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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di FROSINONE – Sezione civile Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato, quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 1825/20 avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n. 389/20 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 10.04.20 depositata il 28.04.20, non notificata, con la quale pronunciando in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla società Parte_1
, nei confronti di , e
[...] Controparte_1 Controparte_2
, detto Giudice ha così deciso: accerta e dichiara che il sinistro avvenuto in Controparte_3 data 14.04.2016, ore 12.00 circa in Ceccano, è da attribuirsi alla responsabilità del convenuto Sig. ; accerta e dichiara altresì che nel sinistro in esame, l'attore ha subito danni Controparte_1 materiali al veicolo per una somma complessiva di euro 1.203,90 iva esclusa, oltre € 100,00 per il fermo tecnico;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto pone Controparte_1 definitivamente le spese di CTU medico legale a carico del convenuto;
condanna per Controparte_1 l'effetto la convenuta e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_4 Controparte_1 spese stragiudiziali in favore dell'attrice, nella misura di € 365,00; condanna per l'effetto la convenuta e il convenuto , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_4 Controparte_1 lite in favore del difensore di parte attrice che liquida in complessivi € 1.365,00 di cui € 165,00 per spese oltre iva, cpa ed il rimborso forfettario come per legge;
compensa interamente le spese di lite tra le restanti parti, VERTENTE TRA
(CF: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 25.05.1967 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Tiberia. APPELLANTE E
(PI: ), corrente in Roma, al Viale Marchetti n. Controparte_5 P.IVA_1 105, in persona del procuratore alle liti, Dott. , rappresentata e difesa CP_6 dall'Avv. Alessandro Moruzzo, elettivamente domiciliata, anche ai fini del presente giudizio di gravame, presso lo Studio dell'Avv. Anna Rita Martini, sito in Morolo (FR) S.P. 227 Monti Lepini n. 46. E
(già ), con sede legale presso Controparte_7 Controparte_8
, in Roma, Via A. Marchetti 105 (CF e PI: , in persona Controparte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante ad litem, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 Erika Villanova del Foro di Milano e Yasmine Laachir del Foro di Trento, e in qualità di socie dello Studio Legalade STA a r.l. con sede in Trento, alla via degli Orbi 6, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Erica Bernardini, in Roma, Via Salaria 290. APPELLATE NONCHÉ (CF: ), Controparte_9 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, alla Via Benigno Crespi nr. 23, in I grado rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi e domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Fratangeli, in Frosinone, a Via P. Gobetti n.
1. APPELLATA
-contumace-
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CONCLUSIONI:
ha così concluso: Il Sig. , a mezzo Controparte_1 Controparte_1 del sottoscritto procuratore, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note d'udienza del 31.05.2024, alle cui contestazioni il CTU non ha fornito alcuna risposta scientificamente e tecnicamente fondata, insiste nella richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale con incarico ad altro Ausiliario. In ogni caso, l'appellante precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto di appello che in questa sede devono intendersi trascritte;
solo in subordine, anche alla luce del fatto che il CTU ha sconfessato il contenuto e le motivazioni statuite nella sentenza di primo grado, chiede l'applicazione dell'art. 2054 II comma c.c. (cfr. le note scritte del 09.05.2025 giusta il decreto del 30 aprile 2025 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 26 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
ha così concluso: In via principale. Piaccia al Tribunale Controparte_5 Civile di Frosinone, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'atto di appello promosso ad istanza del Sig. perché infondato nelle sue Controparte_1 motivazioni, non provato in fatto ed in diritto, oltreché basato su una domanda di risarcimento delle lesioni improponibile ed improcedibile. Conseguentemente, voglia l'adito Tribunale confermare la sentenza n. 389/2020 del Giudice di Pace di Frosinone, in quanto coerente nel suo tessuto motivazionale, ben motivata ed immune da vizi logici, confermando anche le sue statuizioni accoglitive della domanda promossa in primo grado da (oggi appellata). Condannare parte appellante al pagamento a Parte_1 favore dell'appellata della somma di € 305,00 quale compenso Parte_1 pagato al consulente di parte come ns. doc.to 12 e della somma di € Persona_1 200,00 quale acconto pagato al CTU officiato come ns. doc.to 13, ponendo a carico dell'appellante il rimanente compenso maturato dal CTU officiato. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello, dichiarare intervenuta l'acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate, relativamente alla quantificazione del danno imponibile, ai criteri di determinazione del danno da fermo tecnico ed alla liquidazione delle spese e spettanze stragiudiziali. Conseguentemente, in operatività della polizza assicurativa, dichiarare l'appellata Parte_1 manlevata e tenuta indenne dalla sua compagnia assicurativa (altra Controparte_7 appellata e, nel primo giudizio, chiamata in garanzia). Condannare parte appellante al pagamento a favore dell'appellata della somma di € 305,00 quale Parte_1 compenso pagato al consulente di parte come ns. doc.to 12 e della Persona_1 somma di € 200,00 quale acconto pagato al CTU officiato come ns. doc.to 13, ponendo a carico dell'appellante il rimanente compenso maturato dal CTU officiato. In ogni caso, e quindi anche in caso di accoglimento solo parziale dell'atto d'appello, pur sempre con vittoria di spese e competenze di questo secondo grado di giudizio, oltre accessori fiscali e rimborso ex lege. (cfr. il foglio di PC allegato alle note scritte del 23.05.2025 giusta il decreto del 30 aprile 2025 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 26 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
ha così concluso: Si precisano le conclusioni come in Controparte_7 COMPARSA, a cui si rimanda (cfr. le note scritte del 09.05.2025 giusta il decreto del 30 aprile 2025 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 26 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
invece rimasta contumace, nonostante rituale notifica Controparte_4 a mezzo PEC al Procuratore costituito in I grado, in data 14 luglio 2020 (cfr. il verbale di udienza del giorno 01.03.2021).
