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Sentenza 22 marzo 2022
Sentenza 22 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/03/2022, n. 9953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9953 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI AN nato in [...] il [...] KA MI nato in [...] il [...] avverso la sentenza resa il 13 novembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ST CC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa il 23 ottobre 2013 dal Tribunale di Arezzo, cori cui è stata affermata la responsabilità di RI JA e DU LJ per il reato di ricettazione in concorso di monili in oro e orologi provento di furto, nonché per i reati di contraffazione di una patente di guida e di guida senza patente, rispettivamente loro ascritti. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso, con atto unico sottoscritto dal difensore di fiducia, i due imputati deducendo: 2.1 violazione dell'art. 431 cod. proc.pen. poiché la difesa aveva con l'atto di gravame lamentato l'utilizzazione a fini di prova delle consulenze disposte dal pubblico ministero ed inserite indebitamente nel fascicolo del dibattimento, che il giudice di primo grado aveva ritenuto pienamente utilizzabili, stante il difetto di tempestiva opposizione delle parti. Tale motivazione veniva condivisa dalla corte di appello con una decisione illegittima, poiché non ha in alcun modo vagliato le eccezioni della difesa. Secondo il Penale Sent. Sez. 2 Num. 9953 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/01/2022 ricorrente in caso di procedimento con citazione diretta non può trovare applicazione la preclusione prevista dall'art. 491 cod. proc.pen. , poiché il fascicolo viene formato dal pubblico ministero e non può presumersi il consenso all'inserimento di atti di indagine. La giurisprudenza richiamata dal tribunale riguarda l'utilizzabilità di un atto redatto da un teste citato e ascoltato in giudizio, mentre nel caso in esame la prova non era stata neppure richiesta delle parti, che non hanno rinunziato all'audizione degli agenti di Polizia che avevano redatto la relazione inserita nel fascicolo. 2.2 Violazione degli articoli 62 e 63 cod. proc.pen. poiché la testimonianza dell'agente operante, che ha riferito le dichiarazioni rese dagli imputati al momento del fermo, non è utilizzabile ai sensi degli articoli 62 e 63 codice procedura penale. Di contro la corte ha ritenuto utilizzabile la detta testimonianza anche nella parte in cui riferiva de relato le dichiarazioni degli imputati, poiché le stesse non afferivano al capo di imputazione ma solo al motivo del viaggio degli imputati da Bologna a Roma. Questa motivazione risulta illegittima, poiché le dichiarazioni rese dall'indagato o imputato non possono essere oggetto di testimonianza, a prescindere dall'argomento su cui la stessa verte. 2.3 Violazione di legge in relazione all'art. 157 codice penale, poiché la corte avrebbe dovuto rilevare l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato al capo B della rubrica e commesso il 10 settembre 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei confronti di RI JA e nei limiti che verranno precisati. 1.1 La prima censura è manifestamente infondata,poiché anche recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire che l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall'art. 491, comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 24635 del 04/02/2021 Ud. (dep. 24/06/2021 ) Rv. 281781 - 02) Il ricorrente ha riconosciuto di non essersi tempestivamente opposto all'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali relativi agli accertamenti tecnici compiuti sulle patenti e ,secondo consolixtorientamento,è utilizzabile ai fini della decisione, in difetto di tempestiva opposizione delle parti, l'atto erroneamente inserito nel fascicolo per il dibattimento, salvo che si tratti di atto inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. perchè acquisito secondo un procedimento "contra legem". (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'atto acquisito era costituito dagli accertamenti tecnici compiuti dai tecnici dell'ARPA di cui si era avvalsa la polizia giudiziaria, ne ha escluso l'inutilizzabilità, in quanto è l'art. 348, comma quarto, cod. proc. pen. a prevedere che la polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee per il compimento di atti che richiedono specifiche competenze tecniche). (Sez. 3, Sentenza n. 24410 del 05/04/2011 2 Ud. (dep. 17/06/2011 ) Rv. 250806 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 33387 del 08/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008 ) Rv. 241573 - 01) Nè l'atto in questione può essere definito contra legem poiché l'art. 348 c.p.p., comma 4 contempla espressamente~ il potere della polizia giudiziaria,quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,di avvalersi di persone idonee le quali, peraltro, non possono rifiutare la propria opera. 