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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2024, n. 11072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11072 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AZ BR nata RO il 24/03/1946 LO AR natoja RO il 01/07/1976 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di AZ BR e l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca dell'immobile di Milano sito in via Giulio e DO Venin, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di LO AR. Uditi i difensori: L'avvocato SCARPELLINI ANDREA del foro di MILANO in difesa di LO AR ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato INSERRA GAETANO del foro di NAPOLI in difesa di AZ BR ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11072 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il 30/3/2021 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto la penale responsabilità di BO NA in relazione a distinte condotte di usura ai danni di tre persone offese, AV ND, AD OS e RO LU, contestate al capo A), con la condanna alla pena ritenuta di giustizia, e la confisca fino alla concorrenza di euro 54.180,00 quale profitto dell'usura costituito dalla somma degli interessi usurari applicati nei confronti delle tre persone offese. In relazione agli stessi reati, oltre la confisca diretta del profitto dei reati, è stata ordinata anche la AR,RAA, confisca ai sensi dell'art. 240bis cod. pen. di alcuni beni ed utilità intestati o ritenutles[disponibilità della BO, sottoposti a sequestro. La stessa sentenza di primo grado aveva, invece, assolto la BO da altre imputazioni a lei contestate, anche di usura, perché il fatto non sussiste, ed aveva assolto OL AR, figlia della BO, dai reati di riciclaggio a lei ascritti, nonché la BO e la OL dal reato di intestazione fittizia di beni loro contestato al capo F) perché il fatto non sussiste, ed aveva altresì dichiarato non luogo a procedere nei confronti delle stesse in relazione agli altri reati di intestazione fittizia, pur ritenuti accertati e sussistenti, perché estinti per prescrizione. Aveva disposto, infine, la confisca di tutti i beni intestati o nella disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica di BO NA, revocando il sequestro di altri immobili e di conti correnti ritenuti in possesso del nucleo familiare in epoca molto antecedente rispetto ai fatti per cui si procede. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione sia la BO che la OL. 2.1. A sostegno del ricorso della BO sono stati articolati cinque motivi di impugnazione: 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha eccepito la violazione della legge processuale con particolare riferimento alla ritenuta tempestività degli atti di indagine avvenuti dopo una prima iscrizione della ricorrente nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all'articolo 644, avvenuta il 31/12/2012, sul presupposto della avvenuta ulteriore iscrizione in data 30/10/2014: ad avviso della difesa, quest'ultima costituirebbe mera indebita duplicazione della prima iscrizione e, come tale, sarebbe del tutto priva di effetti. Ne conseguirebbe l'inutilizzabilità di atti di indagine compiuti tardivamente, tra i quali le s.i.t. delle tre persone offese. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione sul tema della inattendibilità dei testimoni persone offese ed il travisamento della valenza probatoria delle deposizioni rese da questi ultimi per omessa valutazione delle eccezioni difensive in ordine alla inattendibilità dei loro racconti. 2 2.1.3. Con il terzo motivo la difesa della BO ha dedotto il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'articolo 644 comma 5 nr. 4 cod. pen., per mancata valutazione degli argomenti addotti dalla difesa e per i I travisamento della prova rispetto alla destinazione delle somme date in prestito per lo svolgimento delle attività imprenditoriali da parte delle persone offese, non essendo emerso in alcun atto del processo che le somme prestate fossero destinate ad essere impiegate in un'attività imprenditoriale, ed essendosi fondato, invece, il riconoscimento dell'aggravante su mere asserzioni astratte circa la presunta destinazione delle somme ricevute. 2.1.4. Con il quarto motivo la BO ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti applicativi della confisca di cui all'articolo 240 bis cod. pen. In particolare, a tal riguardo la difesa lamenta la violazione dell'articolo 31 della legge 17.10.2017 nr. 61 nella interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando la inapplicabilità di tale disposizione a reati spia commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della norma. Osserva, al riguardo, la difesa che solo applicando la norma introdotta nel 2017 e, dunque, solo espungendo dai redditi quelli provenienti da evasione fiscale, la Corte di Appello ha affermato la sussistenza della sproporzione quale presupposto applicativo della confisca allargata. 2.1.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione di legge rispetto alla determinazione della pena ed alla mancata osservanza dei criteri contenuti nell'articolo 133 cod. pen., nonché alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse della OL si fonda su due motivi di impugnazione: 2.2.1. Con il primo motivo la difesa ha sostenuto la violazione dell'articolo 240 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione agli elementi probatori sulla base dei quali la Corte di Appello ha identificato nella madre della predetta ricorrente, BO NA, il soggetto che avrebbe avuto la disponibilità dei beni immobili intestati a AR OL ubicati in Milano e Valpolicella. Il motivo, poi, si articola in dieci punti, con i quali singolarmente si contesta la disponibilità, da parte della BO, degli immobili in Milano e Valpolicella, 3 rilevando: l'efficacia preclusiva del decreto della Corte di Appello di Venezia che, in sede di prevenzione, non ha riconosciuto il carattere fittizio dell'intestazione dell'immobile in Milano;
la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla effettiva disponibilità di ciascun immobile;
