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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1762/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile, promossa in primo grado, avente ad oggetto: Separazione giudiziale, iscritta al n. r.g. 1762/2025
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in San Severo (FG) Parte_1 C.F._1 alla Via C. D'Ambrosio n. 6, presso lo studio dell'avv. ANTONIO MAGHERNINO, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Apricena (FG) alla Via I Maggio n. 1, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE PIZZICOLI, dal quale
è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.10.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole con nota in atti del 05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 , chiedendo pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , ha dedotto: che i coniugi hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 19.12.1991; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, Persona_1
(nato il [...]), (nato il [...]), (nato il [...]), Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti, e (nato il [...]), disoccupato;
che la Persona_4 ricorrente vive in un appartamento di proprietà del resistente, sito a Poggio Imperiale;
che il resistente è sottoufficiale dell'Esercito; che la ricorrente è operaia;
che il matrimonio è entrato in crisi a causa degli atteggiamenti violenti e dei ripetuti tradimenti del resistente;
che la situazione tra le parti è degenerata nel 2022, quando il resistente ha intrapreso l'ennesima relazione extraconiugale, che continua tuttora;
che il 14 settembre del 2022 il resistente è andato via di casa, lasciando la ricorrente piena di debiti da lui contratti;
che la ricorrente, stante il lavoro del resistente che prevede missioni all'estero, è stata costretta, nel corso del matrimonio, a rinunciare a diverse occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia e, soprattutto, ai quattro figli.
La ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione dei coniugi, con dichiarazione di addebito a carico del resistente;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, per continuarla ad abitare con il figlio;
di prevedere un assegno mensile Persona_4 di mantenimento in favore della ricorrente e del figlio di importo complessivo non Persona_4 inferiore a euro 800,00.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 14.07.2025, poi differita in data 22.10.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2025 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, non opponendosi alla domanda di separazione, ha contestato le avverse
[...] deduzioni, difendendosi dalle accuse di violenza mosse dalla moglie e asserendo che la sua attuale relazione sarebbe iniziata dopo essere stato cacciato di casa dalla ricorrente;
ha, inoltre, riportato come i coniugi si erano già separati consensualmente nel 2012, per poi cessare lo stato di separazione per riconciliazione e ripresa della convivenza fino al 2022.
Il resistente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione dei coniugi, con dichiarazione di addebito a carico della ricorrente;
di escludere, previo accertamento dell'autonomia economica, la sussistenza dei presupposti per riconoscersi un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
di accertare che il figlio è maggiorenne e Persona_4 prossimo al raggiungimento dell'autonomia economica, valutandosi eventualmente forme di contribuzione diretta nei riguardi dello stesso;
di assegnare la casa coniugale al resistente essendone il proprietario, con ordine di rilascio dell'abitazione per la ricorrente.
All'udienza del 22.10.2025, le parti personalmente comparse con i rispettivi difensori, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e si sono riportate alle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
Conclusosi l'ascolto delle parti, i procuratori hanno congiuntamente chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione ai fini della pronuncia parziale sullo status.
Pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status, mandando al P.M. per le sue determinazioni.
******
Preliminarmente, deve ritenersi pacifico che, successivamente all'omologa della separazione intervenuta nel 2012, i coniugi abbiano ripreso la convivenza, ricostituendo l'unità familiare fino al
2022. Tale ricongiungimento ha determinato la cessazione dello stato di separazione dei coniugi.
Tanto giustifica la richiesta di una nuova pronuncia di separazione.
Come disposto dall'art. 473 bis.22 co. 4 c.p.c., il Giudice si riserva di riferire al Collegio per la decisione (sentenza non definitiva) quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Tanto in linea con l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, la quale si è detta favorevole alla possibilità che il Tribunale si pronunci immediatamente sulla domanda di separazione, ove non ritenga necessaria per la stessa un'ulteriore istruzione e ravvisi un apprezzabile interesse della parte che ne aveva avanzato richiesta alla sollecita definizione della stessa domanda (Cass. Civ., sent. n. 12284/2005; Cass. Civ., 16996/2004; Cass. Civ., sent. n.
