Art. 13.
Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali conseguite in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di abilitazione.
Le corrispondenze degli insegnamenti di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali conseguite in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di abilitazione.
Le corrispondenze degli insegnamenti di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.