Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Ordinanza presidenziale 22 gennaio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00553/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 553 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soseteg S.p.A. - Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B75500DD1C, B755OODD1C, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Massimiliano Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aet S.r.l., quale capogruppo del costituendo RTI composta con la Elettromical S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IC Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Elettromical S.r.l., in proprio e quale mandante, non costituita in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia,
A) Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
1) della Determinazione Dirigenziale R.G.N. 2657 dell’11 settembre 2025 comunicata con nota del 12 settembre 2025 con cui l’appalto relativo a “Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Istruzione Superiore Nostro - Repaci sito alla Via Marconi di Villa San Giovanni (RC) da eseguirsi con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM). CUP: B93H19000070002 CIG: B75500DD1C ” è stato aggiudicato al costituendo RTI Aet Ambiente Edilizia e Territorio s.r.l. (Capogruppo) – Elettromical s.r.l. (mandante), la cui offerta ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 77,41, di cui 59,97 per punteggio tecnico e 17,44 per punteggio economico - per un importo complessivo di aggiudicazione di € 4.040.403,49 oltre IVA, di cui € 3.938.539,59 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 18,06% ed € 101.863,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
2) di tutti i verbali di gara, rispettivamente delle sedute del 30 luglio 2025, 1°agosto 2025 e 5 agosto 2025 e relativi allegati;
3) del bando/disciplinare di gara e del capitolato speciale per come interpretato e applicato dalla Commissione quanto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 19.1 del bando) e agli “obblighi dell’appaltatore” (art. 21.1 del CSA);
4) di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione dell’appalto in capo alla società ricorrente;
e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine - per equivalente economico;
nonché in via di estremo subordine
per l’annullamento dell’intera procedura di gara.
B) Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 20.1.2026:
per l’annullamento
5) della comunicazione ex art. 90 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 ricevuta a mezzo pec in data 15 gennaio 2026 relativa all’avvenuta sottoscrizione del contratto oggetto del presente contezioso con l’ATI controinteressata, nonché del relativo contratto seppure allo stato non noto e non allegato alla predetta comunicazione;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione dell’appalto in capo alla società ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Aet S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IC TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 13.10.2025 e depositato il 14.10.2025 la Soseteg S.p.A. – Società Benefit ha esposto:
-) la ricorrente ha partecipato alla gara per l’affidamento dei lavori di “ Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Istruzione Superiore Nostro - Repaci sito alla Via Marconi di Villa San Giovanni (RC) da eseguirsi con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM). CUP: B93H19000070002 CIG: B75500DD1C ”, indetta dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città Metropolitana di Reggio Calabria giusta determina a contrarre R.G. n. 954/2024 del Dirigente del Settore Edilizia del medesimo Ente;
-) all’esito delle operazioni di gara, come da verbale del 5.8.2025, essa si è classificata al secondo posto con un punteggio complessivo di n. 69,27 punti (di cui n. 51,10 per l’offerta tecnica e n. 18,17 per l’offerta economica), mentre al RTI costituendo tra A.E.T. Ambiente Edilizia e Territorio (mandataria) Elettromical S.r.l. (mandante) ha ottenuto un punteggio complessivo di n. 77,41 punti (di cui n. 59,97 per l’offerta tecnica e n. 17,44 per l’offerta economica);
-) con determinazione dirigenziale R.G. n. 2657 dell’11.9.2025, comunicata con nota del 12.9.2025, l’appalto è stato aggiudicato al predetto costituendo raggruppamento odierno controinteressato.
1.1- Con il presente ricorso viene contestata la legittimità degli epigrafati provvedimenti quanto alla valutazione compiuta dalla Commissione sull’offerta tecnica e conseguente aggiudicazione in capo al RTI controinteressato ma anche, in via subordinata, la legittimità della gara, sulla base dei seguenti motivi:
I) ILLEGITTIMITA’ DELL’ART. 19.1 DEL BANDO/DISCIPLINARE IN RELAZIONE AL SUB CRITERIO 4.1. “CLAUSOLA SOCIALE PARITA’ DI GENERE ART. 108 COMMA 7 DEL D.LGS. 36/2023” PER VIOLAZIONE DELL’ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023 E CONSEGUENTE ERRATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19.1 DEL BANDO/DISCIPLINARE IN RELAZIONE AL SUB CRITERIO 4.1. SOPRA CITATO E CONSEGUENTE ERRATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SOTTO ALTRO PROFILO. ERRONEITA’ DELLA ISTUTTORIA COMPIUTA DALLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI GARA.
La ricorrente allega l’illegittimità dell’art. 19.1 del bando, relativamente alla previsione del sub-criterio 4.1. per il quale “ In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di imprese è sufficiente il possesso della certificazione in capo a una sola impresa ”.
Sostiene parte ricorrente che detta prescrizione, consentendo l’attribuzione del maggior punteggio anche laddove la certificazione non sia posseduta da tutte le imprese del RTI, violerebbe l’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 e, nel contempo, contrasterebbe con la ratio di incentivazione all’adozione, da parte delle imprese, di misure atte a ridurre il divario di genere in tutte le aree e a promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro, come previsto anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
In subordine, la ricorrente contesta l’attribuzione del medesimo punteggio massimo (n. 3 punti) ad essa stessa come al RTI aggiudicatario, ritenendo che ciò equiparerebbe impropriamente operatori economici i cui componenti dispongono tutti di tale certificazione e operatori nei quali alcuni soltanto dei componenti ne dispongano; piuttosto, la Commissione avrebbe dovuto quantomeno differenziare il punteggio premiale di cui al sub-criterio 4.1), accordando al controinteressato RTI il punteggio minimo.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19.1 DEL BANDO/DISCIPLINARE E CONSEGUENTE ERRATA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21.1 E DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.LGS. 36/2023. ERRONEITA’ DELL’ISTUTTORIA COMPIUTA DALLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’ E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI GARA.
