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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/12/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RO IL Presidente dott. CE DI Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 795/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PODGORA Parte_1 C.F._1
12/B 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. AMBROSIANO ALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CURATELLA MICHELE ( ) VIA C.F._2
PRINCIPI D'ACAJA, 44 10138 TORINO;
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
PODGORA 12/B 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. AMBROSIANO ALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CURATELLA MICHELE
( ) VIA PRINCIPI D'ACAJA, 44 10138 TORINO;
C.F._2
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA Parte_3 C.F._4
12/B 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. AMBROSIANO ALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CURATELLA MICHELE ( ) VIA C.F._2
PRINCIPI D'ACAJA, 44 10138 TORINO;
pagina 1 di 24 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PODGORA Parte_4 C.F._5
12/B 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. AMBROSIANO ALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CURATELLA MICHELE ( ) VIA C.F._2
PRINCIPI D'ACAJA, 44 10138 TORINO;
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 12 20122 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MOTTI GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CONTINI DAVIDE GIORGIO ( CORSO EUROPA, C.F._6
12 20122 MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa sulle seguenti conclusioni
Per , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso riformare in toto la sentenza 1258/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto:
In via Preliminare
- Sospendere il presente giudizio ex art 295 cpc o in subordine ai sensi degli artt. 337 e
336 cpc, in attesa della definizione/giudicato dei procedimenti penali RGNR nn.14895/24, 13883/24 +2 pendenti presso il Tribunale penale di Milano -Procura della
Repubblica nei confronti dei testi escussi in primo grado, con persone offese rispettivamente Pt_2
, e e
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_3 per i motivi dedotti in atti.
- Dichiarare ammissibile la presente impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc.
Nel merito:
pagina 2 di 24 - Dichiarare la nullità dei contratti quadro e delle operazioni di investimento in relazione alla posizione degli attori per i motivi in atti, con ogni conseguente condanna Pt_2 Pt_3 Pt_4 restitutoria della CA convenuta;
- Previo accertamento delle violazioni normative e degli inadempimenti contrattuali dell'Intermediario
, Dichiarare risolti o risolvere per grave inadempimento, i rispettivi Contratti Quadro di CP_1 negoziazione strumenti finanziari indicati in atti facenti capo ai singoli attori/appellanti, nonché i contratti quadro specifici dei singoli attori/appellanti e per le operazioni sui derivati o operazioni ad essi connesse come indicati in atti nonché le operazioni di investimento ivi annotate alla data del
5/2/2018 e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare a pagare a titolo restitutorio e/o risarcitorio ai sig.ri CP_1
, le rispettive somme pari al valore degli investimenti dedotti in Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 essere al 5/2/2018 e/o alle perdite subite alle date del 5-6/2/2018 o, in subordine, altro rispettivo importo veriore accertando in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Dichiarare invalidi e senza effetto, annullare, revocare, rettificare i debiti di "scoperti" o saldi debitori risultanti dal 6/2/2018 relativi ai singoli rapporti contrattuali facenti capo rispettivamente ai sig.ri
, escritti in causa, con ricalcolo dell'esatto dare-avere tra le parti;
Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
- In ogni caso sulla base delle contestate violazioni ed inadempimenti, in ordine alla responsabilità che
“ex lege” o “ex contractu” da attribuirsi alla convenuta, nonché sulla base del danno da tali CP_2 violazioni arrecato e riferibile alla stessa Dichiarare tenuta e condannare il al CP_2 CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali come indicato e precisato in atti ed in subordine in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal 6/2/2018 al saldo, in favore dei singoli attori.
- Respingere le domande riconvenzionali del per i motivi in atti con ricalcolo del corretto CP_1 dare-avere tra i rispettivi attori e la convenuta in relazione ai rispettivi rapporti dedotti. CP_2
- Col favore delle spese di lite oltre rimborso forfettario ed oneri di legge ai sensi del D.M. 55/2014 o successivi vigenti.
In via Istruttoria
- Ammettere prove per interpello e testi sui capi non ammessi della memoria istruttoria di primo grado da considerarsi qui ritrascritti (capi 1-7, 11, 13-16);
pagina 3 di 24 ammettere il confronto dei testi , , ex art 254 cpc sui documenti Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 indicati in atti e valutandone la veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni testimoniali per i motivi indicati in atti.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via principale: rigettare integralmente l'appello e le domande degli appellanti perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi in atti, con conferma della sentenza impugnata;
In via subordinata, nel denegato caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della accertare CP_2 come non dovuto il risarcimento richiesto dagli appellanti ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.p.c. o diminuire quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.p.c., sempre per i motivi in atti.
In via istruttoria, sempre in via subordinata, nel denegato caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della CA, accogliere le istanze istruttorie per CTU e le prove per testi richieste da con la memoria istruttoria del 18 gennaio 2021, da intendersi qui integralmente Controparte_1 ritrascritte.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Fatto e giudizio di primo grado.
1. , Parte_5 Parte_6 Parte_1 Parte_2 [...]
, e hanno Parte_7 Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_9
[... convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (“ ” o “ Controparte_1 CP_1
), domandando la risoluzione dei contratti quadro generale per la negoziazione degli CP_4 investimenti e dei contratti quadro specifici per gli strumenti derivati, nonché delle singole operazioni in essere alla data del 05.02.2018, con conseguente risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, nonché di dichiarare invalidi i debiti di scoperto o i saldi debitori risultanti dal
06.02.2018, con ricalcolo dell'esatto dare-avere tra le parti. Hanno infatti esposto quanto segue.
pagina 4 di 24 2. Essi erano titolari di rapporti di conto corrente e di deposito titoli stipulati con WeBank, poi incorporata in . Segnatamente: era titolare del conto n. 108800000957843, CP_1 Pt_5 del conto n. 108800000947417; del conto n. 108800050000326, el Pt_6 Pt_1 Pt_2 conto n. 107700001044050, del conto n. 109900001029185, del conto n. Parte_7 Pt_8
109900001026390, del conto n. 107700000846117, del conto n. Pt_3 Pt_4
108800000963687 e el conto n. 107700000940793. Pt_9
3. I contratti sottoscritti avevano dato origine a rapporti interconnessi, tra cui il rapporto di conto corrente, di deposito amministrato di titoli ed i servizi di negoziazione, di trasmissione ed esecuzione di ordini ed ogni servizio di investimento, così come forniti dalla mediante l'utilizzo della CP_2 piattaforma di trading denominata “T3”.
4. La aveva fornito le credenziali per l'operatività tramite internet e gli esponenti avevano CP_2 effettuato numerose operazioni in strumenti finanziari derivati (sia opzioni, sia futures) mediante la citata piattaforma fino al 6.2.2018 (l' ino al 12.2.2018). Pt_5
5. Nel mese di febbraio del 2018 gli esponenti avevano tutti subito forti perdite, che non solo avevano pressocché azzerato il capitale investito, ma in data 06.02.2018 avevano loro portato, con eccezione del solo a vedersi attribuito un saldo negativo per complessivi euro 32.338,21 a chiusura Pt_9
d'ufficio di tutte le operazioni effettuate, così suddiviso: euro 1.721,29 (al 12.2.2018); Pt_5 euro 7.358,83; euro 5.548,58; euro 1.720,60; euro Pt_6 Pt_1 Pt_2 Parte_7
2.110,38; euro 2.600,18; euro 7.435,70; euro 4.602,92. Lo Pt_8 Pt_3 Pt_4 unico rimasto con saldo positivo, si era visto ridurre lo stesso ad euro 760,27. Pt_9
6. L'espletata perizia econometrica aveva accertato perdite globali ammontanti a complessivi euro
566.750,52, così ripartite: euro 39.623,87; euro 52.959,25; euro Pt_5 Pt_6 Pt_1
19.216,58; euro 24.557,07; euro 29.887,05; euro 121.896,72 (al Pt_2 Parte_7 Pt_8 quale sono rimasti titoli azionari per un valore di euro 50.367,51); euro 125.208,09; Pt_3 uro 73.478,76 e uro 79.923,13. Pt_4 Pt_9
7. Era infatti accaduto che tra il 05.02.2018, ed in particolare a partire dalle ore 19:00 del 05.02.2018 ed il mattino del 06.02.2018, si era registrato un forte aumento della volatilità, allorquando l'indice di volatilità denominato Vix aveva superato i 20 punti base.
8. La non aveva informato gli esponenti delle perdite, anche solo potenziali, superiori al 10% del CP_2 capitale di riferimento, né, tantomeno, aveva provveduto a ricalcolare le posizioni in tempo reale, come pure contrattualmente previsto, ovvero provveduto a chiudere tempestivamente le rispettive posizioni.
pagina 5 di 24 9. Peraltro, alla risultavano imputabili violazioni e inadempimenti da parte sia nella fase CP_2 negoziale dei contratti quadro di adesione ai servizi di investimento, sia nella fase operazionale.
10. Difatti, secondo la sintesi operata già dal primo giudice (da pag. 7 della sentenza), gli attori in particolare lamentavano:
“1) difetti informativi:
-il contratto quadro non reca una specifica descrizione degli strumenti finanziari derivati dell'effetto leva che li caratterizza, né contempla, tra i rischi degli stessi, la volatilità e ciò in contrasto con la normativa finanziaria primaria e secondaria (art. 21 T.U.F., artt. 31 comma 2 lett. a), b), c), d) e comma
4 e 37 lett. e) Reg. Consob n. 16190/2007 e D.L.vo n. 129/2017);
-il contratto quadro non fornisce una corretta informazione sulla natura, le caratteristiche e la rischiosità degli strumenti finanziari derivati e dei loro meccanismi funzionali né consente una reale conoscenza e consapevolezza in relazione alla loro rischiosità;
-il medesimo contratto non risulta aggiornato a fronte dell'entrata in vigore della direttiva Mifid II dal
3.1.2018, fatte salve le disposizioni direttamente applicabili (Reg. UE 565/2017);
-seppur faccia riferimento al Questionario sulla profilatura del cliente, qualificato come “cliente al dettaglio”, il contratto quadro non rende disponibile sulla piattaforma web il documento, che non è stato consegnato;
-il Questionario di profilatura presenta diverse problematiche: a) appare precompilato, privo di sottoscrizione, reca domande assolutamente generiche e non contiene le specifiche indicazioni previste dalla normativa finanziaria secondaria;
b) da esso si evince soltanto una genericissima conoscenza/esperienza di ogni singolo investitore (identificata genericamente in “Alta”) degli strumenti finanziari definiti “complessi” come i derivati non regolamentati;
c) non vi è alcun riferimento alle operazioni su strumenti finanziari derivati regolamentati (opzioni e futures); d) qualora messo in correlazione con il Modulo di adeguata verifica della clientela (facente parte del contratto quadro di
WeBank), appare incongruo ed inverosimile se comparato al reddito dei singoli investitori;
e) è inidoneo ed insufficiente a consentire una corretta valutazione dell'appropriatezza da parte dell'intermediario, né risulta conforme alle previsioni di cui al Reg. Consob 16190/20107 (art. 37 lett.
e) Reg. Consob 16190/2007);
-nel contratto quadro non è individuato il capitale di riferimento né la soglia delle perdite per la quale l'intermediario è tenuto ad avvisare il cliente in caso di perdita effettiva o potenziale, in violazione all'art. 37 lett. e) Reg. Consob 16190/2007 (soglia poi variata con la Direttiva Mifid II);
pagina 6 di 24 2) inidoneità della profilatura cliente:
-l'inidoneità della profilatura impedisce all'intermediario di poter valutare l'appropriatezza delle operazioni in strumenti derivati, né risulta che WE abbia ma verificato in concreto l'esperienza e la conoscenza degli attori in materia di investimenti;
- con l'entrata in vigore della Direttiva Mifid II l'intermediario avrebbe dovuto riproporre ad ogni investitore un nuovo questionario maggiormente dettagliato e tale adeguamento non è stato fatto ed in difetto di una corretta profilatura, l'intermediario non avrebbe dovuto, fin dall'inizio, consentire agli investitori né l'operatività in derivati né la costituzione di un portafoglio complesso, di incomprensibile rischiosità e totalmente non appropriato;
-in più occasioni e prima di avviare l'operatività in derivati hanno comunicato a Parte_10 consulente finanziario di riferimento di WeBank, di non avere mai operato con le opzioni ed i futures; emergono decine o centinaia di operazioni giornaliere con numerosi contratti di opzione sul mercato americano (indice S&P 500);
3) violazioni nella verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza delle operazioni:
-violazione della verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza delle operazioni, poiché WeBank ha consentito, senza informativa specifica e omettendo la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza, un'operatività non adeguata per frequenza, dimensione e rischiosità;
-l'incapacità di WeBank di valutare l'adeguatezza delle operazioni in relazione sia al profilo finanziario del singolo investitore sia ai parametri di operatività concordati, con ciò contravvenendo al disposto degli artt. 39 e 40 del Reg. Consob n. 16190/17.