la confusione che si assume operata in sentenza tra il soggetto che pone a disposizione parte dei denari necessari per l'acquisto di un bene con il soggetto dotato di potere dispDsitivo sullo stesso, negando sul punto la rilevanza del godimento del bene;
le capacità reddituali della OL e del compagno;
il rilievo che il non inusuale contributo di una madre all'acquisto della casa di abitazione della figlia di per sé non sottrae questa alla sua disponibilità; il difetto di proporzione che si assume alla base della confisca di ogni immobile intestato alla Farraiuolo, come se i redditi della stessa e del compagno non consentissero loro di acquistare e disporre nemmeno di una casa di abitazione;
il carattere contraddittorio della motivazione con la quale si è valorizzato il rilascio di una stanza dell'appartamento in Valpolicella acquistato da F.C. s.r.l. in favore del residence;
l'erroneo significato attribuito all'acquisto dell'appartamento nel residence da parte di chi comunque disponeva dell'intero residence;
la dimostrazione del godimento del bene da parte della OL a mezzo di dichiarazioni di persone assunte con investigazioni difensive e la produzione di alcune fotografie;
il pagamento delle rate di mutuo ad opera della ricorrente. 2.2.2. Con il secondo motivo la difesa della OL deduce la violazione dell'articolo 240 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla individuazione dell'anno 2002 quale momento di partenza nella applicazione del principio della "ragionevolezza temporale" rispetto alla disposta confisca degli immobili di AR OL siti in Bussolengo ed in Verona alla via Catania e degli immobili della F.C. srl siti in Trevenzuolo e in Verona- strada bresciana. Evidenzia la ricorrente che gli immobili siti in Bussolengo ed in Verona sono stati acquistati il 25/11/2002 e gli immobili della F.C. srl siti in Trevenzuolo e in Verona il 12/4/2002 e 1114/6/2002, almeno quattro anni prima del primo reato per cui è intervenuta condanna della BO. Si assume che la Corte di Appello sarebbe incorsa in tre errori in quanto: 1) nessuna sentenza di condanna o patteggiamento è stata emessa per intestazione fittizia di cui al capo F), ma solo sentenze di prescrizione, sicché non può ricondursi ad alcuna di esse il primo reato spia;
2) erroneamente si è ritenuto accertato il primo reato di usura ai danni del AV come commesso dal 2002, giacché la condanna è relativa al solo prestito di 50.000 euro effettuato in favore del predetto nel 2006; 3) erroneamente a pag. 4 di) 58 della sentenza si riconduce al 2002 il periodo di ragionevolezza temporale che giustifica la confisca dei beni siti in Trevenzuolo (VR). 3. Con memoria scritta del 24 ottobre 2023, incoerenza con le conclusioni poi rassegnate in udienza, il RG. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di BO NA, e di annullare con rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano via Giulio e DO VE, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso proposto nell'interesse di OL AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso della BO è inammissibile in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, mentre il ricorso della OL è fondato limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano, via Giulio e DO VE n. 12/D, a lei intestato, ed inammissibile nel resto. 4.1. Il primo motivo a sostegno del ricorso della BO, volto a sostenere l'inutilizzabilità atti di indagine compiuti successivamente alla data di scadenza delle indagini preliminari, dalla ricorrente indicata nel 30/6/2013, tra i quali l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali delle tre persone offese, è meramente reiterativo di censure già proposte dinanzi ad entrambi i giudici di merito e da questi disattese con argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta adeguatamente, atteso che le sentenze di merito si fondano essenzialmente su testimonianze assunte nel contraddittorio dibattimentale e su documenti, sicché le s.i.t. di cui si tratta r4 -0=i:ezitta non risultano in alcun modo determinanti ai fini della decisione, tanto che correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che "l'appello, in ogni caso, non spiega sufficientemente in quali punti della sentenza di primo grado la decisione si sarebbe basata sulle s.i.t. (asseritamente inutilizzabili) anziché sulle dichiarazioni rese in contraddittorio in udienza dalle persone offese". Anche a voler ritenere che, in relazione alla predetta ricorrente, già iscritta al mod. 21 in data 31/12/2012, la nuova iscrizione altro non sia che un mero duplicato della prima, comunque il motivo non si confronta con le assorbenti argomentazioni della sentenza impugnata dinanzi evidenziate, così da doversi considerare viziato da aspecificità, da apprezzarsi non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento 5 dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 4.2. Anche il secondo motivo del ricorso della BO è meramente reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale che, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici (di cui alle pagg. da 16 a 22 della sentenza impugnata), ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui si è riconosciuta coerenza ed attendibilità alle deposizioni di ciascuna delle persone offese, singolarmente considerate, evidenziando come tale giudizio non sia in alcun modo smentito dal ritardo con 114 rtt:,(-11:) il qualered il AV hanno denunciato l'usura alla quale erano sottoposti, avendo entrambi a lungo taciuto per bisogno della liquidità offerta dalla BO, ed il RO anche per aver rilasciato assegni a titolo di garanzia, da lui firmati in luogo della moglie, circostanza che lo esponeva a protesti od azioni giudiziarie, poi poste in atto dalla ricorrente, tanto che il predetto si determinava a sporgere denuncia solo quando si trovava ormai "nelle condizioni di non aver nulla da perdere", fino a riferire circostanze a lui sfavorevoli, circostanza ritenuta confermare l'attendibilità del racconto. Analogamente, il ritardo nella denuncia del AV è spiegato con le origini del prestito, nato