Art. 26.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.
Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la presente legge avra' effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.
Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.
Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 20 la presente legge avra' effetto con decorrenza dal 1 luglio 1962.