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. con atto di citazione in appello, ritualmente Controparte_1 notificato, conveniva in giudizio , Controparte_5 Controparte_4
ed , in persona dei rispettivi legali rapp.ti legali p.t., al
[...] Controparte_7 fine di ottenere la riforma integrale della sentenza n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 10.04.2020, depositata in data 28.04.2020, non notificata, con la quale detto Giudice, pronunciando in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla società , nei confronti del Sig. Parte_1 CP_1
, e , così decideva: “accerta e
[...] Controparte_2 Controparte_3 dichiara che il sinistro avvenuto in data 14.04.2016, ore 12,00 circa in Ceccano, è da attribuirsi alla responsabilità del convenuto Sig. accerta e Controparte_1 dichiara altresì che nel sinistro in esame, l'attore ha subito danni materiali al veicolo per una somma complessiva di euro 1.203,90 iva esclusa, oltre € 100,00 per il fermo tecnico;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
pone Controparte_1 definitivamente le spese di CTU medico legale a carico del convenuto CP_1 ; condanna per l'effetto la convenuta e
[...] Controparte_4 CP_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese stragiudiziali in favore dell'attrice,
[...] nella misura di € 365,00; condanna per l'effetto la convenuta e il Controparte_4 convenuto , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore del difensore di parte attrice che liquida in complessivi € 1.365,00 di cui € 165,00 per spese oltre iva, cpa ed il rimborso forfettario come per legge;
compensa interamente le spese di lite tra le restanti parti.”. Il Sig. proponeva il suddetto appello al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice monocratico di II grado adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della impugnata sentenza, n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone, Dott.ssa Giulia Franco, rigettare la domanda avanzata dalla , così come proposta, perché destituita di Parte_1 qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto;
sempre in riforma della sentenza impugnata n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Sig. riconoscere l'esclusiva Controparte_1 responsabilità del conducente del Furgone Renault tg. EN938VK di proprietà della e per l'effetto condannare quest'ultima, in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. in solido con la in persona del legale rapp.te p.t. al CP_3 risarcimento integrale di tutti i danni subiti dal Sig. nella misura Controparte_1 accertata in corso di causa in € 8.866,57 o in misura che sarà ritenuta più di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi e alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Vittoria spese e compensi dei due gradi di giudizio”. In data 19.02.2021 si costituiva in giudizio eccependo in Parte_1 via principale la improponibilità dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, chiedeva dichiararsi la intervenuta acquiescenza relativamente alla quantificazione del danno imponibile e alle spese liquidate. Si costituiva in giudizio, in data 22.02.2021, anche la società Controparte_7
, eccependo in via principale la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e
[...] in via subordinata chiedendone il rigetto. All'udienza del 01.03.2021, dichiarata la contumacia della Controparte_4
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19.10.2021.
[...] Successivamente a seguito di alcuni rinvii d'ufficio veniva fissata l'udienza del 20.07.2023.
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Con ordinanza del 20.07.2023 il Tribunale intestato rimetteva la causa sul ruolo al fine di svolgere una CTU tecnico modale nonché al fine di tentare all'esito la composizione bonaria. Depositata la CTU da parte dell'Ing. e acquisiti i chiarimenti richiesti dalla CP_10 parte appellante (cfr. il verbale di udienza del 17 febbraio 2025), falliti purtroppo tutti i tentativi di bonario componimento della lite, la causa veniva (nuovamente) rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza cartolare del 26.05.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. Tanto premesso in fatto, va indi subito rilevato come il presente appello sia stato proposto in quanto il Sig. ritiene che il sinistro sia stato malamente ricostruito CP_1 da parte del primo Giudice (e infatti per eliminare qualsivoglia dubbio l'intestato Tribunale ha disposto la suddetta consulenza tecnica, che, possiamo già anticiparlo, ha confermato in toto la dinamica di cui alla Sentenza appellata). In via preliminare, vanno però disattese le eccezioni sollevate ex art. 342 e art. 348 cpc, essendo sin troppo evidente che le lagnanze dell'appellante riguardino la (asserita) errata valutazione delle risultanze istruttorie all'uopo specificatamente indicate, per cui non è vero che non siano stati enunciati e/o che non siano sufficientemente chiari i motivi di appello (infatti, il filtro di ammissibilità delineato dalla norma citata nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 riguarda il gravame nel suo complesso: al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, è sufficiente, in definitiva, che la motivazione dell'impugnativa contenga, come nella specie, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze;
cfr. ex multis Cass. Sez. Un., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). L'infondatezza della suddetta eccezione, risulta, quindi, per tabulas, in virtù della valutazione complessiva delle argomentazioni svolte, ben identificandosi, nel complesso, la specifica modifica decisoria richiesta. Parimenti è a dirsi circa l'infondatezza dell'altra eccezione, anche in ragione delle molteplici questioni da esaminare (non a caso il Tribunale ha ritenuto di disporre una ulteriore CTU). Venendo al merito, l'appellante chiede che il Tribunale in riforma della sentenza impugnata n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Sig. riconosca l'esclusiva Controparte_1 responsabilità del conducente del Furgone Renault tg. EN938VK di proprietà della
[...]
e per l'effetto condanni quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t. in Parte_1 solido con la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento integrale CP_3 di tutti i danni subiti dal Sig. nella misura di € 8.866,57 o nella Controparte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi e alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Invero, da ultimo, l'appellante -in via subordinata- ha chiesto l'applicazione al caso di specie -quanto meno- dei principi di cui all'art. 2054 II comma cc.
