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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4286/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4286/2023
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 9,40 innanzi al dott. Silvia Orani, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. SEBASTIANO FABIO sost. dall' Avv. TAMARA CORAZZA
SHIRLEY;
per parti convenute l'Avv. GIACOMO GIANNETTI.
Person Sono altresì presenti ai fini del rispettivo tirocinio, la dott.ssa e la Persona_1
Perso dott.ssa Persona_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L' Avv. TAMARA CORAZZA SHIRLEY conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente a cui si riporta. Insiste come in atti per la revoca della compravendita del 2018.
L'Avv. GIACOMO GIANNETTI nulla oppone e in ogni caso accetta la rinuncia parziale alla domanda attorea come oggi precisata. Insiste per l'ammissione dei mezzi di prova chiesti con comparsa di costituzione e risposta e reiterati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc. Insiste nelle proprie conclusioni come precisate nella comparsa.
Il Giudice, dato atto, rinvia alle ore 13,00 per la lettura della sentenza.
I Difensori a questo punto rinunciano alla lettura.
Alle ore 13,00 viene riaperto il verbale.
Il Giudice dà lettura della Sentenza che segue, che si intende in tal modo pubblicata.
pagina 1 di 21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4286/2023 promossa da:
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle CO
Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi ), in persona del l.r.p.t., rappresentata da P.IVA_1
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2
Avv. Luca Ceccherini, giusta procura del 09.07.2019 autenticata dal notaio di Persona_5
Milano rep. 800 - racc. 523 (doc. 3), rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO SEBASTIANO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._1
Vicenza, via Cengio n. 15
ATTRICE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), e (C.F. ) in persona del l.r.p.t., C.F._3 CP_5 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'Avv. GIACOMO GIANNETTI (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in FI (FI), C.so G.
Matteotti n. 16
CONVENUTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “IN VIA PRINCIPALE: 1) pronunciarsi la revoca ex art.
2901 c.c. e dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice del seguente atto di compravendita del 16 ottobre 2018, a rogito del Notaio Dott.ssa di Persona_6
pagina 2 di 21 Carmignano (PO) rep. n. 10179 - racc. n. 8922, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di
Pisa, Servizi di pubblicità Immobiliare di Volterra in data 22.10.2018 ai nn. reg. gen 8235, e reg. part. n. 5881 avente ad oggetto i seguenti immobili, facenti parte del complesso immobiliare già adibito ad essiccatoio del tabacco, con prevalente destinazione artigianale, con uffici ed abitazioni sito in FI (Fi), località Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri, e precisamente: - appartamento per civile abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di
FI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 539, categoria A/3, classe 2, vani
2,5, superficie catastale totale mq 57, totale escluse aree scoperte mq 57, rendita catastale euro
200,13, via Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 1 (cfr planimetria allegato C alla compravendita); - area urbana di mq 735 censita al Catasto Fabbricati del Comune di
FI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 579 (ex foglio 62, particella 18, subalterno 510), via Vittorio Barbieri;
- impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, in particolare i resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e il parcheggio censiti al Catasto Fabbricati del
Comune di FI (Fi) al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531 e 552;
2) nonché ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di
Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3) ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda sul foglio 62, particella 18 subalterno 578 presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, stante la rinuncia attorea alla domanda solo nell'indicato subalterno 578; IN VIA DI
SUBORDINE: 4) nel caso in cui tali beni anzidetti non si trovino più nel patrimonio dei convenuti, per essere stati alienati medio tempore a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, accertata la sussistenza dei requisiti della domanda proposta in via principale, condannarsi i convenuti a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., o avendo a riferimento il prezzo dell'eventuale compravendita, oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
IN OGNI CASO: 5) condannarsi
i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese (generali incluse), i diritti e gli onorari di causa, oltre IVA e CPA. IN VIA ISTRUTTORIA DOCUMENTALE: si conclude come da memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c., insistendo sia per il rigetto dell'istanza avversaria di presunta inammissibilità della produzione documentale dell'attrice (in quanto i documenti sono stati prodotti tempestivamente con la prima e seconda memoria istruttoria), sia per il rigetto integrale
pagina 3 di 21 delle istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili, eccessivamente generiche e irrilevanti per la soluzione della controversia oggetto del presente giudizio”.
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE: “Affinché il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: -in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per i motivi in narrativa esposti e, per CO
l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa proposte nel presente giudizio;
-in ogni caso, rigettare nel merito tutte le domande proposte dalla parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi in narrativa esposti. Con vittoria di spese e compensi di lite, da determinarsi con l'aumento del 30% per la redazione con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione, nonché la navigazione all'interno dell'atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 1 bis del D.M. 10.3.14 n. 55”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio CO
, e chiedendo, in via Controparte_3 Controparte_4 CP_5 principale, dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 16 ottobre 2018 con il quale ha trasferito a il diritto di CP_5 Controparte_4
usufrutto vitalizio e a il diritto di nuda proprietà su alcuni degli immobili Controparte_3
di sua proprietà facenti parte del complesso immobiliare sito in FI (FI), località
Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri, e ordinarsi l'annotazione della sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità e, in via subordinata, nel caso di inopponibilità dell'emananda sentenza per essere stati detti beni immobili medio tempore alienati a terzi o per altro motivo, condannarsi le convenute al pagamento del controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura da determinarsi in corso di causa tramite C.T.U. o avuto riguardo al prezzo dell'eventuale compravendita, oltre svalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice ha dedotto:
- che con contratto di conto corrente ipotecario n. 200598,09 del 10/06/2009 a rogito del Notaio di Empoli rep. 28135 racc. 11413, erano stati messi a disposizione della società Persona_7
da parte della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. euro 3.000.000,00 da Parte_1
utilizzarsi sul conto corrente n. 200598 aperto presso la filiale di FI;
pagina 4 di 21 - che detta apertura di credito veniva garantita da ipoteca volontaria su un complesso immobiliare industriale sito nel Comune di Empoli, località Case Nuove, via Ormicello n. 48, identificato catastalmente al foglio 37 particelle n. 165 sub 501 unita alle particelle 52 sub 500, 55 sub 502 e
56 sub 500 di cui al foglio 45 e su un appezzamento di terreno agricolo identificato al catasto terreni foglio 45 particelle 390 e 391;
- che, in data 19/12/2012, era stato stipulato un atto di proroga della durata dell'apertura di credito limitatamente alla somma di euro 2.600.000,00, a rogito del Notaio rep. Persona_7
31047 racc. 13169, registrato a Empoli il 28.12.2012 al n. 7482 serie 1T;
- che e hanno sottoscritto per la convenuta la CP_6 Controparte_7 CP_5
fideiussione del 29/06/2009, per un importo pari alla quota del 40% del debito derivante dall'apertura di credito concessa a e fino alla somma massima di euro Parte_1
1.200.000,00;
- che detta garanzia era stata successivamente confermata con atto del 30/12/2014;
- che a causa dell'irregolare andamento dei rapporti bancari e della maturazione di un ingente saldo debitorio, erano state revocate le aperture di credito in data 22/01/2016, ed era stato richiesto a l pagamento della somma di euro 1.200.000,00 in favore della CP_5 CP_8
- che la somma dovuta alla data del 18/02/2016 di passaggio a sofferenza del credito ammontava ad euro 2.728.484,91, come risulta dall'estratto conto integrale prodotto;
- che, in data 21/04/2016, Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. aveva comunicato il passaggio a contenzioso della posizione, intimando contestualmente alla debitrice principale
[...]
e ai suoi garanti di non compiere atti dispositivi dei rispettivi patrimoni;
Parte_1
- di essere divenuta titolare del credito nei confronti di comprensivo di ogni Parte_1
accessorio e garanzia, a seguito della cessione in blocco di crediti da parte di Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. - poi fusa per incorporazione in - di cui Controparte_9 all'avviso pubblicato ex art. 58 del Testo Unico Bancario sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 16.12.2017, parte seconda n. 148, come attestato dalla dichiarazione di cessione proveniente dall'istituto bancario cedente;
- che con atto di compravendita del 16/10/2018 a rogito del notaio di Persona_6
Carmignano, rep. n. 10179, racc. n. 8922, trascritto in data 22/10/2018, in CP_5
persona del proprio legale rappresentante e presidente del Consiglio di amministrazione CP_6
aveva trasferito a e a rispettivamente, il diritto di
[...] Controparte_4 Controparte_3 pagina 5 di 21 usufrutto vitalizio e di nuda proprietà su alcuni beni immobili di sua proprietà facenti parte del complesso immobiliare sito in FI (FI), località Palagetto-Petruccola, via Vittorio
Barbieri, e precisamente un appartamento per civile abitazione censita al Catasto Fabbricati del
Comune di FI (FI) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 539, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 57, totale escluse aree scoperte mq 57, rendita catastale euro 200,13, via Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 1; un'area urbana di mq
735 censita al Catasto Fabbricati del Comune di FI (FI) al foglio 62 dalla particella
18 subalterno 510, via Vittorio Barbieri, p. T;
impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e il parcheggio censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
FI (FI) al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531 e 552;
- che aveva alienato i beni immobili in questione liberi da gravami con chiaro CP_5
intento distrattivo, essendosi fatta rilasciare da parte di altro istituto di credito, la Cassa di
Risparmio di Pisa il consenso alla restrizione dell'ipoteca del 15/11/2003 iscritta a garanzia di un mutuo limitatamente a soli beni oggetto della compravendita;
- che dalla lettura dell'atto di compravendita emergono anomalie anche in relazione alle modalità di pagamento del prezzo, evincendosi che la somma di euro 82.500,00 versata dalle acquirenti, peraltro superiore al prezzo di vendita pattuito di euro 75.000,00, era stata corrisposta con bonifici eseguiti ben sette anni prima rispetto alla stipula della compravendita;
- l'esistenza di rapporti societari tra la debitrice principale e la garante Parte_1 CP_5
la quale, essendo socia della prima sin dal 20/04/2005, è tenuta a rispondere anche dei
[...]
debiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione in caso di cancellazione della società dal
Registro Imprese;
- che e sono, rispettivamente, presidente e vicepresidente del CP_6 Controparte_7
Consiglio di amministrazione e soci della CP_5
- che aveva anche ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio di Controparte_7
amministrazione e poi di liquidatore di Parte_1
- l'esistenza di legami familiari tra vicepresidente del Consiglio di Controparte_7
amministrazione della società venditrice, e le acquirenti, atteso che e Controparte_4 [...]