da un rapporto amicale, e con l'esigenza di un sostegno finanziario al quale il predetto non era in grado di rinunciare, tanto da vendere alla BO un capannone formalmente intestato alla sua compagna. L'assunto della ricorrente secondo cui la Corte territoriale non avrebbe valutato le doglianze difensive relative all'asserita mancanza di spontaneità delle denunce, perché rese da soggetti convocati dalla Guardia di Finanza attacca, nella sostanza, il merito della decisione impugnata, avendo questa fondato il giudizio di attendibilità soggettiva delle persone offese sulla base di ricostruzione logica in alcun modo incompatibile con le convocazioni dinanzi alla P.G., rendendo anche conto delle ragioni per le quali le spiegazioni offerte sono state ritenute del tutto credibili e persuasive, oltre che riscontrate in un caso dagli assegni tratti dalla moglie del RO e rinvenuti in possesso della BO, e nell'altro dall'incasso, da parte della ricorrente, di un assegno di 12.500,00 euro tratto dal AV. Analogamente, quanto alla persona offesa AD, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere l'attendibilità delle dichiarazioni riscontrate anche 6 da assegni esibiti dal pubblico ministero e riconosciuti dalla persona offesa. Le censure rivolte alle valutazioni di attendibilità delle testimonianze delle persone offese, espresse dai giudici di merito, sono, pertanto, inammissibili, perché volte a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esule dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944), per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 4.3. La sentenza impugnata ha fondato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto, nr. 4, cod. pen. sul rilievo che le tre persone offese hanno tutte "affermato chiaramente che svolgevano all'epoca del prestito attività imprenditoriale-commerciale e che il denaro serviva quale finanziamento per la sopravvivenza di tale attività". Si tratta di affermazione idonea a giustificare l'aggravante di cui si tratta, che è stata contestata dalla ricorrente con la generica prospettazione di un travisamento della prova per essere state destinate, invece, le somme prestate ad altri fini, "diversi da quelli imprenditoriali". La censura è, però, inammissibile in quanto, limitandosi ad evocare genericamente "passaggi delle testimonianze delle persone offese" dai quali si sarebbe potuta evincere altra destinazione delle somme, non rispetta i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta 7 logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 Rv. 281085); né ricorrono le condizioni, ancor più stringenti, richieste per l'ammissibilità della prospettazione di un travisamento della prova nei casi, come quello in esame, di cosiddetta "doppia conforme", nei quali può essere dedotto sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza - non certo ravvisabile nel caso di specie - da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). 4.4. Il quarto motivo del ricorso proposto nellInteresse della BO è inammissibile per la sua manifesta infondate77a, atteso che, a fronte dil condotte contestate come commesse fino al giugno 2017, la sentenza impugnata non invoca in alcun modo l'applicazione - ipotizzata dalla ricorrente - della legge nr. 61 del 17.10.2017 ma ha giustificato altrimenti, e senza incorrere in vizio logico o giuridico alcuno, la "ragionevolezza temporale" della confisca delle acquisizioni immobiliari e societarie a decorrere dall'anno 2002 - contestata dalla ricorrente - in coerenza con i principi posti in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605, e dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 33 del 2018. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza n. 4880/2014, hanno indicato come necessario per garantire la costituzionalità della misura reale che, nella ricognizione dei presupposti richiesti, sia assicurata la correlazione temporale tra l'acquisto del bene e la manifestazione di pericolosità sociale, la quale, oltre che presupposto imprescindibile della confisca, costituisce anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è accertata la pericolosità sociale. Assume rilievo significativo che il criterio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, sia stato assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari. Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nell'ambito di una procedura di esecuzione, dell'art. 12-sexies I. 356/1992 nella parte in cui include la ricettazione 8 tra i delitti presupposto, ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale». Ha specificato tale concetto, affermando che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dov -ebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento. La sentenza impugnata risulta coerente con tali principi laddove ha riconosciuto che BO NA è stata "condannata per plurimi fatti di usura consumata tra novembre 2006 e luglio 2010", ma ha anche evidenziato come la persona offesa AV abbia spiegato di essere ricorso assiduamente al prestito della BO, e del marito di questa, sin dal 2002 con pattuizioni di tassi mensili del 6%, e che in relazione a tali prestiti il Tribunale ha assolto la BO dalle condotte di usura contestatele per l'impossibilità di determinare esattamente in "quando" ed il "quantum" dei prestiti, pur riconoscendo il raggiungimento della prova dell' "an". Analogamente, si è evidenziato che nello stesso periodo 2002- 2006 si collocano altri prestiti elargiti dalla BO in favore di altri soggetti, per i quali il giudice di primo grado aveva riconosciuto come certa la condotta della BO, assolvendola dalle relative contestazioni per l'impossibilità di "ricostruire con esattezza i termini del rapporto usurario, ossia numero dei prestiti e momento storico". Così ricostruito il contesto nel quale operava la BO, la sentenza impugnata ha evidenziato il carattere abituale dell'attività contestatale sin dal 2002, epoca nella quale un picco altrimenti inspiegabile di inl:roiti ed un'anomala concentrazione di acquisti di immobili intestati ora alla stessa ricorrente, ora invece alla FC srl: sulla base di tali elementi, senza incorrere in alcun vizio logico, ha giustificato la ragionevolezza temporale dell'arco di quattro anni dal reato spia e, con esso, la presunzione di derivazione dei beni da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento nei suoi dettagli. 4.5. Sono inammissibili, infine, anche le censure rivolte con l'ultimo motivo di ricorso al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di equivalenza tra circostanze, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati 9 negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142) bensì, come nel caso di specie, di una valutazione della gravità dei fatti commessi, anche in considerazione dei tassi praticati, ben lontani dal tasso soglia consentito, dell'intersità del dolo e del carattere "professionale" dell'attività illecita svolta, ritenuto sintomatico di "scaltrezza e capacità a delinquere", elementi tutti indicati alla pag. 64 della sentenza di primo grado e richiamati dalla Corte di appello (pag.33-35) anche per evidenziarne il peso ritenuto non certo minore degli elementi positivi (essenzialmente il decorso del tempo tra fatto e processo e condotta processuale) che ne hanno determinato la concessione delle attenuanti generiche in termini di equivalenza. 5. Come anticipato in premessa, il ricorso proposto nell'interesse della OL è, invece, fondato, limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano, via Giulio e DO VE n. 12/D, ed inammissibile nel resto. 5.1. Vanno preliminarmente richiamate argomentazioni dinanzi esposte, sub § 4.4., in ordine alla "ragionevolezza temporale" dell'arco di quattro anni intercorrente tra le acquisizioni del 2002 ed il reato spia del 2006, alla luce del carattere abituale dell'attività di usura della BO dal 2002, che consente di ricondurre la presunzione di derivazione dei beni acquisiti comunque all'attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna perché rimasta priva di un positivo accertamento nei suoi dettagli. Ne consegue l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso della OL. 5.2. Il primo motivo del ricorso è, invece, solo in parte fondato. 5.2.1. In relazione al bene sito in Valpolicella va rilevata la inammissibilità del ricorso, in quanto le eccezioni sono esclusivamente basate sulla rivalutazione di elementi che attengono al merito della decisione e rispetto ai quali in questa sede non è consentito alcun sindacato, non potendosi ravvisare alcun vizio logico o giuridico nella valutazione della Corte territoriale laddove questa ha evidenziato che la RR ha ammesso di essere stata, quale legale rappresentante di FC srl, una mera prestanome impegnata solo nella firma del bilancio una volta all'anno, risultando evidente l'esercizio senza continuità dei poteri gestori, invece, da parte della madre BO NA;
ha altresì evidenziato che la società non ha mai generato utili tali da giustificare gli acquisiti immobiliari effettuati né le spese di ristrutturazione e che i soci fondatori non disponevano di apprezzabili entrate patrimoniali lecite, tali da giustificare i ripetuti investimenti, né i redditi della 10 OL e del compagno consentivano di affrontare acquisti immobiliari per complessivi euro 419.133,00 e mutui per euro 288.400,00, dovendo i predetti mantenersi a Milano in affitto sino al 2001 con redditi minimi e poi, comunque, contenuti;
inoltre, la sentenza impugnata ha osservato che la predetta società risulta finanziata dalla OL con bonifici per euro 119.500,00 e contanti per euro 18.000,00, flussi ritenuti ragionevolmente incompatibili con il reddito da lavoro dipendente della ricorrente, né questa ha ritualmente dedotto e documentato alcun travisamento della prova in ordine alle sue disponibilità. 5.2.2. Diversa valutazione si impone, invece, con riferimento all'immobile sito in Milano alla via Giulio e DO VE, non essendosi confrontata la sentenza impugnata con il decreto della Corte di Appello di Venezia in data 30/9/2021, ormai definitivo, che, in sede di prevenzione, alle pagg. 82 e 83, ha ritenuto trattarsi di immobile "non riconducibile alla disponibilità nemmeno indiretta di NA BO", pur riconoscendo trattarsi di bene acquistato grazie ad una significativa provvista messa a disposizione della figlia dalla BO, che ha anche estinto il mutuo, rilevando anche che, se è evidente che la OL non avrebbe potuto acquistare l'appartamento senza il sostegno della madre,, tuttavia non può ritenersi anomala una donazione indiretta di denaro della madre ad una figlia non convivente, al fine di consentirne l'acquisto dell'abitazione, non dovendosi confondere il soggetto che esborsa il denaro necessario per l'acquisto con quello che, invece, dispone poi materialmente del bene. Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata'', di cui all'art. 12- sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego;
ne consegue che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni. (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017 Rv. 272837 - 01). Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi le argomentazioni di cui al predetto decreto in data 30/9/2021, 11 peraltro pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici o giuridici, sicché si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di OL AR, limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano, via Giulio e DO VE n. 12/D, a lei intestato. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso della IA consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OL AR, limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano, via Giulio e DO VE n. 12/D, a lei intestato. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di BO NA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023 L'estensore Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di AZ BR e l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca dell'immobile di Milano sito in via Giulio e DO Venin, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso di LO AR. Uditi i difensori: L'avvocato SCARPELLINI ANDREA del foro di MILANO in difesa di LO AR ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato INSERRA GAETANO del foro di NAPOLI in difesa di AZ BR ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11072 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il 30/3/2021 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto la penale responsabilità di BO NA in relazione a distinte condotte di usura ai danni di tre persone offese, AV ND, AD OS e RO LU, contestate al capo A), con la condanna alla pena ritenuta di giustizia, e la confisca fino alla concorrenza di euro 54.180,00 quale profitto dell'usura costituito dalla somma degli interessi usurari applicati nei confronti delle tre persone offese. In relazione agli stessi reati, oltre la confisca diretta del profitto dei reati, è stata ordinata anche la AR,RAA, confisca ai sensi dell'art. 240bis cod. pen. di alcuni beni ed utilità intestati o ritenutles[disponibilità della BO, sottoposti a sequestro. La stessa sentenza di primo grado aveva, invece, assolto la BO da altre imputazioni a lei contestate, anche di usura, perché il fatto non sussiste, ed aveva assolto OL AR, figlia della BO, dai reati di riciclaggio a lei ascritti, nonché la BO e la OL dal reato di intestazione fittizia di beni loro contestato al capo F) perché il fatto non sussiste, ed aveva altresì dichiarato non luogo a procedere nei confronti delle stesse in relazione agli altri reati di intestazione fittizia, pur ritenuti accertati e sussistenti, perché estinti per prescrizione. Aveva disposto, infine, la confisca di tutti i beni intestati o nella disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica di BO NA, revocando il sequestro di altri immobili e di conti correnti ritenuti in possesso del nucleo familiare in epoca molto antecedente rispetto ai fatti per cui si procede. 2. Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione sia la BO che la OL. 2.1. A sostegno del ricorso della BO sono stati articolati cinque motivi di impugnazione: 2.1.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha eccepito la violazione della legge processuale con particolare riferimento alla ritenuta tempestività degli atti di indagine avvenuti dopo una prima iscrizione della ricorrente nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all'articolo 644, avvenuta il 31/12/2012, sul presupposto della avvenuta ulteriore iscrizione in data 30/10/2014: ad avviso della difesa, quest'ultima costituirebbe mera indebita duplicazione della prima iscrizione e, come tale, sarebbe del tutto priva di effetti. Ne conseguirebbe l'inutilizzabilità di atti di indagine compiuti tardivamente, tra i quali le s.i.t. delle tre persone offese. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione sul tema della inattendibilità dei testimoni persone offese ed il travisamento della valenza probatoria delle deposizioni rese da questi ultimi per omessa valutazione delle eccezioni difensive in ordine alla inattendibilità dei loro racconti. 2 2.1.3. Con il terzo motivo la difesa della BO ha dedotto il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'articolo 644 comma 5 nr. 4 cod. pen., per mancata valutazione degli argomenti addotti dalla difesa e per i I travisamento della prova rispetto alla destinazione delle somme date in prestito per lo svolgimento delle attività imprenditoriali da parte delle persone offese, non essendo emerso in alcun atto del processo che le somme prestate fossero destinate ad essere impiegate in un'attività imprenditoriale, ed essendosi fondato, invece, il riconoscimento dell'aggravante su mere asserzioni astratte circa la presunta destinazione delle somme ricevute. 2.1.4. Con il quarto motivo la BO ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti applicativi della confisca di cui all'articolo 240 bis cod. pen. In particolare, a tal riguardo la difesa lamenta la violazione dell'articolo 31 della legge 17.10.2017 nr. 61 nella interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando la inapplicabilità di tale disposizione a reati spia commessi in epoca antecedente alla entrata in vigore della norma. Osserva, al riguardo, la difesa che solo applicando la norma introdotta nel 2017 e, dunque, solo espungendo dai redditi quelli provenienti da evasione fiscale, la Corte di Appello ha affermato la sussistenza della sproporzione quale presupposto applicativo della confisca allargata. 2.1.5. Con il quinto motivo di ricorso la difesa ha dedotto la violazione di legge rispetto alla determinazione della pena ed alla mancata osservanza dei criteri contenuti nell'articolo 133 cod. pen., nonché alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse della OL si fonda su due motivi di impugnazione: 2.2.1. Con il primo motivo la difesa ha sostenuto la violazione dell'articolo 240 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione agli elementi probatori sulla base dei quali la Corte di Appello ha identificato nella madre della predetta ricorrente, BO NA, il soggetto che avrebbe avuto la disponibilità dei beni immobili intestati a AR OL ubicati in Milano e Valpolicella. Il motivo, poi, si articola in dieci punti, con i quali singolarmente si contesta la disponibilità, da parte della BO, degli immobili in Milano e Valpolicella, 3 rilevando: l'efficacia preclusiva del decreto della Corte di Appello di Venezia che, in sede di prevenzione, non ha riconosciuto il carattere fittizio dell'intestazione dell'immobile in Milano;
la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla effettiva disponibilità di ciascun immobile;
la confusione che si assume operata in sentenza tra il soggetto che pone a disposizione parte dei denari necessari per l'acquisto di un bene con il soggetto dotato di potere dispDsitivo sullo stesso, negando sul punto la rilevanza del godimento del bene;
le capacità reddituali della OL e del compagno;
il rilievo che il non inusuale contributo di una madre all'acquisto della casa di abitazione della figlia di per sé non sottrae questa alla sua disponibilità; il difetto di proporzione che si assume alla base della confisca di ogni immobile intestato alla Farraiuolo, come se i redditi della stessa e del compagno non consentissero loro di acquistare e disporre nemmeno di una casa di abitazione;