Viene contestata la valutazione compiuta dalla Commissione con riferimento ai sub-criteri 1a) e 1c) .
Quanto al sub-criterio 1a) , recante “ Proposte migliorative per il pregio tecnico ed estetico delle opere di finitura interna ”, la ricorrente rappresenta di aver proposto soluzioni –quali l’ottimizzazione delle pavimentazioni interne con un sistema di resina ad alte prestazioni (Mapefloor System 91, conforme ai Criteri Ambientali Minimi e dotata di certificazioni ISO 9001/14001) in luogo della resina poliuretanica prevista in progetto, ritenuta generica e meno pregiata, onde garantire una superficie continua, impermeabile, priva di fughe e sanificabile, con resistenza superiore all’abrasione, oltre che con finitura antisdrucciolo regolabile per maggiore sicurezza, elevata durabilità, manutenzione semplificata, per qualità e ambiente e all’uso di malte e massetti ecocompatibili per migliorare la planarità dei sottofondi, ridurre ritiri e fessurazioni- ritenute di gran lunga migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, da cui deriverebbe una macroscopica illegittimità quanto al coefficiente 0,50 attribuitole dalla Commissione, corrispondente ad un’offerta mediocre, e della conseguenziale differenza in termini di punteggio tra le offerte.
Quanto al criterio 1c) rileva la ricorrente di aver proposto –coerentemente alla valorizzazione del punteggio in relazione al protocollo di sostenibilità ambientale ITACA segnatamente per il criterio D 2.5 "Ventilazione e qualità dell’aria"– un miglioramento della UTA (Unità di trattamento dell’aria), elevando la portata, prevista in progetto di 20.000 mc/h con raggiungimento della categoria III di qualità dell’aria secondo la classificazione UNI EN 15251, a 35.000 mc/h (così garantendo per gli ambienti principali il raggiungimento della categoria I di qualità dell’aria elevando il livello di prestazione previsto dal suddetto criterio D 2.5 da “Sufficiente” a “Ottimo”), a differenza del RTI controinteressato che, mantenendo invariata la quantità d’aria immessa negli ambienti (derivante da n. 6 unità da 3.500 mc/h ciascuna) non consentirebbe di ottenere alcun miglioramento rispetto al criterio D 2.5 del protocollo ITACA.
Inoltre, la proposta del RTI aggiudicatario, prevedendo l’installazione delle UTA all’interno dei locali, contrasterebbe anche con l’esigenza di riduzione delle emissioni acustiche, dal momento che trasferirebbe le emissioni sonore dall’esterno all’interno, senza adeguata valutazione delle conseguenze che ciò apporterebbe al clima acustico degli ambienti.
Ancora, a differenza della ricorrente, il RTI aggiudicatario avrebbe previsto l’installazione di n.6 unità distinte, in luogo di una singola UTA centralizzata, con aumento significativo del rischio di guasti, nonché maggiore frequenza e complessità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Da ultimo, la ricorrente contesta l’omessa valorizzazione, da parte della Commissione di gara, della proposta di installazione di un ascensore di nuova generazione a elevata efficienza (KONE MonoSpace 500 DX o similare–classe energetica A) senza oneri a carico della Stazione Appaltante, che avrebbe impattato sensibilmente sul contenuto del medesimo sub-criterio garantendo anche l’effettiva funzionalità dell’opera quanto all’accessibilità per l’utenza con disabilità, grazie a cabine conformi al DM 236/89 e dotazioni inclusive (segnalazioni visive/acustiche tecnologicamente avanzate).
III) IN VIA SUBORDINATA: ANNULLAMENTO DELL’INTERA GARA PER ERRONEITA’/ILLEGITTIMITA’ DELLA LEX SPECIALIS PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 41 E DELL’ART. 39 ALL. I.7. DEL D.LGS. 36/2023 – VIOLAZIONE DELLA L. 13/1989 (DPR 380/2001); DEL D.M. 236/1989; L. 104/1992; DEL DPR 503/1996 -CONTRADDITTORIETA’ DEL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA RISPETTO AL CONTENUTO DEL PROGETTO ESECUTIVO.
In via subordinata, la ricorrente chiede l’annullamento dell’intera procedura di gara in quanto la Stazione Appaltante non avrebbe previsto, né nel progetto esecutivo dell’opera, né nel bando/disciplinare, la presenza degli ascensori.
Tale omissione contrasterebbe (i) con l’ordinata sequenza dei diversi livelli di progettazione imposta dall’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e con l’art. 39 dell’allegato I.7, (ii) con l’art. 23 del D.P.R. n. 503 del 1996, (iii) con la relazione tecnica allegata al progetto esecutivo posto a base di gara, sul rispetto delle prescrizioni della legge n. 13/1989, del D.M. n. 236 del 1989 e del D.P.R. n. 503 del 1996, che invece prevede l’installazione di un ascensore (punto 3.1) ed ancora (iv) con l’art. 21.3 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) che obbliga dell’appaltatore ad allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ex art. DM 37/2008 e il certificato di collaudo degli ascensori ex D.P.R. 162/1999.
Detta omissione, soggiunge la ricorrente, darebbe altresì luogo ad un edificio scolastico a tre piani funzionalmente incompleto, non completamente fruibile e privo della necessaria agibilità, non essendo garantita l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, con conseguente ulteriore violazione del principio di risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
Né, prosegue la ricorrente, l’eventuale realizzazione dell’ascensore potrebbe essere demandata ad un momento successivo, attesa la non suddivisibilità dell’appalto in lotti ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023 commi 1 e 2, per come affermato dall’art. 3 del bando/disciplinare, e non essendo l’ascensore previsto tra le opere aggiuntive e complementari di cui all’allegato al bando/disciplinare.
2- In data 16.10.2025 si è costituita la A.E.T. Ambiente Edilizia e Territorio S.r.l. quale mandataria del RTI, la quale il successivo 31.10.2025 ha depositato memoria e documenti.