sono, rispettivamente, la moglie e la figlia di CP_3 Controparte_7
pagina 6 di 21 - che le acquirenti non risultavano residenti negli immobili oggetto della compravendita stipulata, avendo convissuto con il padre per moltissimi anni in via N. Pistelli n. 2 Controparte_3 CP_7
int. 11 a FI (FI), e risultando attualmente residente in [...]Controparte_4
Terme (Fi), località Pillo la Fonte n. 42;
- che, pertanto, l'alienante era certamente a conoscenza della situazione debitoria CP_5
di così come della sussistenza della propria obbligazione di garanzia a fronte Parte_1 dell'incapacità di quest'ultima di far fronte ai debiti maturati, e del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo;
- che, in particolare, dal verbale di assemblea della società del Parte_2
19/11/2018, allegato al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, in cui si dava atto di una perdita di periodo pari ad € 150.898,17, risulta la presenza della e di CP_5 Controparte_7
- che, quindi, sia la venditrice sia le terze acquirenti e CP_5 Controparte_4 [...] erano consapevoli, in ragione dei legami esistenti, che la stipula dell'atto dispositivo CP_3
avrebbe comportato una riduzione della consistenza patrimoniale della società venditrice;
- che il proprio credito nei confronti dell'alienante è sorto anteriormente alla stipula dell'atto dispositivo oggetto della richiesta di revoca, e precisamente nel 2009 allorquando ha CP_5
prestato garanzia fino all'importo di euro 1.200.00,00, dovendosi avere riguardo al momento in cui il fideiussore aveva acquistato la qualità di debitore nei confronti del creditore procedente, al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole fosse anteriore o successivo al sorgere del credito;
- che, nel caso di specie, prima della data di stipula dell'atto dispositivo del 16/10/2018, le linee di credito concesse alla società debitrice principale erano già state revocate per Parte_1 inadempimento di quest'ultima, considerato che il passaggio a sofferenza della posizione era avvenuto il 22/01/2016, mentre il passaggio a contenzioso il 21/04/2016;
- che, per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria, è sufficiente prospettare l'esistenza di un credito in senso lato, e quindi anche la sussistenza di semplici aspettative o di crediti litigiosi, come quello in concreto fatto valere e oggetto dell'opposizione a d.i. R.G. 2105/2021 ancora pendente dinanzi al Tribunale di Pisa;
- che ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, in particolare, il proprio diritto di credito nei confronti di il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione CP_5
alla garanzia che assiste il credito ex art. 2740 c.c. (c.d. eventus damni) coincidente con la stipula dell'atto di compravendita avente ad oggetto immobili di proprietà del debitore, la pagina 7 di 21 consapevolezza da parte del debitore e dei terzi, del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe recato alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni e consilium fraudis), ricavabile per indici presuntivi gravi, precisi e concordanti;
- di aver diritto, in via subordinata, in caso di vendita dei beni immobili a terzi, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Costituitesi in giudizio, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 hanno chiesto, in via preliminare, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della società attrice, e in via principale il rigetto nel merito delle domande attoree, eccependo:
- che la società attrice non ha dimostrato di essere divenuta titolare del credito vantato nei confronti della società in relazione al quale ha prestato garanzia per la Parte_1 CP_5 quota del 40% e fino alla somma massima di € 1.200.000,00, non essendo a tal fine sufficienti né
l'avviso della cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale né la dichiarazione proveniente dalla cedente, dai quali non era possibile evincere con certezza l'inclusione di detto specifico credito nell'operazione di cessione, vista la genericità delle indicazioni fornite;
- che il contratto di compravendita immobiliare oggetto di causa non è revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto atto dovuto, stipulato in adempimento di un precedente contratto preliminare sottoscritto in data 18/04/2011;
- che, in ogni caso, non risulta provata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, non avendo l'attrice riferito la sussistenza dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della domanda ex art. 2091 c.c. al momento della stipula del contratto preliminare.
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 06/03/2024, ha rigettato le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio all'udienza odierna per la discussione orale e la pronuncia di sentenza contestuale.
* * *
1. Sulla titolarità del credito.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito garantito sollevata dalle convenute - in tal modo dovendosi riqualificare l'eccezione di difetto di legittimazione da queste avanzata: cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II,
pagina 8 di 21 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721 - dal momento che risulta prodotta in giudizio documentazione idonea a dimostrare che la società attrice è divenuta effettivamente titolare del credito assistito da garanzia a seguito di un'operazione di cessione dei crediti in blocco.
Segnatamente, dai documenti prodotti dall'opposta si evince che:
- la società divenuta titolare del credito derivante dal saldo passivo del CO
conto corrente n. 200598 a seguito della relativa cessione da parte della Cassa di Risparmio di
San Miniato s.p.a. in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 06/12/2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
16/12/2017, parte seconda n. 148 (doc. n. 4 dell'attrice);
- nell'avviso pubblicato in G.U. veniva precisato che erano compresi nella cessione un elenco analitico di crediti “derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017”, e che sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx sarebbero stati resi disponibili, fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti richiedenti;
- la società attrice ha tempestivamente prodotto in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.,
e quindi entro i termini di preclusione normativamente previsti per l'attività documentale e istruttoria, un estratto dell'elenco dei crediti compresi nell'operazione di cessione reperibile mediante connessione al sito indicato in G.U., tra cui risulta compreso anche quello specifico oggetto di causa con numero identificativo 506658 non contestato dalle convenute (doc. n. 31 dell'attrice), risultanza questa non contestata dalle convenute;
- l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio risulta ulteriormente provata, in conformità all'indirizzo consolidato della Cassazione in materia di cessioni in blocco (cfr. Cass.
n. 10200/2021), dalla dichiarazione di cessione dei crediti proveniente dalla società Credit
Agricole Italia s.p.a. (C.F. ) che ha incorporato, assumendone tutti i diritti e gli P.IVA_4
obblighi ex art. 2504 bis c.c., la società cedente Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a seguito di fusione del 21/06/2018 (doc. n. 29, anch'esso tempestivamente allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'attrice) nella quale veniva espressamente dichiarato in riferimento alla società con Codice debitore n. 506658, che “il credito vantato nei confronti Parte_1
de (c.f. e p. iva ), originato dal seguente rapporto: conto corrente Parte_1 P.IVA_5 pagina 9 di 21 ipotecario del 10.06.09 (Rep. 28135) dell'importo di euro 3.000.000 rientra nel perimetro dei crediti ceduti da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. (fusa per incorporazione in Credit
Agricole Italia s.p.a. in data 23 giugno 2018) a in virtù di contratto di CO
cessione concluso in data 6 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione” (vedi dichiarazione sub doc. n. 5 dell'attrice);
- l'attrice ha prodotto gli atti pubblici di costituzione di ipoteca e di proroga dell'apertura di credito, nonché gli estratti del conto corrente n. 200598 (doc. n. 11 dell'attrice) e il contratto di garanzia (doc. n. 12 dell'attrice), documenti questi di cui non avrebbe disponibilità laddove non fosse effettivamente cessionaria del credito a titolo di saldo passivo da esso nascente (cfr. ex multis Cass. n. 10200/2021 e 10790/2017).
Pertanto, è provata la titolarità attiva del credito garantito in capo alla società attrice.
2. Sulla domanda attorea ex art. 2901 c.c.
La domanda proposta dall'attrice in via principale è fondata e merita accoglimento, sussistendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per la revoca del contratto di compravendita immobiliare definitivo oggetto di causa, atto a titolo oneroso concluso dalla debitrice proprietaria degli immobili sopra descritti, successivamente al sorgere CP_5
del credito a titolo di garanzia pari a 1.200.000,00 euro vantato dall'attrice.
2.1. Sull'esistenza del credito.
Sotto il profilo oggettivo, occorre precisare che secondo l'orientamento consolidato della
Cassazione, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria è rilevante una nozione in senso lato di “credito”, in quanto tale idonea a ricomprendere non solo semplici ragioni o aspettative rispetto alle quali non rileva la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass., sez. 6-
3, 19/02/2020, n. 4212; Cass., sez. 3, 29/01/2019, n. 2347; Cass., sez. 6-3, 30/06/2020, n. 12975), ma anche il credito eventuale in veste di credito litigioso, purché non manifestamente infondato, in quanto “idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass., sez. 6 - 3, 19/02/2020, n. 4212)” (Cass. n. 19426/2022; in termini anche Cass. n. 28141/2023 secondo cui “ai fini dell'accoglimento di detta azione non è
pagina 10 di 21 necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate”).
Nel caso di specie, è incontestata la pendenza del procedimento di accertamento del credito in ordine alla pretesa dedotta dall'attrice a fondamento della domanda revocatoria, avendo entrambe le parti in causa confermato che ha proposto dinanzi al Tribunale di Pisa CP_5
l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 300/2021 emesso su ricorso dell'odierna attrice in revocatoria.
Pertanto, non essendo stata dedotta la formazione in corso di causa di un giudicato sull'infondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'odierna attrice, non può ritenersi insussistente l'interesse della stessa alla pronuncia sull'azione revocatoria proposta (in termini si veda Cass. n. 12975/2020 secondo cui “posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito sulla base del quale l'azione era stata esercitata, determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio”)
Inoltre, il credito in questione non risulta palesemente inesistente né le allegazioni attoree pretestuose o manifestamente infondate, atteso che l'attrice ha dedotto che si è CP_5
costituita fideiussore per la quota del 40% delle obbligazioni bancarie assunte dalla società
[...]