In relazione alla fase operazionale gli attori lamentano:
1) violazioni in materia di ordini: in particolare, dell'art. 4 del contratto quadro il quale prevede il potere della banca “anche per finalità di tutela della propria clientela” di limitare o escludere la possibilità di acquisto di determinati strumenti finanziari o non dare seguito agli ordini, previa tempestiva comunicazione;
obbligo previsto anche dalla normativa secondaria (art. 45 comma 1 Reg. Consob 16190/2017);
2) mancanza di inidonee risorse e procedure per un efficiente servizio di investimento: emerge la violazione dell'art. 21 T.U.F. a causa della mancanza di risorse e procedure anche di controllo tali da rendere efficiente il servizio di investimento prestato;
rilevano ancora che, contrariamente alle pattuizioni contrattuali che prevedevano un costante aggiornamento delle posizioni dell'investitore "tempo per tempo", la piattaforma T3 non calcola (né calcolava all'epoca dei fatti) in pagina 7 di 24 tempo reale la “marginatura” trattenuta per le operazioni in derivati e la valorizzazione netta delle posizioni aperte e nemmeno indica correttamente la liquidità disponibile dell'investitore; tali indici vengono, invece, evidenziati solo il giorno borsistico seguente;
a tale sistema, ai fini di una corretta operatività in derivati, va associata la tempestività degli avvisi in caso di perdite effettive o potenziali del 10% e in caso di margin call la chiusura immediata della posizioni;
elementi tutti totalmente disattesi dalla convenuta in violazione dell'art. 21 comma 1 lett. a) e d), T.U.F., nonché in esecuzione delle maggiori tutele dell'Investitore portate dalla Direttiva Mifid II;
3) difetto di tempestive comunicazioni all'investitore in caso di perdite:
-da un lato non risulta individuato, per ciascun investitore, il capitale di riferimento idoneo a far scattare l'avviso di perdita effettiva o potenziale del 10% secondo i parametri stabiliti dalla Direttiva
Mifid II, avvisi mai forniti dall'intermediario nella giornata del 5 febbraio 2018, e dall'altro lato la banca non ha provveduto a chiudere immediatamente e spontaneamente le posizioni in perdita, avendo la stessa ricalcolato le posizioni solo la mattina del 6.2.2018; risulta invece che già alle ore 19.00 del 5 febbraio il valore del portafoglio derivati degli attori fosse diminuito di circa la metà; in particolare la consistenza dei portafogli alle ore 19:00 del 5.2.2018 era per: euro 2.675,87, Pt_5 Pt_6 euro 11.593,78, euro 10.027,68, euro 2.794,41, euro 4.909,36, Pt_1 Pt_2 Parte_7
euro 68.850,53 (compresi i titoli azionari), euro 20.875,35, euro Pt_8 Pt_3 Pt_4
9.153,76 e per euro 8.580,26; soltanto alle ore 08:00 del 6.2.2018 la banca ha inviato una Pt_9 comunicazione avvisando che il ricalcolo dei margini di garanzia era tale da procurare uno sconfino di conto corrente con contestuale invito a provvedere immediatamente pena la chiusura delle posizioni;
attesa l'insufficiente liquidità dei conti corrente e la mancata integrazione da parte degli esponenti,
WeBank ha chiuso le posizioni solo intorno la metà/fine pomeriggio del 6.2.2018 (e per Pt_5 solo il 12.2.2018), quando nel corso della giornata l'indice Vix aveva raggiunto il picco di oltre 50 punti;
nel corso della giornata è stato impossibile contattare la banca tramite il call center, poiché le linee erano occupate e la piattaforma T3 bloccata e non era, altresì, consentita alcuna operazione di investimento a protezione delle posizioni né di disinvestimento;
4) violazioni contrattuali e inadempimenti contrattuali operazionali: deducono in particolare a) violazioni informative degli obblighi contrattuali contenuti nel capo relativo alle “Informazioni e Rendicontazioni” (pag. 17), che nella specie sono rimaste inevase;
b) violazione dell'art. 1 sub 10 del contratto quadro laddove è indicato che “ sarà resa disponibile al CP_5
Cliente sul Sito la situazione aggiornata in tempo reale degli Strumenti Finanziari e della liquidità in
pagina 8 di 24 deposito in modo tale che le informazioni possano essere trasferite in qualsiasi momento su supporto duraturo”, disposizione rimasta gravemente inadempiuta da WE;
c) violazione dell'art. 3 sub 1 a pag. 17 del contratto quadro, se l'intermediario non comunica le perdite che superino la soglia convenuta nel “Modulo di Richiesta” tra banca e cliente (Capitale di Riferimento), che nella specie non era neppure indicato nei contratti degli attori;
5) violazioni di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento: deducono che il sistema di operatività di WeBank e le inadempienze della banca caratterizzano il comportamento della convenuta come contrario alle regole di correttezza, diligenza e trasparenza prescritte dall'art. 21 TUF;
6) violazione di correttezza: deducono che WeBank, rispetto ad altre piattaforme, ha inteso mantenere una marginatura per ogni operazione piuttosto ridotta (allineata o poco maggiore del minimo richiesto dalla Cassa di
Compensazione e Garanzia - Clearing House), utilizzando per il calcolo della stessa il metodo T.I.M.S.
o similari;
tale politica bancaria è rivolta a stimolare l'operatività dei clienti ed a moltiplicare le operazioni mediante le quali la banca guadagna sulle commissioni;
ciò consente però la costruzione di portafogli di operazioni di investimento complesse e di valore enorme (a causa dell'effetto leva) di cui il cliente non si rende conto della complessità e rischiosità e non riesce più a gestirle in caso di difficoltà; tale attività risulta [denominata in Dottrina come] (churning) [e] costituisce ulteriore espressione di mala fede contrattuale e di mancanza di correttezza e diligenza nella prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario.
In definitiva, con riferimento alla fase operazionale gli attori deducono che: a) la banca erroneamente ha controllato la situazione ed alzato i margini di garanzia per il conseguente aumento dell'indice di volatilità (Vix) solo la mattina del 6 febbraio, con grave ritardo ed ha impedito agli investitori di intervenire tempestivamente, né è intervenuta d'ufficio; b) nonostante fosse contrattualmente tenuta a calcolare “in tempo reale” le posizioni e la marginazione, lo ha fatto il giorno dopo;
c) non ha inviato le informative di legge sulle perdite del capitale di riferimento, sulla eventuale insufficiente
“marginatura” e sulla "net position" che illegittimamente non calcolava tempo per tempo, né ha inviato man mano gli avvisi in relazione alle verificate perdite superiori al 10%; d) avrebbe dovuto chiudere tutte le posizioni dell'investitore o parte di esse sin dal 5 febbraio a fronte del forte aumento della volatilità (Vix) e delle perdite effettive e potenziali di fatto verificatesi già a tale data (non registrate dalla stessa), come altri intermediari operanti tramite altre piattaforme di trading on-line hanno pagina 9 di 24 effettuato nella giornata del 5 febbraio e nella mattinata del 6 febbraio 2018, ed in tal modo le perdite per gli investitori sarebbero state molto limitate;
e) il giorno 6 febbraio, in una situazione di margin call, non è stato neppure possibile chiudere le posizioni autonomamente, essendo l'operatività della
Piattaforma T3 bloccata né era possibile un contatto telefonico perché il sistema era “intasato” e le posizioni potevano essere chiuse solo dalla banca, che peraltro ha provveduto solo nel tardo pomeriggio.
11. Si è costituito in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando: CP_1 in via principale, il rigetto delle domande degli attori poiché infondate;
in subordine, previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, l'accertamento della responsabilità di , già CP_6 promotore finanziario della e la sua condanna a tenerla indenne per le somme che CP_2 eventualmente fosse stata obbligata a risarcire o restituire agli attori. Ha altresì proposto domanda riconvenzionale, al fine di sentir condannare gli attori, in solido ovvero in alternativa con CP_6
a corrisponderle quanto dovuto per gli scoperti di conto corrente, maggiorato di interessi dal dovuto al saldo, nei seguenti importi: la somma di euro 4.603,93, la somma di euro Pt_4 Pt_6
7.377,83, la somma di euro 5.568,38, la somma di euro 1.721,61, Pt_1 Pt_2 la somma di euro 2.111,39, la somma di euro 7.436,70, la Parte_7 Pt_3 Pt_5 somma di euro 1.828,99. Ha domandato infine la condanna di in proprio al risarcimento CP_6 del danno arrecato alla per effetto e quale conseguenza della propria condotta, come descritta in CP_2 atti.
12. A sostegno delle superiori domande, la ha dedotto, sempre secondo la sintesi già operata dal CP_2 primo giudice e per quanto di maggior rilievo, quanto segue.
In ordine all'avvalimento dell'opera del CP_6
-che gli attori non avevano comunicato di non operare direttamente sulla piattaforma T3, bensì mediante il terzo (divenuto loro consulente tecnico); CP_6
-l'opera di era emersa mediante l'incrocio degli indirizzi IP di accesso alla piattaforma CP_6
(che vengono registrati per motivi di sicurezza) e gli indirizzi IP esclusivamente ricollegabili o collegati ad un certo terminale fisso o mobile;
-a seguito di tale operazione si era giunti a determinare che tra il 05.02.2018 e il 06.02.2018 (così come già dal 01.11.2017 al 15.02.2018) numerosi accessi alla piattaforma T3, riferita ai conti intestati agli attori, potevano essere stati effettuati esclusivamente dal CP_6
pagina 10 di 24 -per tali fatti, in data 10.2.2020 era stato presentato un esposto presso la Polizia di Stato al fine di accertare eventuali condotte illecite commesse in connessione con gli accessi ai conti correnti de quibus; aveva operato sotto le mentite spoglie degli attori, posto che gli IP di accesso erano quelli CP_7 registrati sulla rete come riconducibili al terminale del medesimo;
-in tal modo gli attori, da clienti meramente amministrati -e cioè da clienti che non ricevevano consulenza o gestione rispetto ai propri investimenti- erano divenuti clienti gestiti non dalla banca esponente, come avrebbe anche potuto essere, ma da un terzo estraneo, con tutte le conseguenze in relazioni alla responsabilità circa la formazione, composizione ed il rischio del singolo portafoglio e quanto accaduto;
-l'omessa dichiarazione dell'avvalimento dell'opera di un terzo quale intermediario costituiva un gravissimo inadempimento contrattuale, al punto che se la CA lo avesse saputo non avrebbe consentito l'operatività sulla piattaforma;
-l'art. 22, commi 6 e 10, delle condizioni generali di contratto, vieta agli attori di cedere ai terzi le proprie credenziali di accesso alla Piattaforma T3.
In ordine a quanto verificatosi tra il 05.02 ed il 06.02.2018 ed alla profilatura degli investitori:
“-le perdite subite nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2018 sono dovute, fatto notorio, all'imprevedibile e forte volatilità registrata sui mercati finanziari internazionali su scala mondiale;
-non corrisponde al vero quanto affermato in citazione ovvero che nessuno degli attori è un grande esperto dei mercati finanziari;
difatti, l'alto profilo di rischio risulta evidente dai questionari compilati e sottoscritti personalmente dai singoli attori poiché hanno dichiarato: di conoscere anche le caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari quali i derivati non regolamentati molto complessi (non standard o esotici), di investire da molti anni operando sui mercati finanziari e su strumenti finanziari anche molto complessi, di informarsi ed aggiornarsi costantemente e con metodo, di voler effettuare scelte di investimenti in completa autonomia e di essere informati e consapevoli delle modalità e dei rischi connessi agli investimenti con effetto leva;
-ove così non fosse stato, gli attori mai avrebbero potuto operare sulla piattaforma e nel caso in cui non fossero stati esperti in strumenti finanziari, gli stessi avrebbero per primi violato il contratto con la banca, posto che avrebbero fornito informazioni non veritiere;
-tale circostanza è evidente relativamente all'attore he, dopo aver fornito una profilatura di Pt_3 rischio alta in vigenza della normativa MIFID I (20.1.2015), nel marzo 2018, e quindi successivamente pagina 11 di 24 ai fatti per cui è causa, ha compilato il nuovo questionario MIFID II dichiarando un profilo di rischio basso e un'attitudine ad investimenti conservativi (azioni e fondi);
-l'infondatezza della doglianza relativa all'inidoneità del questionario per una corretta profilatura del livello di rischio in quanto generico e privo di sottoscrizione e da cui fanno discendere l'inadempimento della deducente, poiché gli attori non si sono mai dichiarati investitori con un livello di rischio basso e non hanno disconosciuto il modello di questionario dagli stessi prodotto;
-con riferimento alla conoscenza degli strumenti finanziari dei derivati regolamentati, quali sono le opzioni e i futures, rileva che gli attori nel questionario hanno dichiarato con riferimento alla conoscenza degli strumenti finanziari: “Alta: conosco anche le caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari come i derivati non regolamentati molto complessi” e che è noto che i derivati non regolamentati abbiano un livello di rischio e pericolosità superiore rispetto agli strumenti regolamentati e, pertanto, la circostanza di dichiarare di conoscere i primi significa riconoscere implicitamente la conoscenza dei secondi;
-il contratto quadro prevede che, qualora il cliente “dichiari alla CA di possedere un livello di conoscenza ed esperienza degli strumenti finanziari medio o basso non gli sarà consentita alcuna operatività su strumenti finanziari derivati, nonché operazioni in modalità marginata”; pertanto, tutte le risposte fornite nei questionari, erano volutamente dirette a consentire loro l'operatività con i derivati;
-l'infondatezza della doglianza relativa alla mancata sottoscrizione del questionario, poiché lo stesso è stato compilato online ed inoltre, il paragrafo 5 del contratto quadro prevede che “il Cliente è stato informato circa l'importanza di fornire alla CA, anche mediante il Sito, i propri dati ed informazioni autorizzando la stessa CA a raccoglierli attraverso il Questionario e a trattarli così come registrati anche per mezzo di sistemi elettronici. Dati ed informazioni che, se del caso, potranno essere utilizzati dalla CA quale prova in materia di appropriatezza anche in assenza di specifica sottoscrizione del cliente”; allega che, peraltro, gli attori non hanno disconosciuto tali documenti, né hanno negato di averli compilati e non hanno nemmeno contestato che le dichiarazioni contenuti negli stessi siano provenienti da loro;
-l'infondatezza della doglianza relativa all'assenza, nei contratti quadro, di una descrizione degli strumenti finanziari derivati e dell'effetto leva che li caratterizza, né alcuna informativa sui rischi specifici ad essi connessi, poiché quelli sottoscritti dagli attori non sono contratti per la prestazione di servizi di consulenza finanziaria, bensì per la prestazione di servizi amministrati e, quindi, ricezione,
pagina 12 di 24 trasmissione ed esecuzione degli ordini e mediazione, negoziazione per contro propri, collocamento, custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari, cosicché non aveva alcun obbligo di fornire informazioni specifiche in ordine ad un singolo strumento finanziario;
-il contratto quadro all'art. 1 del capo III specifica, con riferimento agli strumenti finanziari derivati, che “il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti
l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
la può dover versare, per CP_2 conto del cliente, margini di garanzia (…) per l'operazione disposta, (…) anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il cliente può dover versare margini di garanzia supplementari”;
-con riferimento all'effetto leva, che all'art. 4 del capo III, si specifica che “la CA ritiene doveroso avvertire sin d'ora il cliente che l'effetto leva (anche quando sia disposta direttamente con la banca) può far aumentare notevolmente il rischio degli investimenti (…) e che gli attori, nel questionario compilato, hanno dichiarato di essere “informat[i] e pienamente consapevol[i] delle modalità e dei rischi connessi agli investimenti con effetto leva” e di conoscere che “si tratta di una tipologia di operatività altamente speculativa che comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili a priori”;
-l'infondatezza della doglianza relativa alla circostanza che la banca non avrebbe limitato l'acquisto degli strumenti finanziari, permettendo agli attori di porre in essere un portafoglio investimenti complesso e di enorme rischiosità poiché, come già detto, gli stessi hanno dichiarato di possedere un'alta conoscenza degli strumenti finanziari oggetto della controversia ed il portafoglio di investimenti, assai complicato, era in linea con il profilo di rischio dichiarato dagli attori nei questionari;
-l'infondatezza della doglianza relativa alla mancanza di idonee risorse e procedure per un efficiente servizio di investimento poiché sfornito del minimo supporto probatorio e poiché la Piattaforma T3 possiede una molteplicità di funzioni che, permettendo di scegliere tra le opzioni “last”, “bid/ask” e
“media bid/ask”, consente all'investitore di avere un quadro della situazione il più completo possibile oltre alla visualizzazione della valorizzazione del portafoglio in tempo reale, cosicché gli attori avrebbero ben potuto visualizzare le proprie posizioni in tempo reale semplicemente impostando la valorizzazione ai “prezzi bid/ask”;
-l'infondatezza della doglianza relativa al mancato invio di comunicazioni tempestive in caso di perdite, poiché dette comunicazioni sono state fornite direttamente tramite la piattaforma di trading e pagina 13 di 24 gli investitori erano perfettamente a conoscenza dell'andamento dei propri investimenti e delle perdite poiché tra il 5 e il 6.2.2018 hanno effettuato una serie di accessi alla piattaforma, alcuni dei quali effettuati direttamente da CP_6
-nonostante tutti gli attori hanno dichiarato di aver ricevuto la comunicazione delle ore 7:58 del
6.2.2018, nessuno di essi ha provveduto a ridurre le perdite risanando il margine ovvero a chiudere le posizioni;
-gli attori non hanno addirittura ritenuto di provvedere a immettere liquidità ovvero a chiudere le posizioni neppure dopo essere stati contattati telefonicamente durante la giornata del 6 febbraio;
anzi, nelle telefonate hanno manifestato la volontà di non chiudere le posizioni e hanno anche manifestato l'assoluto disappunto per la chiusura d'ufficio da parte della banca;
-l'infondatezza delle asserite violazioni dei principi di correttezza e trasparenza e dell'asserito stimolo indiretto all'operatività poiché gli attori non hanno dimostrato né come la deducente avrebbe, in concreto, posto in essere la pratica di cd. churning, stimolando l'operatività degli attori, né quali sarebbero le “altre Piattaforme” e gli “altri Intermediari Finanziari” che avrebbero operato diversamente nell'occasione di cui si discute.
