Articolo 26 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338
Articolo 25
Versione
1 gennaio 1965
Art. 26.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.
Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la presente legge avra' effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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