(e fino a concorrenza della somma massima di euro 1.200.000,00), ivi incluse Parte_1 quindi quelle derivanti dall'apertura di credito di euro 3.000.000,00 messa a disposizione della società da parte della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., producendo a Parte_1
sostegno delle pretese azionate nel presente giudizio:
-il contratto del 11/06/2009 redatto con atto autenticato da notaio con cui la società Parte_1
ha costituito ipoteca volontaria su alcuni beni immobili di sua proprietà in favore della Cassa
[...] di Risparmio di San Miniato s.p.a., in cui si legge che l'operazione garantita era quella con cui quest'ultimo istituto bancario aveva “concesso, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. leggi in materia bancaria e creditizia), alla società un'apertura di credito in conto corrente della somma di Euro Parte_1
3.000.000,00 come da delibera assunta dal Comitato Esecutivo in data 16 gennaio 2009 numero pagina 11 di 21 121809, da utilizzarsi e garantirsi nel conto corrente numero 200598 aperto presso la Filiale di
FI della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a.” (doc. n. 6 dell'attrice);
- l'atto pubblico del 19/12/2012 a rogito del Notaio di Empoli rep. 31047 racc. Persona_7
13169, registrato a Empoli il 28.12.2012 al n. 7482 serie 1T, con cui Cassa di Risparmio di San
Miniato s.p.a. ha accordato una proroga dell'apertura di credito alla società per Parte_1
l'importo di euro 2.600.000,00 e “previo reintegro dell'esposizione entro tale importo” (doc. n. 8 dell'attrice);
- gli estratti relativi al conto corrente n. 200598 intestato alla società con Parte_1
evidenza delle movimentazioni eseguite e con i relativi riassunti scalari dal 22/01/2009 al
18/02/2016, da cui si evince che il complessivo credito maturato ammontava ad euro
2.728.484,91 alla data del passaggio a contenzioso del 18/02/2016 (doc. n. 11 dell'attrice);
- il contratto debitamente sottoscritto del 29/06/2009 con cui la società a prestato CP_5
garanzia per la quota del 40% in relazione a tutte le obbligazioni bancarie assunte dalla società
[...]
(e fino a concorrenza della somma massima di euro 1.200.000,00) nei confronti Parte_1
della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. (doc. n. 12 dell'attrice sottoscritto dai legali rappresentanti della e;
CO0 Controparte_7
- l'atto del 30/06/2014 con cui è stata confermata l'assunzione dell'obbligazione di garanzia (doc.
n. 13 dell'attrice).
A fronte di dette allegazioni dell'attrice, i convenuti non hanno formulato contestazioni sufficientemente precise, né offerto documenti da cui potersi desumere il carattere manifestamente pretestuoso del credito azionato, non potendosi con ogni evidenza considerare a tal scopo rilevante la sola produzione della copia dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. n. 300/2021 emessa dal giudice istruttore nel procedimento di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, in assenza quantomeno di una specifica allegazione in tale sede processuale della sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa vantata dalla società attrice tali da evidenziarne la palese infondatezza.
Pertanto, deve ritenersi provata l'esistenza, in capo all'attrice e ai fini che qui rilevano, del credito nei confronti di derivante dall'apertura di credito sul conto n. 200598 Parte_1
acceso presso la Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., assistito dalla garanzia prestata da con atto del 29/06/2009, atteso che, ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c., i privilegi e CP_5
le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente pagina 12 di 21 conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
2.2. Sull'eventus damni.
Quanto al secondo requisito di tipo oggettivo, occorre rilevare che in base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, necessario ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non richiede una totale compromissione della garanzia patrimoniale del debitore, potendo l'eventus damni essere integrato anche dal compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito “che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di “facere” infungibile)” (ex multis Cass. n. 15866/2022; Cass. n. 2552/2023).
Con riferimento all'onere della prova, inoltre, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è invece a carico del convenuto che eccepisca l'insussistenza dell'eventus damni provare che il patrimonio residuo del debitore è tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n.
21492/2011, n. 16986/07, n. 19963/2005, n. 12678/01, n. 4578/98).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'attrice ha provato il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie dall'atto dispositivo ad opera dalla debitrice, mediante la produzione del contratto definitivo di compravendita immobiliare del 16/10/2018 a rogito del notaio di Persona_6
Carmignano, rep. n. 10179- racc. n. 8922, trascritto in data 22/10/2018 (doc. n. 17 dell'attrice), con cui la debitrice in persona del proprio legale rappresentante e presidente del CP_5
Consiglio di amministrazione ha trasferito alle convenute e a CP_6 Controparte_4
rispettivamente, il diritto di usufrutto vitalizio e il diritto di nuda proprietà su Controparte_3
alcuni beni immobili di sua proprietà facenti parte del complesso immobiliare sito in
FI (FI), località Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri n. 7L, e precisamente un appartamento per civile abitazione posto al piano primo e secondo e un tratto di area urbana come specificamente descritti in atti.
Pertanto, sussiste il presupposto dell'eventus damni da valutarsi, a fronte dell'allegazione da parte delle convenute dell'esistenza di un precedente contratto preliminare in adempimento del quale è stato redatto il rogito definitivo, in riferimento alla data di stipula di quest'ultimo (cfr. Cass. n.
pagina 13 di 21 17067/2019 secondo cui “la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo (Cass. 15215/ 2018)”).
Segnatamente, l'atto definitivo di cessione è stato stipulato a titolo oneroso (come confermato dalla previsione di uno specifico corrispettivo) in data 16/10/2018 e quindi successivamente al sorgere del diritto di garanzia della società attrice che risale al momento in cui la società convenuta ha acquisito la qualità di fideiussore con il contratto del 29/06/2009 CP_5
(doc. n. 12 dell'attrice), come costantemente affermato dalla Cassazione secondo cui “l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 03676 15/02/2011 Rv.
616596 - 01; Cass. n. 20376 del 09/10/2015 Rv. 637463 - 01 e, da ultimo, Cass. n. 10522 del
3/06/2020 Rv. 658031 - 01)” (Cass. n. 330/2023).
Detto atto di disposizione ha causato non solo una diminuzione quantitativa del patrimonio della società debitrice provocando la fuoriuscita dei beni immobili dalla garanzia CP_5
patrimoniale generica di quest'ultima, ma anche una variazione qualitativa rilevante, essendo stato operato, con la compravendita in questione, il trasferimento a due soggetti diversi, rispettivamente, del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto vitalizio, così determinando una scissione di detti diritti reali che, evidentemente, è potenzialmente idonea a condizionare negativamente un'eventuale vendita forzosa dei beni a seguito dell'esperimento dell'azione esecutiva della creditrice, diminuendone le probabilità di pronto realizzo a fronte della permanenza della titolarità del diritto di usufrutto vitalizio in capo ad un soggetto terzo e della conseguente impossibilità di godimento diretto del bene per la durata dell'intera vita dell'usufruttuario.
Né risulta che le convenute abbiano dimostrato, in assolvimento dei propri oneri probatori,
l'esistenza di residui cespiti patrimoniali idonei a consentire il soddisfacimento integrale del credito vantato dall'attrice, o di altri fatti estintivi o impeditivi della pretesa da quest'ultima azionata ex art. 2901 c.c.
2.3. Sulla scientia damni.
Venendo alla disamina del presupposto soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c., atteso che i convenuti hanno eccepito l'applicabilità al caso di specie del particolare regime di esenzione dagli effetti revocatori previsto dal comma terzo di detta disposizione normativa, asserendo che il contratto definitivo di compravendita del 16/10/2018 rappresenta un atto dovuto, stipulato in pagina 14 di 21 adempimento dell'obbligazione assunta con un precedente contratto preliminare del 18/04/2011,
è necessario richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, nell'ipotesi di stipula di un contratto definitivo in esecuzione di un precedente contratto preliminare di compravendita “la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti” (Cass. n.
17067/2019).
Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi, in primo luogo, che il contratto preliminare stipulato con scrittura privata non autenticata prodotto dalle convenute sub doc. n. 4 non risulta opponibile alla società attrice in quanto terza, essendo privo di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Segnatamente, è pacifico che detta scrittura non è stata registrata, né sussistono, in quanto non dedotte né provate dalle convenute, le altre condizioni per l'accertamento della data certa contemplate, rispettivamente, dal primo comma dell'art. 2704 c.c. (quale ad esempio la riproduzione del relativo contenuto in un atto pubblico, o la prova di fatti certi da cui desumere l'anteriorità del documento, non potendosi considerare tali le copie degli ordini di bonifici eseguiti a titolo di caparra o di anticipo sul prezzo sub doc. da n. 5 a n. 10 delle convenute in assenza di documenti attestanti gli effettivi esborsi o il buon esito degli ordini di bonifico e le relative date), o dal terzo comma di tale disposizione, non potendosi ricorrere ad altri mezzi di prova previsti dall'ordinamento in ipotesi di contratti preliminari di compravendita immobiliare, come quello oggetto di causa, per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam (vedi Cass. n.
36602/2022).
In ogni caso, anche laddove si ritenesse provato che il contratto preliminare in questione sia stato stipulato, come prospettato dalle convenute, in data 18/04/2011, dovrebbe considerarsi sussistente il requisito dell'anteriorità del credito, atteso che il diritto di garanzia della società attrice risale al momento in cui la società convenuta ha acquisito la qualità di CP_5
fideiussore con il contratto del 29/06/2009 (doc. n. 12 dell'attrice).
Pertanto, l'anteriorità del credito e la natura onerosa degli atti impongono di accertare la consapevolezza, in capo sia al debitore che ai terzi, del pregiudizio cagionato al creditore, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni.
A riguardo, occorre evidenziare che la consapevolezza non coincide con la collusione tra debitore e terzo, bensì può consistere anche nell'ignoranza ingenerata da colpa grave - alla stregua delle pagina 15 di 21 circostanze del caso concreto e dell'id quod plerumque accidit - del pregiudizio cagionato al creditore, come evincibile da molteplici arresti della S.C., secondo cui “In tema di condizioni per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. (…)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7262 del 01/06/2000; conforme ex multis Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14489 del 29/07/2004).
Né è necessario che la consapevolezza, intesa come conoscenza o agevole conoscibilità, attenga al pregiudizio arrecato alle ragioni di uno specifico creditore, essendo sufficiente che essa si riferisca alla diminuzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei suoi creditori complessivamente considerati.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che “Ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell'art. 2901 c.c., per i connotati dell'"onerosità", ad esaurire il fattore della "scientia fraudis" non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004. Conformi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22365 del
25/10/2007 e Sez. 2, Sentenza n. 10623 del 03/05/2010).
