Art. 35. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988, la norma di cui al comma 6-bis, primo periodo, dell' articolo 1 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430 , si applica anche alle navi trasferite nel periodo dal 1 settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro-nord a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno.
Nota all'art. 35:
Il testo del comma 6-bis, primo periodo, dell' art. 1 del decreto-legge n. 277/1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 430/1984 , e' il seguente:
"6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la eslusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684 ".
Nota all'art. 35:
Il testo del comma 6-bis, primo periodo, dell' art. 1 del decreto-legge n. 277/1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 430/1984 , e' il seguente:
"6-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la eslusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684 ".