1. Ebbene, ivi può subito rilevarsi come, diversamente da quanto opinato dall'Appellante, il CTU abbia confermato in toto le conclusioni cui era giunto il Giudice di prime cure. Giudice che invero era giunto a concludere nel senso di attribuire la responsabilità esclusiva dell'odierno appellante riconoscendo -del tutto legittimamente- maggiore valore alla testimonianza del Sig. che, all'udienza del Testimone_1 18.10.2018, dichiarava di essere stato spettatore oculare -ad una distanza ravvicinata, perché a bordo di un'auto che seguiva il furgone dell'appellata (la Fiat AN bianca immortalata nel fotogramma 1 del fascicolo di di primo grado)- Parte_1 del seguente incidente: “in data 14 settembre 2016 alle ore 12:00 circa in Ceccano (FR) percorrevo alla guida della mia vettura Fiat AN la Via Ponte in direzione del centro del
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paese preceduto dal furgone Renault Kangoo tg. EN938VK, il quale giunto in corrispondenza del civico n. 15 veniva urtato sulla parte anteriore destra dalla parte posteriore della vettura BMW tg. ER562KR, il cui conducente, in ripartenza in retromarcia da una posizione di sosta sul margine destro, si immetteva nella corsia che percorreva il Furgone Renault Kangoo tg. EN938VK […]”. Il teste, visti i doc. 1 e 2 del fascicolo della odierna appellata, rispondeva: “riconosco nei fotogrammi che mi vengono esibiti il luogo del sinistro ed i veicoli coinvolti nella posizione di quiete assunta dopo l'incidente […] il furgone Renault Kangoo tg. EN938VK riportava nella parte angolare a destra [...]” (cfr. il verbale del 18.10.2018). In dette foto, scattate subito dopo il sinistro, trova infatti oggettiva e chiara rispondenza l'anzidetta deposizione del testimone Tes_1 Il fotogramma sub doc. 1 citato evidenzia il lato posteriore della vettura Bmw appoggiato in aderenza alla parte anteriore angolare destra del furgone Renault: questa posizione è - obiettivamente- del tutto compatibile solo con una manovra di retromarcia compiuta dal guidatore dell'auto Bmw Tg. ER562KR che stava ripartendo dal margine destro. Come ben rilevato dall'appellata, se fosse vero il contrario, ossia la suggestiva tesi avversa secondo cui il furgone, uscendo parzialmente di strada, avrebbe impegnato il Contr marciapiede posto alla sua destra finendo contro l'auto ivi in sosta, il furgone Renault Tg. EN938VK presenterebbe danni sulla sola parte anteriore e l'auto Bmw Tg. ER562KR un urto localizzato sulla parte destra (recte: posteriore destra). Ed invece il fotogramma suddetto “racconta” che: • la vettura Bmw Tg. ER562KR ha riportato danni alla sola parte posteriore;
• il furgone Renault Tg. EN938VK ha riportato danni sulla parte anteriore angolare destra con interessamento del parafango e del paraurti anteriore del lato destro. Tali localizzazioni disvelano che l'urto può essere stato inferto unicamente dalla manovra di immissione in Contr retromarcia dell'auto sulla corsia del mezzo Renault. Il tutto esattamente come narrato dal testimone oculare Come evidenzia detta appellata: il Testimone_1 Giudice di prime cure ha ben colto detta convergenza, e, dunque, ha ritenuto meritevole di accoglimento la suddetta narrazione dell'evento (senza neppure bisogno della CTU poi disposta dall'intestato Tribunale quale giudice di secondo grado). A detta dell'appellante, il teste trovandosi incolonnato dietro ad un Testimone_1 furgone che non ha vetri ma è chiuso da lamiera, non avrebbe potuto vedere una manovra Contr di immissione del mezzo dal margine destro della predetta Via Ponte. A dire del il furgone Renault toglieva la visuale sia centrale che di destra CP_1 all'autista del veicolo Fiat AN retrostante che, al limite, avrebbe avuto visuale libera solo a sinistra. Se non che, come si apprezza dalle foto, scattate nell'immediatezza, l'autista aveva la visuale completamente libera a destra, dunque Testimone_1 Contr non c'erano ostacoli alla visibilità dell'auto del Sig. a maggior CP_1 ragione perché la stessa era ancora quasi interamente con la sagoma sul marciapiede (da cui era ripartita), tranne la parte posteriore con cui si era immessa nel flusso della circolazione. Oltretutto, dalle foto suddette si vede chiaramente che l'auto Fiat AN non era in linea parallela e diretta con il furgone del Sig. ma anzi più rasente al Parte_3 margine destro stradale. Quindi, non è affatto vero che la visuale del teste Tes_1 fosse coperta/oscurata, come si vede nel grafico di cui a pag. 10 dell'atto di
[...] appello. Il grafico dell'appellante raffigura una sagoma retrostante molto più piccola rispetto alla sagoma del mezzo disegnato come antistante, quasi attaccata al furgone Renault. Se così fosse stata la realtà dei fatti, l'autista dell'auto Fiat AN avrebbe avuto visibilità assai limitata: sia centrale, che a destra (ed anche a sinistra, per intenderci). Mentre, dalla foto sub doc. 1 di cui sopra, che rappresenta -pacificamente- la realtà dei fatti, diversamente dal suddetto grafico, si evince che l'auto Fiat AN era abbastanza distanziata dal furgone Renault antistante, oltre che incolonnata più rasente
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al ciglio destro della propria corsia di marcia lungo la Via Ponte in direzione Ceccano centro. Tutto ciò a riprova che il Sig. avesse visuale libera a destra. Testimone_1 Peraltro, come ben rilevato dall'appellata: il furgone Renault Kangoo non ha le dimensioni di un autocarro, o di un articolato, o di una bisarca, tali da coprire la visuale al conducente retrostante. Quindi, che tipo di ostacolo poteva avere il Sig. Tes_1
che oltretutto manteneva una distanza di sicurezza dal furgone che la precedeva
[...]
