CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - PIERO MESSINI D'AGOSTINI IA LA NO AN ON NC OR SENTENZA Sul ricorso proposto da: IN UC, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
Rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss.cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone concludeva, con requisitoria scritta, per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di UC IN per il reato di tentata truffa. Si contestava alla stessa di avere presentato all'incasso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Aversa un assegno apparentemente simile all'originale, che era detenuto dall’offeso, Fiore Di Francescantonio, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi accreditare la somma di cinquemila euro.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di UC IN che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 178 e ss. cod. proc. pen,) e vizio di motivazione: l'istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata dal difensore della ricorrente e trasmessa via “pec” all'indirizzo della sezione decidente il 28 ottobre 2024 non veniva considerata;
l'udienza di appello si teneva il l'11 novembre 2024 con la presenza di un difensore nominato di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen.; si sarebbe verificata una nullità assoluta in quanto il processo si sarebbe svolto illegittimamente senza la presenza del difensoredi fiducia dell’imputato;
2.2.violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al decorso del termine di prescrizione, che sarebbe maturato il 12 marzo 2025; 2.3. violazione di legge (art. 56, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato: non vi sarebbe prova della falsificazione dell'assegno non essendo stata dimostrata la falsità della firma, nulla rilevando che la persona offesa avesse nella disponibilità l’assegno originale;
2.4. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine mancato Penale Sent. Sez. 2 Num. 870 Anno 2026 Presidente: VE NN Relatore: ON AN Data Udienza: 19/11/2025 riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.: la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, da un lato, si evidenziava che la ricorrente sarebbe stata legata ad ambienti criminali e, dall’altro, nel quantificare la pena se ne valorizzava la sostanziale incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si specificheranno.
1.1.Circa la mancata valutazione dell’istanza di legittimo impedimento il Collegio ribadisce, in via generale, che l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Del, Rv. 285301 – 01;Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483 - 01). Secondo quanto previsto dall’art. 87-bis d.lgs.n. 150 del 2022 è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. La norma in questione è tuttora vigente come prescrive l’art. 1, comma 9, del decreto ministeriale n. 27 dicembre 2024, n. 206 secondo cui rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata, come disciplinato dall'art. 87-bis del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, in tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche. Ebbene il deposito delle istanze con modalità telematiche per le Corti di appello sarà necessario solo dal 1 gennaio 2027, come previsto dal comma 5 dell’art. 1 delcitato decreto ministeriale: prima di allora, come nel caso di specie, è possibile trasmettere le istanze via “pec”. Nel caso in esame, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento è stata tempestivamente inviata presso uno degli indirizzi di posta certificata della Corte di appello di Napoli indicati dal Ministero;
il difensore allegava anche la ricevuta di accettazione: ciononostante la Corte non esaminava l’istanza e celebrava il processo nominando un difensore ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen. Il Collegio rileva, dunque, la nullità derivante dalla mancata assistenza del difensore nel corso della celebrazione del giudizio di secondo grado ed annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto deduce che il termine di prescrizione è già decorso senza considerare che il reato per cui si procede è stato consumato il 12 settembre 2017, sicché al termine ordinario di prescrizione (che scadrebbe l’11 marzo 2025deve essere aggiunto il termine di previsto dalla legge n. 103 del 2017 cosiddetta “Orlando”, che prevede un allungamento del termine ordinario con il periodo intercorrente tra la data che il il Tribunale ha indicato per il deposito delle motivazioni e la data della pronuncia della sentenza di secondo grado. Si riafferma infatti che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).
1.3. Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN ON NN VE 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;
Rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss.cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone concludeva, con requisitoria scritta, per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di UC IN per il reato di tentata truffa. Si contestava alla stessa di avere presentato all'incasso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Aversa un assegno apparentemente simile all'originale, che era detenuto dall’offeso, Fiore Di Francescantonio, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a farsi accreditare la somma di cinquemila euro.
2. Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione il difensore di UC IN che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 178 e ss. cod. proc. pen,) e vizio di motivazione: l'istanza di rinvio per legittimo impedimento depositata dal difensore della ricorrente e trasmessa via “pec” all'indirizzo della sezione decidente il 28 ottobre 2024 non veniva considerata;
l'udienza di appello si teneva il l'11 novembre 2024 con la presenza di un difensore nominato di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen.; si sarebbe verificata una nullità assoluta in quanto il processo si sarebbe svolto illegittimamente senza la presenza del difensoredi fiducia dell’imputato;
2.2.violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al decorso del termine di prescrizione, che sarebbe maturato il 12 marzo 2025; 2.3. violazione di legge (art. 56, 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato: non vi sarebbe prova della falsificazione dell'assegno non essendo stata dimostrata la falsità della firma, nulla rilevando che la persona offesa avesse nella disponibilità l’assegno originale;
2.4. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine mancato Penale Sent. Sez. 2 Num. 870 Anno 2026 Presidente: VE NN Relatore: ON AN Data Udienza: 19/11/2025 riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.: la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto, da un lato, si evidenziava che la ricorrente sarebbe stata legata ad ambienti criminali e, dall’altro, nel quantificare la pena se ne valorizzava la sostanziale incensuratezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si specificheranno.
1.1.Circa la mancata valutazione dell’istanza di legittimo impedimento il Collegio ribadisce, in via generale, che l'omessa valutazione, da parte del giudice, dell'istanza di differimento dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Del, Rv. 285301 – 01;Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483 - 01). Secondo quanto previsto dall’art. 87-bis d.lgs.n. 150 del 2022 è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. La norma in questione è tuttora vigente come prescrive l’art. 1, comma 9, del decreto ministeriale n. 27 dicembre 2024, n. 206 secondo cui rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata, come disciplinato dall'art. 87-bis del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, in tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche. Ebbene il deposito delle istanze con modalità telematiche per le Corti di appello sarà necessario solo dal 1 gennaio 2027, come previsto dal comma 5 dell’art. 1 delcitato decreto ministeriale: prima di allora, come nel caso di specie, è possibile trasmettere le istanze via “pec”. Nel caso in esame, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento è stata tempestivamente inviata presso uno degli indirizzi di posta certificata della Corte di appello di Napoli indicati dal Ministero;
il difensore allegava anche la ricevuta di accettazione: ciononostante la Corte non esaminava l’istanza e celebrava il processo nominando un difensore ai sensi dell’art. 97, comma 4 cod. proc. pen. Il Collegio rileva, dunque, la nullità derivante dalla mancata assistenza del difensore nel corso della celebrazione del giudizio di secondo grado ed annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto deduce che il termine di prescrizione è già decorso senza considerare che il reato per cui si procede è stato consumato il 12 settembre 2017, sicché al termine ordinario di prescrizione (che scadrebbe l’11 marzo 2025deve essere aggiunto il termine di previsto dalla legge n. 103 del 2017 cosiddetta “Orlando”, che prevede un allungamento del termine ordinario con il periodo intercorrente tra la data che il il Tribunale ha indicato per il deposito delle motivazioni e la data della pronuncia della sentenza di secondo grado. Si riafferma infatti che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).
1.3. Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così è deciso, 19/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN ON NN VE 3