13. All'esito del giudizio, disattesa la domanda di estensione del contraddittorio al terzo ed CP_6 escussi alcuni testimoni, il Tribunale di Milano ha respinto sia le domande degli attori che le domande riconvenzionali della compensando le spese per 1/5 e condannando gli attori, in solido, al CP_2 pagamento del residuo in favore della stessa.
14. L'iter motivazionale del primo giudice risulta così sintetizzabile:
-innanzitutto, gli attori avevano proposto domande nuove, sia con la memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che con la domanda n. 3 di cui alla norma medesima. Con la prima memoria avevano introdotto domanda di nullità del contratto quadro in relazione a Pt_4 Pt_6
e per aver i medesimi stipulato presso la loro Parte_7 Pt_3 Pt_5 Pt_9 rispettiva residenza nelle Marche i documenti contrattuali predisposti dalla quale negoziazione e CP_2 collocamento di strumenti finanziari fuori sede, anche mediante l'assistenza del dott. quale Parte_10 funzionario WE di loro riferimento: il dott. non risultava essere un promotore finanziario Pt_10 iscritto all'Albo dei Promotori finanziari all'epoca dei fatti, essendo un mero funzionario
“commerciale”, conseguendone una grave violazione che rende nullo il rapporto di negoziazione/collocamento strumenti finanziari per contrarietà all'art. 1418 commi 1 e 2 c.c. (contratto contrario a norme imperative e contratto in frode alla legge), atteso che tale attività fuori sede della pagina 14 di 24 banca può essere esercitata soltanto mediante Promotore Finanziario abilitato (iscritto all'Albo
Promotori), come prescritto dal combinato disposto degli artt. 30 commi 3, 4, 6 e 31 commi 1, 2, 2bis,
3 e 3bis TUF, norme imperative ed inderogabili. Con la terza memoria avevano introdotto la domanda di nullità del contratto quadro in relazione a e a er nullità sopravvenuta, dopo il Pt_8 Pt_2
30.10.2014, a fronte dell'assegnazione della loro posizione di investitori al “promotore” da Parte_10 parte di WeBank, essendo venuti meno i requisiti di cui agli artt. 30 e 31 TUF e agli artt. 78-82 Reg.
Consob 16190/2007 dato che il risultava cancellato dall'albo dei promotori finanziari sin dal Pt_10
18.08.2008 e divenuto un mero funzionario commerciale. Tali domande nuove, ad avviso del
Tribunale, erano inammissibili, potendo peraltro il giudice rilevare d'ufficio la nullità negoziale soltanto se i fatti costitutivi sono stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, il che avrebbe dovuto avvenire con l'atto di citazione, o, al più tardi, in prima udienza, ovvero con le note scritte che l'avevano sostituita. Peraltro, tali domande erano comunque infondate “poiché dalla documentazione prodotta in atti non risulta che i contratti de quibus siano stati stipulati fuori sede tramite l'attività di promozione di (v. doc. da n.
2.2 a n.
2.9 convenuta); né ovviamente rileverebbe, rispetto Parte_10 ai contratti stipulati dal e dal che ai medesimi, tempo dopo la stipulazione dei Pt_8 Pt_2 contratti quadro, e quindi non in sede di stipulazione, sarebbe stato assegnato quale promotore il
” (pag. 23 della sentenza). Pt_10
- le domande di risoluzione dei contratti quadro erano infondate, non emergendo alcun (tanto meno grave) inadempimento della nella fase negoziale: era regolare la profilatura degli investitori, i CP_2 quali tutti avevano dichiarato una propensione al rischio alta o medio-alta ed erano stati correttamente informati sui rischi connessi sia ai derivati che agli investimenti con effetto leva, quale la marginazione;
avevano dichiarato di informarsi e aggiornarsi “costantemente e con metodo” ed infine, in relazione alla preferenza nella gestione degli investimenti, avevano dichiarato quella “di effettuare le scelte d'investimento in completa autonomia”.
-quanto alla fase operazionale, gli investimenti erano appropriati, poiché in linea con il profilo degli attori, né, in assenza di un servizio di consulenza, la CA era tenuta ad effettuare anche una valutazione di adeguatezza. La non era tenuta neppure a comunicare l'esistenza di perdite CP_2 superiori al 10% dell'investimento, in assenza di una gestone di portafogli. I testi escussi avevano tutti smentito la veridicità delle deduzioni attoree, in merito ai disservizi della piattaforma T3 in occasione dell'evento infausto costituito dall'anomalo picco di volatilità degli indici di borsa tra il 5 ed il 6 febbraio del 2018. Emergeva peraltro la contraddittorietà della condotta degli attori che, invitati a pagina 15 di 24 chiudere le posizioni, si erano astenuti dal farlo -anzi taluni avevano protestato di fronte all'affermazione della possibile chiusura d'ufficio da parte della banca (prevista invero contrattualmente)- per poi nella citazione allegare la responsabilità della banca anche per non aver provveduto alla chiusura delle posizioni sin dal 5 febbraio.
-quanto alle domande riconvenzionali della relative agli scoperti di conto, queste non potevano CP_2 essere accolte dato che le posizioni erano ancora in essere.
L'appello
15. Avverso la suddetta decisione hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
e sulla scorta di quattro motivi, rubricati come di seguito e il Parte_3 Parte_4 cui contenuto si riassume in sintesi.
I) MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanza in relazione alle doglianze attoree nella fase operazionale nonché illegittima applicazione di legge in proposito- Gravi inadempimenti del -Difetto di risorse e procedure per un efficiente servizio di CP_1 investimento in derivati – difetto di diligenza e correttezza:
Con questo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia deciso erroneamente, basandosi su testimonianze definite “inattendibili, inveritiere ed omissive e probabilmente preventivamente concertate”, perché a loro dire smentite dalla documentazione prodotta che indicava il non corretto funzionamento della piattaforma T3. Ripropongono, perciò, gli appellanti, le deduzioni del primo grado, sostenendo che WE, nonostante fosse contrattualmente tenuta a calcolare “in tempo reale” le posizioni e la marginazione, lo abbia fatto solo il giorno 06.02.2018, impedendo agli investitori di reagire tempestivamente il giorno 05.02.2018, quando pure pesanti perdite già si erano già verificate, e delle quali la non aveva dato informativa, omettendo anche di provvedere alla chiusura delle CP_2 posizioni, come invece altre piattaforme di trading avevano fatto. Che la piattaforma di WE non si muovesse in tempo reale era stato dimostrato con gli screen shots prodotti -doc. 3 allegati da 13 a 20- contenuti nella perizia del Dott. la quale aveva fotografato la situazione degli investitori, alla CP_6 data del 6/2/2018 tra le ore 5,50 e le ore 6,15 circa, rappresentata in modo identico al 5/2/2018. Senza contare che la stessa nel costituirsi avevadichiarato che la situazione reale già alle 17,59 del CP_2
5/2/2018 era parzialmente compromessa, conoltre € 560.000,00 di perdite, indicandovi la rispettiva valorizzazione complessiva di portafoglio degli investitori, pari a d € 53.790,64, con perdite non dichiarate dalla agli investitori. Deducono pertanto che: “se la banca avesse avuto CP_2
pagina 16 di 24 aggiornamenti delle posizioni in tempo reale, secondo l'andamento della volatilità e della discesa dell'indice S&P500 , nonché se avesse avvisato tempestivamente gli investitori delle perdite effettive e potenziali che già si erano determinate il 5 febbraio, gli investitori avrebbero potuto intervenire;
oppure se la CA avesse chiuso le posizioni nella giornata borsistica, gli investitori avrebbero potuto salvare una parte del loro portafoglio. A nulla rileva che gli avvisi con la posizione aggiornata fossero ricevuti la mattina del 6 febbraio, perché era troppo tardi e la situazione era ormai compromessa ed irrimediabile.”. Non sarebbe sussistita, poi, alcuna contraddizione nella condotta degli investitori, come pure dal Tribunale sostenuto a pag. 30 della sentenza, atteso che le disposizioni contrattuali imponevano all'intermediario, in caso di margin call, di chiudere le posizioni entro la giornata borsistica o al massimo entro 48 ore previo avviso ai clienti, e tanto la aveva omesso di fare. CP_2
II) MOTIVO violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli inadempimenti della fase negoziale del contratto – mancanza di informativa specifica ed errata ed inidonea profilatura degli investitori:
Con questo motivo gli appellati lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto alcun inadempimento in relazione alla informativa specifica che la sarebbe stata CP_2 tenuta a fornire, nonché in ordine alla profilatura degli investitori, che il Tribunale ha ritenuto idonea sulla base di modulistica precompilata, senza alcun accertamento in concreto. In particolare: quanto agli obblighi informativi, gli appellanti insistono nel rilevare che sarebbero mancate “informative specifiche proprio relative alle operazioni su strumenti finanziari derivati regolamentati (es. accrescimento del rischio per operazioni multiple, effetto leva relativo alle opzioni, mancata previsione rischi per volatilità ecc…)”. Quanto alla profilatura, ad avviso degli appellanti la non aveva CP_2 dimostrato l'idoneità del modulo utilizzato per una operatività specifica in strumenti finanziari derivati
(quali Opzioni e Futures), trattandosi di un modulo generico, con difetto di domande specifiche su derivati e marginatura, operazioni su Opzioni e Futures;
la conoscenza in materia finanziaria degli attori era solo genericamente identificata come “Alta”, pur essendo gli stessi qualificati dalla CA come “Cliente al dettaglio” e non come “Cliente professionale”.