? Nessuna, evidentemente. La visuale del Sig. non era di certo impedita per il Tes_1 solo fatto che il furgone davanti non avesse i vetri, ma una lamiera. Non è stato un sinistro frontale, o cagionato da auto proveniente dal senso inverso. La collisione è stata ingenerata da una manovra iniziata sul margine destro della via. E, come dimostrano i fotogrammi scattati nell'imminenza, l'auto Fiat AN era assai più spostata verso destra (rispetto al furgone che la collisione l'ha patita): per cui il suo autista Testimone_1 non aveva bisogno di intravedere attraverso i “vetri” quanto accadeva a pochissima distanza dal suo campo visuale (assai più prossimo al margine destro della Via Ponte, in aderenza al quale la Fiat AN era incolonnata). Di contro, appare -effettivamente- inverosimile la ricostruzione dell'Appellante, così come poco credibili appaio le dichiarazioni dei due testi, i fratelli amici del Sig. Per_2 (che parlano di un furgone che devia improvvisamente verso destra finendo CP_1 contro l'auto ferma in sosta). Come spiegato dal primo Giudice in sentenza, se la dinamica fosse stata quella esposta dal Sig. i danni al veicolo Bmw Tg. ER562KR sarebbero stati differenti CP_1 (cioè alla parte posteriore destra) e, vieppiù, collocati in punti diversi rispetto a quelli in cui sono (ossia alla parte posteriore, come le suddette foto rivelano). Inoltre, se il Sig. si fosse realmente trovato all'interno dell'abitacolo del CP_1 veicolo BMW Tg. ER562KR, intento a conversare con i Sigg. (come da questi Per_2 dichiarato), non si comprende come sia possibile che i suddetti testi abbiano assistito all'impatto (oltretutto il Sig. neppure precisa dove si trovava a Parte_4 differenza del fratello che ha detto di trovarsi con le spalle rivolte all'esercizio Persona_3 commerciale: il che, in ogni caso, non consente di comprendere come questi possa aver visto la collisione). E, ancora, se il veicolo Bmw dell'appellante avesse subito, a seguito dell'urto, una vera e propria rotazione, provocando addirittura delle lesioni al suo autista, neppure si comprende come mai i germani e non Pt_4 Controparte_12 abbiano riportato alcuna lesione. Non a caso, dichiarazioni dei fratelli a parte, tutte le (ulteriori) risultanze Per_2 istruttorie depongono nel senso che la dinamica è proprio quella individuata e accertata dal primo Giudice. Ci si riferisce, in particolare: 1) al fotogramma n. 1 della produzione di parte appellata, le cui due foto riproducono un urto sulla parte anteriore del lato destro;
2) alle dichiarazioni del Sig. 3) alle fotografie del mezzo Testimone_1 Renault Tg. EN938VK in riparazione (v. doc. 4 del fascicolo dell'appellata), in cui sono visibili i danni all'anteriore lato destro;
4) alla fattura di riparazione del mezzo Renault Tg. EN938VK (v. doc. 3 del fascicolo dell'appellata), che il Giudice di prime cure, come ben rilevato dalla parte appellata: ha così approfonditamente esaminato da ricavare anche le ore di mano d'opera pura di carrozzeria antero-laterale destra poste a base della sua liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico, etc., etc. Nel medesimo senso, del resto, si è espresso altresì l'Ing. nominato CP_10 dall'intestato Tribunale (quale CTU) al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio;
detto Ausiliare, indi, dopo attenta e scrupolosa analisi delle emergenze istruttorie, ha concluso il proprio elaborato peritale nel senso che: “in applicazione del criterio della priorità della condotta nell'originare il sinistro, si giunge ad attribuire piena colpa al Sig. - nella misura del 100% - e al risarcimento dei danni del Furgone, per CP_1
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la cui quantificazione si rimanda al preventivo inoltrato dal meccanico della Parte_1 di € 1.203,90” (vedasi pag. 30 dell'elaborato peritale dell'Ing. . CP_10 Il Consulente ha altresì confermato tali conclusioni sia in risposta alle osservazioni del CT di parte appellante sia in sede di chiarimenti (bastando ivi all'uopo richiamare la suddetta perizia, nonché i chiarimenti resi all'udienza del 17.02.2025). In conclusione, non paiono esservi più dubbi che il sinistro si sia verificato come accertato dal primo Giudice ossia a causa della improvvida manovra di retromarcia effettuata dal Sig. alla guida della sua BMW tg. ER562KR e Controparte_1 che dunque la responsabilità debba essere imputata in via esclusiva in capo a detto Appellante, il quale, con la sua condotta, omettendo di dare la precedenza, ha cagionato il sinistro in questione, provocando i danni (correttamente e) puntualmente liquidati dal Giudice di pace. Assorbite le altre questioni, l'appello va pertanto rigettato e la sentenza gravata va integralmente confermata.
2. Circa le spese di lite, si ritiene doveroso applicare la regola di cui all'art. 91 cpc. La ratio di tale disposizione è che chi ha promosso, o proseguito un processo inutile, e/o ha perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. Civ., Sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. Civ, Sez. 3, 20.02.2014, n. 4074). Quanto alla liquidazione delle spese, esse -a seguito della emanazione del noto DM n. 55 del 10.03.14 e s. m.- si liquidano con applicazione dei relativi parametri, in conformità al consolidato principio posto dalla Corte di legittimità in tema di liquidazione delle spese del processo, avuto riguardo, in particolare, al valore della causa (compreso, sulla base della domanda, nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00). L'Appellante va dunque condannato a pagare le spese sostenute dalle due appellate ivi costituite, nella misura (MEDIA) di € 5.077,00 (oltre spese gen. al 15%, CPA e IVA) per ciascuna di esse.
3. Per quanto riguarda la sola a tale importo va altresì Controparte_5 aggiunta la somma di € 305,00 quale compenso pagato al consulente di parte Per_1
[...] Nulla sulle spese per quanto riguarda la parte contumace.
4. Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'Appellante, in quanto soccombente.
5. Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02 (cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di Controparte_1 avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 389/20 del 10.04.20 depositata il 28.04.20, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. AN parte appellante al pagamento delle spese di lite, sia in favore di che in favore di , liquidandole in Controparte_5 Controparte_7
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complessivi € 5.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali nella misura (del 15%) per ciascuna delle suddette appellate;
3. AN parte appellante al pagamento in favore di della Controparte_5 ulteriore somma di € 305,00, per spese di CTP;
4. PONE le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, definitivamente a carico di
, in quanto soccombente;
Controparte_1 5. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02. Così deciso in Frosinone, addì 15.10.2025. Il giudice designato
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FROSINONE
-Sezione Civile- Il giudice designato, quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile di II grado iscritto al n. 1825/20 avente ad oggetto appello avverso la Sentenza n. 389/20 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 10.04.20 depositata il 28.04.20, non notificata, con la quale pronunciando in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla società Parte_1
, nei confronti di , e
[...] Controparte_1 Controparte_2
, detto Giudice ha così deciso: accerta e dichiara che il sinistro avvenuto in Controparte_3 data 14.04.2016, ore 12.00 circa in Ceccano, è da attribuirsi alla responsabilità del convenuto Sig. ; accerta e dichiara altresì che nel sinistro in esame, l'attore ha subito danni Controparte_1 materiali al veicolo per una somma complessiva di euro 1.203,90 iva esclusa, oltre € 100,00 per il fermo tecnico;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto pone Controparte_1 definitivamente le spese di CTU medico legale a carico del convenuto;
condanna per Controparte_1 l'effetto la convenuta e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_4 Controparte_1 spese stragiudiziali in favore dell'attrice, nella misura di € 365,00; condanna per l'effetto la convenuta e il convenuto , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_4 Controparte_1 lite in favore del difensore di parte attrice che liquida in complessivi € 1.365,00 di cui € 165,00 per spese oltre iva, cpa ed il rimborso forfettario come per legge;
compensa interamente le spese di lite tra le restanti parti, VERTENTE TRA
(CF: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1 25.05.1967 e ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Tiberia. APPELLANTE E
(PI: ), corrente in Roma, al Viale Marchetti n. Controparte_5 P.IVA_1 105, in persona del procuratore alle liti, Dott. , rappresentata e difesa CP_6 dall'Avv. Alessandro Moruzzo, elettivamente domiciliata, anche ai fini del presente giudizio di gravame, presso lo Studio dell'Avv. Anna Rita Martini, sito in Morolo (FR) S.P. 227 Monti Lepini n. 46. E
(già ), con sede legale presso Controparte_7 Controparte_8
, in Roma, Via A. Marchetti 105 (CF e PI: , in persona Controparte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante ad litem, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 Erika Villanova del Foro di Milano e Yasmine Laachir del Foro di Trento, e in qualità di socie dello Studio Legalade STA a r.l. con sede in Trento, alla via degli Orbi 6, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Erica Bernardini, in Roma, Via Salaria 290. APPELLATE NONCHÉ (CF: ), Controparte_9 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Milano, alla Via Benigno Crespi nr. 23, in I grado rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Fonsi e domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Fratangeli, in Frosinone, a Via P. Gobetti n.
1. APPELLATA
-contumace-
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CONCLUSIONI:
ha così concluso: Il Sig. , a mezzo Controparte_1 Controparte_1 del sottoscritto procuratore, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note d'udienza del 31.05.2024, alle cui contestazioni il CTU non ha fornito alcuna risposta scientificamente e tecnicamente fondata, insiste nella richiesta di rinnovo dell'elaborato peritale con incarico ad altro Ausiliario. In ogni caso, l'appellante precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto di appello che in questa sede devono intendersi trascritte;
solo in subordine, anche alla luce del fatto che il CTU ha sconfessato il contenuto e le motivazioni statuite nella sentenza di primo grado, chiede l'applicazione dell'art. 2054 II comma c.c. (cfr. le note scritte del 09.05.2025 giusta il decreto del 30 aprile 2025 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 26 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
ha così concluso: In via principale. Piaccia al Tribunale Controparte_5 Civile di Frosinone, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'atto di appello promosso ad istanza del Sig. perché infondato nelle sue Controparte_1 motivazioni, non provato in fatto ed in diritto, oltreché basato su una domanda di risarcimento delle lesioni improponibile ed improcedibile. Conseguentemente, voglia l'adito Tribunale confermare la sentenza n. 389/2020 del Giudice di Pace di Frosinone, in quanto coerente nel suo tessuto motivazionale, ben motivata ed immune da vizi logici, confermando anche le sue statuizioni accoglitive della domanda promossa in primo grado da (oggi appellata). Condannare parte appellante al pagamento a Parte_1 favore dell'appellata della somma di € 305,00 quale compenso Parte_1 pagato al consulente di parte come ns. doc.to 12 e della somma di € Persona_1 200,00 quale acconto pagato al CTU officiato come ns. doc.to 13, ponendo a carico dell'appellante il rimanente compenso maturato dal CTU officiato. In via subordinata. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'atto di appello, dichiarare intervenuta l'acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate, relativamente alla quantificazione del danno imponibile, ai criteri di determinazione del danno da fermo tecnico ed alla liquidazione delle spese e spettanze stragiudiziali. Conseguentemente, in operatività della polizza assicurativa, dichiarare l'appellata Parte_1 manlevata e tenuta indenne dalla sua compagnia assicurativa (altra Controparte_7 appellata e, nel primo giudizio, chiamata in garanzia). Condannare parte appellante al pagamento a favore dell'appellata della somma di € 305,00 quale Parte_1 compenso pagato al consulente di parte come ns. doc.to 12 e della Persona_1 somma di € 200,00 quale acconto pagato al CTU officiato come ns. doc.to 13, ponendo a carico dell'appellante il rimanente compenso maturato dal CTU officiato. In ogni caso, e quindi anche in caso di accoglimento solo parziale dell'atto d'appello, pur sempre con vittoria di spese e competenze di questo secondo grado di giudizio, oltre accessori fiscali e rimborso ex lege. (cfr. il foglio di PC allegato alle note scritte del 23.05.2025 giusta il decreto del 30 aprile 2025 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 26 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
ha così concluso: Si precisano le conclusioni come in Controparte_7 COMPARSA, a cui si rimanda (cfr. le note scritte del 09.05.2025 giusta il decreto del 30 aprile 2025 ritualmente comunicato, così come risulta regolarmente comunicato il provvedimento del 26 maggio 2025 con il quale il Tribunale intestato ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di rito ex art. 190 comma 1 cpc).
invece rimasta contumace, nonostante rituale notifica Controparte_4 a mezzo PEC al Procuratore costituito in I grado, in data 14 luglio 2020 (cfr. il verbale di udienza del giorno 01.03.2021).