1.2 La seconda censura è inammissibile perché generica in quanto, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l'imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo). (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269218 - 01. Il motivo è peraltro manifestamente infondato poiché, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, il giudizio di colpevolezza non si fonda sulle contrastanti dichiarazioni rese dagli imputati in occasione del controllo, ma sull'atteggiamento di nervosismo osservato dal verbalizzante, che poteva riferire al riguardo trattandosi di fatto caduto sotto la sua percezione;
sul rinvenimento a bordo dell'autovettura dei monili rubati;
sulla costatazione che l'auto proveniva da Bologna, come attestato dal biglietto del casello da cui era entrata in autostrada, ed ancora sull'assenza di adeguate giustificazioni in ordine al possesso da parte dagli imputati nel corso del giudizio. 1.3 II terzo motivo è fondato poiché il reato contravvenzionale di guida senza patenteascritto al Krjstic è stato depenalizzato e permane la rilevanza penale di tale condotta solo se vi sia una recidiva nel biennio;
nel caso in esame questa recidiva non è stata contestata, né è stata ritenuta e pertanto la depenalizzazione ha estinto il reato prima ancora della sopravvenuta prescrizione. Di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente al reato di guida senza patente ascritto al Krjstic, con l'eliminazione della relativa pena. 4.L'inammissibilità del ricorso di DU impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI JA limitatamente al reato di guida senza patente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni 15 di reclusione ed euro 200 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di KR JA. 3 Dichiara inammissibile il ricorso di DU LJ che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 gennaio 2022 il consigliere estensore AR EL OR Il Presidente IO RG
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ST CC che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa il 23 ottobre 2013 dal Tribunale di Arezzo, cori cui è stata affermata la responsabilità di RI JA e DU LJ per il reato di ricettazione in concorso di monili in oro e orologi provento di furto, nonché per i reati di contraffazione di una patente di guida e di guida senza patente, rispettivamente loro ascritti. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso, con atto unico sottoscritto dal difensore di fiducia, i due imputati deducendo: 2.1 violazione dell'art. 431 cod. proc.pen. poiché la difesa aveva con l'atto di gravame lamentato l'utilizzazione a fini di prova delle consulenze disposte dal pubblico ministero ed inserite indebitamente nel fascicolo del dibattimento, che il giudice di primo grado aveva ritenuto pienamente utilizzabili, stante il difetto di tempestiva opposizione delle parti. Tale motivazione veniva condivisa dalla corte di appello con una decisione illegittima, poiché non ha in alcun modo vagliato le eccezioni della difesa. Secondo il Penale Sent. Sez. 2 Num. 9953 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 14/01/2022 ricorrente in caso di procedimento con citazione diretta non può trovare applicazione la preclusione prevista dall'art. 491 cod. proc.pen. , poiché il fascicolo viene formato dal pubblico ministero e non può presumersi il consenso all'inserimento di atti di indagine. La giurisprudenza richiamata dal tribunale riguarda l'utilizzabilità di un atto redatto da un teste citato e ascoltato in giudizio, mentre nel caso in esame la prova non era stata neppure richiesta delle parti, che non hanno rinunziato all'audizione degli agenti di Polizia che avevano redatto la relazione inserita nel fascicolo. 2.2 Violazione degli articoli 62 e 63 cod. proc.pen. poiché la testimonianza dell'agente operante, che ha riferito le dichiarazioni rese dagli imputati al momento del fermo, non è utilizzabile ai sensi degli articoli 62 e 63 codice procedura penale. Di contro la corte ha ritenuto utilizzabile la detta testimonianza anche nella parte in cui riferiva de relato le dichiarazioni degli imputati, poiché le stesse non afferivano al capo di imputazione ma solo al motivo del viaggio degli imputati da Bologna a Roma. Questa motivazione risulta illegittima, poiché le dichiarazioni rese dall'indagato o imputato non possono essere oggetto di testimonianza, a prescindere dall'argomento su cui la stessa verte. 