il carattere contraddittorio della motivazione con la quale si è valorizzato il rilascio di una stanza dell'appartamento in Valpolicella acquistato da F.C. s.r.l. in favore del residence;
l'erroneo significato attribuito all'acquisto dell'appartamento nel residence da parte di chi comunque disponeva dell'intero residence;
la dimostrazione del godimento del bene da parte della OL a mezzo di dichiarazioni di persone assunte con investigazioni difensive e la produzione di alcune fotografie;
il pagamento delle rate di mutuo ad opera della ricorrente. 2.2.2. Con il secondo motivo la difesa della OL deduce la violazione dell'articolo 240 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione alla individuazione dell'anno 2002 quale momento di partenza nella applicazione del principio della "ragionevolezza temporale" rispetto alla disposta confisca degli immobili di AR OL siti in Bussolengo ed in Verona alla via Catania e degli immobili della F.C. srl siti in Trevenzuolo e in Verona- strada bresciana. Evidenzia la ricorrente che gli immobili siti in Bussolengo ed in Verona sono stati acquistati il 25/11/2002 e gli immobili della F.C. srl siti in Trevenzuolo e in Verona il 12/4/2002 e 1114/6/2002, almeno quattro anni prima del primo reato per cui è intervenuta condanna della BO. Si assume che la Corte di Appello sarebbe incorsa in tre errori in quanto: 1) nessuna sentenza di condanna o patteggiamento è stata emessa per intestazione fittizia di cui al capo F), ma solo sentenze di prescrizione, sicché non può ricondursi ad alcuna di esse il primo reato spia;
2) erroneamente si è ritenuto accertato il primo reato di usura ai danni del AV come commesso dal 2002, giacché la condanna è relativa al solo prestito di 50.000 euro effettuato in favore del predetto nel 2006; 3) erroneamente a pag. 4 di) 58 della sentenza si riconduce al 2002 il periodo di ragionevolezza temporale che giustifica la confisca dei beni siti in Trevenzuolo (VR). 3. Con memoria scritta del 24 ottobre 2023, incoerenza con le conclusioni poi rassegnate in udienza, il RG. ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di BO NA, e di annullare con rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano via Giulio e DO VE, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso proposto nell'interesse di OL AR. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso della BO è inammissibile in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, mentre il ricorso della OL è fondato limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano, via Giulio e DO VE n. 12/D, a lei intestato, ed inammissibile nel resto. 4.1. Il primo motivo a sostegno del ricorso della BO, volto a sostenere l'inutilizzabilità atti di indagine compiuti successivamente alla data di scadenza delle indagini preliminari, dalla ricorrente indicata nel 30/6/2013, tra i quali l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali delle tre persone offese, è meramente reiterativo di censure già proposte dinanzi ad entrambi i giudici di merito e da questi disattese con argomentazioni con le quali la ricorrente non si confronta adeguatamente, atteso che le sentenze di merito si fondano essenzialmente su testimonianze assunte nel contraddittorio dibattimentale e su documenti, sicché le s.i.t. di cui si tratta r4 -0=i:ezitta non risultano in alcun modo determinanti ai fini della decisione, tanto che correttamente la sentenza impugnata ha evidenziato che "l'appello, in ogni caso, non spiega sufficientemente in quali punti della sentenza di primo grado la decisione si sarebbe basata sulle s.i.t. (asseritamente inutilizzabili) anziché sulle dichiarazioni rese in contraddittorio in udienza dalle persone offese". Anche a voler ritenere che, in relazione alla predetta ricorrente, già iscritta al mod. 21 in data 31/12/2012, la nuova iscrizione altro non sia che un mero duplicato della prima, comunque il motivo non si confronta con le assorbenti argomentazioni della sentenza impugnata dinanzi evidenziate, così da doversi considerare viziato da aspecificità, da apprezzarsi non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento 5 dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 4.2. Anche il secondo motivo del ricorso della BO è meramente reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale che, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici (di cui alle pagg. da 16 a 22 della sentenza impugnata), ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui si è riconosciuta coerenza ed attendibilità alle deposizioni di ciascuna delle persone offese, singolarmente considerate, evidenziando come tale giudizio non sia in alcun modo smentito dal ritardo con 114 rtt:,(-11:) il qualered il AV hanno denunciato l'usura alla quale erano sottoposti, avendo entrambi a lungo taciuto per bisogno della liquidità offerta dalla BO, ed il RO anche per aver rilasciato assegni a titolo di garanzia, da lui firmati in luogo della moglie, circostanza che lo esponeva a protesti od azioni giudiziarie, poi poste in atto dalla ricorrente, tanto che il predetto si determinava a sporgere denuncia solo quando si trovava ormai "nelle condizioni di non aver nulla da perdere", fino a riferire circostanze a lui sfavorevoli, circostanza ritenuta confermare l'attendibilità del racconto. Analogamente, il ritardo nella denuncia del AV è spiegato con le origini del prestito, nato da un rapporto amicale, e con l'esigenza di un sostegno finanziario al quale il predetto non era in grado di rinunciare, tanto da vendere alla BO un capannone formalmente intestato alla sua compagna. L'assunto della ricorrente secondo cui la Corte territoriale non avrebbe valutato le doglianze difensive relative all'asserita mancanza di spontaneità delle denunce, perché rese da soggetti convocati dalla Guardia di Finanza attacca, nella sostanza, il merito della decisione impugnata, avendo questa fondato il giudizio di attendibilità soggettiva delle persone offese sulla base di ricostruzione logica in alcun modo incompatibile con le convocazioni dinanzi alla P.G., rendendo anche conto delle ragioni per le quali le spiegazioni offerte sono state ritenute del tutto credibili e persuasive, oltre che riscontrate in un caso dagli assegni tratti dalla moglie del RO e rinvenuti in possesso della BO, e nell'altro dall'incasso, da parte della ricorrente, di un assegno di 12.500,00 euro tratto dal AV. Analogamente, quanto alla persona offesa AD, la sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che hanno indotto a riconoscere l'attendibilità delle dichiarazioni riscontrate anche 6 da assegni esibiti dal pubblico ministero e riconosciuti dalla persona offesa. Le censure rivolte alle valutazioni di attendibilità delle testimonianze delle persone offese, espresse dai giudici di merito, sono, pertanto, inammissibili, perché volte a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esule dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944), per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 4.3. La sentenza impugnata ha fondato il riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 644 comma quinto, nr. 4, cod. pen. sul rilievo che le tre persone offese hanno tutte "affermato chiaramente che svolgevano all'epoca del prestito attività imprenditoriale-commerciale e che il denaro serviva quale finanziamento per la sopravvivenza di tale attività". Si tratta di affermazione idonea a giustificare l'aggravante di cui si tratta, che è stata contestata dalla ricorrente con la generica prospettazione di un travisamento della prova per essere state destinate, invece, le somme prestate ad altri fini, "diversi da quelli imprenditoriali". La censura è, però, inammissibile in quanto, limitandosi ad evocare genericamente "passaggi delle testimonianze delle persone offese" dai quali si sarebbe potuta evincere altra destinazione delle somme, non rispetta i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta 7 logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 Rv. 281085); né ricorrono le condizioni, ancor più stringenti, richieste per l'ammissibilità della prospettazione di un travisamento della prova nei casi, come quello in esame, di cosiddetta "doppia conforme", nei quali può essere dedotto sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza - non certo ravvisabile nel caso di specie - da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). 4.4. Il quarto motivo del ricorso proposto nellInteresse della BO è inammissibile per la sua manifesta infondate77a, atteso che, a fronte dil condotte contestate come commesse fino al giugno 2017, la sentenza impugnata non invoca in alcun modo l'applicazione - ipotizzata dalla ricorrente - della legge nr. 61 del 17.10.2017 ma ha giustificato altrimenti, e senza incorrere in vizio logico o giuridico alcuno, la "ragionevolezza temporale" della confisca delle acquisizioni immobiliari e societarie a decorrere dall'anno 2002 - contestata dalla ricorrente - in coerenza con i principi posti in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605, e dalla sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 33 del 2018. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la citata sentenza n. 4880/2014, hanno indicato come necessario per garantire la costituzionalità della misura reale che, nella ricognizione dei presupposti richiesti, sia assicurata la correlazione temporale tra l'acquisto del bene e la manifestazione di pericolosità sociale, la quale, oltre che presupposto imprescindibile della confisca, costituisce anche "misura temporale" del suo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è accertata la pericolosità sociale. Assume rilievo significativo che il criterio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, sia stato assunto anche dalla Corte costituzionale a parametro di verifica della tenuta costituzionale della confisca in casi particolari. Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 33 del 2018 la Consulta, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nell'ambito di una procedura di esecuzione, dell'art. 12-sexies I. 356/1992 nella parte in cui include la ricettazione 8 tra i delitti presupposto, ha riconosciuto che la coerenza col sistema dei valori costituzionali della presunzione relativa di illecita accumulazione dei beni di valore sproporzionato pretende che essa «sia circoscritta [...] in un ambito di ragionevolezza temporale». Ha specificato tale concetto, affermando che il momento di acquisizione del bene da confiscare non dov -ebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento. La sentenza impugnata risulta coerente con tali principi laddove ha riconosciuto che BO NA è stata "condannata per plurimi fatti di usura consumata tra novembre 2006 e luglio 2010", ma ha anche evidenziato come la persona offesa AV abbia spiegato di essere ricorso assiduamente al prestito della BO, e del marito di questa, sin dal 2002 con pattuizioni di tassi mensili del 6%, e che in relazione a tali prestiti il Tribunale ha assolto la BO dalle condotte di usura contestatele per l'impossibilità di determinare esattamente in "quando" ed il "quantum" dei prestiti, pur riconoscendo il raggiungimento della prova dell' "an". Analogamente, si è evidenziato che nello stesso periodo 2002- 2006 si collocano altri prestiti elargiti dalla BO in favore di altri soggetti, per i quali il giudice di primo grado aveva riconosciuto come certa la condotta della BO, assolvendola dalle relative contestazioni per l'impossibilità di "ricostruire con esattezza i termini del rapporto usurario, ossia numero dei prestiti e momento storico". Così ricostruito il contesto nel quale operava la BO, la sentenza impugnata ha evidenziato il carattere abituale dell'attività contestatale sin dal 2002, epoca nella quale un picco altrimenti inspiegabile di inl:roiti ed un'anomala concentrazione di acquisti di immobili intestati ora alla stessa ricorrente, ora invece alla FC srl: sulla base di tali elementi, senza incorrere in alcun vizio logico, ha giustificato la ragionevolezza temporale dell'arco di quattro anni dal reato spia e, con esso, la presunzione di derivazione dei beni da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di un positivo accertamento nei suoi dettagli. 