III) MOTIVO Violazione norme di legge sulla nullità contrattuale e copia conclusionale [così nel testo]:
Con questo motivo gli appellanti e si dolgono della reiezione della loro Pt_3 Pt_4 Pt_2 domanda di nullità, per l'asserita impossibilità, sostenuta dal primo giudice, di un rilievo di ufficio, in ragione della tardività delle allegazioni. Innanzitutto, ad avviso degli appellanti, trattavasi di pagina 17 di 24 domanda/eccezione attorea derivante della costituzione della CA convenuta, da ritenersi pienamente ammissibile ai sensi dell'art 183 comma VI cpc lett. a) [così nel testo] che prevede la possibilità di formulare domande ulteriori sulla base delle domande di parte convenuta o di terzi. In ogni caso, trattavasi di nullità derivante dalla violazione di una norma imperativa, la cui inosservanza costituisce persino reato penale [così nel testo] come previsto dall'art 166 TUF. La nullità o l'inesistenza di un contratto per violazione di norme imperative sono rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio. Vi sarebbe poi piena prova della stipula dei contratti “fuori sede”: degli appellanti, solo veva stipulato i contratti mediante un promotore abilitato (all'epoca, fino all'ottobre 2014, Pt_2 il Dott. , passando però dall'ottobre 2014 al dott. che aveva promosso servizi di CP_6 Pt_10 investimento e collocato strumenti finanziari a distanza senza esserne (più) abilitato, in ciò sussistendo la nullità sopravvenuta.
IV) MOTIVO: Illegittima attribuzione delle spese di lite agli investitori -compensazione delle spese -difetto di solidarietà:
Con questo motivo gli appellanti, ferma la convinzione circa la fondatezza e quindi accoglibilità delle proprie domande, si dolgono del regolamento delle spese di lite operato dal primo giudice senza tenere conto, a loro avviso, del fatto che sia la novità e complicatezza delle questioni, sia il comportamento processuale della CA (che aveva impostato le proprie difese su “pretestuose e fantasiose ipotesi di interposizione personale” relativamente al ctp attoreo avrebbero dovuto indurre ad una CP_6 compensazione. In ogni caso, era errata la condanna degli attori in solido.
16. Si è costituito , domandando il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
17. All'udienza del 29.10.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
Le osservazioni della Corte
18. Il primo motivo di appello è infondato.
19. Preliminarmente è da dire che il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza attorea, in merito all'impossibilità per gli investitori di mantenersi informati in tempo reale sull'andamento del portafoglio per inadeguatezza strutturale della piattaforma di trading, in ragione delle dichiarazioni dei testi che gli stessi appellanti avevano chiesto di escutere.
pagina 18 di 24 20. Come riassunto dal primo giudice con specifico riferimento alle dichiarazioni di ciascun teste (si vedano pagg. 27 e ss. della sentenza), le testimonianze acquisite hanno complessivamente consentito di accertare che: nel febbraio 2018 era possibile per i clienti operare in autonomia online, senza dover utilizzare il call center e dunque senza rischio di subire ritardi dovuti a un eventuale intasamento delle linee, per tutta l'operatività che non comportasse un aumento del rischio complessivo del portafoglio
(dunque era senz'altro possibile provvedere in autonomia alla chiusura delle posizioni); già nel febbraio 2018 il cliente aveva la possibilità, personalizzando i settaggi, di visualizzare in tempo reale l'aggiornamento del portafoglio, considerando i prezzi di acquisto (ask) e di vendita (bid), e non solo quelli dell'ultima transazione avvenuta (last); era possibile visualizzare in maniera separata gli strumenti derivati da quelli cash (azioni, obbligazioni).
21. Nel marzo 2024, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, gli attori , Pt_1
e hanno presentato ciascuno un esposto-denuncia (cfr. docc. 3a, 3b, 3c e Pt_3 Pt_4 Pt_2
6), avente ad oggetto i fatti per cui è causa e le suddette acquisite testimonianze, ritenute omissive ed inveritiere, e, su questa base, gli stessi odierni appellanti hanno domandato in questa sede la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale.
22. La Corte preliminarmente osserva che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. c.p.p., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405
c.p.p., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. In altri termini, la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché essa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari (confr. Cass. civ. 28 giugno 2012,
n. 10974; Cass. civ. 17 maggio 2001, n. 6776).
23. Nel caso di specie, non è stato documentato, e per il vero neppure allegato, l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di alcuno dei testimoni escussi ( , e Tes_1 Pt_10 Tes_2 Tes_4
), e non sussistono, pertanto, i presupposti per la sospensione del giudizio. Tes_3
24. Detto ciò, le testimonianze già vagliate dal Tribunale non presentano aspetti di contraddittorietà, estrinseca od intrinseca, che possano indurre a ritenerne l'inattendibilità. È vero che i testi in questione risultano legati all'appellata dal rapporto di lavoro, essendo del resto proprio questa la ragione della loro conoscenza delle caratteristiche e del funzionamento della piattaforma T3, e purtuttavia ciò non è sufficiente a far ritenere il mendacio, in assenza di ulteriori elementi.
pagina 19 di 24 25. In particolare, la Corte non ritiene che valga a dimostrare la falsità delle deposizioni quanto si trarrebbe dagli screen shot di videate della piattaforma, presenti nella perizia di parte a firma del dott.
atteso che è ragionevole l'obiezione per cui, in presenza di più opzioni di consultazione, CP_6 cristallizzare le informazioni trasmesse dalla piattaforma secondo una determinata modalità di consultazione non vale ad escludere che informazioni diverse potessero essere reperite attraverso una modalità di consultazione diversa, che, appunto, i testi hanno detto sussistente e nella disponibilità dei clienti.
26. Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto di dover escludere, sulla base dell'esito dell'attività istruttoria, la fondatezza delle doglianze attoree in merito all'asserito inadempimento della alle CP_2 obbligazioni derivanti dal contratto quadro di servizi di investimento online, con riguardo al funzionamento della piattaforma di trading T3.
27. Tale considerazione si riflette sull'infondatezza della correlata doglianza relativa al ritardo informativo circa le perdite determinate dal flash crash, ovvero dal repentino crollo degli indici di borsa verificatosi nella serata del 05.02.2018 (precisamente alle 19:00, ora italiana), dato che gli appellanti erano in grado di monitorare costantemente in autonomia l'andamento del valore del portafoglio.
28. Peraltro, gli appellanti medesimi hanno lamentato in primo grado l'inadempimento della CP_2 all'obbligo informativo, relativo alle perdite superiori al 10%, introdotto dalla MiFID II, ed il
Tribunale, senza incontrare in questa sede specifica censura, ha contrariamente rilevato che “l'art. 62 comma 1 del Regolamento Delegato UE n. 2017/565 -che integra la direttiva 2014/65/UE (cd. MIFID
II)- si applica solo nell'ipotesi di servizio di gestione del portafoglio, il quale non ricorre pacificamente nella fattispecie in esame” (pag. 28 della sentenza), dovendosi aggiungere che una specifica previsione in proposito nemmeno si rinviene nel contratto quadro, tant'è che gli appellanti non citano al proposito clausola alcuna.
29. Ancora va osservato che è pacifico che, nella mattina del 06.02.2018, la abbia contattato gli CP_2 investitori sollecitando l'autonoma chiusura delle posizioni, sollecito che nessuno degli odierni appellanti ha voluto recepire (cfr. le trascrizioni dei files audio, citate nella sentenza impugnata), né è fondato l'assunto per cui la avrebbe avuto l'obbligo contrattuale di chiuderle d'ufficio, atteso CP_2 che, come sempre già osservato correttamente dal primo giudice, il contratto quadro, all'art. 2
“Chiusura delle posizioni” del Capo V, prevede che in tutte le operazioni su strumenti finanziari derivati la CA si riservi il diritto di chiudere liberamente e in qualsiasi momento la posizione del pagina 20 di 24 cliente: una mera facoltà, dunque, nel proprio interesse, e non un obbligo verso l'investitore. Né ciò può apparire incongruo, atteso che la chiusura della posizione comunque comporta per l'investitore il consolidamento della perdita, precludendone il successivo recupero, non rivelandosi dunque, necessariamente, un atto di protezione dei suoi interessi.
30. Dunque, tutte le censure che attengono alla fase operazionale, veicolate con questo motivo, sono infondate.
31. Il secondo motivo di appello, che attiene alla fase negoziale, è anche insuscettibile di accoglimento.
32. Premesso che la profilatura è avvenuta in modo coevo alla sottoscrizione dei contratti quadro, nel vigore della MiFID I, mentre d'altra parte i fatti pregiudizievoli per gli investitori, e per cui è causa, si sono verificati ad appena un mese di distanza dall'entrata in vigore della Mifid II, prima che la banca abbia potuto eventualmente procedere ad una nuova profilatura secondo i più stringenti criteri introdotti, va comunque in modo dirimente richiamato quanto già correttamente osservato dal primo giudice, e cioè che: tutti gli odierni appellanti, nel questionario, hanno dichiarato “di avere un livello di esperienza e conoscenza in materia di investimenti “alto”, di avere una conoscenza degli strumenti finanziari “alta” e in particolare hanno dichiarato di conoscere “anche le caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari come i derivati non regolamentati molto complessi (non standard o esotici)”, in relazione all'effettiva esperienza in tema di investimenti hanno dichiarato di investire “da molti anni operando sui mercati finanziari e su strumenti finanziari anche molto complessi”, in relazione all'andamento dei mercati e alle notizie finanziarie hanno dichiarato di informarsi e aggiornarsi “costantemente e con metodo” ed infine in relazione alla preferenza nella gestione degli investimenti hanno dichiarato quella “di effettuare le scelte d'investimento in completa autonomia”; che, in seno al questionario, “la banca ha ricordato che la marginazione è una modalità di negoziazione con effetto leva che permette all'investitore di poter acquistare o vendere impegnando solo una parte del capitale necessario per regolare le operazioni sottostanti ed ha richiamato espressamente l'attenzione del cliente sul fatto che tale modalità di trading una conoscenza avanzata dei mercati e degli strumenti finanziari negoziati e che “si tratta di una tipologia di operatività altamente speculativa che comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili a priori”; che il contratto quadro pagina 21 di 24 sottoscritto dagli appellanti, nel capo III rubricato “Rischi e responsabilità”, specifica dettagliatamente i rischi dell'investimento in strumenti derivati nonché degli investimenti con effetto leva.
33. Pertanto, reputa la Corte che anche in fase negoziale gli obblighi informativi della risultino CP_2 adeguatamente assolti, e che sia infondato l'assunto per cui, sulla base delle informazioni rese dai profilati, gli investimenti in derivati non sarebbero apparsi adeguati, né appropriati, al profilo di investitore, sì che la non dovesse consentirli. CP_2
34. Il terzo motivo di gravame è parimenti infondato.
35. Premesso che tutti gli appellanti hanno proposto tardivamente, poiché non con l'atto di citazione e nemmeno alla prima udienza di comparizione, la domanda di nullità del contratto quadro per essere stato sottoscritto, fuori sede, con l'assistenza di un funzionario di WE (dott. che non avrebbe Pt_10 rivestito la qualità di promotore finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB, il Tribunale ha concluso, con richiamo a pertinenti precedenti di legittimità, nel senso che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità negoziale soltanto se i fatti costitutivi sono stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
36. Gli appellanti censurano questa affermazione sostenendone l'erroneità rispetto ad una nullità da violazione di norma imperativa, tale da avere financo rilievo penale.
37. La Corte osserva che i giudici di legittimità hanno più volte affermato, anche in relazione alla violazione di norme imperative costituente reato come la pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass.
28983/23), che, seppure la nullità delle clausole contrattuali di tali norme sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni. In particolare, Cass. Civ. n. 30383/24 ha affermato che:
“la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della
pagina 22 di 24 rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n.
20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)”.
38. Deve perciò ritenersi che le circostanze di fatto della conclusione dei contratti (o, poi, degli ordini) mediante il funzionario nonché della mancata iscrizione di quest'ultimo all'albo dei promotori Pt_10 ex art. 106 TUB, rilevanti in ragione della conclusione di contratti fuori sede, andassero tempestivamente allegate (non emergendo dalla documentazione versata in atti), sì che sul punto potesse instaurarsi, altrettanto tempestivamente, un contraddittorio. Al contrario, né le suddette circostanze sono state tempestivamente allegate, né, deve dirsi, sono state provate, non soccorrendo neppure la mancata contestazione di parte, atteso che l'appellata ha contestato l'assunto di un coinvolgimento del Pertanto, il rilievo officioso era senz'altro precluso. Pt_10
39. Il quarto motivo di appello è ancora da respingere.
40. La condanna alle spese viene dagli appellanti censurata sostanzialmente sotto due profili: poiché, in tesi, il carattere di “novità” delle questioni trattate (opzioni e futures), avrebbero imposto quanto meno la compensazione, e poiché, comunque, sarebbe erronea la condanna in solido, in quanto gli appellanti, pur avendo mosso difese da presupposti comuni, avrebbero dovuto essere semmai condannati in proporzione alla diversa entità delle rispettive pretese risarcitorie.
41. La Corte osserva che, da un lato, le questioni sollevate nel giudizio non rivestono particolare carattere di novità, né si sono registrati in proposito significativi mutamenti di orientamento giurisprudenziale, mentre, dall'altro, è stato più volte affermato dalla Cassazione che “In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari
pagina 23 di 24 soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (così Cass. Civ. n. 369/2025; nello stesso senso già Cass.
Civ. 27476/18).
42. Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto.
Il regolamento delle spese di lite.
43. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (da
€52.001 ad € 260.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 1258/24 pubblicata il 02.02.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate, in € 9.911,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CE DI RO IL
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RO IL Presidente dott. CE DI Consigliere rel. dott. Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 795/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PODGORA Parte_1 C.F._1
12/B 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. AMBROSIANO ALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CURATELLA MICHELE ( ) VIA C.F._2
PRINCIPI D'ACAJA, 44 10138 TORINO;
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
PODGORA 12/B 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. AMBROSIANO ALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CURATELLA MICHELE
( ) VIA PRINCIPI D'ACAJA, 44 10138 TORINO;
C.F._2
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PODGORA Parte_3 C.F._4
12/B 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. AMBROSIANO ALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CURATELLA MICHELE ( ) VIA C.F._2
PRINCIPI D'ACAJA, 44 10138 TORINO;
pagina 1 di 24 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PODGORA Parte_4 C.F._5
12/B 20100 MILANO presso lo studio dell'avv. AMBROSIANO ALDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CURATELLA MICHELE ( ) VIA C.F._2
PRINCIPI D'ACAJA, 44 10138 TORINO;
APPELLANTI
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 12 20122 Controparte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MOTTI GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CONTINI DAVIDE GIORGIO ( CORSO EUROPA, C.F._6
12 20122 MILANO;
APPELLATA
avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa sulle seguenti conclusioni
Per , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso riformare in toto la sentenza 1258/2024 del Tribunale di Milano e per l'effetto:
In via Preliminare
- Sospendere il presente giudizio ex art 295 cpc o in subordine ai sensi degli artt. 337 e
336 cpc, in attesa della definizione/giudicato dei procedimenti penali RGNR nn.14895/24, 13883/24 +2 pendenti presso il Tribunale penale di Milano -Procura della
Repubblica nei confronti dei testi escussi in primo grado, con persone offese rispettivamente Pt_2
, e e
[...] Parte_4 Parte_1 Parte_3 per i motivi dedotti in atti.
- Dichiarare ammissibile la presente impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348bis cpc.
Nel merito:
pagina 2 di 24 - Dichiarare la nullità dei contratti quadro e delle operazioni di investimento in relazione alla posizione degli attori per i motivi in atti, con ogni conseguente condanna Pt_2 Pt_3 Pt_4 restitutoria della CA convenuta;
- Previo accertamento delle violazioni normative e degli inadempimenti contrattuali dell'Intermediario
, Dichiarare risolti o risolvere per grave inadempimento, i rispettivi Contratti Quadro di CP_1 negoziazione strumenti finanziari indicati in atti facenti capo ai singoli attori/appellanti, nonché i contratti quadro specifici dei singoli attori/appellanti e per le operazioni sui derivati o operazioni ad essi connesse come indicati in atti nonché le operazioni di investimento ivi annotate alla data del
5/2/2018 e, per l'effetto,
- dichiarare tenuta e condannare a pagare a titolo restitutorio e/o risarcitorio ai sig.ri CP_1
, le rispettive somme pari al valore degli investimenti dedotti in Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 essere al 5/2/2018 e/o alle perdite subite alle date del 5-6/2/2018 o, in subordine, altro rispettivo importo veriore accertando in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Dichiarare invalidi e senza effetto, annullare, revocare, rettificare i debiti di "scoperti" o saldi debitori risultanti dal 6/2/2018 relativi ai singoli rapporti contrattuali facenti capo rispettivamente ai sig.ri
, escritti in causa, con ricalcolo dell'esatto dare-avere tra le parti;
Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4
- In ogni caso sulla base delle contestate violazioni ed inadempimenti, in ordine alla responsabilità che
“ex lege” o “ex contractu” da attribuirsi alla convenuta, nonché sulla base del danno da tali CP_2 violazioni arrecato e riferibile alla stessa Dichiarare tenuta e condannare il al CP_2 CP_1 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali come indicato e precisato in atti ed in subordine in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dal 6/2/2018 al saldo, in favore dei singoli attori.
- Respingere le domande riconvenzionali del per i motivi in atti con ricalcolo del corretto CP_1 dare-avere tra i rispettivi attori e la convenuta in relazione ai rispettivi rapporti dedotti. CP_2
- Col favore delle spese di lite oltre rimborso forfettario ed oneri di legge ai sensi del D.M. 55/2014 o successivi vigenti.
In via Istruttoria
- Ammettere prove per interpello e testi sui capi non ammessi della memoria istruttoria di primo grado da considerarsi qui ritrascritti (capi 1-7, 11, 13-16);
pagina 3 di 24 ammettere il confronto dei testi , , ex art 254 cpc sui documenti Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 indicati in atti e valutandone la veridicità ed attendibilità delle dichiarazioni testimoniali per i motivi indicati in atti.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa e respinta ogni diversa richiesta, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In via principale: rigettare integralmente l'appello e le domande degli appellanti perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto per i motivi in atti, con conferma della sentenza impugnata;
In via subordinata, nel denegato caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della accertare CP_2 come non dovuto il risarcimento richiesto dagli appellanti ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.p.c. o diminuire quest'ultimo ai sensi dell'art. 1227, 2° comma, c.p.c., sempre per i motivi in atti.
In via istruttoria, sempre in via subordinata, nel denegato caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della CA, accogliere le istanze istruttorie per CTU e le prove per testi richieste da con la memoria istruttoria del 18 gennaio 2021, da intendersi qui integralmente Controparte_1 ritrascritte.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Fatto e giudizio di primo grado.
1. , Parte_5 Parte_6 Parte_1 Parte_2 [...]
, e hanno Parte_7 Parte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_9
[... convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, (“ ” o “ Controparte_1 CP_1
), domandando la risoluzione dei contratti quadro generale per la negoziazione degli CP_4 investimenti e dei contratti quadro specifici per gli strumenti derivati, nonché delle singole operazioni in essere alla data del 05.02.2018, con conseguente risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, nonché di dichiarare invalidi i debiti di scoperto o i saldi debitori risultanti dal
06.02.2018, con ricalcolo dell'esatto dare-avere tra le parti. Hanno infatti esposto quanto segue.
pagina 4 di 24 2. Essi erano titolari di rapporti di conto corrente e di deposito titoli stipulati con WeBank, poi incorporata in . Segnatamente: era titolare del conto n. 108800000957843, CP_1 Pt_5 del conto n. 108800000947417; del conto n. 108800050000326, el Pt_6 Pt_1 Pt_2 conto n. 107700001044050, del conto n. 109900001029185, del conto n. Parte_7 Pt_8
109900001026390, del conto n. 107700000846117, del conto n. Pt_3 Pt_4
108800000963687 e el conto n. 107700000940793. Pt_9
3. I contratti sottoscritti avevano dato origine a rapporti interconnessi, tra cui il rapporto di conto corrente, di deposito amministrato di titoli ed i servizi di negoziazione, di trasmissione ed esecuzione di ordini ed ogni servizio di investimento, così come forniti dalla mediante l'utilizzo della CP_2 piattaforma di trading denominata “T3”.
4. La aveva fornito le credenziali per l'operatività tramite internet e gli esponenti avevano CP_2 effettuato numerose operazioni in strumenti finanziari derivati (sia opzioni, sia futures) mediante la citata piattaforma fino al 6.2.2018 (l' ino al 12.2.2018). Pt_5
5. Nel mese di febbraio del 2018 gli esponenti avevano tutti subito forti perdite, che non solo avevano pressocché azzerato il capitale investito, ma in data 06.02.2018 avevano loro portato, con eccezione del solo a vedersi attribuito un saldo negativo per complessivi euro 32.338,21 a chiusura Pt_9
d'ufficio di tutte le operazioni effettuate, così suddiviso: euro 1.721,29 (al 12.2.2018); Pt_5 euro 7.358,83; euro 5.548,58; euro 1.720,60; euro Pt_6 Pt_1 Pt_2 Parte_7
2.110,38; euro 2.600,18; euro 7.435,70; euro 4.602,92. Lo Pt_8 Pt_3 Pt_4 unico rimasto con saldo positivo, si era visto ridurre lo stesso ad euro 760,27. Pt_9
6. L'espletata perizia econometrica aveva accertato perdite globali ammontanti a complessivi euro
566.750,52, così ripartite: euro 39.623,87; euro 52.959,25; euro Pt_5 Pt_6 Pt_1
19.216,58; euro 24.557,07; euro 29.887,05; euro 121.896,72 (al Pt_2 Parte_7 Pt_8 quale sono rimasti titoli azionari per un valore di euro 50.367,51); euro 125.208,09; Pt_3 uro 73.478,76 e uro 79.923,13. Pt_4 Pt_9
7. Era infatti accaduto che tra il 05.02.2018, ed in particolare a partire dalle ore 19:00 del 05.02.2018 ed il mattino del 06.02.2018, si era registrato un forte aumento della volatilità, allorquando l'indice di volatilità denominato Vix aveva superato i 20 punti base.
8. La non aveva informato gli esponenti delle perdite, anche solo potenziali, superiori al 10% del CP_2 capitale di riferimento, né, tantomeno, aveva provveduto a ricalcolare le posizioni in tempo reale, come pure contrattualmente previsto, ovvero provveduto a chiudere tempestivamente le rispettive posizioni.
pagina 5 di 24 9. Peraltro, alla risultavano imputabili violazioni e inadempimenti da parte sia nella fase CP_2 negoziale dei contratti quadro di adesione ai servizi di investimento, sia nella fase operazionale.
10. Difatti, secondo la sintesi operata già dal primo giudice (da pag. 7 della sentenza), gli attori in particolare lamentavano:
“1) difetti informativi:
-il contratto quadro non reca una specifica descrizione degli strumenti finanziari derivati dell'effetto leva che li caratterizza, né contempla, tra i rischi degli stessi, la volatilità e ciò in contrasto con la normativa finanziaria primaria e secondaria (art. 21 T.U.F., artt. 31 comma 2 lett. a), b), c), d) e comma
4 e 37 lett. e) Reg. Consob n. 16190/2007 e D.L.vo n. 129/2017);
-il contratto quadro non fornisce una corretta informazione sulla natura, le caratteristiche e la rischiosità degli strumenti finanziari derivati e dei loro meccanismi funzionali né consente una reale conoscenza e consapevolezza in relazione alla loro rischiosità;
-il medesimo contratto non risulta aggiornato a fronte dell'entrata in vigore della direttiva Mifid II dal
3.1.2018, fatte salve le disposizioni direttamente applicabili (Reg. UE 565/2017);
-seppur faccia riferimento al Questionario sulla profilatura del cliente, qualificato come “cliente al dettaglio”, il contratto quadro non rende disponibile sulla piattaforma web il documento, che non è stato consegnato;
-il Questionario di profilatura presenta diverse problematiche: a) appare precompilato, privo di sottoscrizione, reca domande assolutamente generiche e non contiene le specifiche indicazioni previste dalla normativa finanziaria secondaria;
b) da esso si evince soltanto una genericissima conoscenza/esperienza di ogni singolo investitore (identificata genericamente in “Alta”) degli strumenti finanziari definiti “complessi” come i derivati non regolamentati;
c) non vi è alcun riferimento alle operazioni su strumenti finanziari derivati regolamentati (opzioni e futures); d) qualora messo in correlazione con il Modulo di adeguata verifica della clientela (facente parte del contratto quadro di
WeBank), appare incongruo ed inverosimile se comparato al reddito dei singoli investitori;
e) è inidoneo ed insufficiente a consentire una corretta valutazione dell'appropriatezza da parte dell'intermediario, né risulta conforme alle previsioni di cui al Reg. Consob 16190/20107 (art. 37 lett.
e) Reg. Consob 16190/2007);
-nel contratto quadro non è individuato il capitale di riferimento né la soglia delle perdite per la quale l'intermediario è tenuto ad avvisare il cliente in caso di perdita effettiva o potenziale, in violazione all'art. 37 lett. e) Reg. Consob 16190/2007 (soglia poi variata con la Direttiva Mifid II);
pagina 6 di 24 2) inidoneità della profilatura cliente:
-l'inidoneità della profilatura impedisce all'intermediario di poter valutare l'appropriatezza delle operazioni in strumenti derivati, né risulta che WE abbia ma verificato in concreto l'esperienza e la conoscenza degli attori in materia di investimenti;
- con l'entrata in vigore della Direttiva Mifid II l'intermediario avrebbe dovuto riproporre ad ogni investitore un nuovo questionario maggiormente dettagliato e tale adeguamento non è stato fatto ed in difetto di una corretta profilatura, l'intermediario non avrebbe dovuto, fin dall'inizio, consentire agli investitori né l'operatività in derivati né la costituzione di un portafoglio complesso, di incomprensibile rischiosità e totalmente non appropriato;
-in più occasioni e prima di avviare l'operatività in derivati hanno comunicato a Parte_10 consulente finanziario di riferimento di WeBank, di non avere mai operato con le opzioni ed i futures; emergono decine o centinaia di operazioni giornaliere con numerosi contratti di opzione sul mercato americano (indice S&P 500);
3) violazioni nella verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza delle operazioni:
-violazione della verifica dell'appropriatezza e dell'adeguatezza delle operazioni, poiché WeBank ha consentito, senza informativa specifica e omettendo la valutazione di adeguatezza ed appropriatezza, un'operatività non adeguata per frequenza, dimensione e rischiosità;
-l'incapacità di WeBank di valutare l'adeguatezza delle operazioni in relazione sia al profilo finanziario del singolo investitore sia ai parametri di operatività concordati, con ciò contravvenendo al disposto degli artt. 39 e 40 del Reg. Consob n. 16190/17.
In relazione alla fase operazionale gli attori lamentano:
1) violazioni in materia di ordini: in particolare, dell'art. 4 del contratto quadro il quale prevede il potere della banca “anche per finalità di tutela della propria clientela” di limitare o escludere la possibilità di acquisto di determinati strumenti finanziari o non dare seguito agli ordini, previa tempestiva comunicazione;
obbligo previsto anche dalla normativa secondaria (art. 45 comma 1 Reg. Consob 16190/2017);
2) mancanza di inidonee risorse e procedure per un efficiente servizio di investimento: emerge la violazione dell'art. 21 T.U.F. a causa della mancanza di risorse e procedure anche di controllo tali da rendere efficiente il servizio di investimento prestato;
rilevano ancora che, contrariamente alle pattuizioni contrattuali che prevedevano un costante aggiornamento delle posizioni dell'investitore "tempo per tempo", la piattaforma T3 non calcola (né calcolava all'epoca dei fatti) in pagina 7 di 24 tempo reale la “marginatura” trattenuta per le operazioni in derivati e la valorizzazione netta delle posizioni aperte e nemmeno indica correttamente la liquidità disponibile dell'investitore; tali indici vengono, invece, evidenziati solo il giorno borsistico seguente;
a tale sistema, ai fini di una corretta operatività in derivati, va associata la tempestività degli avvisi in caso di perdite effettive o potenziali del 10% e in caso di margin call la chiusura immediata della posizioni;
elementi tutti totalmente disattesi dalla convenuta in violazione dell'art. 21 comma 1 lett. a) e d), T.U.F., nonché in esecuzione delle maggiori tutele dell'Investitore portate dalla Direttiva Mifid II;
3) difetto di tempestive comunicazioni all'investitore in caso di perdite:
-da un lato non risulta individuato, per ciascun investitore, il capitale di riferimento idoneo a far scattare l'avviso di perdita effettiva o potenziale del 10% secondo i parametri stabiliti dalla Direttiva
Mifid II, avvisi mai forniti dall'intermediario nella giornata del 5 febbraio 2018, e dall'altro lato la banca non ha provveduto a chiudere immediatamente e spontaneamente le posizioni in perdita, avendo la stessa ricalcolato le posizioni solo la mattina del 6.2.2018; risulta invece che già alle ore 19.00 del 5 febbraio il valore del portafoglio derivati degli attori fosse diminuito di circa la metà; in particolare la consistenza dei portafogli alle ore 19:00 del 5.2.2018 era per: euro 2.675,87, Pt_5 Pt_6 euro 11.593,78, euro 10.027,68, euro 2.794,41, euro 4.909,36, Pt_1 Pt_2 Parte_7
euro 68.850,53 (compresi i titoli azionari), euro 20.875,35, euro Pt_8 Pt_3 Pt_4
9.153,76 e per euro 8.580,26; soltanto alle ore 08:00 del 6.2.2018 la banca ha inviato una Pt_9 comunicazione avvisando che il ricalcolo dei margini di garanzia era tale da procurare uno sconfino di conto corrente con contestuale invito a provvedere immediatamente pena la chiusura delle posizioni;
attesa l'insufficiente liquidità dei conti corrente e la mancata integrazione da parte degli esponenti,
WeBank ha chiuso le posizioni solo intorno la metà/fine pomeriggio del 6.2.2018 (e per Pt_5 solo il 12.2.2018), quando nel corso della giornata l'indice Vix aveva raggiunto il picco di oltre 50 punti;
nel corso della giornata è stato impossibile contattare la banca tramite il call center, poiché le linee erano occupate e la piattaforma T3 bloccata e non era, altresì, consentita alcuna operazione di investimento a protezione delle posizioni né di disinvestimento;
4) violazioni contrattuali e inadempimenti contrattuali operazionali: deducono in particolare a) violazioni informative degli obblighi contrattuali contenuti nel capo relativo alle “Informazioni e Rendicontazioni” (pag. 17), che nella specie sono rimaste inevase;
b) violazione dell'art. 1 sub 10 del contratto quadro laddove è indicato che “ sarà resa disponibile al CP_5
Cliente sul Sito la situazione aggiornata in tempo reale degli Strumenti Finanziari e della liquidità in
pagina 8 di 24 deposito in modo tale che le informazioni possano essere trasferite in qualsiasi momento su supporto duraturo”, disposizione rimasta gravemente inadempiuta da WE;
c) violazione dell'art. 3 sub 1 a pag. 17 del contratto quadro, se l'intermediario non comunica le perdite che superino la soglia convenuta nel “Modulo di Richiesta” tra banca e cliente (Capitale di Riferimento), che nella specie non era neppure indicato nei contratti degli attori;
5) violazioni di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento: deducono che il sistema di operatività di WeBank e le inadempienze della banca caratterizzano il comportamento della convenuta come contrario alle regole di correttezza, diligenza e trasparenza prescritte dall'art. 21 TUF;
6) violazione di correttezza: deducono che WeBank, rispetto ad altre piattaforme, ha inteso mantenere una marginatura per ogni operazione piuttosto ridotta (allineata o poco maggiore del minimo richiesto dalla Cassa di
Compensazione e Garanzia - Clearing House), utilizzando per il calcolo della stessa il metodo T.I.M.S.
o similari;
tale politica bancaria è rivolta a stimolare l'operatività dei clienti ed a moltiplicare le operazioni mediante le quali la banca guadagna sulle commissioni;
ciò consente però la costruzione di portafogli di operazioni di investimento complesse e di valore enorme (a causa dell'effetto leva) di cui il cliente non si rende conto della complessità e rischiosità e non riesce più a gestirle in caso di difficoltà; tale attività risulta [denominata in Dottrina come] (churning) [e] costituisce ulteriore espressione di mala fede contrattuale e di mancanza di correttezza e diligenza nella prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario.
In definitiva, con riferimento alla fase operazionale gli attori deducono che: a) la banca erroneamente ha controllato la situazione ed alzato i margini di garanzia per il conseguente aumento dell'indice di volatilità (Vix) solo la mattina del 6 febbraio, con grave ritardo ed ha impedito agli investitori di intervenire tempestivamente, né è intervenuta d'ufficio; b) nonostante fosse contrattualmente tenuta a calcolare “in tempo reale” le posizioni e la marginazione, lo ha fatto il giorno dopo;
c) non ha inviato le informative di legge sulle perdite del capitale di riferimento, sulla eventuale insufficiente
“marginatura” e sulla "net position" che illegittimamente non calcolava tempo per tempo, né ha inviato man mano gli avvisi in relazione alle verificate perdite superiori al 10%; d) avrebbe dovuto chiudere tutte le posizioni dell'investitore o parte di esse sin dal 5 febbraio a fronte del forte aumento della volatilità (Vix) e delle perdite effettive e potenziali di fatto verificatesi già a tale data (non registrate dalla stessa), come altri intermediari operanti tramite altre piattaforme di trading on-line hanno pagina 9 di 24 effettuato nella giornata del 5 febbraio e nella mattinata del 6 febbraio 2018, ed in tal modo le perdite per gli investitori sarebbero state molto limitate;
e) il giorno 6 febbraio, in una situazione di margin call, non è stato neppure possibile chiudere le posizioni autonomamente, essendo l'operatività della
Piattaforma T3 bloccata né era possibile un contatto telefonico perché il sistema era “intasato” e le posizioni potevano essere chiuse solo dalla banca, che peraltro ha provveduto solo nel tardo pomeriggio.
11. Si è costituito in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e domandando: CP_1 in via principale, il rigetto delle domande degli attori poiché infondate;
in subordine, previa autorizzazione alla sua chiamata in causa, l'accertamento della responsabilità di , già CP_6 promotore finanziario della e la sua condanna a tenerla indenne per le somme che CP_2 eventualmente fosse stata obbligata a risarcire o restituire agli attori. Ha altresì proposto domanda riconvenzionale, al fine di sentir condannare gli attori, in solido ovvero in alternativa con CP_6
a corrisponderle quanto dovuto per gli scoperti di conto corrente, maggiorato di interessi dal dovuto al saldo, nei seguenti importi: la somma di euro 4.603,93, la somma di euro Pt_4 Pt_6
7.377,83, la somma di euro 5.568,38, la somma di euro 1.721,61, Pt_1 Pt_2 la somma di euro 2.111,39, la somma di euro 7.436,70, la Parte_7 Pt_3 Pt_5 somma di euro 1.828,99. Ha domandato infine la condanna di in proprio al risarcimento CP_6 del danno arrecato alla per effetto e quale conseguenza della propria condotta, come descritta in CP_2 atti.
12. A sostegno delle superiori domande, la ha dedotto, sempre secondo la sintesi già operata dal CP_2 primo giudice e per quanto di maggior rilievo, quanto segue.
In ordine all'avvalimento dell'opera del CP_6
-che gli attori non avevano comunicato di non operare direttamente sulla piattaforma T3, bensì mediante il terzo (divenuto loro consulente tecnico); CP_6
-l'opera di era emersa mediante l'incrocio degli indirizzi IP di accesso alla piattaforma CP_6
(che vengono registrati per motivi di sicurezza) e gli indirizzi IP esclusivamente ricollegabili o collegati ad un certo terminale fisso o mobile;
-a seguito di tale operazione si era giunti a determinare che tra il 05.02.2018 e il 06.02.2018 (così come già dal 01.11.2017 al 15.02.2018) numerosi accessi alla piattaforma T3, riferita ai conti intestati agli attori, potevano essere stati effettuati esclusivamente dal CP_6
pagina 10 di 24 -per tali fatti, in data 10.2.2020 era stato presentato un esposto presso la Polizia di Stato al fine di accertare eventuali condotte illecite commesse in connessione con gli accessi ai conti correnti de quibus; aveva operato sotto le mentite spoglie degli attori, posto che gli IP di accesso erano quelli CP_7 registrati sulla rete come riconducibili al terminale del medesimo;
-in tal modo gli attori, da clienti meramente amministrati -e cioè da clienti che non ricevevano consulenza o gestione rispetto ai propri investimenti- erano divenuti clienti gestiti non dalla banca esponente, come avrebbe anche potuto essere, ma da un terzo estraneo, con tutte le conseguenze in relazioni alla responsabilità circa la formazione, composizione ed il rischio del singolo portafoglio e quanto accaduto;
-l'omessa dichiarazione dell'avvalimento dell'opera di un terzo quale intermediario costituiva un gravissimo inadempimento contrattuale, al punto che se la CA lo avesse saputo non avrebbe consentito l'operatività sulla piattaforma;
-l'art. 22, commi 6 e 10, delle condizioni generali di contratto, vieta agli attori di cedere ai terzi le proprie credenziali di accesso alla Piattaforma T3.
In ordine a quanto verificatosi tra il 05.02 ed il 06.02.2018 ed alla profilatura degli investitori:
“-le perdite subite nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 2018 sono dovute, fatto notorio, all'imprevedibile e forte volatilità registrata sui mercati finanziari internazionali su scala mondiale;
-non corrisponde al vero quanto affermato in citazione ovvero che nessuno degli attori è un grande esperto dei mercati finanziari;
difatti, l'alto profilo di rischio risulta evidente dai questionari compilati e sottoscritti personalmente dai singoli attori poiché hanno dichiarato: di conoscere anche le caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari quali i derivati non regolamentati molto complessi (non standard o esotici), di investire da molti anni operando sui mercati finanziari e su strumenti finanziari anche molto complessi, di informarsi ed aggiornarsi costantemente e con metodo, di voler effettuare scelte di investimenti in completa autonomia e di essere informati e consapevoli delle modalità e dei rischi connessi agli investimenti con effetto leva;
-ove così non fosse stato, gli attori mai avrebbero potuto operare sulla piattaforma e nel caso in cui non fossero stati esperti in strumenti finanziari, gli stessi avrebbero per primi violato il contratto con la banca, posto che avrebbero fornito informazioni non veritiere;
-tale circostanza è evidente relativamente all'attore he, dopo aver fornito una profilatura di Pt_3 rischio alta in vigenza della normativa MIFID I (20.1.2015), nel marzo 2018, e quindi successivamente pagina 11 di 24 ai fatti per cui è causa, ha compilato il nuovo questionario MIFID II dichiarando un profilo di rischio basso e un'attitudine ad investimenti conservativi (azioni e fondi);
-l'infondatezza della doglianza relativa all'inidoneità del questionario per una corretta profilatura del livello di rischio in quanto generico e privo di sottoscrizione e da cui fanno discendere l'inadempimento della deducente, poiché gli attori non si sono mai dichiarati investitori con un livello di rischio basso e non hanno disconosciuto il modello di questionario dagli stessi prodotto;
-con riferimento alla conoscenza degli strumenti finanziari dei derivati regolamentati, quali sono le opzioni e i futures, rileva che gli attori nel questionario hanno dichiarato con riferimento alla conoscenza degli strumenti finanziari: “Alta: conosco anche le caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari come i derivati non regolamentati molto complessi” e che è noto che i derivati non regolamentati abbiano un livello di rischio e pericolosità superiore rispetto agli strumenti regolamentati e, pertanto, la circostanza di dichiarare di conoscere i primi significa riconoscere implicitamente la conoscenza dei secondi;
-il contratto quadro prevede che, qualora il cliente “dichiari alla CA di possedere un livello di conoscenza ed esperienza degli strumenti finanziari medio o basso non gli sarà consentita alcuna operatività su strumenti finanziari derivati, nonché operazioni in modalità marginata”; pertanto, tutte le risposte fornite nei questionari, erano volutamente dirette a consentire loro l'operatività con i derivati;
-l'infondatezza della doglianza relativa alla mancata sottoscrizione del questionario, poiché lo stesso è stato compilato online ed inoltre, il paragrafo 5 del contratto quadro prevede che “il Cliente è stato informato circa l'importanza di fornire alla CA, anche mediante il Sito, i propri dati ed informazioni autorizzando la stessa CA a raccoglierli attraverso il Questionario e a trattarli così come registrati anche per mezzo di sistemi elettronici. Dati ed informazioni che, se del caso, potranno essere utilizzati dalla CA quale prova in materia di appropriatezza anche in assenza di specifica sottoscrizione del cliente”; allega che, peraltro, gli attori non hanno disconosciuto tali documenti, né hanno negato di averli compilati e non hanno nemmeno contestato che le dichiarazioni contenuti negli stessi siano provenienti da loro;
-l'infondatezza della doglianza relativa all'assenza, nei contratti quadro, di una descrizione degli strumenti finanziari derivati e dell'effetto leva che li caratterizza, né alcuna informativa sui rischi specifici ad essi connessi, poiché quelli sottoscritti dagli attori non sono contratti per la prestazione di servizi di consulenza finanziaria, bensì per la prestazione di servizi amministrati e, quindi, ricezione,
pagina 12 di 24 trasmissione ed esecuzione degli ordini e mediazione, negoziazione per contro propri, collocamento, custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari, cosicché non aveva alcun obbligo di fornire informazioni specifiche in ordine ad un singolo strumento finanziario;
-il contratto quadro all'art. 1 del capo III specifica, con riferimento agli strumenti finanziari derivati, che “il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti
l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili;
la può dover versare, per CP_2 conto del cliente, margini di garanzia (…) per l'operazione disposta, (…) anche successivamente alla conclusione della stessa operazione il cliente può dover versare margini di garanzia supplementari”;
-con riferimento all'effetto leva, che all'art. 4 del capo III, si specifica che “la CA ritiene doveroso avvertire sin d'ora il cliente che l'effetto leva (anche quando sia disposta direttamente con la banca) può far aumentare notevolmente il rischio degli investimenti (…) e che gli attori, nel questionario compilato, hanno dichiarato di essere “informat[i] e pienamente consapevol[i] delle modalità e dei rischi connessi agli investimenti con effetto leva” e di conoscere che “si tratta di una tipologia di operatività altamente speculativa che comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili a priori”;
-l'infondatezza della doglianza relativa alla circostanza che la banca non avrebbe limitato l'acquisto degli strumenti finanziari, permettendo agli attori di porre in essere un portafoglio investimenti complesso e di enorme rischiosità poiché, come già detto, gli stessi hanno dichiarato di possedere un'alta conoscenza degli strumenti finanziari oggetto della controversia ed il portafoglio di investimenti, assai complicato, era in linea con il profilo di rischio dichiarato dagli attori nei questionari;
-l'infondatezza della doglianza relativa alla mancanza di idonee risorse e procedure per un efficiente servizio di investimento poiché sfornito del minimo supporto probatorio e poiché la Piattaforma T3 possiede una molteplicità di funzioni che, permettendo di scegliere tra le opzioni “last”, “bid/ask” e
“media bid/ask”, consente all'investitore di avere un quadro della situazione il più completo possibile oltre alla visualizzazione della valorizzazione del portafoglio in tempo reale, cosicché gli attori avrebbero ben potuto visualizzare le proprie posizioni in tempo reale semplicemente impostando la valorizzazione ai “prezzi bid/ask”;
-l'infondatezza della doglianza relativa al mancato invio di comunicazioni tempestive in caso di perdite, poiché dette comunicazioni sono state fornite direttamente tramite la piattaforma di trading e pagina 13 di 24 gli investitori erano perfettamente a conoscenza dell'andamento dei propri investimenti e delle perdite poiché tra il 5 e il 6.2.2018 hanno effettuato una serie di accessi alla piattaforma, alcuni dei quali effettuati direttamente da CP_6
-nonostante tutti gli attori hanno dichiarato di aver ricevuto la comunicazione delle ore 7:58 del
6.2.2018, nessuno di essi ha provveduto a ridurre le perdite risanando il margine ovvero a chiudere le posizioni;
-gli attori non hanno addirittura ritenuto di provvedere a immettere liquidità ovvero a chiudere le posizioni neppure dopo essere stati contattati telefonicamente durante la giornata del 6 febbraio;
anzi, nelle telefonate hanno manifestato la volontà di non chiudere le posizioni e hanno anche manifestato l'assoluto disappunto per la chiusura d'ufficio da parte della banca;
-l'infondatezza delle asserite violazioni dei principi di correttezza e trasparenza e dell'asserito stimolo indiretto all'operatività poiché gli attori non hanno dimostrato né come la deducente avrebbe, in concreto, posto in essere la pratica di cd. churning, stimolando l'operatività degli attori, né quali sarebbero le “altre Piattaforme” e gli “altri Intermediari Finanziari” che avrebbero operato diversamente nell'occasione di cui si discute.
13. All'esito del giudizio, disattesa la domanda di estensione del contraddittorio al terzo ed CP_6 escussi alcuni testimoni, il Tribunale di Milano ha respinto sia le domande degli attori che le domande riconvenzionali della compensando le spese per 1/5 e condannando gli attori, in solido, al CP_2 pagamento del residuo in favore della stessa.
14. L'iter motivazionale del primo giudice risulta così sintetizzabile:
-innanzitutto, gli attori avevano proposto domande nuove, sia con la memoria n. 1 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., che con la domanda n. 3 di cui alla norma medesima. Con la prima memoria avevano introdotto domanda di nullità del contratto quadro in relazione a Pt_4 Pt_6
e per aver i medesimi stipulato presso la loro Parte_7 Pt_3 Pt_5 Pt_9 rispettiva residenza nelle Marche i documenti contrattuali predisposti dalla quale negoziazione e CP_2 collocamento di strumenti finanziari fuori sede, anche mediante l'assistenza del dott. quale Parte_10 funzionario WE di loro riferimento: il dott. non risultava essere un promotore finanziario Pt_10 iscritto all'Albo dei Promotori finanziari all'epoca dei fatti, essendo un mero funzionario
“commerciale”, conseguendone una grave violazione che rende nullo il rapporto di negoziazione/collocamento strumenti finanziari per contrarietà all'art. 1418 commi 1 e 2 c.c. (contratto contrario a norme imperative e contratto in frode alla legge), atteso che tale attività fuori sede della pagina 14 di 24 banca può essere esercitata soltanto mediante Promotore Finanziario abilitato (iscritto all'Albo
Promotori), come prescritto dal combinato disposto degli artt. 30 commi 3, 4, 6 e 31 commi 1, 2, 2bis,
3 e 3bis TUF, norme imperative ed inderogabili. Con la terza memoria avevano introdotto la domanda di nullità del contratto quadro in relazione a e a er nullità sopravvenuta, dopo il Pt_8 Pt_2
30.10.2014, a fronte dell'assegnazione della loro posizione di investitori al “promotore” da Parte_10 parte di WeBank, essendo venuti meno i requisiti di cui agli artt. 30 e 31 TUF e agli artt. 78-82 Reg.
Consob 16190/2007 dato che il risultava cancellato dall'albo dei promotori finanziari sin dal Pt_10
18.08.2008 e divenuto un mero funzionario commerciale. Tali domande nuove, ad avviso del
Tribunale, erano inammissibili, potendo peraltro il giudice rilevare d'ufficio la nullità negoziale soltanto se i fatti costitutivi sono stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti, il che avrebbe dovuto avvenire con l'atto di citazione, o, al più tardi, in prima udienza, ovvero con le note scritte che l'avevano sostituita. Peraltro, tali domande erano comunque infondate “poiché dalla documentazione prodotta in atti non risulta che i contratti de quibus siano stati stipulati fuori sede tramite l'attività di promozione di (v. doc. da n.
2.2 a n.
2.9 convenuta); né ovviamente rileverebbe, rispetto Parte_10 ai contratti stipulati dal e dal che ai medesimi, tempo dopo la stipulazione dei Pt_8 Pt_2 contratti quadro, e quindi non in sede di stipulazione, sarebbe stato assegnato quale promotore il
” (pag. 23 della sentenza). Pt_10
- le domande di risoluzione dei contratti quadro erano infondate, non emergendo alcun (tanto meno grave) inadempimento della nella fase negoziale: era regolare la profilatura degli investitori, i CP_2 quali tutti avevano dichiarato una propensione al rischio alta o medio-alta ed erano stati correttamente informati sui rischi connessi sia ai derivati che agli investimenti con effetto leva, quale la marginazione;
avevano dichiarato di informarsi e aggiornarsi “costantemente e con metodo” ed infine, in relazione alla preferenza nella gestione degli investimenti, avevano dichiarato quella “di effettuare le scelte d'investimento in completa autonomia”.
-quanto alla fase operazionale, gli investimenti erano appropriati, poiché in linea con il profilo degli attori, né, in assenza di un servizio di consulenza, la CA era tenuta ad effettuare anche una valutazione di adeguatezza. La non era tenuta neppure a comunicare l'esistenza di perdite CP_2 superiori al 10% dell'investimento, in assenza di una gestone di portafogli. I testi escussi avevano tutti smentito la veridicità delle deduzioni attoree, in merito ai disservizi della piattaforma T3 in occasione dell'evento infausto costituito dall'anomalo picco di volatilità degli indici di borsa tra il 5 ed il 6 febbraio del 2018. Emergeva peraltro la contraddittorietà della condotta degli attori che, invitati a pagina 15 di 24 chiudere le posizioni, si erano astenuti dal farlo -anzi taluni avevano protestato di fronte all'affermazione della possibile chiusura d'ufficio da parte della banca (prevista invero contrattualmente)- per poi nella citazione allegare la responsabilità della banca anche per non aver provveduto alla chiusura delle posizioni sin dal 5 febbraio.
-quanto alle domande riconvenzionali della relative agli scoperti di conto, queste non potevano CP_2 essere accolte dato che le posizioni erano ancora in essere.
L'appello
15. Avverso la suddetta decisione hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
e sulla scorta di quattro motivi, rubricati come di seguito e il Parte_3 Parte_4 cui contenuto si riassume in sintesi.
I) MOTIVO: Erronea interpretazione dei fatti e delle circostanza in relazione alle doglianze attoree nella fase operazionale nonché illegittima applicazione di legge in proposito- Gravi inadempimenti del -Difetto di risorse e procedure per un efficiente servizio di CP_1 investimento in derivati – difetto di diligenza e correttezza:
Con questo motivo gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia deciso erroneamente, basandosi su testimonianze definite “inattendibili, inveritiere ed omissive e probabilmente preventivamente concertate”, perché a loro dire smentite dalla documentazione prodotta che indicava il non corretto funzionamento della piattaforma T3. Ripropongono, perciò, gli appellanti, le deduzioni del primo grado, sostenendo che WE, nonostante fosse contrattualmente tenuta a calcolare “in tempo reale” le posizioni e la marginazione, lo abbia fatto solo il giorno 06.02.2018, impedendo agli investitori di reagire tempestivamente il giorno 05.02.2018, quando pure pesanti perdite già si erano già verificate, e delle quali la non aveva dato informativa, omettendo anche di provvedere alla chiusura delle CP_2 posizioni, come invece altre piattaforme di trading avevano fatto. Che la piattaforma di WE non si muovesse in tempo reale era stato dimostrato con gli screen shots prodotti -doc. 3 allegati da 13 a 20- contenuti nella perizia del Dott. la quale aveva fotografato la situazione degli investitori, alla CP_6 data del 6/2/2018 tra le ore 5,50 e le ore 6,15 circa, rappresentata in modo identico al 5/2/2018. Senza contare che la stessa nel costituirsi avevadichiarato che la situazione reale già alle 17,59 del CP_2
5/2/2018 era parzialmente compromessa, conoltre € 560.000,00 di perdite, indicandovi la rispettiva valorizzazione complessiva di portafoglio degli investitori, pari a d € 53.790,64, con perdite non dichiarate dalla agli investitori. Deducono pertanto che: “se la banca avesse avuto CP_2
pagina 16 di 24 aggiornamenti delle posizioni in tempo reale, secondo l'andamento della volatilità e della discesa dell'indice S&P500 , nonché se avesse avvisato tempestivamente gli investitori delle perdite effettive e potenziali che già si erano determinate il 5 febbraio, gli investitori avrebbero potuto intervenire;
oppure se la CA avesse chiuso le posizioni nella giornata borsistica, gli investitori avrebbero potuto salvare una parte del loro portafoglio. A nulla rileva che gli avvisi con la posizione aggiornata fossero ricevuti la mattina del 6 febbraio, perché era troppo tardi e la situazione era ormai compromessa ed irrimediabile.”. Non sarebbe sussistita, poi, alcuna contraddizione nella condotta degli investitori, come pure dal Tribunale sostenuto a pag. 30 della sentenza, atteso che le disposizioni contrattuali imponevano all'intermediario, in caso di margin call, di chiudere le posizioni entro la giornata borsistica o al massimo entro 48 ore previo avviso ai clienti, e tanto la aveva omesso di fare. CP_2
II) MOTIVO violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli inadempimenti della fase negoziale del contratto – mancanza di informativa specifica ed errata ed inidonea profilatura degli investitori:
Con questo motivo gli appellati lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per non aver riconosciuto alcun inadempimento in relazione alla informativa specifica che la sarebbe stata CP_2 tenuta a fornire, nonché in ordine alla profilatura degli investitori, che il Tribunale ha ritenuto idonea sulla base di modulistica precompilata, senza alcun accertamento in concreto. In particolare: quanto agli obblighi informativi, gli appellanti insistono nel rilevare che sarebbero mancate “informative specifiche proprio relative alle operazioni su strumenti finanziari derivati regolamentati (es. accrescimento del rischio per operazioni multiple, effetto leva relativo alle opzioni, mancata previsione rischi per volatilità ecc…)”. Quanto alla profilatura, ad avviso degli appellanti la non aveva CP_2 dimostrato l'idoneità del modulo utilizzato per una operatività specifica in strumenti finanziari derivati
(quali Opzioni e Futures), trattandosi di un modulo generico, con difetto di domande specifiche su derivati e marginatura, operazioni su Opzioni e Futures;
la conoscenza in materia finanziaria degli attori era solo genericamente identificata come “Alta”, pur essendo gli stessi qualificati dalla CA come “Cliente al dettaglio” e non come “Cliente professionale”.
