totale del contratto sollevata dall'opponente. La censura in esame non può essere accolta.
Sul punto, deve evidenziarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, né il modello ABI, né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005
– che ha ritenuto tale modello violativo dell'art. 2, l. n. 287/1990 – possono dirsi noti al
Tribunale sulla base del principio iura novit curia, dal momento che nessuno dei due atti costituisce fonte del diritto.
E infatti, deve rammentarsi che “tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni)” (Cass., sez. III, ord. n. 33472/2024); né, con riguardo ai due atti in esame, può invocarsi la conoscibilità degli stessi in termini di “fatto” notorio.
Ne deriva, pertanto, che, in difetto della produzione in giudizio da parte degli opponenti degli atti summenzionati, l'eccezione di nullità deve essere rigettata per difetto di prova.
4. Sulla nullità dei contratti di conto corrente n. 14141 del 6.4.2002 e di apertura di credito del 1°.
4.2015 stipulati da Parte_1
e/o delle relative clausole.
[...]
Quanto ai contratti di conto corrente e apertura di credito, deve evidenziarsi che gli odierni opponenti ne denunciano la nullità sotto plurimi profili.
4.a) Anzitutto, non può essere accolta l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, avendo la banca opposta prodotto, sia in sede monitoria sia nella presente fase a cognizione piena, i relativi documenti contrattuali, che attestano l'avvenuta stipula per iscritto.
4.b) In secondo luogo, neppure può essere accolta la censura che fa leva sulla mancata
Pag. 9 a 14 consegna, da parte della banca, della copia dei documenti contrattuali, atteso che la consegna materiale di una copia del contratto bancario non costituisce “co-elemento” del requisito formale di cui all'art. 117 TUB, la cui omissione comporta la nullità del negozio.
Sul punto, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, “da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità” (cfr. Cass.,
Sez. U., 8 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), sicché, in ultima analisi, deve concludersi che “in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità” (Cass., sez. I, ord. n. 18230 del 3.7.2024)”.
4.c) Allo stesso modo, non può essere accolta la censura attinente alla violazione, da parte della banca, del principio di buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. E invero, deve evidenziarsi che la stessa è stata formulata in maniera del tutto generica, essendosi parte opponente limitata ad affermare che la violazione di tali norme sarebbe derivata dal fatto che la banca non avrebbe mai recapitato “alcuna comunicazione bancaria in merito al predetto contratto su modulo prestampato fattogli firmare in bianco”
(cfr. p. 8 citazione). Peraltro, deve evidenziarsi come dalla asserita violazione delle norme in esame parte opponente non fa derivare alcuna conseguenza, atteso che, per un verso, essa non ha né allegato né provato che tale condotta sia stata foriera di danno risarcibile, e che, per altro verso, deve escludersi che la violazione di norme comportamentali – come quelle in oggetto – possa provocare l'invalidità dei negozi censurati (cfr. Cass., Sez. U., 8 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725 già cit.).
In ultima analisi, con tale censura gli opponenti reiterano le violazioni già denunciate mediante gli altri motivi di opposizione, la cui infondatezza è già stata oggetto di scrutinio nei precedenti paragrafi.
4.d) In quarto luogo, gli opponenti denunciano la “possibilità” che la banca “abbia
Pag. 10 a 14 omesso di convenire per iscritto la misura degli interessi applicati al rapporto medesimo, ovvero abbia concretamente applicato interessi debitori in misura ben diversa rispetto a quella pattuita per iscritto” (cfr. p.
9-10 citazione). Tale censura non può trovare accoglimento.
E infatti, premessa la genericità e la formulazione del tutto ipotetica di tale deduzione, non può non rilevarsi come dal contratto di apertura di credito in c/c (prodotto dalla banca opposta in sede di costituzione) e dai documenti contrattuali inerenti alle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente (prodotti dall'intervenuta in sede di memoria di replica ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 18.1.2024), CP_2
risulta la avvenuta pattuizione per iscritto degli interessi. Né parte opponente ha provato che gli interessi debitori concretamente applicati dalla banca sono stati diversi da quelli espressamente previsti nei contratti, così confinando la censura svolta al rango di mera ipotesi indimostrata.