15248/2001).
La sentenza non definitiva di separazione esige, infatti, solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile per i coniugi o pregiudizievole per i figli, e va pronunciata a prescindere dalla riferibilità di quella situazione ad inadempienze coniugali. Il titolo della separazione è, dunque, insensibile alla sussistenza o meno del titolo dell'addebito. La dichiarazione d'addebito, a sua volta, pur trovando necessario antecedente nella separazione, ha un titolo differenziato (rappresentato dalla violazione dei doveri matrimoniali), il cui verificarsi non condiziona la separazione, né rifluisce sulla stessa quale pronuncia inerente allo status personale dei coniugi, ma soltanto sui rapporti accessori a tale status.
Ciò premesso, l'istanza di definizione immediata del giudizio di separazione va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi, per le ragioni esposte, le ulteriori richieste, che dovranno essere successivamente valutate nel prosieguo del giudizio.
È, infatti, evidente che, per i coniugi, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare dubitabile la frattura determinatasi tra le parti, come confermato dal contenuto degli atti difensivi delle stesse, nei quali si assume l'intollerabilità della convivenza, cessata ormai da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
La sentenza che dichiara la separazione tra i coniugi non è definitiva, essendo pronunciata ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4), c.p.c., (che prevede la decisione di alcune delle domande cumulate, non accompagnata da separazione delle cause).
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non pronunciando definitivamente, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Poggio Imperiale (FG) di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 2, Parte I, anno
1991), dopo il passaggio in giudicato;
2) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Rignanese Dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile, promossa in primo grado, avente ad oggetto: Separazione giudiziale, iscritta al n. r.g. 1762/2025
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in San Severo (FG) Parte_1 C.F._1 alla Via C. D'Ambrosio n. 6, presso lo studio dell'avv. ANTONIO MAGHERNINO, dal quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Apricena (FG) alla Via I Maggio n. 1, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE PIZZICOLI, dal quale
è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.10.2025.
Il P.M. ha espresso parere favorevole con nota in atti del 05.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 , chiedendo pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , ha dedotto: che i coniugi hanno contratto Controparte_1 matrimonio in data 19.12.1991; che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, Persona_1
(nato il [...]), (nato il [...]), (nato il [...]), Persona_2 Persona_3 economicamente autosufficienti, e (nato il [...]), disoccupato;
che la Persona_4 ricorrente vive in un appartamento di proprietà del resistente, sito a Poggio Imperiale;
che il resistente è sottoufficiale dell'Esercito; che la ricorrente è operaia;
che il matrimonio è entrato in crisi a causa degli atteggiamenti violenti e dei ripetuti tradimenti del resistente;
che la situazione tra le parti è degenerata nel 2022, quando il resistente ha intrapreso l'ennesima relazione extraconiugale, che continua tuttora;
che il 14 settembre del 2022 il resistente è andato via di casa, lasciando la ricorrente piena di debiti da lui contratti;
che la ricorrente, stante il lavoro del resistente che prevede missioni all'estero, è stata costretta, nel corso del matrimonio, a rinunciare a diverse occasioni lavorative per dedicarsi alla famiglia e, soprattutto, ai quattro figli.
La ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione dei coniugi, con dichiarazione di addebito a carico del resistente;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, per continuarla ad abitare con il figlio;
di prevedere un assegno mensile Persona_4 di mantenimento in favore della ricorrente e del figlio di importo complessivo non Persona_4 inferiore a euro 800,00.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lui le parti all'udienza del 14.07.2025, poi differita in data 22.10.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.09.2025 si è costituito in giudizio CP_1
il quale, non opponendosi alla domanda di separazione, ha contestato le avverse
[...] deduzioni, difendendosi dalle accuse di violenza mosse dalla moglie e asserendo che la sua attuale relazione sarebbe iniziata dopo essere stato cacciato di casa dalla ricorrente;
ha, inoltre, riportato come i coniugi si erano già separati consensualmente nel 2012, per poi cessare lo stato di separazione per riconciliazione e ripresa della convivenza fino al 2022.