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. con atto di citazione in appello, ritualmente Controparte_1 notificato, conveniva in giudizio , Controparte_5 Controparte_4
ed , in persona dei rispettivi legali rapp.ti legali p.t., al
[...] Controparte_7 fine di ottenere la riforma integrale della sentenza n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone il 10.04.2020, depositata in data 28.04.2020, non notificata, con la quale detto Giudice, pronunciando in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla società , nei confronti del Sig. Parte_1 CP_1
, e , così decideva: “accerta e
[...] Controparte_2 Controparte_3 dichiara che il sinistro avvenuto in data 14.04.2016, ore 12,00 circa in Ceccano, è da attribuirsi alla responsabilità del convenuto Sig. accerta e Controparte_1 dichiara altresì che nel sinistro in esame, l'attore ha subito danni materiali al veicolo per una somma complessiva di euro 1.203,90 iva esclusa, oltre € 100,00 per il fermo tecnico;
rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto;
pone Controparte_1 definitivamente le spese di CTU medico legale a carico del convenuto CP_1 ; condanna per l'effetto la convenuta e
[...] Controparte_4 CP_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese stragiudiziali in favore dell'attrice,
[...] nella misura di € 365,00; condanna per l'effetto la convenuta e il Controparte_4 convenuto , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore del difensore di parte attrice che liquida in complessivi € 1.365,00 di cui € 165,00 per spese oltre iva, cpa ed il rimborso forfettario come per legge;
compensa interamente le spese di lite tra le restanti parti.”. Il Sig. proponeva il suddetto appello al fine di sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice monocratico di II grado adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in riforma della impugnata sentenza, n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone, Dott.ssa Giulia Franco, rigettare la domanda avanzata dalla , così come proposta, perché destituita di Parte_1 qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto;
sempre in riforma della sentenza impugnata n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Sig. riconoscere l'esclusiva Controparte_1 responsabilità del conducente del Furgone Renault tg. EN938VK di proprietà della e per l'effetto condannare quest'ultima, in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. in solido con la in persona del legale rapp.te p.t. al CP_3 risarcimento integrale di tutti i danni subiti dal Sig. nella misura Controparte_1 accertata in corso di causa in € 8.866,57 o in misura che sarà ritenuta più di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi e alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Vittoria spese e compensi dei due gradi di giudizio”. In data 19.02.2021 si costituiva in giudizio eccependo in Parte_1 via principale la improponibilità dell'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, chiedeva dichiararsi la intervenuta acquiescenza relativamente alla quantificazione del danno imponibile e alle spese liquidate. Si costituiva in giudizio, in data 22.02.2021, anche la società Controparte_7
, eccependo in via principale la inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. e
[...] in via subordinata chiedendone il rigetto. All'udienza del 01.03.2021, dichiarata la contumacia della Controparte_4
, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19.10.2021.
[...] Successivamente a seguito di alcuni rinvii d'ufficio veniva fissata l'udienza del 20.07.2023.
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Con ordinanza del 20.07.2023 il Tribunale intestato rimetteva la causa sul ruolo al fine di svolgere una CTU tecnico modale nonché al fine di tentare all'esito la composizione bonaria. Depositata la CTU da parte dell'Ing. e acquisiti i chiarimenti richiesti dalla CP_10 parte appellante (cfr. il verbale di udienza del 17 febbraio 2025), falliti purtroppo tutti i tentativi di bonario componimento della lite, la causa veniva (nuovamente) rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza cartolare del 26.05.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 comma 1 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche. Tanto premesso in fatto, va indi subito rilevato come il presente appello sia stato proposto in quanto il Sig. ritiene che il sinistro sia stato malamente ricostruito CP_1 da parte del primo Giudice (e infatti per eliminare qualsivoglia dubbio l'intestato Tribunale ha disposto la suddetta consulenza tecnica, che, possiamo già anticiparlo, ha confermato in toto la dinamica di cui alla Sentenza appellata). In via preliminare, vanno però disattese le eccezioni sollevate ex art. 342 e art. 348 cpc, essendo sin troppo evidente che le lagnanze dell'appellante riguardino la (asserita) errata valutazione delle risultanze istruttorie all'uopo specificatamente indicate, per cui non è vero che non siano stati enunciati e/o che non siano sufficientemente chiari i motivi di appello (infatti, il filtro di ammissibilità delineato dalla norma citata nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 riguarda il gravame nel suo complesso: al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, è sufficiente, in definitiva, che la motivazione dell'impugnativa contenga, come nella specie, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze;
cfr. ex multis Cass. Sez. Un., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). L'infondatezza della suddetta eccezione, risulta, quindi, per tabulas, in virtù della valutazione complessiva delle argomentazioni svolte, ben identificandosi, nel complesso, la specifica modifica decisoria richiesta. Parimenti è a dirsi circa l'infondatezza dell'altra eccezione, anche in ragione delle molteplici questioni da esaminare (non a caso il Tribunale ha ritenuto di disporre una ulteriore CTU). Venendo al merito, l'appellante chiede che il Tribunale in riforma della sentenza impugnata n. 389/2020 emessa dal Giudice di Pace di Frosinone, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal Sig. riconosca l'esclusiva Controparte_1 responsabilità del conducente del Furgone Renault tg. EN938VK di proprietà della
[...]
e per l'effetto condanni quest'ultima, in persona del legale rapp.te p.t. in Parte_1 solido con la in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento integrale CP_3 di tutti i danni subiti dal Sig. nella misura di € 8.866,57 o nella Controparte_1 misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali maturati e maturandi e alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Invero, da ultimo, l'appellante -in via subordinata- ha chiesto l'applicazione al caso di specie -quanto meno- dei principi di cui all'art. 2054 II comma cc.
