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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7135/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003057214000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe , relativa alla tassa automobilistica del 2015 dell'importo di euro 188,32 contro la Regione Calabria e l'agenzia delle entrate riscossione, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 188,32
Il ricorrente, in particolare, eccepiva:
in via pregiudiziale l'omessa notifica della cartella presupposto m n 03420200018927843000 asseritamente eseguita il 14/3/22 e la prescrizione triennale del tributo.
Evidenziava inoltre la violazione dell'art 7 dello statuto del contribuente per mancata motivazione dell'atto in violazione del diritto di difesa e la nullità della notifica dell'intimazione, poiché avvenuta con il mezzo postale in violazione dell'art 26 DPR 602/73, nonché l'illegittimità degli interessi e sanzioni.
DE si costituiva e produceva la notifica della cartella a mani della moglie del ricorrente, avvenuta con raccomandata del 14/3/22. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria non si costitutiva in giudizio.
All'udienza del 6.2.2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto..
Nella fattispecie l'agente della riscossione, nelle controdeduzioni depositate, ha dimostrato la sussistenza della notifica dell'atto atto interruttivo della prescrizione triennale, costituito dalla cartella di pagamento n
03420200018927843000, ritualmente notificata al ricorrente il 14/3/22 a mani della moglie
Peraltro, è giurisprudenza consolidata che la notifica della cartella e dell'avviso impugnato avvenuta a mezzo posta nel giudizio tributario è perfettamente valida e si perfeziona con la spedizione della raccomandata, senza necessità della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario.
L'atto impugnato è adeguatamente motivato anche in considerazione della pregressa notifica della cartella ben nota al ricorrente, con al conseguenza che il diritto di difesa non è stato in alcun modo compresso.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza sez V in composizione monocratica
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore di agenzia delle entrate riscossione., che si liquidano in complessive euro 143,00, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7135/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249003057214000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe , relativa alla tassa automobilistica del 2015 dell'importo di euro 188,32 contro la Regione Calabria e l'agenzia delle entrate riscossione, con cui si ingiungeva il pagamento della somma di euro 188,32
Il ricorrente, in particolare, eccepiva:
in via pregiudiziale l'omessa notifica della cartella presupposto m n 03420200018927843000 asseritamente eseguita il 14/3/22 e la prescrizione triennale del tributo.
Evidenziava inoltre la violazione dell'art 7 dello statuto del contribuente per mancata motivazione dell'atto in violazione del diritto di difesa e la nullità della notifica dell'intimazione, poiché avvenuta con il mezzo postale in violazione dell'art 26 DPR 602/73, nonché l'illegittimità degli interessi e sanzioni.
DE si costituiva e produceva la notifica della cartella a mani della moglie del ricorrente, avvenuta con raccomandata del 14/3/22. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La Regione Calabria non si costitutiva in giudizio.
All'udienza del 6.2.2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere respinto..
Nella fattispecie l'agente della riscossione, nelle controdeduzioni depositate, ha dimostrato la sussistenza della notifica dell'atto atto interruttivo della prescrizione triennale, costituito dalla cartella di pagamento n
03420200018927843000, ritualmente notificata al ricorrente il 14/3/22 a mani della moglie
Peraltro, è giurisprudenza consolidata che la notifica della cartella e dell'avviso impugnato avvenuta a mezzo posta nel giudizio tributario è perfettamente valida e si perfeziona con la spedizione della raccomandata, senza necessità della relata di notifica dell'ufficiale giudiziario.
L'atto impugnato è adeguatamente motivato anche in considerazione della pregressa notifica della cartella ben nota al ricorrente, con al conseguenza che il diritto di difesa non è stato in alcun modo compresso.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza sez V in composizione monocratica
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore di agenzia delle entrate riscossione., che si liquidano in complessive euro 143,00, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ove richiesto.