Tanto premesso, nel caso di specie, la consapevolezza, ovvero, la conoscibilità del pregiudizio arrecato ai creditori da parte della debitrice e delle sue controparti negoziali CP_5
e a emerge: Controparte_4 Controparte_3
- dal momento della stipula del rogito del 16/10/2018 (doc. n. 17 dell'attrice), avvenuta successivamente al sorgere del credito dell'attrice risalente alla stipula del contratto di garanzia fideiussoria del 29/06/2009;
- dal momento di presunta conclusione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, da collocarsi, sulla base delle deduzioni delle parti convenute, in ogni caso in data anteriore alla nascita del credito dell'attrice in data 29/06/2009;
pagina 16 di 21 - dal significativo lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto preliminare nel 2011 e quella del rogito nel 2018, che appare del tutto anomalo rispetto alle prassi negoziali invalse in ambito immobiliare;
- dai rapporti di tipo societario tra la venditrice che ha prestato la garanzia e la CP_5 debitrice principale (risultando la prima socia di quest'ultima come si Parte_1 desume dalle visure prodotte sub doc. nn. 19 e 20 dell'attrice), i quali confermano indubbiamente che il signor (che ha stipulato sia il contratto preliminare sia il rogito in qualità di CP_6
legale rappresentante di era consapevole, in ragione del proprio ruolo di CP_5
presidente del Consiglio di amministrazione della società della esposizione CP_5
debitoria della società nei confronti dei creditori e, di conseguenza, delle obbligazioni assunte a titolo fideiussorio, nonché del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica;
- dagli stretti legami parentali esistenti tra vicepresidente del Consiglio di Controparte_7 amministrazione e socio della società venditrice (doc. n. 19 dell'attrice) nonché CP_5
vicepresidente del Consiglio di amministrazione di dal 2005 e suo liquidatore e Parte_1 legale rappresentante dal 2020 (doc. n. 20 dell'attrice) e le acquirenti e Controparte_4 [...]
(che sono, rispettivamente, la moglie e la figlia di come dimostrato CP_3 Controparte_7 dai doc. n. 21 e 22 dell'attrice) che escludono che queste ultime potessero ignorare il pregiudizio alle ragioni del creditore potenzialmente derivante dal contratto preliminare e poi concretamente arrecato dal contratto di compravendita definitivo immobiliare (sulla valenza degli stretti legami parentali quali rilevanti indizi presuntivi della consapevolezza in caso di revocatoria si veda Cass.
n. 5359/2009).
In riferimento a quest'ultimo aspetto, invero, si rileva che gli stretti vincoli parentali esistenti rendono del tutto inverosimile che le terze acquirenti non fossero a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla disponente, specie se si considera che le convenute e CP_11 CP_4
non hanno fornito alcuna plausibile giustificazione della compravendita, non avendo dedotto le eventuali necessità che intendevano soddisfare con detta operazione negoziale, e rilevato che risulta pacifico, in quanto non contestato, che le stesse non risiedevano negli immobili oggetto della vendita né prima né dopo la stipula del rogito, il quale conseguentemente non era stato predisposto al fine di acquisire unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.
A ciò si aggiunga che sono rimaste del tutto generiche e indimostrate le deduzioni delle convenute secondo cui gli atti di disposizione oggetto di causa sono stati stipulati dalla società per far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento ricorrendo alla vendita di beni CP_5
pagina 17 di 21 immobili quale unica risorsa a disposizione “tenuto conto della tipologia di attività svolta” (vedi pag. 13 della comparsa di costituzione), atteso che:
- appare totalmente generico e inconsistente il riferimento alla tipologia di attività svolta dalla convenuta CP_5
- non risultano specificamente e tempestivamente allegate le singole obbligazioni di pagamento da estinguere, non potendosi tenere conto delle precisazioni contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. delle convenute, nella quale risultano dedotte circostanze non oggetto di tempestiva allegazione entro la scadenza dei termini previsti a pena di preclusione per le attività assertive (ci si riferisce, in particolare, alle affermazioni non precedentemente allegate nella comparsa di costituzione o in memoria n. 1 secondo cui l'atto dispositivo ha costituito l'unico mezzo a disposizione della per ottenere la liquidità occorrente all'adempimento del proprio CP_5
debito nei confronti della Cassa di Risparmio di Pisa Lucca Livorno in ragione del mutuo contratto);
- non è stato dimostrato, mediante la produzione di documentazione idonea e conferente, che gli atti di vendita immobiliare rappresentavano l'unico mezzo a disposizione per reperire liquidità occorrente all'adempimento di specifici obblighi di pagamento, come invece richiede la giurisprudenza di legittimità ai fini dell'esenzione da revocatoria (cfr. Cass. n. 28141/2023 secondo cui “i presupposti dell'azione revocatoria vengono meno, ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, cod.civ., se l'atto dispositivo sia posto in essere allo scopo di reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché esso rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. 15/05/2020, n. 8992)”);
- in assenza della specifica allegazione e prova dell'esistenza di un debito da estinguere in funzione del quale sono stati stipulati gli atti dispositivi in questione, deve ritenersi che le affermazioni delle convenute in merito alla necessità di reperire liquidità rappresentino un indice presuntivo idoneo a confermare l'esistenza dell'intento distrattivo della società venditrice (in termini ancora Cass. n. 28141/2023 la quale afferma che “nel caso in cui risulti dimostrata la sussistenza di una difficoltà economica del disponente – nel caso di specie il ricorrente ha lamentato l'esigenza di liquidità determinata dal suo stato di disoccupazione – essa è un indizio che rafforza la presunzione che l'atto dispositivo sia stato posto in essere allo scopo di sottrarre il bene che ne costituisce l'oggetto alle pretese creditorie. pagina 18 di 21 Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, sussiste altresì l'elemento soggettivo della scientia damni, inteso come conoscenza o quantomeno conoscibilità da parte del debitore e delle terze acquirenti del pregiudizio derivante ai creditori dalla stipula del contratto preliminare e di quello definitivo di compravendita immobiliare, il quale va pertanto revocato e dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice.
Da ultimo, occorre rilevare che la società attrice ha circoscritto, in sede di precisazione delle conclusioni depositate con note scritte del 20/01/2025, la domanda revocatoria volta ad ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita definitivo del 16/10/2018 ai beni immobili che sono rimasti di proprietà delle convenute acquirenti, con esclusione, pertanto, del subalterno n. 578, risultante, come dimostrato dalle visure storiche prodotte sub doc. 51, 52, 53, dalla divisione dell'originario subalterno n. 510 con consistenza di 735 mq nei due distinti subalterni n. 578 di 98 mq (di proprietà di terzi) e n. 579 di 637 mq.
In tal modo l'attrice ha operato una delimitazione delle proprie richieste volta semplicemente a circoscrivere le pretese inizialmente avanzate, da ritenersi ammissibile in quanto qualificabile come mera riduzione delle originarie domande proposte e non come rinuncia parziale a singoli capi dell'azione originariamente esperita, rispetto alla quale è stato garantito il contraddittorio con le convenute dichiaratesi, all'odierna udienza, remissive rispetto all'esclusione del subalterno n. 578.
In ogni caso, anche a ritenere che in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice abbia rinunciato alla domanda di revocatoria limitatamente alla compravendita dell'immobile contrassegnato dal subalterno n. 578 mediante dichiarazione del proprio Difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 306 cpc, deve constatarsi la parziale estinzione del giudizio con esclusivo riferimento a tale ultima pretesa, stante l'accettazione della rinuncia da parte del Legale delle convenute, anch'egli munito di procura speciale.
Pertanto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda principale dell'attrice come precisata con le note del 20/01/2025 e all'odierna udienza.
La presente sentenza dovrà essere annotata, ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c., a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico delle convenute, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
pagina 19 di 21 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la precisazione che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa, secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014, Rv. 630692 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 18348 del 13/09/2004,
Rv. 577018 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004, Rv. 571252 […]” (Cass. n. 3697/2020)
a cui consegue che si deve tener conto, quanto al valore della causa, del credito di euro
1.200.000,00 corrispondente all'importo massimo del debito della società Parte_1
garantito da con il contratto del 29/06/2009. CP_5
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa:
1) DICHIARA l'inefficacia e REVOCA ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
l'atto di compravendita definitivo del 16/10/2018 a rogito del Notaio CP_1 [...]
di rep. n. 10179- racc. n. 8922, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, Per_6
Servizi di pubblicità Immobiliare di Volterra in data 22.10.2018 ai nn. Reg. gen 8235, e reg. part.
n. 5881, con il quale ha trasferito a e CP_5 Controparte_4
il diritto di nuda proprietà e il diritto di usufrutto vitalizio sui seguenti Controparte_3
beni immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in FI (Fi), località
Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri: - appartamento per civile abitazione censita al Catasto
Fabbricati del Comune di FI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 539, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 57, totale escluse aree scoperte mq
57, rendita catastale euro 200,13, via Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 1; - area urbana di mq 637 censita al Catasto Fabbricati del Comune di FI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 579 (ex foglio 62, particella 18, subalterno 510), via Vittorio Barbieri;
- impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, in particolare i resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e pagina 20 di 21 il parcheggio censiti al Catasto Fabbricati del Comune di FI (Fi) al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531 e 552;
2) ORDINA alla competente Agenzia del Territorio di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione del contratto di compravendita del 16/10/2018, con esonero da responsabilità;
3) ORDINA alla competente Agenzia del Territorio di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda limitatamente al foglio 62, particella 18 subalterno n. 578, con esonero da responsabilità;
4) CONDANNA e , in CP_5 Controparte_4 Controparte_3
solido tra loro, alla refusione a favore di delle spese di lite che si CO liquidano in € 23.946,00, per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 22.1.2024.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4286/2023
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 9,40 innanzi al dott. Silvia Orani, sono comparsi:
per parte attrice l'Avv. SEBASTIANO FABIO sost. dall' Avv. TAMARA CORAZZA
SHIRLEY;
per parti convenute l'Avv. GIACOMO GIANNETTI.
Person Sono altresì presenti ai fini del rispettivo tirocinio, la dott.ssa e la Persona_1
Perso dott.ssa Persona_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L' Avv. TAMARA CORAZZA SHIRLEY conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente a cui si riporta. Insiste come in atti per la revoca della compravendita del 2018.
L'Avv. GIACOMO GIANNETTI nulla oppone e in ogni caso accetta la rinuncia parziale alla domanda attorea come oggi precisata. Insiste per l'ammissione dei mezzi di prova chiesti con comparsa di costituzione e risposta e reiterati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc. Insiste nelle proprie conclusioni come precisate nella comparsa.
Il Giudice, dato atto, rinvia alle ore 13,00 per la lettura della sentenza.
I Difensori a questo punto rinunciano alla lettura.
Alle ore 13,00 viene riaperto il verbale.
Il Giudice dà lettura della Sentenza che segue, che si intende in tal modo pubblicata.
pagina 1 di 21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Orani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4286/2023 promossa da:
(codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle CO
Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi ), in persona del l.r.p.t., rappresentata da P.IVA_1
(C.F. ), in persona del suo procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_2
Avv. Luca Ceccherini, giusta procura del 09.07.2019 autenticata dal notaio di Persona_5
Milano rep. 800 - racc. 523 (doc. 3), rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO SEBASTIANO
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in C.F._1
Vicenza, via Cengio n. 15
ATTRICE
Contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), e (C.F. ) in persona del l.r.p.t., C.F._3 CP_5 P.IVA_3 rappresentate e difese dall'Avv. GIACOMO GIANNETTI (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore sito in FI (FI), C.so G.
