Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 790
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mani della moglie del ricorrente.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del tributo

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento abbia interrotto la prescrizione triennale.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 Statuto del Contribuente per mancata motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto adeguatamente motivato, considerando la pregressa notifica della cartella.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto valida la notifica a mezzo posta, come da consolidata giurisprudenza, perfezionandosi con la spedizione della raccomandata.

  • Rigettato
    Illegittimità degli interessi e sanzioni

    La Corte ha rigettato il ricorso confermando l'atto impugnato, implicitamente ritenendo legittimi interessi e sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 790
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 790
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo