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23 aprile 1968
23 aprile 1968
Art. 8. (Determinazione delle attribuzioni)
Le attribuzioni dei direttori centrali, dei direttori compartimentali e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno determinate con decreto ministeriale sentito il parere del consiglio di amministrazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di attuare il piu' ampio decentramento possibile delle competenze e lo snellimento delle procedure.
Le attribuzioni dei direttori centrali, dei direttori compartimentali e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno determinate con decreto ministeriale sentito il parere del consiglio di amministrazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di attuare il piu' ampio decentramento possibile delle competenze e lo snellimento delle procedure.