Matteotti n. 16
CONVENUTE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “IN VIA PRINCIPALE: 1) pronunciarsi la revoca ex art.
2901 c.c. e dunque dichiararsi l'inefficacia nei confronti dell'attrice del seguente atto di compravendita del 16 ottobre 2018, a rogito del Notaio Dott.ssa di Persona_6
pagina 2 di 21 Carmignano (PO) rep. n. 10179 - racc. n. 8922, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di
Pisa, Servizi di pubblicità Immobiliare di Volterra in data 22.10.2018 ai nn. reg. gen 8235, e reg. part. n. 5881 avente ad oggetto i seguenti immobili, facenti parte del complesso immobiliare già adibito ad essiccatoio del tabacco, con prevalente destinazione artigianale, con uffici ed abitazioni sito in FI (Fi), località Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri, e precisamente: - appartamento per civile abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di
FI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 539, categoria A/3, classe 2, vani
2,5, superficie catastale totale mq 57, totale escluse aree scoperte mq 57, rendita catastale euro
200,13, via Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 1 (cfr planimetria allegato C alla compravendita); - area urbana di mq 735 censita al Catasto Fabbricati del Comune di
FI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 579 (ex foglio 62, particella 18, subalterno 510), via Vittorio Barbieri;
- impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, in particolare i resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e il parcheggio censiti al Catasto Fabbricati del
Comune di FI (Fi) al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531 e 552;
2) nonché ordinarsi l'annotazione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia del Territorio di
Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3) ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda sul foglio 62, particella 18 subalterno 578 presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, stante la rinuncia attorea alla domanda solo nell'indicato subalterno 578; IN VIA DI
SUBORDINE: 4) nel caso in cui tali beni anzidetti non si trovino più nel patrimonio dei convenuti, per essere stati alienati medio tempore a terzi ai quali l'emananda sentenza non sia opponibile, o per altro motivo, accertata la sussistenza dei requisiti della domanda proposta in via principale, condannarsi i convenuti a versare all'attrice il controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura che sarà determinata in corso di causa tramite C.T.U., o avendo a riferimento il prezzo dell'eventuale compravendita, oltre al compenso per la svalutazione monetaria e agli interessi sulla somma rivalutata;
IN OGNI CASO: 5) condannarsi
i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese (generali incluse), i diritti e gli onorari di causa, oltre IVA e CPA. IN VIA ISTRUTTORIA DOCUMENTALE: si conclude come da memorie ex art. 171 ter n. 2 e 3 c.p.c., insistendo sia per il rigetto dell'istanza avversaria di presunta inammissibilità della produzione documentale dell'attrice (in quanto i documenti sono stati prodotti tempestivamente con la prima e seconda memoria istruttoria), sia per il rigetto integrale
pagina 3 di 21 delle istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili, eccessivamente generiche e irrilevanti per la soluzione della controversia oggetto del presente giudizio”.
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE: “Affinché il Tribunale di Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia: -in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per i motivi in narrativa esposti e, per CO
l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa proposte nel presente giudizio;
-in ogni caso, rigettare nel merito tutte le domande proposte dalla parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi in narrativa esposti. Con vittoria di spese e compensi di lite, da determinarsi con l'aumento del 30% per la redazione con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione, nonché la navigazione all'interno dell'atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 1 bis del D.M. 10.3.14 n. 55”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio CO
, e chiedendo, in via Controparte_3 Controparte_4 CP_5 principale, dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 16 ottobre 2018 con il quale ha trasferito a il diritto di CP_5 Controparte_4
usufrutto vitalizio e a il diritto di nuda proprietà su alcuni degli immobili Controparte_3
di sua proprietà facenti parte del complesso immobiliare sito in FI (FI), località
Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri, e ordinarsi l'annotazione della sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Pisa Servizi di pubblicità immobiliare di Volterra esonerando il
Conservatore da ogni responsabilità e, in via subordinata, nel caso di inopponibilità dell'emananda sentenza per essere stati detti beni immobili medio tempore alienati a terzi o per altro motivo, condannarsi le convenute al pagamento del controvalore dei beni alla data degli atti nulli o inefficaci nella misura da determinarsi in corso di causa tramite C.T.U. o avuto riguardo al prezzo dell'eventuale compravendita, oltre svalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata.
A sostegno delle domande proposte, l'attrice ha dedotto:
- che con contratto di conto corrente ipotecario n. 200598,09 del 10/06/2009 a rogito del Notaio di Empoli rep. 28135 racc. 11413, erano stati messi a disposizione della società Persona_7
da parte della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. euro 3.000.000,00 da Parte_1
utilizzarsi sul conto corrente n. 200598 aperto presso la filiale di FI;
pagina 4 di 21 - che detta apertura di credito veniva garantita da ipoteca volontaria su un complesso immobiliare industriale sito nel Comune di Empoli, località Case Nuove, via Ormicello n. 48, identificato catastalmente al foglio 37 particelle n. 165 sub 501 unita alle particelle 52 sub 500, 55 sub 502 e
56 sub 500 di cui al foglio 45 e su un appezzamento di terreno agricolo identificato al catasto terreni foglio 45 particelle 390 e 391;
- che, in data 19/12/2012, era stato stipulato un atto di proroga della durata dell'apertura di credito limitatamente alla somma di euro 2.600.000,00, a rogito del Notaio rep. Persona_7
31047 racc. 13169, registrato a Empoli il 28.12.2012 al n. 7482 serie 1T;
- che e hanno sottoscritto per la convenuta la CP_6 Controparte_7 CP_5
fideiussione del 29/06/2009, per un importo pari alla quota del 40% del debito derivante dall'apertura di credito concessa a e fino alla somma massima di euro Parte_1
1.200.000,00;
- che detta garanzia era stata successivamente confermata con atto del 30/12/2014;
- che a causa dell'irregolare andamento dei rapporti bancari e della maturazione di un ingente saldo debitorio, erano state revocate le aperture di credito in data 22/01/2016, ed era stato richiesto a l pagamento della somma di euro 1.200.000,00 in favore della CP_5 CP_8
- che la somma dovuta alla data del 18/02/2016 di passaggio a sofferenza del credito ammontava ad euro 2.728.484,91, come risulta dall'estratto conto integrale prodotto;
- che, in data 21/04/2016, Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. aveva comunicato il passaggio a contenzioso della posizione, intimando contestualmente alla debitrice principale
[...]
e ai suoi garanti di non compiere atti dispositivi dei rispettivi patrimoni;
Parte_1
- di essere divenuta titolare del credito nei confronti di comprensivo di ogni Parte_1
accessorio e garanzia, a seguito della cessione in blocco di crediti da parte di Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. - poi fusa per incorporazione in - di cui Controparte_9 all'avviso pubblicato ex art. 58 del Testo Unico Bancario sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 16.12.2017, parte seconda n. 148, come attestato dalla dichiarazione di cessione proveniente dall'istituto bancario cedente;
- che con atto di compravendita del 16/10/2018 a rogito del notaio di Persona_6
Carmignano, rep. n. 10179, racc. n. 8922, trascritto in data 22/10/2018, in CP_5
persona del proprio legale rappresentante e presidente del Consiglio di amministrazione CP_6
aveva trasferito a e a rispettivamente, il diritto di
[...] Controparte_4 Controparte_3 pagina 5 di 21 usufrutto vitalizio e di nuda proprietà su alcuni beni immobili di sua proprietà facenti parte del complesso immobiliare sito in FI (FI), località Palagetto-Petruccola, via Vittorio
Barbieri, e precisamente un appartamento per civile abitazione censita al Catasto Fabbricati del
Comune di FI (FI) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 539, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 57, totale escluse aree scoperte mq 57, rendita catastale euro 200,13, via Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 1; un'area urbana di mq
735 censita al Catasto Fabbricati del Comune di FI (FI) al foglio 62 dalla particella
18 subalterno 510, via Vittorio Barbieri, p. T;
impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e il parcheggio censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
FI (FI) al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531 e 552;
- che aveva alienato i beni immobili in questione liberi da gravami con chiaro CP_5
intento distrattivo, essendosi fatta rilasciare da parte di altro istituto di credito, la Cassa di
Risparmio di Pisa il consenso alla restrizione dell'ipoteca del 15/11/2003 iscritta a garanzia di un mutuo limitatamente a soli beni oggetto della compravendita;
- che dalla lettura dell'atto di compravendita emergono anomalie anche in relazione alle modalità di pagamento del prezzo, evincendosi che la somma di euro 82.500,00 versata dalle acquirenti, peraltro superiore al prezzo di vendita pattuito di euro 75.000,00, era stata corrisposta con bonifici eseguiti ben sette anni prima rispetto alla stipula della compravendita;
- l'esistenza di rapporti societari tra la debitrice principale e la garante Parte_1 CP_5
la quale, essendo socia della prima sin dal 20/04/2005, è tenuta a rispondere anche dei
[...]
debiti risultanti dal bilancio finale di liquidazione in caso di cancellazione della società dal
Registro Imprese;
- che e sono, rispettivamente, presidente e vicepresidente del CP_6 Controparte_7
Consiglio di amministrazione e soci della CP_5
- che aveva anche ricoperto il ruolo di vicepresidente del Consiglio di Controparte_7
amministrazione e poi di liquidatore di Parte_1
- l'esistenza di legami familiari tra vicepresidente del Consiglio di Controparte_7
amministrazione della società venditrice, e le acquirenti, atteso che e Controparte_4 [...]
sono, rispettivamente, la moglie e la figlia di CP_3 Controparte_7
pagina 6 di 21 - che le acquirenti non risultavano residenti negli immobili oggetto della compravendita stipulata, avendo convissuto con il padre per moltissimi anni in via N. Pistelli n. 2 Controparte_3 CP_7
int. 11 a FI (FI), e risultando attualmente residente in [...]Controparte_4
Terme (Fi), località Pillo la Fonte n. 42;
- che, pertanto, l'alienante era certamente a conoscenza della situazione debitoria CP_5
di così come della sussistenza della propria obbligazione di garanzia a fronte Parte_1 dell'incapacità di quest'ultima di far fronte ai debiti maturati, e del pregiudizio arrecato ai creditori con l'atto dispositivo;
- che, in particolare, dal verbale di assemblea della società del Parte_2
19/11/2018, allegato al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017, in cui si dava atto di una perdita di periodo pari ad € 150.898,17, risulta la presenza della e di CP_5 Controparte_7
- che, quindi, sia la venditrice sia le terze acquirenti e CP_5 Controparte_4 [...] erano consapevoli, in ragione dei legami esistenti, che la stipula dell'atto dispositivo CP_3
avrebbe comportato una riduzione della consistenza patrimoniale della società venditrice;
- che il proprio credito nei confronti dell'alienante è sorto anteriormente alla stipula dell'atto dispositivo oggetto della richiesta di revoca, e precisamente nel 2009 allorquando ha CP_5
prestato garanzia fino all'importo di euro 1.200.00,00, dovendosi avere riguardo al momento in cui il fideiussore aveva acquistato la qualità di debitore nei confronti del creditore procedente, al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole fosse anteriore o successivo al sorgere del credito;
- che, nel caso di specie, prima della data di stipula dell'atto dispositivo del 16/10/2018, le linee di credito concesse alla società debitrice principale erano già state revocate per Parte_1 inadempimento di quest'ultima, considerato che il passaggio a sofferenza della posizione era avvenuto il 22/01/2016, mentre il passaggio a contenzioso il 21/04/2016;
- che, per il proficuo esperimento dell'azione revocatoria, è sufficiente prospettare l'esistenza di un credito in senso lato, e quindi anche la sussistenza di semplici aspettative o di crediti litigiosi, come quello in concreto fatto valere e oggetto dell'opposizione a d.i. R.G. 2105/2021 ancora pendente dinanzi al Tribunale di Pisa;
- che ricorrono, pertanto, tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, in particolare, il proprio diritto di credito nei confronti di il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione CP_5
alla garanzia che assiste il credito ex art. 2740 c.c. (c.d. eventus damni) coincidente con la stipula dell'atto di compravendita avente ad oggetto immobili di proprietà del debitore, la pagina 7 di 21 consapevolezza da parte del debitore e dei terzi, del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe recato alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni e consilium fraudis), ricavabile per indici presuntivi gravi, precisi e concordanti;
- di aver diritto, in via subordinata, in caso di vendita dei beni immobili a terzi, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Costituitesi in giudizio, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 hanno chiesto, in via preliminare, l'accertamento del difetto di legittimazione attiva della società attrice, e in via principale il rigetto nel merito delle domande attoree, eccependo:
- che la società attrice non ha dimostrato di essere divenuta titolare del credito vantato nei confronti della società in relazione al quale ha prestato garanzia per la Parte_1 CP_5 quota del 40% e fino alla somma massima di € 1.200.000,00, non essendo a tal fine sufficienti né
l'avviso della cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale né la dichiarazione proveniente dalla cedente, dai quali non era possibile evincere con certezza l'inclusione di detto specifico credito nell'operazione di cessione, vista la genericità delle indicazioni fornite;
- che il contratto di compravendita immobiliare oggetto di causa non è revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto atto dovuto, stipulato in adempimento di un precedente contratto preliminare sottoscritto in data 18/04/2011;
- che, in ogni caso, non risulta provata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria, non avendo l'attrice riferito la sussistenza dei fatti costitutivi dedotti a fondamento della domanda ex art. 2091 c.c. al momento della stipula del contratto preliminare.
A seguito del deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Giudice, con ordinanza del 06/03/2024, ha rigettato le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio all'udienza odierna per la discussione orale e la pronuncia di sentenza contestuale.
* * *
1. Sulla titolarità del credito.
In via preliminare, è infondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito garantito sollevata dalle convenute - in tal modo dovendosi riqualificare l'eccezione di difetto di legittimazione da queste avanzata: cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016; conformi ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cassazione civile sez. II,
pagina 8 di 21 16/05/2022, n. 15500; Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n. 23721 - dal momento che risulta prodotta in giudizio documentazione idonea a dimostrare che la società attrice è divenuta effettivamente titolare del credito assistito da garanzia a seguito di un'operazione di cessione dei crediti in blocco.
Segnatamente, dai documenti prodotti dall'opposta si evince che:
- la società divenuta titolare del credito derivante dal saldo passivo del CO
conto corrente n. 200598 a seguito della relativa cessione da parte della Cassa di Risparmio di
San Miniato s.p.a. in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 06/12/2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
16/12/2017, parte seconda n. 148 (doc. n. 4 dell'attrice);
- nell'avviso pubblicato in G.U. veniva precisato che erano compresi nella cessione un elenco analitico di crediti “derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 4.01.1965 e la data del 31.03.2017”, e che sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx sarebbero stati resi disponibili, fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti richiedenti;
- la società attrice ha tempestivamente prodotto in allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.,
e quindi entro i termini di preclusione normativamente previsti per l'attività documentale e istruttoria, un estratto dell'elenco dei crediti compresi nell'operazione di cessione reperibile mediante connessione al sito indicato in G.U., tra cui risulta compreso anche quello specifico oggetto di causa con numero identificativo 506658 non contestato dalle convenute (doc. n. 31 dell'attrice), risultanza questa non contestata dalle convenute;
- l'avvenuta cessione del credito oggetto del presente giudizio risulta ulteriormente provata, in conformità all'indirizzo consolidato della Cassazione in materia di cessioni in blocco (cfr. Cass.
n. 10200/2021), dalla dichiarazione di cessione dei crediti proveniente dalla società Credit
Agricole Italia s.p.a. (C.F. ) che ha incorporato, assumendone tutti i diritti e gli P.IVA_4
obblighi ex art. 2504 bis c.c., la società cedente Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a seguito di fusione del 21/06/2018 (doc. n. 29, anch'esso tempestivamente allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dell'attrice) nella quale veniva espressamente dichiarato in riferimento alla società con Codice debitore n. 506658, che “il credito vantato nei confronti Parte_1
de (c.f. e p. iva ), originato dal seguente rapporto: conto corrente Parte_1 P.IVA_5 pagina 9 di 21 ipotecario del 10.06.09 (Rep. 28135) dell'importo di euro 3.000.000 rientra nel perimetro dei crediti ceduti da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. (fusa per incorporazione in Credit
Agricole Italia s.p.a. in data 23 giugno 2018) a in virtù di contratto di CO
cessione concluso in data 6 dicembre 2017 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione” (vedi dichiarazione sub doc. n. 5 dell'attrice);
- l'attrice ha prodotto gli atti pubblici di costituzione di ipoteca e di proroga dell'apertura di credito, nonché gli estratti del conto corrente n. 200598 (doc. n. 11 dell'attrice) e il contratto di garanzia (doc. n. 12 dell'attrice), documenti questi di cui non avrebbe disponibilità laddove non fosse effettivamente cessionaria del credito a titolo di saldo passivo da esso nascente (cfr. ex multis Cass. n. 10200/2021 e 10790/2017).
Pertanto, è provata la titolarità attiva del credito garantito in capo alla società attrice.
2. Sulla domanda attorea ex art. 2901 c.c.
La domanda proposta dall'attrice in via principale è fondata e merita accoglimento, sussistendo nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per la revoca del contratto di compravendita immobiliare definitivo oggetto di causa, atto a titolo oneroso concluso dalla debitrice proprietaria degli immobili sopra descritti, successivamente al sorgere CP_5
del credito a titolo di garanzia pari a 1.200.000,00 euro vantato dall'attrice.
2.1. Sull'esistenza del credito.
Sotto il profilo oggettivo, occorre precisare che secondo l'orientamento consolidato della
Cassazione, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria è rilevante una nozione in senso lato di “credito”, in quanto tale idonea a ricomprendere non solo semplici ragioni o aspettative rispetto alle quali non rileva la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi (Cass., sez. 6-
3, 19/02/2020, n. 4212; Cass., sez. 3, 29/01/2019, n. 2347; Cass., sez. 6-3, 30/06/2020, n. 12975), ma anche il credito eventuale in veste di credito litigioso, purché non manifestamente infondato, in quanto “idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass., sez. 6 - 3, 19/02/2020, n. 4212)” (Cass. n. 19426/2022; in termini anche Cass. n. 28141/2023 secondo cui “ai fini dell'accoglimento di detta azione non è
pagina 10 di 21 necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate”).
Nel caso di specie, è incontestata la pendenza del procedimento di accertamento del credito in ordine alla pretesa dedotta dall'attrice a fondamento della domanda revocatoria, avendo entrambe le parti in causa confermato che ha proposto dinanzi al Tribunale di Pisa CP_5
l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 300/2021 emesso su ricorso dell'odierna attrice in revocatoria.
Pertanto, non essendo stata dedotta la formazione in corso di causa di un giudicato sull'infondatezza nel merito della pretesa creditoria dell'odierna attrice, non può ritenersi insussistente l'interesse della stessa alla pronuncia sull'azione revocatoria proposta (in termini si veda Cass. n. 12975/2020 secondo cui “posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale e dunque anche oggetto di giudizio, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della legitimatio ad causam dell'attore, il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che accerti l'inesistenza del credito sulla base del quale l'azione era stata esercitata, determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando inesistente con il giudicato, che ne costituisce legge sostanziale, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio”)
Inoltre, il credito in questione non risulta palesemente inesistente né le allegazioni attoree pretestuose o manifestamente infondate, atteso che l'attrice ha dedotto che si è CP_5
costituita fideiussore per la quota del 40% delle obbligazioni bancarie assunte dalla società
[...]
