CASS
Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2024, n. 35798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35798 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NE AT nato il [...] NE CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il PG conclude conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avv. MILARDO Santi si riporta alla requisitoria del PG, si associa alle conclusioni e deposita conclusioni e nota spese;
L'avv. ACCIARITO Domenico si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, anche per l'avv. Villardita Francesco. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35798 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. ON VA e ON NC ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 ottobre 2023 che, in parziale riforma della sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa il 23 maggio 2022 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato ON NC alla pena di anni tre di reclusione e ON VA, su richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: a) incendio boschivo aggravato dal notevole danno cagionato ad aree protette, ai sensi dell'art. 423-bis, primo e terzo comma, cod. pen., perché il 21 luglio 2021 (solo ON VA) e il 28 luglio 2021 (entrambi gli imputati) avevano cagionato incendi boschivi, di estensione di diversi ettari, nella contrada Scale e Bagnolina e nella contrada Bosco Pisano, site nel territorio del comune di RI, provocando notevole danno ad aree protette;
b) detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché entrambi gli imputati il 12 agosto 2021, sul terreno adibito a pascolo e ovile sito in RI, Contrada Cava, in loro uso esclusivo, avevano illegalmente detenuto due fucili automatici, marca Beretta, calibro 12, nonché vario munizionamento;
c) ricettazione, ai sensi degli artt. 648 cod. pen., perché, il 12 agosto 2021, al fine di procurarsi un profitto, entrambi gli imputati avevano ricevuto e occultato le due armi sopra indicate, oggetto di furto ai danni di GN PE. 2. ON VA denuncia l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la manifesta innocenza dell'imputato, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 3. ON NC articola due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 423-bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe in maniera errata omesso di riqualificare il reato di cui al capo a nel reato di incendio ex art. 423 cod. pen., nonostante fosse emerso che l'incendio aveva avuto una lenta propagazione in piccoli focolai e che lo spegnimento dello stesso, facile nella sua esecuzione, aveva richiesto un tempo limitato. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in punto di responsabilità penale, avrebbe confermato la sentenza di primo grado, senza offrire alcuna motivazione. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che in un processo prettamente indiziario - come quello in esame - sarebbe stato necessario accertare il livello di gravità e di precisione di ciascun indizio isolatamente considerato e, poi, effettuare un esame globale e unitario dei diversi indizi. Nel caso di specie, invece, era emerso - che il teste SS TA si era limitato ad affermare di aver visto il 28 luglio 2021 un membro della famiglia ON, ma non anche efte- ;6),Sà--7v41. individuato in maniera precisa una persona;
che i soggetti presenti sul luogo dell'incendio, infatti, non erano mai stati identificati;
che il segnale GPS posto sull'autovettura in uso alla famiglia ON, in più occasioni, era risultato essere assente;
che l'attività di osservazioni controllo pedinamento era stata difficoltosa, a causa della fitta vegetazione;
che la presenza di ON NC sul territorio del Comune di RI era provata solo alle 18:53 del 28 luglio 2021, circa 20 minuti dopo che l'incendio era divampato;
che ON VA aveva reso una confessione piena, anche in merito ai fatti avvenuti il 28 luglio 2021; che ON VA e ON NC, in quel giorno, non erano stati insieme, come veniva confermato dall'analisi dei tabulati telefonici, dai quali erano emerse numerose telefonate tra i due. 4. Il Comune di RI, parte civile costituita in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, chiede dichiararsi il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Con riferimento al ricorso di ON VA va rilevato che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. Va pertanto ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata 3 in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 1.2. Il ricorso di ON NC con riferimento al primo motivo è manifestamente infondato ed all'uopo va evidenziato che la sentenza svolge una valutazione di merito incensurabile in questa sede con riferimento alla vastità dell'incendio che ha caratterizzato la qualificazione del fatto di reato nella fattispecie di cui all'art. 423-bis commi 1 e 3 cod. pen.; infatti, si dà atto nelle sentenze di primo e secondo grado che erano stati distrutti dal fuoco tre ettari di sterpaglie e rovi e sono stati necessari tre mezzi e 17 uomini della Forestale per spegnere il fuoco che era divampato in modo vasto e distruttivo. Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423-bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle). Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, dep. 2016, Zanarotto, Rv. 268099. 1.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché, la sentenza impugnata ha ricostruito in modo analitico e preciso a pag. 8 e 9 gli elementi che hanno permesso ai Carabinieri di riconoscere direttamente, durante un servizio di osservazione, l'autovettura Fiat Punto targata CX260BL alle ore 17,15 sulla quale era seduto, sul lato guida, ON VA e, sul sedile posteriore, ON NC;
auto vista( subito dopo/parcheggiata a 400 metri dall'incendio che divampava alle ore 16,45 del 28 luglio 2021. I Carabinieri, inoltre, grazie al sistema di localizzazione dell'autovettura (in precedenza apposto sull'auto nell'ambito delle indagini per la commissione dell'incendio avvenuto in contrada Scale e in contrada Bagnolia nel comune di RI in data 21 luglio 2021) hanno ricostruito i movimenti del veicolo che evidenziavano, alle ore 19,57, l'improvvisa inversione di marcia operata in prossimità del luogo in cui stazionavano i militari subito dopo l'incendio e il successivo addentrarsi della stessa auto nella fitta vegetazione su una strada sterrata con l'evidente scopo di nascondersi al controllo dei militari. Infine, la testimonianza di SS TA confermava che, in orario compatibile con l'incendio, la stessa auto era transitata in quei luoghi. 4 I giudici di merito, quindi, hanno svolto una congrua valutazione sintetica dei plurimi elementi analizzati anche singolarmente ed hanno concluso in modo ineccepibile che, per le osservazioni fatte direttamente sul posto e le risultanze dei dati del sistema di localizzazione dell'auto, nel pomeriggio e nella serata del 28 luglio 2021, solo gli occupanti di tale auto erano presenti nell'area interessata dall'incendio. Tutte le questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio trovano allora implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta in sentenza, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna, inoltre, degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Comune di RI quale parte civile e che il Collegio ritiene equo liquidare in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge, in considerazione dell'apporto dato con la memoria del 10.6.2024. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue altresì la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00 per ciascuno, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RI che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge. Così deciso l'11/06/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il PG conclude conclude per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore L'avv. MILARDO Santi si riporta alla requisitoria del PG, si associa alle conclusioni e deposita conclusioni e nota spese;
L'avv. ACCIARITO Domenico si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, anche per l'avv. Villardita Francesco. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35798 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. ON VA e ON NC ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9 ottobre 2023 che, in parziale riforma della sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa il 23 maggio 2022 all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato ON NC alla pena di anni tre di reclusione e ON VA, su richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati: a) incendio boschivo aggravato dal notevole danno cagionato ad aree protette, ai sensi dell'art. 423-bis, primo e terzo comma, cod. pen., perché il 21 luglio 2021 (solo ON VA) e il 28 luglio 2021 (entrambi gli imputati) avevano cagionato incendi boschivi, di estensione di diversi ettari, nella contrada Scale e Bagnolina e nella contrada Bosco Pisano, site nel territorio del comune di RI, provocando notevole danno ad aree protette;
b) detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché entrambi gli imputati il 12 agosto 2021, sul terreno adibito a pascolo e ovile sito in RI, Contrada Cava, in loro uso esclusivo, avevano illegalmente detenuto due fucili automatici, marca Beretta, calibro 12, nonché vario munizionamento;
c) ricettazione, ai sensi degli artt. 648 cod. pen., perché, il 12 agosto 2021, al fine di procurarsi un profitto, entrambi gli imputati avevano ricevuto e occultato le due armi sopra indicate, oggetto di furto ai danni di GN PE. 2. ON VA denuncia l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la manifesta innocenza dell'imputato, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 3. ON NC articola due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 423-bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe in maniera errata omesso di riqualificare il reato di cui al capo a nel reato di incendio ex art. 423 cod. pen., nonostante fosse emerso che l'incendio aveva avuto una lenta propagazione in piccoli focolai e che lo spegnimento dello stesso, facile nella sua esecuzione, aveva richiesto un tempo limitato. 3.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in punto di responsabilità penale, avrebbe confermato la sentenza di primo grado, senza offrire alcuna motivazione. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che in un processo prettamente indiziario - come quello in esame - sarebbe stato necessario accertare il livello di gravità e di precisione di ciascun indizio isolatamente considerato e, poi, effettuare un esame globale e unitario dei diversi indizi. Nel caso di specie, invece, era emerso - che il teste SS TA si era limitato ad affermare di aver visto il 28 luglio 2021 un membro della famiglia ON, ma non anche efte- ;6),Sà--7v41. individuato in maniera precisa una persona;