3- In data 31.10.2025 si è costituita la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la quale il successivo 3.11.2025 ha depositato memoria e documenti.
4- In data 5.11.2025 la ricorrente ha depositato documenti.
5- In data 19.11.2025 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha depositato documenti.
6- Alla camera di consiglio del 5.11.2025, con ordinanza n. 192 pubblicata il 6.11.2025 è stata accolta l’istanza cautelare, con sospensione del provvedimento impugnato e fissazione dell’udienza di trattazione del merito all’11.2.2026.
7- Con ordinanza n. 4560 pubblicata il 19.12.2025 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, per l’effetto, ha rigettato l’istanza cautelare.
8- In data 16.1.2026 la controinteressata AET s.r.l. ha depositato documenti tra cui la comunicazione dell’avvenuta stipulazione del contratto.
9- Con atto notificato il 20.1.2026 e depositato il 20.1.2026 la ricorrente ha interposto motivi aggiunti avverso la comunicazione ex art. 90 comma 1 lett. e) del d.lgs. 36/2023 relativa all’avvenuta sottoscrizione del contratto relativo al controverso appalto con il RTI aggiudicatario, nonché del relativo contratto quantunque non allo stato non conosciuto, chiedendo contestualmente l’abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a., disposta sino alla metà con decreto monocratico n. 8 del 22.1.2026.
La predetta comunicazione viene impugnata per illegittimità derivata dai medesimi vizi già censurati con il ricorso introduttivo, contestualmente ritrascritti.
10- In data 21.1.2026 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha depositato documenti e il successivo 26.1.2026 ha depositato memoria.
11- In data 24.1.2026 la controinteressata AET s.r.l. ha depositato memoria.
12- Il 26.1.2026 la ricorrente ha depositato memoria.
13- In data 30.1.2026:
-) la Città Metropolitana resistente ha depositato memoria di replica e il contratto sottoscritto con l’aggiudicataria;
-) la ricorrente ha depositato memoria di replica e il contratto tra le controparti;
-) la controinteressata ha depositato memoria di replica.
14- All’udienza pubblica dell’11.2.2026 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
15- Principiando dallo scrutinio del ricorso principale, il Collegio, melius re perpensa anche alla luce delle allegazioni depositate delle parti in vista del merito, lo ritiene infondato.
16- Viene anzitutto esaminato il primo motivo di ricorso, che è infondato.
16.1- L’art. 108, comma 7 del d.lgs. 36 del 2023 dispone che “ I documenti di gara […] indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. […] Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento […] Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ”.
16.2- Detto in altri termini, già dal tenore letterale della suddetta disposizione è da escludere che il legislatore abbia previsto che, in caso di partecipazione sotto forma di RTI, il punteggio aggiuntivo legato all’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere sia attribuibile esclusivamente qualora tutti i componenti del raggruppamento dispongano delle necessarie certificazioni.
16.3- D’altronde, non versandosi in ipotesi di requisiti di partecipazione di ordine generale il cui possesso è richiesto a tutti i componenti il RTI, si ritiene valevole il principio generale per cui tale clausola di vantaggio, ove posseduta da un’impresa, partecipa dei suoi benefici in tema di punteggio anche gli altri componenti del raggruppamento, coerentemente con la ratio che informa la stessa ragion d’essere di tali tipologie di operatori economici, nel senso cioè di ampliare la platea dei possibili concorrenti consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare singolarmente alla gara o di accedervi in associazione con altri operatori economici anche al fine di acquisire esperienze ed elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28.8.2018, n. 5292), oltre che con la natura stessa del RTI nel senso di implicare la creazione di un’unica soggettività giuridica comportando e dunque l’unicità del centro di imputazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2024, n. 9032).
16.4- In tale ottica, risulta anche inconsistente l’asserita distonia della contestata previsione del bando rispetto agli obiettivi di incentivazione della riduzione del divario di genere. Per un verso, infatti, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo discende proprio all’adozione di siffatte misure mediante opportuna certificazione; per altro verso, seguendo la prospettazione della ricorrente si perverrebbe ad una irragionevole penalizzazione proprio di quelle imprese che, nonostante abbiano adottato politiche di genere, si precluderebbero l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il sol fatto di aver partecipato alla gara in forma di RTI e per giunta con altro operatori che, per loro scelta aziendale, non perseguano politiche di genere, e dunque per ragioni del tutto contingenti e comunque estranee alla propria sfera decisionale in termini di policy aziendale.
16.5- Peraltro, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente a conforto della propria tesi si attaglia alla ben diversa ipotesi del ricorso all’avvalimento in riferimento al possesso di detta certificazione, circostanza che però, oltre ad essere vietata dallo stesso regolamento di gara, non ricorre nel caso di specie.
16.6- Conclamata la legittimità della predetta clausola del bando, risulta infondato l’ulteriore profilo di doglianza in tema di discriminazione del punteggio attribuito alla ricorrente. Difatti -in disparte la possibile inammissibilità della doglianza in quanto impingente in valutazioni di merito di pertinenza della Commissione soprattutto laddove si indica il punteggio ritenuto congruo– è lo stesso tenore della clausola che, non prevedendo gradazioni o disarticolazioni, faculta la Commissione (se non addirittura le impone) ad attribuire il medesimo punteggio ai raggruppamenti a prescindere dal fatto che tutti o alcuni dei componenti dispongano della precitata certificazione.
17- Viene quindi scrutinato il secondo motivo, che è infondato.