(e fino a concorrenza della somma massima di euro 1.200.000,00), ivi incluse Parte_1 quindi quelle derivanti dall'apertura di credito di euro 3.000.000,00 messa a disposizione della società da parte della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., producendo a Parte_1
sostegno delle pretese azionate nel presente giudizio:
-il contratto del 11/06/2009 redatto con atto autenticato da notaio con cui la società Parte_1
ha costituito ipoteca volontaria su alcuni beni immobili di sua proprietà in favore della Cassa
[...] di Risparmio di San Miniato s.p.a., in cui si legge che l'operazione garantita era quella con cui quest'ultimo istituto bancario aveva “concesso, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. leggi in materia bancaria e creditizia), alla società un'apertura di credito in conto corrente della somma di Euro Parte_1
3.000.000,00 come da delibera assunta dal Comitato Esecutivo in data 16 gennaio 2009 numero pagina 11 di 21 121809, da utilizzarsi e garantirsi nel conto corrente numero 200598 aperto presso la Filiale di
FI della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a.” (doc. n. 6 dell'attrice);
- l'atto pubblico del 19/12/2012 a rogito del Notaio di Empoli rep. 31047 racc. Persona_7
13169, registrato a Empoli il 28.12.2012 al n. 7482 serie 1T, con cui Cassa di Risparmio di San
Miniato s.p.a. ha accordato una proroga dell'apertura di credito alla società per Parte_1
l'importo di euro 2.600.000,00 e “previo reintegro dell'esposizione entro tale importo” (doc. n. 8 dell'attrice);
- gli estratti relativi al conto corrente n. 200598 intestato alla società con Parte_1
evidenza delle movimentazioni eseguite e con i relativi riassunti scalari dal 22/01/2009 al
18/02/2016, da cui si evince che il complessivo credito maturato ammontava ad euro
2.728.484,91 alla data del passaggio a contenzioso del 18/02/2016 (doc. n. 11 dell'attrice);
- il contratto debitamente sottoscritto del 29/06/2009 con cui la società a prestato CP_5
garanzia per la quota del 40% in relazione a tutte le obbligazioni bancarie assunte dalla società
[...]
(e fino a concorrenza della somma massima di euro 1.200.000,00) nei confronti Parte_1
della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. (doc. n. 12 dell'attrice sottoscritto dai legali rappresentanti della e;
CO0 Controparte_7
- l'atto del 30/06/2014 con cui è stata confermata l'assunzione dell'obbligazione di garanzia (doc.
n. 13 dell'attrice).
A fronte di dette allegazioni dell'attrice, i convenuti non hanno formulato contestazioni sufficientemente precise, né offerto documenti da cui potersi desumere il carattere manifestamente pretestuoso del credito azionato, non potendosi con ogni evidenza considerare a tal scopo rilevante la sola produzione della copia dell'ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività del D.I. n. 300/2021 emessa dal giudice istruttore nel procedimento di opposizione pendente dinanzi al Tribunale di Pisa, in assenza quantomeno di una specifica allegazione in tale sede processuale della sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa vantata dalla società attrice tali da evidenziarne la palese infondatezza.
Pertanto, deve ritenersi provata l'esistenza, in capo all'attrice e ai fini che qui rilevano, del credito nei confronti di derivante dall'apertura di credito sul conto n. 200598 Parte_1
acceso presso la Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., assistito dalla garanzia prestata da con atto del 29/06/2009, atteso che, ai sensi dell'art. 58 TUB e 1263 c.c., i privilegi e CP_5
le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente pagina 12 di 21 conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
2.2. Sull'eventus damni.
Quanto al secondo requisito di tipo oggettivo, occorre rilevare che in base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, necessario ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., non richiede una totale compromissione della garanzia patrimoniale del debitore, potendo l'eventus damni essere integrato anche dal compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito “che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di “facere” infungibile)” (ex multis Cass. n. 15866/2022; Cass. n. 2552/2023).
Con riferimento all'onere della prova, inoltre, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è invece a carico del convenuto che eccepisca l'insussistenza dell'eventus damni provare che il patrimonio residuo del debitore è tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n.
21492/2011, n. 16986/07, n. 19963/2005, n. 12678/01, n. 4578/98).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'attrice ha provato il pregiudizio arrecato alle proprie ragioni creditorie dall'atto dispositivo ad opera dalla debitrice, mediante la produzione del contratto definitivo di compravendita immobiliare del 16/10/2018 a rogito del notaio di Persona_6
Carmignano, rep. n. 10179- racc. n. 8922, trascritto in data 22/10/2018 (doc. n. 17 dell'attrice), con cui la debitrice in persona del proprio legale rappresentante e presidente del CP_5
Consiglio di amministrazione ha trasferito alle convenute e a CP_6 Controparte_4
rispettivamente, il diritto di usufrutto vitalizio e il diritto di nuda proprietà su Controparte_3
alcuni beni immobili di sua proprietà facenti parte del complesso immobiliare sito in
FI (FI), località Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri n. 7L, e precisamente un appartamento per civile abitazione posto al piano primo e secondo e un tratto di area urbana come specificamente descritti in atti.
Pertanto, sussiste il presupposto dell'eventus damni da valutarsi, a fronte dell'allegazione da parte delle convenute dell'esistenza di un precedente contratto preliminare in adempimento del quale è stato redatto il rogito definitivo, in riferimento alla data di stipula di quest'ultimo (cfr. Cass. n.
pagina 13 di 21 17067/2019 secondo cui “la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo (Cass. 15215/ 2018)”).
Segnatamente, l'atto definitivo di cessione è stato stipulato a titolo oneroso (come confermato dalla previsione di uno specifico corrispettivo) in data 16/10/2018 e quindi successivamente al sorgere del diritto di garanzia della società attrice che risale al momento in cui la società convenuta ha acquisito la qualità di fideiussore con il contratto del 29/06/2009 CP_5
(doc. n. 12 dell'attrice), come costantemente affermato dalla Cassazione secondo cui “l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. n. 03676 15/02/2011 Rv.
616596 - 01; Cass. n. 20376 del 09/10/2015 Rv. 637463 - 01 e, da ultimo, Cass. n. 10522 del
3/06/2020 Rv. 658031 - 01)” (Cass. n. 330/2023).
Detto atto di disposizione ha causato non solo una diminuzione quantitativa del patrimonio della società debitrice provocando la fuoriuscita dei beni immobili dalla garanzia CP_5
patrimoniale generica di quest'ultima, ma anche una variazione qualitativa rilevante, essendo stato operato, con la compravendita in questione, il trasferimento a due soggetti diversi, rispettivamente, del diritto di nuda proprietà e del diritto di usufrutto vitalizio, così determinando una scissione di detti diritti reali che, evidentemente, è potenzialmente idonea a condizionare negativamente un'eventuale vendita forzosa dei beni a seguito dell'esperimento dell'azione esecutiva della creditrice, diminuendone le probabilità di pronto realizzo a fronte della permanenza della titolarità del diritto di usufrutto vitalizio in capo ad un soggetto terzo e della conseguente impossibilità di godimento diretto del bene per la durata dell'intera vita dell'usufruttuario.
Né risulta che le convenute abbiano dimostrato, in assolvimento dei propri oneri probatori,
l'esistenza di residui cespiti patrimoniali idonei a consentire il soddisfacimento integrale del credito vantato dall'attrice, o di altri fatti estintivi o impeditivi della pretesa da quest'ultima azionata ex art. 2901 c.c.
2.3. Sulla scientia damni.
Venendo alla disamina del presupposto soggettivo previsto dall'art. 2901 c.c., atteso che i convenuti hanno eccepito l'applicabilità al caso di specie del particolare regime di esenzione dagli effetti revocatori previsto dal comma terzo di detta disposizione normativa, asserendo che il contratto definitivo di compravendita del 16/10/2018 rappresenta un atto dovuto, stipulato in pagina 14 di 21 adempimento dell'obbligazione assunta con un precedente contratto preliminare del 18/04/2011,
è necessario richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, nell'ipotesi di stipula di un contratto definitivo in esecuzione di un precedente contratto preliminare di compravendita “la sussistenza del presupposto dell' "eventus damni" per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo, mentre l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo all'acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti” (Cass. n.
17067/2019).
Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi, in primo luogo, che il contratto preliminare stipulato con scrittura privata non autenticata prodotto dalle convenute sub doc. n. 4 non risulta opponibile alla società attrice in quanto terza, essendo privo di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Segnatamente, è pacifico che detta scrittura non è stata registrata, né sussistono, in quanto non dedotte né provate dalle convenute, le altre condizioni per l'accertamento della data certa contemplate, rispettivamente, dal primo comma dell'art. 2704 c.c. (quale ad esempio la riproduzione del relativo contenuto in un atto pubblico, o la prova di fatti certi da cui desumere l'anteriorità del documento, non potendosi considerare tali le copie degli ordini di bonifici eseguiti a titolo di caparra o di anticipo sul prezzo sub doc. da n. 5 a n. 10 delle convenute in assenza di documenti attestanti gli effettivi esborsi o il buon esito degli ordini di bonifico e le relative date), o dal terzo comma di tale disposizione, non potendosi ricorrere ad altri mezzi di prova previsti dall'ordinamento in ipotesi di contratti preliminari di compravendita immobiliare, come quello oggetto di causa, per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam (vedi Cass. n.
36602/2022).
In ogni caso, anche laddove si ritenesse provato che il contratto preliminare in questione sia stato stipulato, come prospettato dalle convenute, in data 18/04/2011, dovrebbe considerarsi sussistente il requisito dell'anteriorità del credito, atteso che il diritto di garanzia della società attrice risale al momento in cui la società convenuta ha acquisito la qualità di CP_5
fideiussore con il contratto del 29/06/2009 (doc. n. 12 dell'attrice).
Pertanto, l'anteriorità del credito e la natura onerosa degli atti impongono di accertare la consapevolezza, in capo sia al debitore che ai terzi, del pregiudizio cagionato al creditore, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni.
A riguardo, occorre evidenziare che la consapevolezza non coincide con la collusione tra debitore e terzo, bensì può consistere anche nell'ignoranza ingenerata da colpa grave - alla stregua delle pagina 15 di 21 circostanze del caso concreto e dell'id quod plerumque accidit - del pregiudizio cagionato al creditore, come evincibile da molteplici arresti della S.C., secondo cui “In tema di condizioni per
l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. (…)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7262 del 01/06/2000; conforme ex multis Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 14489 del 29/07/2004).
Né è necessario che la consapevolezza, intesa come conoscenza o agevole conoscibilità, attenga al pregiudizio arrecato alle ragioni di uno specifico creditore, essendo sufficiente che essa si riferisca alla diminuzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno dei suoi creditori complessivamente considerati.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che “Ove un'attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell'art. 2901 c.c., per i connotati dell'"onerosità", ad esaurire il fattore della "scientia fraudis" non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all'"alienante", e delle sue caratteristiche” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 5741 del 23/03/2004. Conformi: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22365 del
25/10/2007 e Sez. 2, Sentenza n. 10623 del 03/05/2010).