4.e) In quinto luogo, parte opponente fa valere la nullità sopravvenuta della clausola determinativa del saggio di interesse per superamento del tasso soglia-usura. Sul punto, deve evidenziarsi che la relativa censura è formulata in maniera del tutto generica, essendosi limitati gli opponenti all'enunciazione della disciplina e della giurisprudenza applicabili in caso di interessi usurari, e avendo apoditticamente affermato che il superamento del tasso soglia-usura sarebbe occorso nel caso di specie (cfr. p. 16 citazione: “profilandosi in caso di superamento del tasso soglia - che riteniamo essersi verificato nel rapporto de qua - una ipotesi di nullità sopravvenuta”), senza esternare le ragioni per le quali reputano essersi verificato tale superamento con specifico riguardo ai contratti oggetto di causa, e senza allegare elementi né indicare indici in tal senso.
Per tali ragioni, la censura così formulata non può ritenersi accoglibile.
4.f) Deve, per contro, accogliersi la censura relativa alla violazione, da parte della banca opposta, del divieto di anatocismo, mediante l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle altre competenze.
Sul punto, devono condividersi i risultati cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio (cfr.
CTU depositata telematicamente il 27.9.2024), il quale ha condotto le proprie indagini in conformità al mandato ricevuto, pervenendo a conclusioni scevre da vizi logici, sicché esse possono essere fatte proprie nella presente sede.
Pag. 11 a 14 E invero, in ottemperanza a quanto prescritto con il quesito formulato con ordinanza del
4.3.2024, il consulente ha adottato i seguenti criteri: “- addebito trimestrale degli interessi maturati dall'origine del rapporto (06/04/2004) e sino al 31/12/2013, risultando pattuita sulla base della documentazione contrattuale in atti la reciprocità trimestrale della capitalizzazione degli interessi;
- esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016; - esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, non risultando dalla documentazione in atti che il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 co. 5 della citata delibera per l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
- applicazione del tasso di interesse contrattualmente pattuito ovvero modificato dalla secondo le variazioni via via CP_1
intervenute e risultanti dagli estratti conto” (cfr. p. 12 della CTU).
Quindi, “per il calcolo finale si è proceduto partendo dall'ultimo saldo al 01/03/2022
(risultante dalla lista movimenti in atti) pari all'importo a debito di euro 15.721,90, cui sono state stornate le competenze trimestrali addebitate dalla nell'intero periodo CP_1
del rapporto, pari all'importo complessivo di euro 11.595,14 ottenendo il saldo a debito, al netto delle competenze trimestrali, di euro 4.126,76. A tale saldo sono state, quindi, imputate le competenze trimestrali rideterminate in attuazione dei criteri sopra enunciati, per un totale complessivo a debito di euro 11.295,33” (cfr. p. 12 cit.), di talché “il saldo finale del conteggio eseguito evidenzia al 26/10/2022 (data di notifica dell'atto di citazione) un debito del correntista nei confronti della di euro 15.422,09, con una CP_1
differenza a favore del correntista di euro 299,81 rispetto al saldo risultante negli estratti di conto corrente” (cfr. p. 13 della CTU).
Ne deriva, pertanto, che il decreto ingiuntivo – recante la somma di € 15.721,90 – dovrà essere revocato, e le odierne opponenti dovranno essere condannate al pagamento della minor somma pari a € 15.422,09.
5. Sulla segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia e sulla conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione “a sofferenza” dei nominativi degli opponenti, effettuata dall'opposta presso la centrale rischi della Banca d'Italia, è
Pag. 12 a 14 sufficiente osservare che – anche a prescindere dalla prova dell'avvenuta segnalazione – la effettiva sussistenza di un debito (così come risultante dagli accertamenti compiuti dal
CTU) in capo agli odierni opponenti, è di per sé circostanza idonea a escludere la illegittimità della predetta segnalazione.
Dalla legittimità della segnalazione in parola deriva, pertanto, la conseguente infondatezza anche della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subìti dagli opponenti a causa della segnalazione, attesa la mancanza – nel caso di specie – di un comportamento non jure ex art. 2043 c.c..