4.5. Sono inammissibili, infine, anche le censure rivolte con l'ultimo motivo di ricorso al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di equivalenza tra circostanze, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati 9 negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142) bensì, come nel caso di specie, di una valutazione della gravità dei fatti commessi, anche in considerazione dei tassi praticati, ben lontani dal tasso soglia consentito, dell'intersità del dolo e del carattere "professionale" dell'attività illecita svolta, ritenuto sintomatico di "scaltrezza e capacità a delinquere", elementi tutti indicati alla pag. 64 della sentenza di primo grado e richiamati dalla Corte di appello (pag.33-35) anche per evidenziarne il peso ritenuto non certo minore degli elementi positivi (essenzialmente il decorso del tempo tra fatto e processo e condotta processuale) che ne hanno determinato la concessione delle attenuanti generiche in termini di equivalenza. 5. Come anticipato in premessa, il ricorso proposto nell'interesse della OL è, invece, fondato, limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano, via Giulio e DO VE n. 12/D, ed inammissibile nel resto. 5.1. Vanno preliminarmente richiamate argomentazioni dinanzi esposte, sub § 4.4., in ordine alla "ragionevolezza temporale" dell'arco di quattro anni intercorrente tra le acquisizioni del 2002 ed il reato spia del 2006, alla luce del carattere abituale dell'attività di usura della BO dal 2002, che consente di ricondurre la presunzione di derivazione dei beni acquisiti comunque all'attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna perché rimasta priva di un positivo accertamento nei suoi dettagli. Ne consegue l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso della OL. 5.2. Il primo motivo del ricorso è, invece, solo in parte fondato. 5.2.1. In relazione al bene sito in Valpolicella va rilevata la inammissibilità del ricorso, in quanto le eccezioni sono esclusivamente basate sulla rivalutazione di elementi che attengono al merito della decisione e rispetto ai quali in questa sede non è consentito alcun sindacato, non potendosi ravvisare alcun vizio logico o giuridico nella valutazione della Corte territoriale laddove questa ha evidenziato che la RR ha ammesso di essere stata, quale legale rappresentante di FC srl, una mera prestanome impegnata solo nella firma del bilancio una volta all'anno, risultando evidente l'esercizio senza continuità dei poteri gestori, invece, da parte della madre BO NA;
ha altresì evidenziato che la società non ha mai generato utili tali da giustificare gli acquisiti immobiliari effettuati né le spese di ristrutturazione e che i soci fondatori non disponevano di apprezzabili entrate patrimoniali lecite, tali da giustificare i ripetuti investimenti, né i redditi della 10 OL e del compagno consentivano di affrontare acquisti immobiliari per complessivi euro 419.133,00 e mutui per euro 288.400,00, dovendo i predetti mantenersi a Milano in affitto sino al 2001 con redditi minimi e poi, comunque, contenuti;
inoltre, la sentenza impugnata ha osservato che la predetta società risulta finanziata dalla OL con bonifici per euro 119.500,00 e contanti per euro 18.000,00, flussi ritenuti ragionevolmente incompatibili con il reddito da lavoro dipendente della ricorrente, né questa ha ritualmente dedotto e documentato alcun travisamento della prova in ordine alle sue disponibilità. 5.2.2. Diversa valutazione si impone, invece, con riferimento all'immobile sito in Milano alla via Giulio e DO VE, non essendosi confrontata la sentenza impugnata con il decreto della Corte di Appello di Venezia in data 30/9/2021, ormai definitivo, che, in sede di prevenzione, alle pagg. 82 e 83, ha ritenuto trattarsi di immobile "non riconducibile alla disponibilità nemmeno indiretta di NA BO", pur riconoscendo trattarsi di bene acquistato grazie ad una significativa provvista messa a disposizione della figlia dalla BO, che ha anche estinto il mutuo, rilevando anche che, se è evidente che la OL non avrebbe potuto acquistare l'appartamento senza il sostegno della madre,, tuttavia non può ritenersi anomala una donazione indiretta di denaro della madre ad una figlia non convivente, al fine di consentirne l'acquisto dell'abitazione, non dovendosi confondere il soggetto che esborsa il denaro necessario per l'acquisto con quello che, invece, dispone poi materialmente del bene. Giova ricordare la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione secondo cui la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta "allargata'', di cui all'art. 12- sexies d.l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in parte coincidenti, atteso che, se per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione è prevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attività illecita ovvero ne costituiscano il reimpiego;
ne consegue che la preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardato gli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto quale oggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni. (Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017 Rv. 272837 - 01). Alla luce di tali principi, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi le argomentazioni di cui al predetto decreto in data 30/9/2021, 11 peraltro pienamente condivisibili in quanto immuni da vizi logici o giuridici, sicché si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di OL AR, limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano, via Giulio e DO VE n. 12/D, a lei intestato. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso della IA consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OL AR, limitatamente alla confisca dell'immobile di Milano, via Giulio e DO VE n. 12/D, a lei intestato. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso di BO NA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023 L'estensore Presidente