Il resistente ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale: di pronunciare la separazione dei coniugi, con dichiarazione di addebito a carico della ricorrente;
di escludere, previo accertamento dell'autonomia economica, la sussistenza dei presupposti per riconoscersi un assegno di mantenimento in favore della ricorrente;
di accertare che il figlio è maggiorenne e Persona_4 prossimo al raggiungimento dell'autonomia economica, valutandosi eventualmente forme di contribuzione diretta nei riguardi dello stesso;
di assegnare la casa coniugale al resistente essendone il proprietario, con ordine di rilascio dell'abitazione per la ricorrente.
All'udienza del 22.10.2025, le parti personalmente comparse con i rispettivi difensori, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e si sono riportate alle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
Conclusosi l'ascolto delle parti, i procuratori hanno congiuntamente chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione ai fini della pronuncia parziale sullo status.
Pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status, mandando al P.M. per le sue determinazioni.
******
Preliminarmente, deve ritenersi pacifico che, successivamente all'omologa della separazione intervenuta nel 2012, i coniugi abbiano ripreso la convivenza, ricostituendo l'unità familiare fino al
2022. Tale ricongiungimento ha determinato la cessazione dello stato di separazione dei coniugi.
Tanto giustifica la richiesta di una nuova pronuncia di separazione.
Come disposto dall'art. 473 bis.22 co. 4 c.p.c., il Giudice si riserva di riferire al Collegio per la decisione (sentenza non definitiva) quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Tanto in linea con l'orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, la quale si è detta favorevole alla possibilità che il Tribunale si pronunci immediatamente sulla domanda di separazione, ove non ritenga necessaria per la stessa un'ulteriore istruzione e ravvisi un apprezzabile interesse della parte che ne aveva avanzato richiesta alla sollecita definizione della stessa domanda (Cass. Civ., sent. n. 12284/2005; Cass. Civ., 16996/2004; Cass. Civ., sent. n.
15248/2001).
La sentenza non definitiva di separazione esige, infatti, solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile per i coniugi o pregiudizievole per i figli, e va pronunciata a prescindere dalla riferibilità di quella situazione ad inadempienze coniugali. Il titolo della separazione è, dunque, insensibile alla sussistenza o meno del titolo dell'addebito. La dichiarazione d'addebito, a sua volta, pur trovando necessario antecedente nella separazione, ha un titolo differenziato (rappresentato dalla violazione dei doveri matrimoniali), il cui verificarsi non condiziona la separazione, né rifluisce sulla stessa quale pronuncia inerente allo status personale dei coniugi, ma soltanto sui rapporti accessori a tale status.
Ciò premesso, l'istanza di definizione immediata del giudizio di separazione va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi, per le ragioni esposte, le ulteriori richieste, che dovranno essere successivamente valutate nel prosieguo del giudizio.
È, infatti, evidente che, per i coniugi, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare dubitabile la frattura determinatasi tra le parti, come confermato dal contenuto degli atti difensivi delle stesse, nei quali si assume l'intollerabilità della convivenza, cessata ormai da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
La sentenza che dichiara la separazione tra i coniugi non è definitiva, essendo pronunciata ai sensi dell'art. 279, comma 2, n. 4), c.p.c., (che prevede la decisione di alcune delle domande cumulate, non accompagnata da separazione delle cause).
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non pronunciando definitivamente, nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], ordinando all'Ufficiale dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Poggio Imperiale (FG) di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 2, Parte I, anno
1991), dopo il passaggio in giudicato;
2) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Rignanese Dott. Antonio Buccaro