***
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere accolta – nei limiti sopra precisati – e il decreto ingiuntivo revocato;
tuttavia, in considerazione della parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata, devono condannarsi le odierne opponenti – in solido tra loro – al pagamento, in favore di (in qualità di CP_2
cessionaria del credito di , della somma di € 15.422,09, come risultante a CP_3
seguito del ricalcolo effettuato dal CTU.
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4, D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, cfr. Cass., Sez. Un., nn. 17405/2012 e 13628/2015), in base al valore del decisum e dell'attività prestata.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati:
- in favore di Controparte_1
compensi nella misura di € 919,00 per la fase di studio ed € 777,00 per la fase introduttiva, avendo la stessa depositato unicamente la comparsa di costituzione e risposta;
- in favore di nella misura di € Parte_4
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone in funzione di giudice
Pag. 13 a 14 unico, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. R.G. 67217 dell'anno
2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
I. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
, e avverso il decreto
[...] Parte_2 Parte_3
ingiuntivo telematico reso inter partes dal Tribunale di Roma il 16.8.2022 nel procedimento n. R.G. 26986/2022;
II. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo telematico emesso da Tribunale di Roma in data 16.8.2022 nel procedimento n. R.G. 26986/2022;
III. condanna gli opponenti , Parte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2 Parte_3
di ella somma di € 15.422,09, Parte_4
oltre interessi legali dal 30/03/2022 al saldo;
IV. condanna gli opponenti , Parte_1 [...]
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_3 [...]
le spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.696,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
V. condanna gli opponenti , Parte_1 [...]
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_3 [...]
le spese del presente giudizio che si Parte_4
liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
VI. pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico esclusivo degli opponenti.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025.
Il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott.ssa Eleonora Liberali.
Pag. 14 a 14
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67217 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, e vertente tra
(C.F. e P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore,
(C.F. , Parte_2 C.F._1
C.F. ), Parte_3 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dagli avv. Massimo Giangregorio e Canio Francesco Muscio, ed elettivamente domiciliati presso il seguente indirizzo PEC , Email_1
- opponenti
e
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Maria
RA IB, presso il cui studio sito in via Cola di Rienzo n. 265, è CP_1
elettivamente domiciliata,
- opposta nonché
P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Pag. 1 a 14 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata all'atto di intervento, dall'avv. Federica Sandulli, ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo PEC , Email_2
- terza intervenuta
Conclusioni delle parti
Per l'opponente: “Voglia Codesto On.le Tribunale, previ gli incumbenti di rito e contrariis rejectis B) NEL MERITO ed anche alla luce dell'esito della c.t.u. espletata B.1) Dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo e comunque riformare, revocare e rigettare l'opposto decreto ingiuntivo, anche per inammissibilità dello stesso, per inesistenza del credito così come previsto, per prescrizione o per difetto di prova dello stesso, nonché per tutti i motivi in premessa e di legge e comunque dichiarare inesistente, e ridotto, nelle misure e per i motivi
e per quant'altro come sopra descritto, ogni avverso credito;
per l'effetto B.2) dichiarare nulla ed illegittima qualsiasi pretesa avanzata dalla convenuta nei confronti di CP_1
parte opponente per tutti i motivi ampiamente dedotti nella narrativa del presente atto;
B.3) dichiarare nulle le fidejussioni rilasciate in favore di parte opposta dai Sigg.ri
[...]
e B.3) accertare e dichiarare il saldo a credito/debito di parte Parte_2 Parte_3
attrice relativo al rapporto in narrativa e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria del credito;
In subordine B.4) dichiarare la compensazione delle dette somme a determinarsi come sopra, spettanti all'opponente, fino alla concorrenza dell'importo portato in decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi, rivalutazioni, accessori e spese;
B.5) accertare e dichiarare illegittima la segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi della Banca d'Italia, azionata dall'istituto di credito nei confronti di parte opponente e , per l'effetto, B.6) ordinare l'immediata cancellazione del nominativo degli opponenti dalla stessa;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.F. ed IVA come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore e difensore antistatario. C) IN VIA RICONVENZIONALE accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, C.1) accertare e dichiarare illegittima la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, azionata dall'istituto di credito nei confronti di parte attrice e per l'effetto, C.2) ordinare l'immediata cancellazione del nominativo del ricorrente dalla stessa;
consequenzialmente C.3) condannare la Banca
Pag. 2 a 14 opposta al risarcimento dei danni cagionati a parte opponente dalla illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, tanto a livello economico (per danno emergente e lucro cessante) sia per perdita di chances, sia a livello
d'immagine e sia a livello biologico (per danno esistenziale ed alla vita di relazione) nella misura di €.25.000,00.= ovvero nella minore misura a risultare di giustizia ovvero determinata secondo equità”.