1. Ebbene, ivi può subito rilevarsi come, diversamente da quanto opinato dall'Appellante, il CTU abbia confermato in toto le conclusioni cui era giunto il Giudice di prime cure. Giudice che invero era giunto a concludere nel senso di attribuire la responsabilità esclusiva dell'odierno appellante riconoscendo -del tutto legittimamente- maggiore valore alla testimonianza del Sig. che, all'udienza del Testimone_1 18.10.2018, dichiarava di essere stato spettatore oculare -ad una distanza ravvicinata, perché a bordo di un'auto che seguiva il furgone dell'appellata (la Fiat AN bianca immortalata nel fotogramma 1 del fascicolo di di primo grado)- Parte_1 del seguente incidente: “in data 14 settembre 2016 alle ore 12:00 circa in Ceccano (FR) percorrevo alla guida della mia vettura Fiat AN la Via Ponte in direzione del centro del
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paese preceduto dal furgone Renault Kangoo tg. EN938VK, il quale giunto in corrispondenza del civico n. 15 veniva urtato sulla parte anteriore destra dalla parte posteriore della vettura BMW tg. ER562KR, il cui conducente, in ripartenza in retromarcia da una posizione di sosta sul margine destro, si immetteva nella corsia che percorreva il Furgone Renault Kangoo tg. EN938VK […]”. Il teste, visti i doc. 1 e 2 del fascicolo della odierna appellata, rispondeva: “riconosco nei fotogrammi che mi vengono esibiti il luogo del sinistro ed i veicoli coinvolti nella posizione di quiete assunta dopo l'incidente […] il furgone Renault Kangoo tg. EN938VK riportava nella parte angolare a destra [...]” (cfr. il verbale del 18.10.2018). In dette foto, scattate subito dopo il sinistro, trova infatti oggettiva e chiara rispondenza l'anzidetta deposizione del testimone Tes_1 Il fotogramma sub doc. 1 citato evidenzia il lato posteriore della vettura Bmw appoggiato in aderenza alla parte anteriore angolare destra del furgone Renault: questa posizione è - obiettivamente- del tutto compatibile solo con una manovra di retromarcia compiuta dal guidatore dell'auto Bmw Tg. ER562KR che stava ripartendo dal margine destro. Come ben rilevato dall'appellata, se fosse vero il contrario, ossia la suggestiva tesi avversa secondo cui il furgone, uscendo parzialmente di strada, avrebbe impegnato il Contr marciapiede posto alla sua destra finendo contro l'auto ivi in sosta, il furgone Renault Tg. EN938VK presenterebbe danni sulla sola parte anteriore e l'auto Bmw Tg. ER562KR un urto localizzato sulla parte destra (recte: posteriore destra). Ed invece il fotogramma suddetto “racconta” che: • la vettura Bmw Tg. ER562KR ha riportato danni alla sola parte posteriore;
• il furgone Renault Tg. EN938VK ha riportato danni sulla parte anteriore angolare destra con interessamento del parafango e del paraurti anteriore del lato destro. Tali localizzazioni disvelano che l'urto può essere stato inferto unicamente dalla manovra di immissione in Contr retromarcia dell'auto sulla corsia del mezzo Renault. Il tutto esattamente come narrato dal testimone oculare Come evidenzia detta appellata: il Testimone_1 Giudice di prime cure ha ben colto detta convergenza, e, dunque, ha ritenuto meritevole di accoglimento la suddetta narrazione dell'evento (senza neppure bisogno della CTU poi disposta dall'intestato Tribunale quale giudice di secondo grado). A detta dell'appellante, il teste trovandosi incolonnato dietro ad un Testimone_1 furgone che non ha vetri ma è chiuso da lamiera, non avrebbe potuto vedere una manovra Contr di immissione del mezzo dal margine destro della predetta Via Ponte. A dire del il furgone Renault toglieva la visuale sia centrale che di destra CP_1 all'autista del veicolo Fiat AN retrostante che, al limite, avrebbe avuto visuale libera solo a sinistra. Se non che, come si apprezza dalle foto, scattate nell'immediatezza, l'autista aveva la visuale completamente libera a destra, dunque Testimone_1 Contr non c'erano ostacoli alla visibilità dell'auto del Sig. a maggior CP_1 ragione perché la stessa era ancora quasi interamente con la sagoma sul marciapiede (da cui era ripartita), tranne la parte posteriore con cui si era immessa nel flusso della circolazione. Oltretutto, dalle foto suddette si vede chiaramente che l'auto Fiat AN non era in linea parallela e diretta con il furgone del Sig. ma anzi più rasente al Parte_3 margine destro stradale. Quindi, non è affatto vero che la visuale del teste Tes_1 fosse coperta/oscurata, come si vede nel grafico di cui a pag. 10 dell'atto di
[...] appello. Il grafico dell'appellante raffigura una sagoma retrostante molto più piccola rispetto alla sagoma del mezzo disegnato come antistante, quasi attaccata al furgone Renault. Se così fosse stata la realtà dei fatti, l'autista dell'auto Fiat AN avrebbe avuto visibilità assai limitata: sia centrale, che a destra (ed anche a sinistra, per intenderci). Mentre, dalla foto sub doc. 1 di cui sopra, che rappresenta -pacificamente- la realtà dei fatti, diversamente dal suddetto grafico, si evince che l'auto Fiat AN era abbastanza distanziata dal furgone Renault antistante, oltre che incolonnata più rasente
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al ciglio destro della propria corsia di marcia lungo la Via Ponte in direzione Ceccano centro. Tutto ciò a riprova che il Sig. avesse visuale libera a destra. Testimone_1 Peraltro, come ben rilevato dall'appellata: il furgone Renault Kangoo non ha le dimensioni di un autocarro, o di un articolato, o di una bisarca, tali da coprire la visuale al conducente retrostante. Quindi, che tipo di ostacolo poteva avere il Sig. Tes_1
che oltretutto manteneva una distanza di sicurezza dal furgone che la precedeva
[...]