che i soggetti presenti sul luogo dell'incendio, infatti, non erano mai stati identificati;
che il segnale GPS posto sull'autovettura in uso alla famiglia ON, in più occasioni, era risultato essere assente;
che l'attività di osservazioni controllo pedinamento era stata difficoltosa, a causa della fitta vegetazione;
che la presenza di ON NC sul territorio del Comune di RI era provata solo alle 18:53 del 28 luglio 2021, circa 20 minuti dopo che l'incendio era divampato;
che ON VA aveva reso una confessione piena, anche in merito ai fatti avvenuti il 28 luglio 2021; che ON VA e ON NC, in quel giorno, non erano stati insieme, come veniva confermato dall'analisi dei tabulati telefonici, dai quali erano emerse numerose telefonate tra i due. 4. Il Comune di RI, parte civile costituita in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, chiede dichiararsi il rigetto o l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Con riferimento al ricorso di ON VA va rilevato che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. Va pertanto ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata 3 in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). 1.2. Il ricorso di ON NC con riferimento al primo motivo è manifestamente infondato ed all'uopo va evidenziato che la sentenza svolge una valutazione di merito incensurabile in questa sede con riferimento alla vastità dell'incendio che ha caratterizzato la qualificazione del fatto di reato nella fattispecie di cui all'art. 423-bis commi 1 e 3 cod. pen.; infatti, si dà atto nelle sentenze di primo e secondo grado che erano stati distrutti dal fuoco tre ettari di sterpaglie e rovi e sono stati necessari tre mezzi e 17 uomini della Forestale per spegnere il fuoco che era divampato in modo vasto e distruttivo. Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 423-bis cod. pen., costituisce "incendio boschivo" il fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree. (In applicazione del principio, è stata ritenuta idonea a configurare il reato la presenza di fiamme propagatesi in un'area adibita a pascolo, limitrofa ad una vasta superficie boscosa, la cui attitudine a propagarsi era stata desunta dal loro fronte, dalla presenza del vento e dall'impiego massiccio di personale per sedarle). Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, dep. 2016, Zanarotto, Rv. 268099. 1.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché, la sentenza impugnata ha ricostruito in modo analitico e preciso a pag. 8 e 9 gli elementi che hanno permesso ai Carabinieri di riconoscere direttamente, durante un servizio di osservazione, l'autovettura Fiat Punto targata CX260BL alle ore 17,15 sulla quale era seduto, sul lato guida, ON VA e, sul sedile posteriore, ON NC;
auto vista( subito dopo/parcheggiata a 400 metri dall'incendio che divampava alle ore 16,45 del 28 luglio 2021. I Carabinieri, inoltre, grazie al sistema di localizzazione dell'autovettura (in precedenza apposto sull'auto nell'ambito delle indagini per la commissione dell'incendio avvenuto in contrada Scale e in contrada Bagnolia nel comune di RI in data 21 luglio 2021) hanno ricostruito i movimenti del veicolo che evidenziavano, alle ore 19,57, l'improvvisa inversione di marcia operata in prossimità del luogo in cui stazionavano i militari subito dopo l'incendio e il successivo addentrarsi della stessa auto nella fitta vegetazione su una strada sterrata con l'evidente scopo di nascondersi al controllo dei militari. Infine, la testimonianza di SS TA confermava che, in orario compatibile con l'incendio, la stessa auto era transitata in quei luoghi. 4 I giudici di merito, quindi, hanno svolto una congrua valutazione sintetica dei plurimi elementi analizzati anche singolarmente ed hanno concluso in modo ineccepibile che, per le osservazioni fatte direttamente sul posto e le risultanze dei dati del sistema di localizzazione dell'auto, nel pomeriggio e nella serata del 28 luglio 2021, solo gli occupanti di tale auto erano presenti nell'area interessata dall'incendio. Tutte le questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio trovano allora implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta in sentenza, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna, inoltre, degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Comune di RI quale parte civile e che il Collegio ritiene equo liquidare in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge, in considerazione dell'apporto dato con la memoria del 10.6.2024. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue altresì la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00 per ciascuno, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di RI che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge. Così deciso l'11/06/2024