Per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via preliminare: Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale: Rigettare integralmente la svolta opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto, accertando la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via principale: Accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria nei confronti degli opponenti e , anche in considerazione Parte_2 Parte_3
dell'autonomia del contratto di garanzia da questi sottoscritto, con conseguente preclusione della possibilità di proporre eccezioni relative a validità ed efficacia delle obbligazioni principali;
In via subordinata: Nel denegato e non creduto caso di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la fondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e condannare comunque gli opponenti al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta (comunque contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), oltre a interessi come da contratto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre a spese generali”.
Per la terza intervenuta “Voglia Controparte_2
l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: In via preliminare: Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via principale: Rigettare integralmente la svolta opposizione perché totalmente infondata in fatto e diritto, accertando la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via principale: Accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria nei confronti degli opponenti e , Parte_2 Parte_3
Pag. 3 a 14 anche in considerazione dell'autonomia del contratto di garanzia da questi sottoscritto, con conseguente preclusione della possibilità di proporre eccezioni relative a validità ed efficacia delle obbligazioni principali. In via subordinata: Nel denegato e non creduto caso di revoca o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, la fondatezza delle pretese creditorie dell'opposta e condannare comunque gli opponenti al pagamento degli importi di cui all'ingiunzione, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta (comunque contenuta entro lo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), oltre a interessi come da contratto. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze”.
Oggetto: contratti bancari.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Roma, Controparte_1
chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo telematico emesso
[...]
nell'ambito del procedimento n. R.G. 26986/2022 nei confronti di
[...]
, e con cui Parte_1 Parte_2 Parte_3
veniva loro intimato il pagamento della somma di € 15.721,90, oltre interessi e spese, sulla base del contratto di conto corrente n. 14141 datato 6.4.2004 e dell'apertura di credito in c/c fino alla concorrenza di € 15.000,00 datata 1.4.2015 stipulati con la società, nonché del contratto di fideiussione, anch'esso datato 1.4.2015, stipulato con e Pt_2 Parte_3
Avverso detto decreto ingiuntivo , Parte_1 [...]
e proponevano opposizione con atto di citazione Parte_2 Parte_3
notificato in data 26.10.2022, con il quale chiedevano al Tribunale: la revoca del decreto opposto, la cancellazione dei loro nominativi dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, e la condanna, in via riconvenzionale, dell'ingiungente banca al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima segnalazione “a sofferenza”.
A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti deducevano, nell'ordine:
- di “disconoscere integralmente tutta la documentazione versata in atti” (cfr. p. 4 citazione), non avendo essi “mai sottoscritto un contratto con il citato istituto di credito, così come sono stati [….] prodotti”, atteso che i moduli prestampati sarebbero stati “firmati in bianco” e “compilati solo successivamente dagli addetti
Pag. 4 a 14 della banca opposta”;
- la violazione dell'art. 117 TUB, per non aver la banca opposta redatto i contratti oggetto di causa per iscritto, previo consenso informato dei clienti, e per non aver consegnato a questi ultimi copia del documento contrattuale;
- la nullità totale della fideiussione rilasciata, in quanto riproponente lo schema
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia;
- la violazione, da parte della banca opposta, del principio di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., non avendo gli opponenti mai ricevuto alcuna comunicazione in merito ai predetti contratti;
- la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del provvedimento monitorio opposto;
- la possibilità che la banca “abbia omesso di convenire per iscritto la misura degli interessi applicati al rapporto medesimo, ovvero abbia concretamente applicato interessi debitori in misura ben diversa rispetto a quella pattuita per iscritto” (cfr. p.
