Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 870
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata valutazione dell’istanza di legittimo impedimento

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza, ribadendo che l'omessa valutazione dell'istanza di differimento per legittimo impedimento determina nullità assoluta degli atti successivi, inclusa la sentenza. Ha confermato la validità del deposito via PEC per le Corti di appello in tale periodo e ha annullato la sentenza con rinvio.

  • Rigettato
    Decorso del termine di prescrizione

    La Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, specificando che il reato è stato consumato il 12 settembre 2017 e che al termine ordinario di prescrizione (11 marzo 2025) deve aggiungersi il periodo di sospensione previsto dalla legge n. 103 del 2017 (cd. "Orlando"), relativo al periodo tra la data di deposito delle motivazioni e la pronuncia della sentenza di secondo grado. Ha inoltre chiarito l'applicabilità delle diverse discipline sulla prescrizione a seconda del periodo di commissione del reato.

  • Altro
    Insussistenza della prova di falsificazione dell'assegno

    Il motivo è assorbito dalla decisione sulla nullità assoluta per mancata assistenza del difensore.

  • Altro
    Mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen.

    Il motivo è assorbito dalla decisione sulla nullità assoluta per mancata assistenza del difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 870
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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