2.3 Violazione di legge in relazione all'art. 157 codice penale, poiché la corte avrebbe dovuto rilevare l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato al capo B della rubrica e commesso il 10 settembre 2012. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato nei confronti di RI JA e nei limiti che verranno precisati. 1.1 La prima censura è manifestamente infondata,poiché anche recentemente questa Corte ha avuto modo di ribadire che l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica, ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall'art. 491, comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3 - , Sentenza n. 24635 del 04/02/2021 Ud. (dep. 24/06/2021 ) Rv. 281781 - 02) Il ricorrente ha riconosciuto di non essersi tempestivamente opposto all'inserimento nel fascicolo del dibattimento dei verbali relativi agli accertamenti tecnici compiuti sulle patenti e ,secondo consolixtorientamento,è utilizzabile ai fini della decisione, in difetto di tempestiva opposizione delle parti, l'atto erroneamente inserito nel fascicolo per il dibattimento, salvo che si tratti di atto inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen. perchè acquisito secondo un procedimento "contra legem". (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale l'atto acquisito era costituito dagli accertamenti tecnici compiuti dai tecnici dell'ARPA di cui si era avvalsa la polizia giudiziaria, ne ha escluso l'inutilizzabilità, in quanto è l'art. 348, comma quarto, cod. proc. pen. a prevedere che la polizia giudiziaria possa avvalersi di persone idonee per il compimento di atti che richiedono specifiche competenze tecniche). (Sez. 3, Sentenza n. 24410 del 05/04/2011 2 Ud. (dep. 17/06/2011 ) Rv. 250806 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 33387 del 08/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008 ) Rv. 241573 - 01) Nè l'atto in questione può essere definito contra legem poiché l'art. 348 c.p.p., comma 4 contempla espressamente~ il potere della polizia giudiziaria,quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,di avvalersi di persone idonee le quali, peraltro, non possono rifiutare la propria opera. 1.2 La seconda censura è inammissibile perché generica in quanto, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Fattispecie in tema di acquisizione di informazioni provenienti da una società maltese, che l'imputato asseriva utilizzabili solo per i reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo). (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269218 - 01. Il motivo è peraltro manifestamente infondato poiché, a dispetto di quanto sostenuto in ricorso, il giudizio di colpevolezza non si fonda sulle contrastanti dichiarazioni rese dagli imputati in occasione del controllo, ma sull'atteggiamento di nervosismo osservato dal verbalizzante, che poteva riferire al riguardo trattandosi di fatto caduto sotto la sua percezione;
sul rinvenimento a bordo dell'autovettura dei monili rubati;
sulla costatazione che l'auto proveniva da Bologna, come attestato dal biglietto del casello da cui era entrata in autostrada, ed ancora sull'assenza di adeguate giustificazioni in ordine al possesso da parte dagli imputati nel corso del giudizio. 1.3 II terzo motivo è fondato poiché il reato contravvenzionale di guida senza patenteascritto al Krjstic è stato depenalizzato e permane la rilevanza penale di tale condotta solo se vi sia una recidiva nel biennio;
nel caso in esame questa recidiva non è stata contestata, né è stata ritenuta e pertanto la depenalizzazione ha estinto il reato prima ancora della sopravvenuta prescrizione. Di conseguenza si impone l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente al reato di guida senza patente ascritto al Krjstic, con l'eliminazione della relativa pena. 4.L'inammissibilità del ricorso di DU impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI JA limitatamente al reato di guida senza patente perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni 15 di reclusione ed euro 200 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di KR JA. 3 Dichiara inammissibile il ricorso di DU LJ che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 14 gennaio 2022 il consigliere estensore AR EL OR Il Presidente IO RG