9-10 citazione), con conseguente sostituzione del tasso convenzionale non pattuito per iscritto e indeterminabile con quello legale;
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, da parte della banca, degli interessi passivi e delle altre competenze, con conseguente violazione del divieto di anatocismo e, quindi, nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c. della relativa clausola contrattuale;
- la nullità sopravvenuta della clausola determinativa del saggio d'interesse per superamento del tasso soglia-usura;
- l'illegittimità della segnalazione “a sofferenza” effettuata dall'opposta presso la centrale rischi della Banca d'Italia;
- il conseguente danno professionale, all'immagine e alla vita di relazione cagionato agli opponenti dall'illegittima segnalazione.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto, con condanna degli intimati al pagamento della somma ingiunta.
Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., si costituiva in giudizio CP_2 [...]
deducendo di agire in qualità di cessionaria ex art. 58 Controparte_2
TUB di crediti in blocco facenti capo all'odierna opponente, tra cui quello per cui è causa,
Pag. 5 a 14 e riportandosi a tutte le difese e conclusioni già spiegate da quest'ultima.
Instaurato il contraddittorio, respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, definito il tema della lite, disposta ed espletata CTU contabile, all'udienza del 12.5.2025 venivano precisate le conclusioni;
quindi, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L'opposizione è fondata, entro i limiti di seguito esposti.
1. Sulla dedotta insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Anzitutto, in via preliminare, occorre rammentare che, per consolidata giurisprudenza,
l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un mezzo di impugnazione, ma introduce un giudizio ordinario di cognizione che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità dell'ingiunzione, ma che si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto. In tale giudizio, dunque, il giudice è investito del potere-dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta, che riveste la posizione sostanziale di attore, e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto.
Ebbene, sulla base di tali premesse, risulta a questo punto irrilevante, nella presente fase di cognizione, la natura incerta, illiquida o inesigibile della pretesa azionata in fase monitoria, ovvero l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. – lamentata dagli odierni opponenti – avendo il giudice dell'opposizione il compito di vagliare la fondatezza del diritto dedotto in giudizio con l'iniziale ricorso, a prescindere da valutazioni o considerazioni sulla sussistenza, a suo tempo, delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 7020/2019).
2. Sul disconoscimento effettuato dagli opponenti nell'atto di opposizione.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che non può riconoscersi efficacia al disconoscimento effettuato dagli opponenti nell'atto di citazione, essendo stato formulato in maniera del tutto generica con riguardo all'oggetto – ricomprendente in
Pag. 6 a 14 maniera indiscriminata tutta la non meglio precisata documentazione versata in atti dalla banca opposta, nonché la circostanza fattuale di essere stati resi edotti del contenuto dei moduli firmati –, senza indicazione degli elementi di difformità che si intendono contestare.
Sul punto, infatti, deve prestarsi adesione al consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214
c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (cfr., ad es., Cass. n. 24456/2011 e Cass. n. 12448/2012)”
(così, Cass. sez. 2, 22/01/2018 n. 1537, punto 5 in motivazione)” (Cass., sez. 3, n. 35290 del
2023); nello stesso senso, “Il disconoscimento della propria sottoscrizione deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012, Rv. 623355 - 01); inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004, Rv. 575966 - 01)” (Cass., sez.
5, n. 17313 del 2021).
Ebbene, nel caso di specie, gli opponenti hanno omesso di indicare gli specifici profili di volta in volta contestati, limitandosi a un generico e generale disconoscimento di ogni produzione effettuata dalla banca opposta, in ogni sua parte ed elemento.
Con riguardo, poi, alla deduzione inerente al presunto riempimento in bianco dei moduli
– i quali sarebbero stati compilati ad opera della banca solo a seguito di sottoscrizione da parte degli opponenti – deve evidenziarsi come tale circostanza sia rimasta del tutto sfornita di dimostrazione, non avendo parte opponente corroborato la propria asserzione con alcuna prova (o quantomeno principio di prova). Del resto, una simile dimostrazione non avrebbe potuto essere raggiunta neppure attraverso la richiesta CTU
Pag. 7 a 14 grafologica, atteso che nei contratti per cui è causa (prodotti da parte opposta in sede di costituzione) non sono presenti parti compilate a mano, rispetto alle quali appurare la posteriorità o meno della sottoscrizione. Né, ove fossero mai presenti parti compilate a mano, la posteriorità di queste ultime rispetto alla sottoscrizione riportata in calce avrebbe potuto essere ricavata da una consulenza grafologica volta a far emergere una discrasia tra la grafia utilizzata nella compilazione dei moduli e quella caratterizzante le sottoscrizioni.