Tanto premesso, nel caso di specie, la consapevolezza, ovvero, la conoscibilità del pregiudizio arrecato ai creditori da parte della debitrice e delle sue controparti negoziali CP_5
e a emerge: Controparte_4 Controparte_3
- dal momento della stipula del rogito del 16/10/2018 (doc. n. 17 dell'attrice), avvenuta successivamente al sorgere del credito dell'attrice risalente alla stipula del contratto di garanzia fideiussoria del 29/06/2009;
- dal momento di presunta conclusione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, da collocarsi, sulla base delle deduzioni delle parti convenute, in ogni caso in data anteriore alla nascita del credito dell'attrice in data 29/06/2009;
pagina 16 di 21 - dal significativo lasso di tempo intercorso tra la stipula del contratto preliminare nel 2011 e quella del rogito nel 2018, che appare del tutto anomalo rispetto alle prassi negoziali invalse in ambito immobiliare;
- dai rapporti di tipo societario tra la venditrice che ha prestato la garanzia e la CP_5 debitrice principale (risultando la prima socia di quest'ultima come si Parte_1 desume dalle visure prodotte sub doc. nn. 19 e 20 dell'attrice), i quali confermano indubbiamente che il signor (che ha stipulato sia il contratto preliminare sia il rogito in qualità di CP_6
legale rappresentante di era consapevole, in ragione del proprio ruolo di CP_5
presidente del Consiglio di amministrazione della società della esposizione CP_5
debitoria della società nei confronti dei creditori e, di conseguenza, delle obbligazioni assunte a titolo fideiussorio, nonché del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica;
- dagli stretti legami parentali esistenti tra vicepresidente del Consiglio di Controparte_7 amministrazione e socio della società venditrice (doc. n. 19 dell'attrice) nonché CP_5
vicepresidente del Consiglio di amministrazione di dal 2005 e suo liquidatore e Parte_1 legale rappresentante dal 2020 (doc. n. 20 dell'attrice) e le acquirenti e Controparte_4 [...]
(che sono, rispettivamente, la moglie e la figlia di come dimostrato CP_3 Controparte_7 dai doc. n. 21 e 22 dell'attrice) che escludono che queste ultime potessero ignorare il pregiudizio alle ragioni del creditore potenzialmente derivante dal contratto preliminare e poi concretamente arrecato dal contratto di compravendita definitivo immobiliare (sulla valenza degli stretti legami parentali quali rilevanti indizi presuntivi della consapevolezza in caso di revocatoria si veda Cass.
n. 5359/2009).
In riferimento a quest'ultimo aspetto, invero, si rileva che gli stretti vincoli parentali esistenti rendono del tutto inverosimile che le terze acquirenti non fossero a conoscenza della situazione debitoria gravante sulla disponente, specie se si considera che le convenute e CP_11 CP_4
non hanno fornito alcuna plausibile giustificazione della compravendita, non avendo dedotto le eventuali necessità che intendevano soddisfare con detta operazione negoziale, e rilevato che risulta pacifico, in quanto non contestato, che le stesse non risiedevano negli immobili oggetto della vendita né prima né dopo la stipula del rogito, il quale conseguentemente non era stato predisposto al fine di acquisire unità immobiliari da destinare ad abitazione principale.
A ciò si aggiunga che sono rimaste del tutto generiche e indimostrate le deduzioni delle convenute secondo cui gli atti di disposizione oggetto di causa sono stati stipulati dalla società per far fronte alle proprie obbligazioni di pagamento ricorrendo alla vendita di beni CP_5
pagina 17 di 21 immobili quale unica risorsa a disposizione “tenuto conto della tipologia di attività svolta” (vedi pag. 13 della comparsa di costituzione), atteso che:
- appare totalmente generico e inconsistente il riferimento alla tipologia di attività svolta dalla convenuta CP_5
- non risultano specificamente e tempestivamente allegate le singole obbligazioni di pagamento da estinguere, non potendosi tenere conto delle precisazioni contenute nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. delle convenute, nella quale risultano dedotte circostanze non oggetto di tempestiva allegazione entro la scadenza dei termini previsti a pena di preclusione per le attività assertive (ci si riferisce, in particolare, alle affermazioni non precedentemente allegate nella comparsa di costituzione o in memoria n. 1 secondo cui l'atto dispositivo ha costituito l'unico mezzo a disposizione della per ottenere la liquidità occorrente all'adempimento del proprio CP_5
debito nei confronti della Cassa di Risparmio di Pisa Lucca Livorno in ragione del mutuo contratto);
- non è stato dimostrato, mediante la produzione di documentazione idonea e conferente, che gli atti di vendita immobiliare rappresentavano l'unico mezzo a disposizione per reperire liquidità occorrente all'adempimento di specifici obblighi di pagamento, come invece richiede la giurisprudenza di legittimità ai fini dell'esenzione da revocatoria (cfr. Cass. n. 28141/2023 secondo cui “i presupposti dell'azione revocatoria vengono meno, ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, cod.civ., se l'atto dispositivo sia posto in essere allo scopo di reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché esso rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (Cass. 15/05/2020, n. 8992)”);
- in assenza della specifica allegazione e prova dell'esistenza di un debito da estinguere in funzione del quale sono stati stipulati gli atti dispositivi in questione, deve ritenersi che le affermazioni delle convenute in merito alla necessità di reperire liquidità rappresentino un indice presuntivo idoneo a confermare l'esistenza dell'intento distrattivo della società venditrice (in termini ancora Cass. n. 28141/2023 la quale afferma che “nel caso in cui risulti dimostrata la sussistenza di una difficoltà economica del disponente – nel caso di specie il ricorrente ha lamentato l'esigenza di liquidità determinata dal suo stato di disoccupazione – essa è un indizio che rafforza la presunzione che l'atto dispositivo sia stato posto in essere allo scopo di sottrarre il bene che ne costituisce l'oggetto alle pretese creditorie. pagina 18 di 21 Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, sussiste altresì l'elemento soggettivo della scientia damni, inteso come conoscenza o quantomeno conoscibilità da parte del debitore e delle terze acquirenti del pregiudizio derivante ai creditori dalla stipula del contratto preliminare e di quello definitivo di compravendita immobiliare, il quale va pertanto revocato e dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice.
Da ultimo, occorre rilevare che la società attrice ha circoscritto, in sede di precisazione delle conclusioni depositate con note scritte del 20/01/2025, la domanda revocatoria volta ad ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita definitivo del 16/10/2018 ai beni immobili che sono rimasti di proprietà delle convenute acquirenti, con esclusione, pertanto, del subalterno n. 578, risultante, come dimostrato dalle visure storiche prodotte sub doc. 51, 52, 53, dalla divisione dell'originario subalterno n. 510 con consistenza di 735 mq nei due distinti subalterni n. 578 di 98 mq (di proprietà di terzi) e n. 579 di 637 mq.
In tal modo l'attrice ha operato una delimitazione delle proprie richieste volta semplicemente a circoscrivere le pretese inizialmente avanzate, da ritenersi ammissibile in quanto qualificabile come mera riduzione delle originarie domande proposte e non come rinuncia parziale a singoli capi dell'azione originariamente esperita, rispetto alla quale è stato garantito il contraddittorio con le convenute dichiaratesi, all'odierna udienza, remissive rispetto all'esclusione del subalterno n. 578.
In ogni caso, anche a ritenere che in sede di precisazione delle conclusioni l'attrice abbia rinunciato alla domanda di revocatoria limitatamente alla compravendita dell'immobile contrassegnato dal subalterno n. 578 mediante dichiarazione del proprio Difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 306 cpc, deve constatarsi la parziale estinzione del giudizio con esclusivo riferimento a tale ultima pretesa, stante l'accettazione della rinuncia da parte del Legale delle convenute, anch'egli munito di procura speciale.
Pertanto, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda principale dell'attrice come precisata con le note del 20/01/2025 e all'odierna udienza.
La presente sentenza dovrà essere annotata, ai sensi dell'art. 2655 comma 1 c.c., a margine della trascrizione dell'atto di compravendita.
3. Sulle spese di lite.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico delle convenute, con liquidazione da operarsi come da dispositivo in applicazione del D.M. n.
pagina 19 di 21 147/2022, avuto riguardo allo scaglione di valore della domanda, con applicazione degli importi medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le successive, tenuto conto dell'istruttoria solo documentale e della definizione del procedimento con modalità semplificata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la precisazione che “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa, secondo il costante indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014, Rv. 630692 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 18348 del 13/09/2004,
Rv. 577018 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5402 del 17/03/2004, Rv. 571252 […]” (Cass. n. 3697/2020)
a cui consegue che si deve tener conto, quanto al valore della causa, del credito di euro
1.200.000,00 corrispondente all'importo massimo del debito della società Parte_1
garantito da con il contratto del 29/06/2009. CP_5
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa:
1) DICHIARA l'inefficacia e REVOCA ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di
[...]
l'atto di compravendita definitivo del 16/10/2018 a rogito del Notaio CP_1 [...]
di rep. n. 10179- racc. n. 8922, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Pisa, Per_6
Servizi di pubblicità Immobiliare di Volterra in data 22.10.2018 ai nn. Reg. gen 8235, e reg. part.
n. 5881, con il quale ha trasferito a e CP_5 Controparte_4
il diritto di nuda proprietà e il diritto di usufrutto vitalizio sui seguenti Controparte_3
beni immobili facenti parte del complesso immobiliare sito in FI (Fi), località
Palagetto-Petruccola, via Vittorio Barbieri: - appartamento per civile abitazione censita al Catasto
Fabbricati del Comune di FI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 539, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, superficie catastale totale mq 57, totale escluse aree scoperte mq
57, rendita catastale euro 200,13, via Vittorio Barbieri n. 7L, piano n. 1-2, interno 1; - area urbana di mq 637 censita al Catasto Fabbricati del Comune di FI (Fi) al foglio 62 dalla particella 18 subalterno 579 (ex foglio 62, particella 18, subalterno 510), via Vittorio Barbieri;
- impianti e spazi comuni come per legge e destinazione compresi in quota proporzionale nella vendita, in particolare i resedi e passi comuni che consentono l'accesso alla porzione in oggetto e pagina 20 di 21 il parcheggio censiti al Catasto Fabbricati del Comune di FI (Fi) al foglio 62 particella 18 subalterno 511, 514, 521 e 531 e 552;
2) ORDINA alla competente Agenzia del Territorio di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione del contratto di compravendita del 16/10/2018, con esonero da responsabilità;
3) ORDINA alla competente Agenzia del Territorio di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda limitatamente al foglio 62, particella 18 subalterno n. 578, con esonero da responsabilità;
4) CONDANNA e , in CP_5 Controparte_4 Controparte_3
solido tra loro, alla refusione a favore di delle spese di lite che si CO liquidano in € 23.946,00, per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 22.1.2024.
Il Giudice
Dott. Silvia Orani
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