? Nessuna, evidentemente. La visuale del Sig. non era di certo impedita per il Tes_1 solo fatto che il furgone davanti non avesse i vetri, ma una lamiera. Non è stato un sinistro frontale, o cagionato da auto proveniente dal senso inverso. La collisione è stata ingenerata da una manovra iniziata sul margine destro della via. E, come dimostrano i fotogrammi scattati nell'imminenza, l'auto Fiat AN era assai più spostata verso destra (rispetto al furgone che la collisione l'ha patita): per cui il suo autista Testimone_1 non aveva bisogno di intravedere attraverso i “vetri” quanto accadeva a pochissima distanza dal suo campo visuale (assai più prossimo al margine destro della Via Ponte, in aderenza al quale la Fiat AN era incolonnata). Di contro, appare -effettivamente- inverosimile la ricostruzione dell'Appellante, così come poco credibili appaio le dichiarazioni dei due testi, i fratelli amici del Sig. Per_2 (che parlano di un furgone che devia improvvisamente verso destra finendo CP_1 contro l'auto ferma in sosta). Come spiegato dal primo Giudice in sentenza, se la dinamica fosse stata quella esposta dal Sig. i danni al veicolo Bmw Tg. ER562KR sarebbero stati differenti CP_1 (cioè alla parte posteriore destra) e, vieppiù, collocati in punti diversi rispetto a quelli in cui sono (ossia alla parte posteriore, come le suddette foto rivelano). Inoltre, se il Sig. si fosse realmente trovato all'interno dell'abitacolo del CP_1 veicolo BMW Tg. ER562KR, intento a conversare con i Sigg. (come da questi Per_2 dichiarato), non si comprende come sia possibile che i suddetti testi abbiano assistito all'impatto (oltretutto il Sig. neppure precisa dove si trovava a Parte_4 differenza del fratello che ha detto di trovarsi con le spalle rivolte all'esercizio Persona_3 commerciale: il che, in ogni caso, non consente di comprendere come questi possa aver visto la collisione). E, ancora, se il veicolo Bmw dell'appellante avesse subito, a seguito dell'urto, una vera e propria rotazione, provocando addirittura delle lesioni al suo autista, neppure si comprende come mai i germani e non Pt_4 Controparte_12 abbiano riportato alcuna lesione. Non a caso, dichiarazioni dei fratelli a parte, tutte le (ulteriori) risultanze Per_2 istruttorie depongono nel senso che la dinamica è proprio quella individuata e accertata dal primo Giudice. Ci si riferisce, in particolare: 1) al fotogramma n. 1 della produzione di parte appellata, le cui due foto riproducono un urto sulla parte anteriore del lato destro;
2) alle dichiarazioni del Sig. 3) alle fotografie del mezzo Testimone_1 Renault Tg. EN938VK in riparazione (v. doc. 4 del fascicolo dell'appellata), in cui sono visibili i danni all'anteriore lato destro;
4) alla fattura di riparazione del mezzo Renault Tg. EN938VK (v. doc. 3 del fascicolo dell'appellata), che il Giudice di prime cure, come ben rilevato dalla parte appellata: ha così approfonditamente esaminato da ricavare anche le ore di mano d'opera pura di carrozzeria antero-laterale destra poste a base della sua liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico, etc., etc. Nel medesimo senso, del resto, si è espresso altresì l'Ing. nominato CP_10 dall'intestato Tribunale (quale CTU) al fine di fugare qualsivoglia ulteriore dubbio;
detto Ausiliare, indi, dopo attenta e scrupolosa analisi delle emergenze istruttorie, ha concluso il proprio elaborato peritale nel senso che: “in applicazione del criterio della priorità della condotta nell'originare il sinistro, si giunge ad attribuire piena colpa al Sig. - nella misura del 100% - e al risarcimento dei danni del Furgone, per CP_1
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la cui quantificazione si rimanda al preventivo inoltrato dal meccanico della Parte_1 di € 1.203,90” (vedasi pag. 30 dell'elaborato peritale dell'Ing. . CP_10 Il Consulente ha altresì confermato tali conclusioni sia in risposta alle osservazioni del CT di parte appellante sia in sede di chiarimenti (bastando ivi all'uopo richiamare la suddetta perizia, nonché i chiarimenti resi all'udienza del 17.02.2025). In conclusione, non paiono esservi più dubbi che il sinistro si sia verificato come accertato dal primo Giudice ossia a causa della improvvida manovra di retromarcia effettuata dal Sig. alla guida della sua BMW tg. ER562KR e Controparte_1 che dunque la responsabilità debba essere imputata in via esclusiva in capo a detto Appellante, il quale, con la sua condotta, omettendo di dare la precedenza, ha cagionato il sinistro in questione, provocando i danni (correttamente e) puntualmente liquidati dal Giudice di pace. Assorbite le altre questioni, l'appello va pertanto rigettato e la sentenza gravata va integralmente confermata.
2. Circa le spese di lite, si ritiene doveroso applicare la regola di cui all'art. 91 cpc. La ratio di tale disposizione è che chi ha promosso, o proseguito un processo inutile, e/o ha perso, o ha costretto altri a promuovere o a proseguire un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. Civ., Sez. 3, 15.07.2008, n. 19456; conf.: Cass. Civ, Sez. 3, 20.02.2014, n. 4074). Quanto alla liquidazione delle spese, esse -a seguito della emanazione del noto DM n. 55 del 10.03.14 e s. m.- si liquidano con applicazione dei relativi parametri, in conformità al consolidato principio posto dalla Corte di legittimità in tema di liquidazione delle spese del processo, avuto riguardo, in particolare, al valore della causa (compreso, sulla base della domanda, nello scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00). L'Appellante va dunque condannato a pagare le spese sostenute dalle due appellate ivi costituite, nella misura (MEDIA) di € 5.077,00 (oltre spese gen. al 15%, CPA e IVA) per ciascuna di esse.
3. Per quanto riguarda la sola a tale importo va altresì Controparte_5 aggiunta la somma di € 305,00 quale compenso pagato al consulente di parte Per_1
[...] Nulla sulle spese per quanto riguarda la parte contumace.
4. Le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'Appellante, in quanto soccombente.
5. Si dà atto, infine, che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02 (cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nell'interesse di Controparte_1 avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n. 389/20 del 10.04.20 depositata il 28.04.20, non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. AN parte appellante al pagamento delle spese di lite, sia in favore di che in favore di , liquidandole in Controparte_5 Controparte_7
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complessivi € 5.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali nella misura (del 15%) per ciascuna delle suddette appellate;
3. AN parte appellante al pagamento in favore di della Controparte_5 ulteriore somma di € 305,00, per spese di CTP;
4. PONE le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, definitivamente a carico di
, in quanto soccombente;
Controparte_1 5. DÀ ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis DPR 115/02. Così deciso in Frosinone, addì 15.10.2025. Il giudice designato
NOTA: La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di TUTTI i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
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