III) MOTIVO Violazione norme di legge sulla nullità contrattuale e copia conclusionale [così nel testo]:
Con questo motivo gli appellanti e si dolgono della reiezione della loro Pt_3 Pt_4 Pt_2 domanda di nullità, per l'asserita impossibilità, sostenuta dal primo giudice, di un rilievo di ufficio, in ragione della tardività delle allegazioni. Innanzitutto, ad avviso degli appellanti, trattavasi di pagina 17 di 24 domanda/eccezione attorea derivante della costituzione della CA convenuta, da ritenersi pienamente ammissibile ai sensi dell'art 183 comma VI cpc lett. a) [così nel testo] che prevede la possibilità di formulare domande ulteriori sulla base delle domande di parte convenuta o di terzi. In ogni caso, trattavasi di nullità derivante dalla violazione di una norma imperativa, la cui inosservanza costituisce persino reato penale [così nel testo] come previsto dall'art 166 TUF. La nullità o l'inesistenza di un contratto per violazione di norme imperative sono rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio. Vi sarebbe poi piena prova della stipula dei contratti “fuori sede”: degli appellanti, solo veva stipulato i contratti mediante un promotore abilitato (all'epoca, fino all'ottobre 2014, Pt_2 il Dott. , passando però dall'ottobre 2014 al dott. che aveva promosso servizi di CP_6 Pt_10 investimento e collocato strumenti finanziari a distanza senza esserne (più) abilitato, in ciò sussistendo la nullità sopravvenuta.
IV) MOTIVO: Illegittima attribuzione delle spese di lite agli investitori -compensazione delle spese -difetto di solidarietà:
Con questo motivo gli appellanti, ferma la convinzione circa la fondatezza e quindi accoglibilità delle proprie domande, si dolgono del regolamento delle spese di lite operato dal primo giudice senza tenere conto, a loro avviso, del fatto che sia la novità e complicatezza delle questioni, sia il comportamento processuale della CA (che aveva impostato le proprie difese su “pretestuose e fantasiose ipotesi di interposizione personale” relativamente al ctp attoreo avrebbero dovuto indurre ad una CP_6 compensazione. In ogni caso, era errata la condanna degli attori in solido.
16. Si è costituito , domandando il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
17. All'udienza del 29.10.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
Le osservazioni della Corte
18. Il primo motivo di appello è infondato.
19. Preliminarmente è da dire che il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza attorea, in merito all'impossibilità per gli investitori di mantenersi informati in tempo reale sull'andamento del portafoglio per inadeguatezza strutturale della piattaforma di trading, in ragione delle dichiarazioni dei testi che gli stessi appellanti avevano chiesto di escutere.
pagina 18 di 24 20. Come riassunto dal primo giudice con specifico riferimento alle dichiarazioni di ciascun teste (si vedano pagg. 27 e ss. della sentenza), le testimonianze acquisite hanno complessivamente consentito di accertare che: nel febbraio 2018 era possibile per i clienti operare in autonomia online, senza dover utilizzare il call center e dunque senza rischio di subire ritardi dovuti a un eventuale intasamento delle linee, per tutta l'operatività che non comportasse un aumento del rischio complessivo del portafoglio
(dunque era senz'altro possibile provvedere in autonomia alla chiusura delle posizioni); già nel febbraio 2018 il cliente aveva la possibilità, personalizzando i settaggi, di visualizzare in tempo reale l'aggiornamento del portafoglio, considerando i prezzi di acquisto (ask) e di vendita (bid), e non solo quelli dell'ultima transazione avvenuta (last); era possibile visualizzare in maniera separata gli strumenti derivati da quelli cash (azioni, obbligazioni).
21. Nel marzo 2024, successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata, gli attori , Pt_1
e hanno presentato ciascuno un esposto-denuncia (cfr. docc. 3a, 3b, 3c e Pt_3 Pt_4 Pt_2
6), avente ad oggetto i fatti per cui è causa e le suddette acquisite testimonianze, ritenute omissive ed inveritiere, e, su questa base, gli stessi odierni appellanti hanno domandato in questa sede la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale.
22. La Corte preliminarmente osserva che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. c.p.p., alla condizione che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405
c.p.p., mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. In altri termini, la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché essa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari (confr. Cass. civ. 28 giugno 2012,
n. 10974; Cass. civ. 17 maggio 2001, n. 6776).
23. Nel caso di specie, non è stato documentato, e per il vero neppure allegato, l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di alcuno dei testimoni escussi ( , e Tes_1 Pt_10 Tes_2 Tes_4
), e non sussistono, pertanto, i presupposti per la sospensione del giudizio. Tes_3
24. Detto ciò, le testimonianze già vagliate dal Tribunale non presentano aspetti di contraddittorietà, estrinseca od intrinseca, che possano indurre a ritenerne l'inattendibilità. È vero che i testi in questione risultano legati all'appellata dal rapporto di lavoro, essendo del resto proprio questa la ragione della loro conoscenza delle caratteristiche e del funzionamento della piattaforma T3, e purtuttavia ciò non è sufficiente a far ritenere il mendacio, in assenza di ulteriori elementi.
pagina 19 di 24 25. In particolare, la Corte non ritiene che valga a dimostrare la falsità delle deposizioni quanto si trarrebbe dagli screen shot di videate della piattaforma, presenti nella perizia di parte a firma del dott.
atteso che è ragionevole l'obiezione per cui, in presenza di più opzioni di consultazione, CP_6 cristallizzare le informazioni trasmesse dalla piattaforma secondo una determinata modalità di consultazione non vale ad escludere che informazioni diverse potessero essere reperite attraverso una modalità di consultazione diversa, che, appunto, i testi hanno detto sussistente e nella disponibilità dei clienti.
26. Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto di dover escludere, sulla base dell'esito dell'attività istruttoria, la fondatezza delle doglianze attoree in merito all'asserito inadempimento della alle CP_2 obbligazioni derivanti dal contratto quadro di servizi di investimento online, con riguardo al funzionamento della piattaforma di trading T3.
27. Tale considerazione si riflette sull'infondatezza della correlata doglianza relativa al ritardo informativo circa le perdite determinate dal flash crash, ovvero dal repentino crollo degli indici di borsa verificatosi nella serata del 05.02.2018 (precisamente alle 19:00, ora italiana), dato che gli appellanti erano in grado di monitorare costantemente in autonomia l'andamento del valore del portafoglio.
28. Peraltro, gli appellanti medesimi hanno lamentato in primo grado l'inadempimento della CP_2 all'obbligo informativo, relativo alle perdite superiori al 10%, introdotto dalla MiFID II, ed il
Tribunale, senza incontrare in questa sede specifica censura, ha contrariamente rilevato che “l'art. 62 comma 1 del Regolamento Delegato UE n. 2017/565 -che integra la direttiva 2014/65/UE (cd. MIFID
II)- si applica solo nell'ipotesi di servizio di gestione del portafoglio, il quale non ricorre pacificamente nella fattispecie in esame” (pag. 28 della sentenza), dovendosi aggiungere che una specifica previsione in proposito nemmeno si rinviene nel contratto quadro, tant'è che gli appellanti non citano al proposito clausola alcuna.
29. Ancora va osservato che è pacifico che, nella mattina del 06.02.2018, la abbia contattato gli CP_2 investitori sollecitando l'autonoma chiusura delle posizioni, sollecito che nessuno degli odierni appellanti ha voluto recepire (cfr. le trascrizioni dei files audio, citate nella sentenza impugnata), né è fondato l'assunto per cui la avrebbe avuto l'obbligo contrattuale di chiuderle d'ufficio, atteso CP_2 che, come sempre già osservato correttamente dal primo giudice, il contratto quadro, all'art. 2
“Chiusura delle posizioni” del Capo V, prevede che in tutte le operazioni su strumenti finanziari derivati la CA si riservi il diritto di chiudere liberamente e in qualsiasi momento la posizione del pagina 20 di 24 cliente: una mera facoltà, dunque, nel proprio interesse, e non un obbligo verso l'investitore. Né ciò può apparire incongruo, atteso che la chiusura della posizione comunque comporta per l'investitore il consolidamento della perdita, precludendone il successivo recupero, non rivelandosi dunque, necessariamente, un atto di protezione dei suoi interessi.
30. Dunque, tutte le censure che attengono alla fase operazionale, veicolate con questo motivo, sono infondate.
31. Il secondo motivo di appello, che attiene alla fase negoziale, è anche insuscettibile di accoglimento.
32. Premesso che la profilatura è avvenuta in modo coevo alla sottoscrizione dei contratti quadro, nel vigore della MiFID I, mentre d'altra parte i fatti pregiudizievoli per gli investitori, e per cui è causa, si sono verificati ad appena un mese di distanza dall'entrata in vigore della Mifid II, prima che la banca abbia potuto eventualmente procedere ad una nuova profilatura secondo i più stringenti criteri introdotti, va comunque in modo dirimente richiamato quanto già correttamente osservato dal primo giudice, e cioè che: tutti gli odierni appellanti, nel questionario, hanno dichiarato “di avere un livello di esperienza e conoscenza in materia di investimenti “alto”, di avere una conoscenza degli strumenti finanziari “alta” e in particolare hanno dichiarato di conoscere “anche le caratteristiche di strumenti/prodotti finanziari come i derivati non regolamentati molto complessi (non standard o esotici)”, in relazione all'effettiva esperienza in tema di investimenti hanno dichiarato di investire “da molti anni operando sui mercati finanziari e su strumenti finanziari anche molto complessi”, in relazione all'andamento dei mercati e alle notizie finanziarie hanno dichiarato di informarsi e aggiornarsi “costantemente e con metodo” ed infine in relazione alla preferenza nella gestione degli investimenti hanno dichiarato quella “di effettuare le scelte d'investimento in completa autonomia”; che, in seno al questionario, “la banca ha ricordato che la marginazione è una modalità di negoziazione con effetto leva che permette all'investitore di poter acquistare o vendere impegnando solo una parte del capitale necessario per regolare le operazioni sottostanti ed ha richiamato espressamente l'attenzione del cliente sul fatto che tale modalità di trading una conoscenza avanzata dei mercati e degli strumenti finanziari negoziati e che “si tratta di una tipologia di operatività altamente speculativa che comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili a priori”; che il contratto quadro pagina 21 di 24 sottoscritto dagli appellanti, nel capo III rubricato “Rischi e responsabilità”, specifica dettagliatamente i rischi dell'investimento in strumenti derivati nonché degli investimenti con effetto leva.
33. Pertanto, reputa la Corte che anche in fase negoziale gli obblighi informativi della risultino CP_2 adeguatamente assolti, e che sia infondato l'assunto per cui, sulla base delle informazioni rese dai profilati, gli investimenti in derivati non sarebbero apparsi adeguati, né appropriati, al profilo di investitore, sì che la non dovesse consentirli. CP_2
34. Il terzo motivo di gravame è parimenti infondato.
35. Premesso che tutti gli appellanti hanno proposto tardivamente, poiché non con l'atto di citazione e nemmeno alla prima udienza di comparizione, la domanda di nullità del contratto quadro per essere stato sottoscritto, fuori sede, con l'assistenza di un funzionario di WE (dott. che non avrebbe Pt_10 rivestito la qualità di promotore finanziario iscritto all'albo ex art. 106 TUB, il Tribunale ha concluso, con richiamo a pertinenti precedenti di legittimità, nel senso che il giudice può rilevare d'ufficio la nullità negoziale soltanto se i fatti costitutivi sono stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti.
36. Gli appellanti censurano questa affermazione sostenendone l'erroneità rispetto ad una nullità da violazione di norma imperativa, tale da avere financo rilievo penale.
37. La Corte osserva che i giudici di legittimità hanno più volte affermato, anche in relazione alla violazione di norme imperative costituente reato come la pattuizione di interessi usurari (cfr. Cass.
28983/23), che, seppure la nullità delle clausole contrattuali di tali norme sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni. In particolare, Cass. Civ. n. 30383/24 ha affermato che:
“la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. da ultimo Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della
pagina 22 di 24 rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014, i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass. n. 26495/ 2019, Cass. n.
20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024)”.
38. Deve perciò ritenersi che le circostanze di fatto della conclusione dei contratti (o, poi, degli ordini) mediante il funzionario nonché della mancata iscrizione di quest'ultimo all'albo dei promotori Pt_10 ex art. 106 TUB, rilevanti in ragione della conclusione di contratti fuori sede, andassero tempestivamente allegate (non emergendo dalla documentazione versata in atti), sì che sul punto potesse instaurarsi, altrettanto tempestivamente, un contraddittorio. Al contrario, né le suddette circostanze sono state tempestivamente allegate, né, deve dirsi, sono state provate, non soccorrendo neppure la mancata contestazione di parte, atteso che l'appellata ha contestato l'assunto di un coinvolgimento del Pertanto, il rilievo officioso era senz'altro precluso. Pt_10
39. Il quarto motivo di appello è ancora da respingere.
40. La condanna alle spese viene dagli appellanti censurata sostanzialmente sotto due profili: poiché, in tesi, il carattere di “novità” delle questioni trattate (opzioni e futures), avrebbero imposto quanto meno la compensazione, e poiché, comunque, sarebbe erronea la condanna in solido, in quanto gli appellanti, pur avendo mosso difese da presupposti comuni, avrebbero dovuto essere semmai condannati in proporzione alla diversa entità delle rispettive pretese risarcitorie.
41. La Corte osserva che, da un lato, le questioni sollevate nel giudizio non rivestono particolare carattere di novità, né si sono registrati in proposito significativi mutamenti di orientamento giurisprudenziale, mentre, dall'altro, è stato più volte affermato dalla Cassazione che “In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari
pagina 23 di 24 soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (così Cass. Civ. n. 369/2025; nello stesso senso già Cass.
Civ. 27476/18).
42. Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto.
Il regolamento delle spese di lite.
43. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia (da
€52.001 ad € 260.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 1258/24 pubblicata il 02.02.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna gli appellanti, in via fra loro solidale, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate, in € 9.911,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
CE DI RO IL
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