17.1- Il Collegio richiama anzitutto la consolidata giurisprudenza per cui:
-) “(…) per giurisprudenza consolidata, in merito all'attribuzione del punteggio, la Commissione di gara svolge un compito valutativo di carattere tecnico-discrezionale, il cui esito è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il risultato non sia manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, arbitrario ovvero fondato su un manifesto travisamento dei fatti (tra le tante Cons. Stato, V, 30 aprile 2015, n. 2198) ovvero che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione (Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, n. 4711), non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte (Cons. Stato, V 26 maggio 2015, n. 2615; Tar Campania Napoli 2 luglio 2019 n. 3620; Tar Marche Ancona 10/02/2020, n. 114) ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, 12.2.2025, n. 345);
-) “ La valutazione delle offerte da parte della P.A. è espressione dell'ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico, e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 7.5.2025, n. 3894);
-) “ La valutazione della coerenza delle migliorie dell'offerta compete al seggio di gara, il cui prudente apprezzamento è sindacabile nei limiti del manifesto travisamento dei fatti o dell'illogicità del giudizio, atteso che spetta alla commissione di gara, nell'attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, ai fini della loro riconduzione nell'ambito delle varianti inammissibili o delle semplici migliorie (anche per quanto attiene all'apprezzamento delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua rispondenza alle esigenze della stazione appaltante), un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta; il giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, essendo quest'ultimo espressione di una discrezionalità sindacabile nei soli limiti dell'illogicità della soluzione o dell'evidente travisamento dei suoi presupposti ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17.4.2025, n.3345; id., 5.8.2025, n.6915);
17.2- Nello specifico, quanto al sub-criterio 1a) “ Proposte migliorative per il pregio tecnico ed estetico delle opere di finitura interna ”, rientrante nell’ambito del criterio di valutazione “ Qualità funzionale ” e per il quale si prevede un massimo di 10 punti, il disciplinare prevede “ Nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente e negli elaborati di progetto, ferme restando le caratteristiche dimensionali, materiche e formali ivi definite, il concorrente dovrà descrivere le soluzioni volte all’incremento ed alla valorizzazione del pregio tecnico e della durabilità dell’opera fornendo una illustrazione chiara ed esaustiva della qualità dei materiali e dei prodotti offerti. Sarà attribuito maggior punteggio alle soluzioni che meglio evidenziano l’incremento prestazionale ed estetico conseguito rispetto alle previsioni progettuali anche con riferimento al rating ai sensi del protocollo ITACA, cioè l’adozione di materiali locali (criterio B.4.10) e materiali certificati (criterio B.4.11) ”.
17.2.1- Come già osservato, la ricorrente enfatizza la propria proposta di un sistema di resina ad alte prestazioni particolarmente idonea per zone ad alto traffico come la scuola, conforme ai CAM e dotata di certificazione CE (contestando la valenza migliorativa del linoleum scelto dalla ricorrente che non avrebbe aumentato la performance d’uso rispetto alla resina) oltre ad ulteriori accorgimenti su altri materiali di finitura (quali l’uso di malte e massetti ecocompatibili, conformi ai protocolli ambientali) ritenendo il punteggio ottenuto illegittimamente penalizzante rispetto alla valenza qualitativa di tale proposta.
17.2.2- Non di meno, per come formulata, la censura è priva di fondamento.
Il predetto sub-criterio, per il quale parte ricorrente ha ottenuto n. 5 punti e il RTI aggiudicatario n. 6 punti, prevede un coacervo di elementi –quali l’incremento e valorizzazione del pregio tecnico e della durabilità dell’opera, con maggior punteggio per le soluzioni con incremento tanto prestazionale quanto estetico con riferimento al rating del Protocollo ITACA attinente ai criteri attinenti l’uso di materiali locali (B.4.10) e di materiali certificati (B.4.11)- valutabili comunque in termini complessivi e dunque in unità di sintesi.
17.2.3- Orbene -premesso che parte ricorrente focalizza le proprie argomentazioni sulle caratteristiche della propria offerta tecnica deducendone l’eccessiva valutazione al ribasso senza però contestare né l’ammissibilità né la valenza migliorativa dell’offerta della controinteressata- ritiene il Collegio che, in un contesto nel quale, per un verso, la proposta della ricorrente ha ottenuto una valutazione positiva in termini di miglioria, per altro nessuna offerta ha raggiunto il punteggio massimo ed ancora la differenza dei punteggi tra le due offerte risulta anche alquanto contenuta, la censura si esaurisce in un apprezzamento di puro merito -peraltro conseguenza di una impropria parcellizzazione del sub-criterio rispetto alla pluralità di descrittori- sfociante in una personale valutazione, alternativa a quella resa dalla Commissione di gara e dunque inammissibile in sede giurisdizionale.
In sostanza, non è dato evincere, dalle allegazioni della ricorrente alcuna sperequazione o evidente sproporzione che comporti un indebito vantaggio per la controinteressata o, di contro, un detrimento per la ricorrente da apprezzarsi in termini di irragionevolezza, illogicità o manifesta arbitrarietà.
17.2.4- Le suesposte conclusioni possono peraltro trovare conferma nel fatto che, come replicato ex adverso ed evincibile dalla corrispondente offerta tecnica, anche il linoleum naturale proposto dall’aggiudicataria è dichiarato come certificato Ecolabel UE e coerente con i criteri ITACA B.4.10 e B.4.11, ed è altresì previsto l’impiego di piastrelle in gres antibatterico dotato di certificazioni EPD di Tipo III e coerente con i criteri B.4.10 (in quanto reperito presso fornitori locali situati entro i 150 km dal sito di intervento) e B.4.11, ed ancora l’utilizzo di bio-intonaci naturali certificati Biosafe e EPD nonché di controsoffitti acustici sempre rispondenti ai suddetti criteri ITACA.
17.2.5- Per completezza, del tutto irrilevante, nell’economia della fattispecie controversa, è la questione in ordine alla “provenienza locale” dei materiali offerti dall’aggiudicataria in riferimento al criterio B.4.10 del protocollo ITACA, in riferimento alla quale la ricorrente, nella memoria
del 26.1.2026 -in replica alle deduzioni della controinteressata che, nella memoria del 24.1.2026, aveva fatto riferimento alla provenienza da “produttori” locali- ha obiettato che non esistono produttori locali suddetti materiali nel raggio di 150 km dall’intervento.
