Versione
6 luglio 1989
6 luglio 1989
Art. 35. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988, la norma di cui al comma 6-bis, primo periodo, dell' articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430 , si applica anche alle navi trasferite nel periodo dal 1 settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro-nord a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno.
Nota all'art. 35:
Il testo del comma 6-bis, primo periodo, dell' art. 1 del decreto-legge n. 277/1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 430/1984 , e' il seguente:
"6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la eslusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684 ".
Nota all'art. 35:
Il testo del comma 6-bis, primo periodo, dell' art. 1 del decreto-legge n. 277/1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 430/1984 , e' il seguente:
"6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la eslusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684 ".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 27/07/1989, n. 457Provvedimento: […] Il legislatore ha avuto, peraltro, non del tutto giustificata premura di eliminare tale ultimo requisito con l'art. 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234. Questa norma consente il beneficio degli sgravi contributivi, di cui si discute, "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988" "anche alle navi trasferite nel periodo dal 1° settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro nord a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno".Leggi di più...
- concessione alle imprese di navigazione per i componenti l'equipaggio·
- requisito prescritto·
- sent. 457/89. previdenza e assistenza sociale·
- iscrizione delle navi in compartimenti marittimi del mezzogiorno·
- non fondatezza della questione.·
- sgravi contributivi nel mezzogiorno