Sulla base di tali considerazioni, e in applicazione dei princìpi di diritto sopra enunciati, deve pertanto ritenersi privo di efficacia il disconoscimento operato da parte opponente, sicché deve affermarsi la riconducibilità dei contratti di conto corrente, apertura di credito e di fideiussione, così come prodotti dalla banca in sede di ricorso monitorio, nonché depositati in allegato alla comparsa di costituzione della presente fase, agli odierni opponenti.
3. Sulla nullità della fideiussione del 1°.
4.2015 rilasciata da Parte_2
e
[...] Parte_3
Quanto alla garanzia personale prestata da e deve Parte_2 Parte_3
anzitutto rilevarsi come – diversamente da quanto sostenuto dalla banca opposta e da nei propri scritti – l'atto negoziale in esame sia da ricondurre entro lo schema CP_2
tipico della fideiussione c.d. omnibus, e non entro quello del contratto autonomo di garanzia.
Sul punto, infatti, in adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass., sez. I, ord. n. 13666/2025), giova rammentare che la previsione, all'interno del contratto, dell'obbligo del fideiussore di pagare
“immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta” (cfr. clausola n. 7 del contratto in esame), non è idonea a qualificare il negozio in esame come contratto autonomo di garanzia, anziché fideiussione, essendo a tal fine condizione necessario (sebbene da sola non sufficiente) l'inserimento di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, e permanendo comunque – anche in tale ultimo caso – l'obbligo per il giudice di merito di interpretare la volontà delle parti alla luce della lettura dell'intero contratto, allo scopo di verificare se tale clausola miri effettivamente a escludere o meno l'accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Pag. 8 a 14 Sulla base di tali premesse, deve pertanto affermarsi la natura di fideiussione della garanzia oggetto di causa.
Ciò posto, può pertanto procedersi all'esame dell'eccezione di nullità totale del contratto sollevata dall'opponente. La censura in esame non può essere accolta.
Sul punto, deve evidenziarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, né il modello ABI, né il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005
– che ha ritenuto tale modello violativo dell'art. 2, l. n. 287/1990 – possono dirsi noti al
Tribunale sulla base del principio iura novit curia, dal momento che nessuno dei due atti costituisce fonte del diritto.
E infatti, deve rammentarsi che “tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni)” (Cass., sez. III, ord. n. 33472/2024); né, con riguardo ai due atti in esame, può invocarsi la conoscibilità degli stessi in termini di “fatto” notorio.
Ne deriva, pertanto, che, in difetto della produzione in giudizio da parte degli opponenti degli atti summenzionati, l'eccezione di nullità deve essere rigettata per difetto di prova.
4. Sulla nullità dei contratti di conto corrente n. 14141 del 6.4.2002 e di apertura di credito del 1°.
4.2015 stipulati da Parte_1
e/o delle relative clausole.
[...]
Quanto ai contratti di conto corrente e apertura di credito, deve evidenziarsi che gli odierni opponenti ne denunciano la nullità sotto plurimi profili.
4.a) Anzitutto, non può essere accolta l'eccezione di nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB, avendo la banca opposta prodotto, sia in sede monitoria sia nella presente fase a cognizione piena, i relativi documenti contrattuali, che attestano l'avvenuta stipula per iscritto.
4.b) In secondo luogo, neppure può essere accolta la censura che fa leva sulla mancata
Pag. 9 a 14 consegna, da parte della banca, della copia dei documenti contrattuali, atteso che la consegna materiale di una copia del contratto bancario non costituisce “co-elemento” del requisito formale di cui all'art. 117 TUB, la cui omissione comporta la nullità del negozio.
Sul punto, deve richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, “da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava, dunque, che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello scritto. Appurato che la consegna non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione l'insegnamento per cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità” (cfr. Cass.,
Sez. U., 8 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), sicché, in ultima analisi, deve concludersi che “in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produttiva di alcuna nullità” (Cass., sez. I, ord. n. 18230 del 3.7.2024)”.