In primo luogo, come già osservato, il tema su cui si annoda la censura attiene all’asserita penalizzazione dell’offerta della ricorrente e non anche al ben diverso tema del contenuto dell’offerta dell’aggiudicatario, aspetto estraneo al tenore della censura.
In disparte ciò, la questione è comunque del tutto irrilevante in quanto la controinteressata, nella replica del 30.1.2026, ha precisato che l’espressione “produttori” (in luogo di “fornitori”) locali costituiva un mero errore materiale negli scritti difensivi.
In ogni caso, l’offerta dell’aggiudicataria -si ribadisce, non attinta da specifica censura sul punto- faceva riferimento a “fornitori” locali e tale dato -peraltro a fronte di una previsione del bando che, si osserva in termini di obiter dictum giacché non oggetto di censura, esprimendosi in termini di “ adozione di materiali locali” è compatibile con la provenienza locale tanto dei “produttori” quanto dei “fornitori”- rende la contestazione della ricorrente del tutto irrilevante.
Peraltro, come già osservato, anche la questione della provenienza dei materiali non costituisce oggetto di specifica ed atomistica valutazione, ma rientra piuttosto nel coacervo degli elementi oggetto di valutazione in unità di sintesi.
17.3- Quanto al sub-criterio 1c) , recante “ Proposte migliorative sugli impianti tecnologici previsti in progetto finalizzate al conseguimento del risparmio energetico ed all’ottimizzazione delle prestazioni funzionali ”, il disciplinare prevede “ Il concorrente potrà presentare una proposta tecnica di miglioramento generale delle prestazioni energetiche complessive dell’edificio attraverso la massimizzazione delle qualità dei materiali, delle apparecchiature e all'abbattimento delle emissioni acustiche, della continuità di funzionamento e manutenibilità degli impianti e del sistema di supervisione per il controllo informatizzato e la contabilizzazione energetica, fatte salve le caratteristiche prestazionali minime del progetto esecutivo. Il concorrente potrà presentare proposte migliorative che consentano di migliorare la ventilazione e la qualità dell’aria si legga criterio D.2.5. del protocollo ITACA, l’illuminazione naturale (si legga criterio D.4.1 del protocollo ITACA) fatte salve le caratteristiche prestazionali minime del progetto esecutivo. Sarà valutata positivamente l’implementazione e/o miglioramento del sistema fotovoltaico. Le proposte migliorative dovranno essere comprovate da apposite certificazioni e documentazione tecnica ”.
17.3.2- La ricorrente argomenta nel senso non sarebbe stata adeguatamente valorizzata, quanto al criterio D 2.5 del protocollo ITACA "Ventilazione e qualità dell’aria", la propria proposta di installare un’unica UTA (Unità di trattamento dell’aria) nonostante la sua idoneità al raggiungimento, negli ambienti principali, della categoria I di qualità dell’aria (elevando così il criterio 5 da “Sufficiente” a “Ottimo”) rispetto alla soluzione dell’aggiudicataria di mantenere n. 6 unità di 3.500 mc/h ciascuna, che però non importerebbe alcun miglioramento nel suddetto criterio D 2.5 oltre, a suo dire, a risultare meno performanti quanto ad emissioni acustiche e manutenzione. Ancora, la ricorrente contesta la mancata valorizzazione, da parte della Commissione di gara, della propria proposta di installare un ascensore di nuova generazione ad elevata efficienza.
17.3.3- Orbene, anche con riferimento a tale doglianza sono mutuabili le obiezioni esposte in riferimento al criterio 1a) .
17.3.4- Difatti, anche il predetto sub-criterio -per il quale parte ricorrente ha ottenuto n. 9 punti e il RTI aggiudicatario n. 12 punti su un massimo di 15 punti- prevede un coacervo di elementi -quali il miglioramento generale delle prestazioni energetiche complessive dell’edificio da apprezzare tramite la massimizzazione delle qualità dei materiali, delle apparecchiature e l'abbattimento delle emissioni acustiche, nonché la continuità di funzionamento e manutenibilità degli impianti e del sistema di supervisione per il controllo informatizzato e la contabilizzazione energetica, il miglioramento della ventilazione e della qualità dell’aria giusto criterio D.2.5. del protocollo ITACA ed ancora l’illuminazione naturale come da criterio D.4.1 del medesimo protocollo, prevedendosi quindi la positiva valutazione dell’implementazione e/o del miglioramento del sistema fotovoltaico- valutabili sempre complessivamente e dunque in unità di sintesi.
17.3.5- In tale ottica -premesso che parte ricorrente focalizza le proprie argomentazioni sulle caratteristiche della propria offerta, in tesi valutata al ribasso, senza però contestare l’ammissibilità dell’offerta della controinteressata o la sua valenza migliorativa- ritiene il Collegio che, in un contesto nel quale la proposta della ricorrente ha conseguito una valutazione positiva in termini di miglioria, mentre nessuna offerta ha raggiunto il punteggio massimo e la differenza dei punteggi tra le due offerte risulta alquanto contenuta, anche detta doglianza, per come formulata, si esaurisce in un apprezzamento di merito -peraltro dovuta ad una impropria parcellizzazione del sub-criterio da parte della ricorrente- sfociante in un personale confronto comparativo, alternativo a quello reso dalla Commissione, inammissibile in sede giurisdizionale, oltre che, si ribadisce, confinato ad alcuni soltanto dei molteplici aspetti valorizzabili nell’ambito del sub-criterio, senza fornire, di contro, elementi utili ad evidenziare -rispetto al complesso dei punti rientranti nel detto sub-criterio-una sperequazione o un’evidente sproporzione che ridondi in indebito vantaggio per la controinteressata o, di contro, detrimento per la ricorrente in termini di irragionevolezza, illogicità o manifesta arbitrarietà.
17.3.6- Le conclusioni da ultimo rassegnate possono trovare conferma nel fatto che, come replicato ex adverso ed evincibile dalla corrispondente offerta tecnica, il RTI aggiudicatario ha offerto un sistema di climatizzazione integrato coerente con i criteri B.1.3 (energia primaria) e C.1.2 (emissioni), un sistema di ventilazione meccanica controllata settorializzata composto da n. 6 UTA indipendenti, evidenziando che esso consentirebbe ventilazione per zone anche in termini di miglioramento di igiene e comfort termico e riduzione di consumi energetici ed emissioni sonore, coerente con il criterio D.2.5 (ventilazione e qualità dell’aria) e D.3.3 (comfort indoor), ma ha altresì proposto, nell’ambito del criterio, il potenziamento dell’impianto fotovoltaico da 129 moduli (con un incremento del 20% dell’energia prodotta) e l’introduzione di impianto solare termico con 4 collettori sottovuoto e accumulo da 1000 litri, per la produzione di acqua calda sanitaria.
17.3.7- In conclusione, non essendo contestato che entrambe le proposte delle concorrenti, pur nella loro diversità, hanno evidenziato soluzioni comunque migliorative, in assenza di più puntuali argomentazioni non è dato riscontrare l’illegittima sperequazione denunciata da parte ricorrente.
17.8- Da ultimo, anche il profilo di doglianza attinente alla mancata valorizzazione della fornitura dell’ascensore è infondato.
17.8.1- In primo luogo, è opportuno chiarire che la ricorrente ha contestato la mancata valorizzazione di tale fornitura esclusivamente con riferimento alla valutazione della propria offerta tecnica -in particolare con riferimento al predetto criterio di valutazione 1c) - non ha invece diretto le contestazioni avverso la valutazione o, più perspicuamente, la stessa ammissibilità in radice dell’offerta dell’aggiudicataria per il fatto di non aver espressamente indicato la fornitura di un ascensore.
17.8.2- Così perimetrata la censura, si ritengono riproponibili le considerazioni pocanzi esposte.
17.8.3- In primo luogo, infatti, anche ad ammettere, in via di ipotesi, che la fornitura di un ascensore con le caratteristiche prestazionali ed energetiche indicate dalla ricorrente rientri nell’ambito del medesimo criterio –circostanza che, per il vero, non può essere recisamente esclusa riferendosi detto criterio, nella sua generalità, anche agli “impianti tecnologici” – vi è però da considerare che né il sub-criterio né il relativo descrittore prevede l’obbligo di specifica valutazione, nell’ambito degli impianti tecnologici, della fornitura di un ascensore, dal momento che, a tutto concedere, gli unici riferimenti puntuali ragionevolmente evincibili dal descrittore attengono agli impianti di ventilazione dell’aria e all’impianto fotovoltaico.
Da ciò consegue che nessun obbligo aveva la Commissione di gara di valutare appositamente la predetta fornitura, la cui previsione, a tutto concedere, rientrerebbe nel più generale coacervo degli elementi valutabili, sempre in unità di sintesi, da parte della Commissione stessa.
18- L’infondatezza dei primi due motivi di ricorso comporta la scrutinabilità del terzo motivo, graduato in subordine da parte ricorrente.
18.1- La ricorrente contesta la legittimità della gara nel suo complesso affermando che:
-) la presenza degli ascensori va considerata obbligatoria negli edifici pubblici come le scuole, per garantire l'accessibilità e la sicurezza degli utenti;
-) l’art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 specifica che la progettazione è volta ad assicurare, tra l’altro, “ h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche ” mentre l’art. 39 dell’Allegato I.7 statuisce che le verifiche della documentazione progettuale per ciascuna fase attengono anche alla compatibilità (lettera d) e nello attengono alla “ funzionalità e fruibilità ” (§ 2.3) e al “ superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ” (§ 2.8);
-) ancora, l’art. 23 del D.P.R. n. 503 del 1996 stabilisce che “ Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione ”;
-) nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo posto a base di gara, sul rispetto delle prescrizioni della Legge 13/1989, del D.M. 236-1989 e del DPR 503 del 1996, laddove vengono descritti i criteri di progettazione per l’accessibilità, si afferma che “L’accessibilità è garantita per gli spazi 20 esterni, per il connettivo e i servizi, per le aule, spazio polifunzionale, spazi flessibili e l’auditorium, oltre che per gli uffici presenti all’interno dell’edificio. 3.1. Spazi interni: Ascensore: è previsto un ascensore che collega tutti i piani dell’edificio, avente cabina con dimensioni 140 x 110 cm e porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto ” (doc. 7 pag. 4);
-) all’art. 21.3 del Capitolato Speciale d’appalto (CSA) tra gli “ obblighi dell’appaltatore ” è previsto quello di “ allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ex art. DM 37/2008 e il certificato di collaudo degli ascensori ex DPR 162/1999 ”;
-) pur tuttavia nel caso di specie, contrariamente rispetto alla suddetta relazione ed al CSA, l’installazione dell’ascensore non veniva prevista né nel progetto esecutivo dell’opera né nel bando/disciplinare, con ciò contraddicendo la stessa relazione e vanificando l’obbligo previsto nel CSA stesso;
-) ancora, la mancata previsione di tale elemento essenziale tra gli interventi oggetto di contratto renderebbe illegittima l’intera gara, in quanto si darebbe luogo ad un’opera pubblica funzionalmente incompleta e non completamente fruibile, oltre a non poter essere corredata della necessaria agibilità in quanto in violazione della normativa in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche (L. 13/1989, artt. 77 e ss. DPR 380/2001; D.M. 236/1989; art. 24 L. 104/1992; DPR 503/1996), espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico, volte a favorire, nell’interesse generale, l’accessibilità agli edifici;
-) tale carenza non sarebbe sanabile mediante una successiva gara per l’installazione dell’ascensore, atteso che la legge di gara specifica la non divisibilità dell’intervento in lotti né è prevista detta opera tra quelle complementari.
18.2- Il Collegio, anche alla luce delle puntualizzazioni fornite analiticamente dalla resistente solo con la memoria depositata il 26.1.2026 in vista del merito, ritiene che, nei termini in cui è posta, la censura non si presti ad accoglimento.
18.3- In primo luogo, si precisa che parte ricorrente ha impugnato, oltre alla determinazione di aggiudicazione, il bando/disciplinare limitatamente al § 19.1 e il CSA limitatamente al § 21.1: tale aspetto adombrerebbe di per sé il dubbio sulla stessa ammissibilità della censura, laddove si consideri che il § 19.1 del bando pertiene al primo motivo di ricorso e il § 21.3 del CSA pertiene all’obbligo dell’appaltatore di allegare la dichiarazione di conformità dell’ascensore e dunque è del tutto neutro rispetto al tema contestato; di contro, la ricorrente, quantunque abbia dedotto l’illegittimità (rispetto al bando/disciplinare e al CSA) del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara non ha annoverato, tra gli atti impugnati, la determinazione dirigenziale n.4595 R.G. del 29.12.2023 (richiamata nelle premesse della determinazione a contrarre) con cui è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo a base di gara.
18.4- In disparte ciò, il motivo è infondato nel merito.
18.5- In primo luogo, occorre ricostruire il contenuto della lex specialis nel suo complesso.
18.5.1- Per quanto di interesse il bando/disciplinare prevede:
-) al § 2.1 l’indicazione della documentazione di gara composta, tra l’altro, dal progetto esecutivo ( rectius progetto definitivo-esecutivo), il quale, si soggiunge per completezza, comprende al suo interno tra gli allegati il CSA;
-) al § 15.1, tra l’altro, che nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara “ di accettare esplicitamente e totalmente tutta la documentazione di gara, i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal bando/disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale di Appalto, allegati e chiarimenti inclusi, conformandosi alle previsioni contenute nel progetto e di essere disponibile ad iniziare subito il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della stipula del contratto ”;
-) al § 17, tra l’altro, che l’offerta tecnica “ risulta vincolante per l’impresa partecipante, che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla sua realizzazione-deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara ”.
18.5.2- Quanto al progetto definitivo/esecutivo, rientrante nella documentazione di gara, si osserva che:
-) la “ Relazione tecnica relativa alle prescrizioni della legge n. 13/89, del D.M. 236/89 e D.P.R. 503/1996 ” allegata al progetto stesso e con la quale è stato certificato che le soluzioni adottate garantiscono il superamento delle barriere architettoniche nell’edificio considerato, quanto al criterio 3 “ Criteri di progettazione per l’accessibilità ” prevede che “ L’accessibilità è garantita per gli spazi esterni, per il connettivo e i servizi, per le aule, spazio polifunzionale, spazi flessibili e l’auditorium, oltre che per gli uffici presenti all’interno dell’edificio ” e al § 3.1 “ Spazi interni ” prevede tra l’altro: “ Ascensore: è previsto un ascensore che collega tutti i piani dell’edificio, avente cabina con dimensioni 140 x 110 cm e porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto” (circostanza, questa, ammessa dalla stessa ricorrente);
-) ancora, dagli elaborati grafici al progetto esecutivo depositati in atti dall’amministrazione resistente si evince la presenza e l’operatività dell’ascensore dal punto di vista delle opere strutturali, essendo stati indicati i parametri geometrici delle opere architettoniche (doc. 10 alla produzione del 21.1.2026), tabella di verifica delle superfici (doc. 11 alla medesima produzione), impianto elettrico (doc. 12 alla medesima produzione), nonché i profili in tema di sicurezza ricavabili dalla relazione tecnica antincendio (doc. 13 alla medesima produzione).
18.5.4- Dalla disamina del CSA si evince che:
-) il § 1, recante “ Oggetto dell’appalto e definizioni ” al § 1.1. dispone che “ Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, documentazioni tutte, delle quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L’opera è composta da uno stralcio principale e da uno complementare. La modalità di completamento dei lavori è regolamentata come da disciplinare di gara ”;
-) § 21.3 prevede tra l’altro, in capo all’appaltatore, “ l’obbligo di allegare alla comunicazione di ultimazione dei lavori la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti installati ex art. DM 37/2008 e il certificato di collaudo degli ascensori ex DPR 162/1999 (si precisa che sono parte delle dichiarazioni di conformità la redazione degli elaborati As-Built di progetto). Nei casi in cui l’appaltatore abbia proposto delle variazioni al progetto, a seguito del benestare della Direzione Lavori, sarà a carico dell’appaltatore stesso la redazione degli aggiornamenti progettuali a firma di tecnico abilitato ”;
-) il § 22.7 (in tema di “ Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ”) dispone “ Si stabilisce pertanto che: (a) quanto risulta negli elaborati dattiloscritti e negli elaborati grafici di progetto, definisce in modo necessario e sufficiente l'oggetto dell'appalto e consente all’Impresa un’idonea valutazione dell'appalto stesso; (b) le computazioni possono anche non comprendere tutti i particolari degli impianti e delle forniture con tutti i magisteri, l'appaltatore è tenuto perciò ad eseguire tutti i lavori necessari a rendere l’opera completa di tutti i particolari finiti a regola d'arte e funzionanti; (c) la rappresentazione grafica costituente il progetto esecutivo, per quanto accurata, non comprendere non può comprendere tutti i particolari delle lavorazioni e delle innumerevoli situazioni inerenti alla particolare posa dei materiali (es. tubazioni, linee e canalizzazioni, curvature per sottopassare e seguire l'andamento di travi ribassati o di pilastri ecc.); (d) la documentazione tecnica del progetto esecutivo illustra le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive e i dati dimensionali dei vari componenti. Non contiene i disegni costruttivi di cantiere e di montaggio ”;
-) il successivo § 46 (recante “ Documentazione finale e manuali d’uso ”) dispone che “ 46.1 A lavori ultimati, al fine di permettere alla D.L. l’inizio delle operazioni necessarie all’espletamento del collaudo tecnico amministrativo ovvero al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve fornire la documentazione finale qui sotto elencata […] 46.3 I disegni finali “As-Built”, dovranno essere aggiornati e perfettamente corrispondenti agli impianti realizzati, con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali installati ”;
-) infine, il § 48 (recante “ Valutazione dei lavori a corpo ”) dispone: “ 48.1 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 48.2 Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte ”.