4.c) Allo stesso modo, non può essere accolta la censura attinente alla violazione, da parte della banca, del principio di buona fede oggettiva di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. E invero, deve evidenziarsi che la stessa è stata formulata in maniera del tutto generica, essendosi parte opponente limitata ad affermare che la violazione di tali norme sarebbe derivata dal fatto che la banca non avrebbe mai recapitato “alcuna comunicazione bancaria in merito al predetto contratto su modulo prestampato fattogli firmare in bianco”
(cfr. p. 8 citazione). Peraltro, deve evidenziarsi come dalla asserita violazione delle norme in esame parte opponente non fa derivare alcuna conseguenza, atteso che, per un verso, essa non ha né allegato né provato che tale condotta sia stata foriera di danno risarcibile, e che, per altro verso, deve escludersi che la violazione di norme comportamentali – come quelle in oggetto – possa provocare l'invalidità dei negozi censurati (cfr. Cass., Sez. U., 8 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725 già cit.).
In ultima analisi, con tale censura gli opponenti reiterano le violazioni già denunciate mediante gli altri motivi di opposizione, la cui infondatezza è già stata oggetto di scrutinio nei precedenti paragrafi.
4.d) In quarto luogo, gli opponenti denunciano la “possibilità” che la banca “abbia
Pag. 10 a 14 omesso di convenire per iscritto la misura degli interessi applicati al rapporto medesimo, ovvero abbia concretamente applicato interessi debitori in misura ben diversa rispetto a quella pattuita per iscritto” (cfr. p.
9-10 citazione). Tale censura non può trovare accoglimento.
E infatti, premessa la genericità e la formulazione del tutto ipotetica di tale deduzione, non può non rilevarsi come dal contratto di apertura di credito in c/c (prodotto dalla banca opposta in sede di costituzione) e dai documenti contrattuali inerenti alle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente (prodotti dall'intervenuta in sede di memoria di replica ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del 18.1.2024), CP_2
risulta la avvenuta pattuizione per iscritto degli interessi. Né parte opponente ha provato che gli interessi debitori concretamente applicati dalla banca sono stati diversi da quelli espressamente previsti nei contratti, così confinando la censura svolta al rango di mera ipotesi indimostrata.
4.e) In quinto luogo, parte opponente fa valere la nullità sopravvenuta della clausola determinativa del saggio di interesse per superamento del tasso soglia-usura. Sul punto, deve evidenziarsi che la relativa censura è formulata in maniera del tutto generica, essendosi limitati gli opponenti all'enunciazione della disciplina e della giurisprudenza applicabili in caso di interessi usurari, e avendo apoditticamente affermato che il superamento del tasso soglia-usura sarebbe occorso nel caso di specie (cfr. p. 16 citazione: “profilandosi in caso di superamento del tasso soglia - che riteniamo essersi verificato nel rapporto de qua - una ipotesi di nullità sopravvenuta”), senza esternare le ragioni per le quali reputano essersi verificato tale superamento con specifico riguardo ai contratti oggetto di causa, e senza allegare elementi né indicare indici in tal senso.
Per tali ragioni, la censura così formulata non può ritenersi accoglibile.
4.f) Deve, per contro, accogliersi la censura relativa alla violazione, da parte della banca opposta, del divieto di anatocismo, mediante l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle altre competenze.
Sul punto, devono condividersi i risultati cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio (cfr.
CTU depositata telematicamente il 27.9.2024), il quale ha condotto le proprie indagini in conformità al mandato ricevuto, pervenendo a conclusioni scevre da vizi logici, sicché esse possono essere fatte proprie nella presente sede.
Pag. 11 a 14 E invero, in ottemperanza a quanto prescritto con il quesito formulato con ordinanza del
4.3.2024, il consulente ha adottato i seguenti criteri: “- addebito trimestrale degli interessi maturati dall'origine del rapporto (06/04/2004) e sino al 31/12/2013, risultando pattuita sulla base della documentazione contrattuale in atti la reciprocità trimestrale della capitalizzazione degli interessi;
- esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016; - esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi passivi per il periodo successivo alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, non risultando dalla documentazione in atti che il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4 co. 5 della citata delibera per l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
- applicazione del tasso di interesse contrattualmente pattuito ovvero modificato dalla secondo le variazioni via via CP_1
intervenute e risultanti dagli estratti conto” (cfr. p. 12 della CTU).