18.6- Dalla lettura della legge di gara nel suo complesso -i cui documenti, non versandosi in ipotesi di contrasto o aporia che imporrebbe di individuare una prevalenza, possono ben integrarsi tra loro trovando entrambe applicazione (in argomento, ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 10.3.2025, n. 846) – possono svolgersi le seguenti considerazioni.
A) In primo luogo, non è corretto l’assunto di parte ricorrente per cui il progetto definitivo/esecutivo non preveda l’installazione di un ascensore, atteso che proprio nella precitata relazione è espressamente prevista l’installazione di un ascensore atto a collegare tutti i piani dell’edificio e indica le dimensioni della cabina e della luce minima: detta relazione, allegata al medesimo progetto, costituisce infatti parte integrante dello stesso e dunque della documentazione di gara.
B) In secondo luogo, il CSA, costituente allegato al medesimo progetto esecutivo, richiama il progetto esecutivo e i relativi allegati anche quanto agli impianti tecnologici ed altresì indica espressamente la predisposizione del necessario, in termini di opere civili ed elettriche oltre che di dispositivi antincendio, per l’installazione dell’ascensore.
C) Da quanto ora esposto si ricava che, a tutto concedere, l’unica lacuna sarebbe costituita dal fatto che il bando/disciplinare e il CSA non prevedano expressis verbis l’installazione della macchina elevatrice, essendo le altre opere strutturali espressamente previste.
D) Non di meno, la carenza nel bando/disciplinare costituisce:
-) per un verso, circostanza irrilevante, in quanto detto documento non è deputato a contenere tutte le prestazioni e i singoli magisteri dedotti in appalto, essendo deputato eminentemente a fissare le regole di gara e i dettagli procedimentali;
-) per altro verso, circostanza in concreto insussistente in quanto, come osservato, il bando/disciplinare richiama, in termini di documenti di gara costituenti la lex specialis nel suo complesso- anche il progetto esecutivo, nell’ambito del quale uno degli allegati contempla appunto l’installazione dell’ascensore.
E) Neanche la mancata espressa previsione dell’installazione della macchina elevatrice nel CSA costituisce di per sé circostanza esiziale per la validità della procedura di gara, atteso che, per come osservato, il CSA richiama, come osservato, il progetto esecutivo con gli allegati (tra cui la relazione tecnica che prevede l’installazione di un ascensore) anche in termini di impianti tecnologici ed, in ogni caso, a termini del Capitolato l’aggiudicatario resta comunque obbligato alle lavorazioni e alle forniture tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata “a corpo” secondo la regola dell'arte, senza alcun compenso ulteriore, previsione idonea a comprendere anche l’installazione della macchina elevatrice, necessaria per assicurare la piena accessibilità dei locali e il deposito della relativa certificazione, circostanza che permette di inquadrare la sussistenza di un obbligo all’installazione dell’ascensore, idoneo a conseguire le relative certificazioni, nei termini essenzialmente dedotti nella legge di gara ed in particolare negli allegati del progetto definitivo/esecutivo.
Tutto ciò non tralasciando il dato che, laddove, in ipotesi, fosse sussistente un contrasto insanabile tra bando/disciplinare e progetto definitivo/esecutivo da un lato, e CSA dall’altro (si ribadisce, non sussistente nella fattispecie) non si avrebbe comunque una “vanificazione” del secondo da parte del primo, anche per il principio generale di prevalenza del bando/disciplinare sul CSA.
18.7- Alla luce di quanto ora esposto non si ritiene corretta l’affermazione a base della censura nel senso che, una volta che i lavori saranno completati, si pervenga ad un’opera priva degli elementi indispensabili per consentire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche o ad un edificio non funzionale all’utenza e dunque contrastante rispetto all’art. 41, lettera h) e dell’art. 39 e punto 2.8 dell’allegato I.7 del d.lgs. n. 36 del 2023 oltre che con il principio di risultato di cui all’art. 1 del medesimo decreto ovvero con l’art. 23 del D.P.R. n. 503 del 1996, come invece affermato da parte ricorrente.
18.8- Per mera completezza, sul punto è irrilevante il contenuto del contratto stipulato tra le parti, che nella tesi della ricorrente corroborerebbe l’assenza di un ascensore perché non indicato tra le opere di completamento. Difatti, per le considerazioni dianzi esposte è da ritenere comunque che l’ascensore ( rectius la macchina elevatrice) sia sussumibile nelle previsioni della legge di gara; inoltre, il contratto attiene esclusivamente al rapporto instaurato tra le parti e dunque all’adempimento delle relative obbligazioni -di modo che eventuali contestazioni che sorgessero sul punto sarebbero demandate alle apposite sedi giudiziarie- ma è inidoneo, a fronte dei rilievi dianzi esposti, ad inficiare la validità della gara.
19- Il ricorso principale va dunque rigettato e, in conseguenza di ciò, va rigettato anche l’atto di motivi aggiunti, atteso che in tale sede la ricorrente si limita a riproporre i medesimi vizi dedotto in ricorso principale, in termini di illegittimità derivata.
20- Le circostanze della controversia e l’andamento processuale giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IS, Presidente
IC TI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TI | NA IS |
IL SEGRETARIO