Quindi, “per il calcolo finale si è proceduto partendo dall'ultimo saldo al 01/03/2022
(risultante dalla lista movimenti in atti) pari all'importo a debito di euro 15.721,90, cui sono state stornate le competenze trimestrali addebitate dalla nell'intero periodo CP_1
del rapporto, pari all'importo complessivo di euro 11.595,14 ottenendo il saldo a debito, al netto delle competenze trimestrali, di euro 4.126,76. A tale saldo sono state, quindi, imputate le competenze trimestrali rideterminate in attuazione dei criteri sopra enunciati, per un totale complessivo a debito di euro 11.295,33” (cfr. p. 12 cit.), di talché “il saldo finale del conteggio eseguito evidenzia al 26/10/2022 (data di notifica dell'atto di citazione) un debito del correntista nei confronti della di euro 15.422,09, con una CP_1
differenza a favore del correntista di euro 299,81 rispetto al saldo risultante negli estratti di conto corrente” (cfr. p. 13 della CTU).
Ne deriva, pertanto, che il decreto ingiuntivo – recante la somma di € 15.721,90 – dovrà essere revocato, e le odierne opponenti dovranno essere condannate al pagamento della minor somma pari a € 15.422,09.
5. Sulla segnalazione presso la centrale rischi della Banca d'Italia e sulla conseguente domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione “a sofferenza” dei nominativi degli opponenti, effettuata dall'opposta presso la centrale rischi della Banca d'Italia, è
Pag. 12 a 14 sufficiente osservare che – anche a prescindere dalla prova dell'avvenuta segnalazione – la effettiva sussistenza di un debito (così come risultante dagli accertamenti compiuti dal
CTU) in capo agli odierni opponenti, è di per sé circostanza idonea a escludere la illegittimità della predetta segnalazione.
Dalla legittimità della segnalazione in parola deriva, pertanto, la conseguente infondatezza anche della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subìti dagli opponenti a causa della segnalazione, attesa la mancanza – nel caso di specie – di un comportamento non jure ex art. 2043 c.c..
***
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere accolta – nei limiti sopra precisati – e il decreto ingiuntivo revocato;
tuttavia, in considerazione della parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata, devono condannarsi le odierne opponenti – in solido tra loro – al pagamento, in favore di (in qualità di CP_2
cessionaria del credito di , della somma di € 15.422,09, come risultante a CP_3
seguito del ricalcolo effettuato dal CTU.
6. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4, D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022 (applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, cfr. Cass., Sez. Un., nn. 17405/2012 e 13628/2015), in base al valore del decisum e dell'attività prestata.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati:
- in favore di Controparte_1
compensi nella misura di € 919,00 per la fase di studio ed € 777,00 per la fase introduttiva, avendo la stessa depositato unicamente la comparsa di costituzione e risposta;
- in favore di nella misura di € Parte_4
919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone in funzione di giudice
Pag. 13 a 14 unico, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. R.G. 67217 dell'anno
2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
I. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
, e avverso il decreto
[...] Parte_2 Parte_3
ingiuntivo telematico reso inter partes dal Tribunale di Roma il 16.8.2022 nel procedimento n. R.G. 26986/2022;
II. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo telematico emesso da Tribunale di Roma in data 16.8.2022 nel procedimento n. R.G. 26986/2022;
III. condanna gli opponenti , Parte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2 Parte_3
di ella somma di € 15.422,09, Parte_4
oltre interessi legali dal 30/03/2022 al saldo;
IV. condanna gli opponenti , Parte_1 [...]
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_3 [...]
le spese del Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.696,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge;
V. condanna gli opponenti , Parte_1 [...]
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_2 Parte_3 [...]
le spese del presente giudizio che si Parte_4
liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
VI. pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico esclusivo degli opponenti.
Così deciso in Roma, il 4.12.2025.
Il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott.ssa Eleonora Liberali.
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